Amministrativa

Cessazione rapporto di pubblico impiego – Consiglio di Stato Sentenza 6076/2012

sul ricorso numero di registro generale 4775 del 2012, proposto da:
XX, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Salvi e Graziella Ferraroni, con domicilio eletto presso Lorenzo Di Bacco in Roma, via Tacito 23, scala B;
contro
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, Soprintendenza per Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno, non costituiti in questa fase del giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n.2996/2004, resa tra le parti, concernente cessazione rapporto di pubblico impiego;

Consiglio di Stato, Sezione Sesta,Sentenza n.6067/2012 del 29.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 il Cons. Claudio Boccia e udito per la parte appellante l’avvocato Di Bacco per delega dell’avvocato Ferraroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Premesso che con sentenza di questo Consiglio n. 2996 del 2004 è stato accolto il ricorso in appello del signor XX per l’annullamento della sentenza del Tar per la Toscana n. 540 del 1998;
rilevato che con detta sentenza il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto del signor Giorni a non essere considerato decaduto dall’impiego per inidoneità fisica e, conseguentemente, ha stabilito che il medesimo doveva essere adibito a mansioni diverse appartenenti alla medesima qualifica funzionale ovvero ad una qualifica inferiore, trattandosi di inidoneità all’impiego di carattere relativo e non assoluto;
rilevato che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nel dare esecuzione alla predetta sentenza, ha provveduto, fra l’altro, a liquidare le retribuzioni spettanti all’interessato per il periodo compreso tra il 24 gennaio 1996 ed il 29 febbraio 2000 nonché la tredicesima mensilità e le differenze stipendiali per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 29 febbraio 2000;
rilevato che il difensore del signor Giorgi ha lamentato che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non ha ancora provveduto al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute nonostante le ripetute richieste dal predetto difensore in tal senso formulate, evidenziando, con nota dell’11 ottobre 2007, una divergenza nel conteggio degli interessi rispetto al prospetto predisposto dal medesimo difensore;
rilevato che con il presente ricorso il difensore del signor Giorni ha chiesto che venga dichiarato l’obbligo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di corrispondere le somme dovute al medesimo signor Giorni per interessi e rivalutazione monetaria nei termini indicati nel ricorso in epigrafe;
considerato che in base alla vigente legislazione in materia il signor Giorni ha diritto a percepire le somme previste per interessi legali e rivalutazione monetaria;
considerato che il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria del 13 ottobre 2011, n. 18) ha precisato i criteri interpretativi relativamente alle modalità con cui dette somme debbono essere determinate e che tali criteri sono stati di recente ribaditi dallo stesso Consiglio di Stato (cfr: Cons. di Stato, Sez. V, 9 marzo 2012, n. 1345 e 25 maggio 2012, n.3060);
ritenuto, per quanto sin qui esposto, che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali debba procedere alla liquidazione delle somme dovute al signor Giorgi per interessi e rivalutazione monetaria, adottando i puntuali i criteri stabiliti nelle citate sentenze del Consiglio di Stato nel termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
ritenuto che debba procedersi sin d’ora, in caso di perdurante inadempimento della presente decisione da parte dell’Amministrazione alla scadenza del suddetto termine, alla nomina di un commissario ad acta nella persona del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali o di un funzionario dal medesimo delegato;
ritenuto che le spese devono seguire il principio della soccombenza ed essere liquidate nella misura indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2996 del 2004 con le modalità ed i termini di cui in premessa.
Condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite che quantifica in euro 2000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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