Amministrativa

Concessione edilizia in sanatoria per costruzione batteria box per cani e gatti – Consiglio di Stato Sentenza 6115/2012

 

 

sul ricorso in appello numero di registro generale 6148 del 2002, proposto dai signori:
Faccin Primo e Bruscaggin Flavia, rappresentati e difesi dagli avv. Ludovico Villani e Roberto Damonte, con domicilio eletto presso l’avv. Ludovico Villani in Roma, via Asiago n. 8;

contro

Comune di Castello D’Annone in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Rabino, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina n. 63;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo del Piemonte, Sezione I, n. 00477/2002, resa tra le parti, concernente concessione edilizia in sanatoria per costruzione batteria box per cani e gatti

 

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 6115/2012 del 30.11.2012

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e udito l’avvocato Villani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Piemonte, rubricato al n. 202/02, i signori Primo Faccin e Flavia Buscaggin impugnavano il provvedimento n. 3413 in data 20 dicembre 2001 con il quale il Responsabile del Servizio tecnico presso il Comune di Castello D’Annone aveva respinto la loro istanza di rilascio di concessione edilizia in sanatoria presentata il 30 aprile 1986 ai sensi dell’art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione ad una batteria di box per cani e gatti con locale adibito ad infermeria e custodia del materiale veterinario.

Il rigetto era giustificato con il fatto che la costruzione era stata realizzata all’interno della fascia di rispetto di una strada statale, circostanza che secondo l’Amministrazione comporta l’insanabilità dell’abuso.

I ricorrenti lamentavano violazione degli artt. 32, 33 e 35 della predetta legge n. 47, sostenendo che il vincolo in parola non è assoluto e che il provvedimento impugnato è in contraddizione con le autorizzazioni commerciali rilasciate nonché con l’autorizzazione edilizia relativa a parte delle opere, e la tardività del rigetto, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe, n. 477 in data 27 febbraio 2001 il Tribunale amministrativo del Piemonte, Sezione I, respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza i signori Primo Faccin e Flavia Buscaggin propongono il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Comune di Castello D’Annone chiedendo il rigetto del ricorso.

Le parti hanno scambiato memorie.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 30 ottobre 2012.

3. Gli odierni appellanti hanno realizzato le opere abusive di cui al punto 1 che precede nella fascia di rispetto del sedime di una strada statale, successivamente chiedendo il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Il Comune appellato ha rigettato l’istanza ritenendo l’abuso insanabile, e la sua impostazione, condivisa dal primo giudice, è ora contestata dagli appellanti.

Le parti discutono dell’applicabilità, nella specie, dell’art. 33 della richiamata legge n. 47, che escluderebbe la sanabilità dell’abuso, ovvero dell’art. 32, il quale consentirebbe invece la sanatoria ove risultasse che l’immobile non reca, in concreto, alcun pregiudizio per la sicurezza della circolazione.

Ad avviso del Collegio, nella specie è applicabile l’art. 33, il quale esclude la possibilità di sanare gli abusi commessi in violazione di qualsiasi vincolo, imposto prima dell’edificazione, che comporti l’inedificabilità dell’area.

La normativa di riferimento (d.m. 1 aprile 1968, n. 1404, emanato in attuazione dell’art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, pubblicato il 13 aprile 1968), ai sensi della quale è stata imposta una fascia di rispetto delle diverse strade, di ampiezza diversa a seconda della loro classificazione, è entrata in vigore ben prima della realizzazione della costruzione di cui ora si tratta i cui primi interventi, come riferito dagli stessi appellanti, risalgono ad epoca successiva il 1970.

E’ vero che l’art. 32 della stessa legge consente la sanatoria delle opere realizzate nella suddetta fascia di rispetto se risulti che le stesse non incidono in concreto sulla sicurezza stradale (cfr. C. di S., V, 19 giugno 2003, n. 3641, riguardante la realizzazione di un’autorimessa interrata) ma a condizione che l’abuso sia stato commesso prima dell’imposizione del vincolo.

Atteso che, come appena riferito, l’abuso che gli appellanti intendono sanare è stato commesso quando il vincolo era già in vigore, l’art. 32 non è applicabile, mentre è applicabile l’art. 33.

La tesi deve quindi essere disattesa.

Gli appellanti sostengono sotto altro profilo l’annullabilità del provvedimento oggetto del giudizio affermando che il Comune avrebbe impostato erroneamente il procedimento.

A loro avviso atteso che il diniego è stato reso dopo il decorso del termine di cui all’art. 35, diciottesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sulla loro istanza si è formato il silenzio accoglimento, che il Comune avrebbe dovuto rimuovere con le garanzie proprie degli atti di ritiro.

La tesi non è condivisibile.

Lo stesso art. 35, invocato dagli appellanti, esclude infatti dal suo ambito di applicazione i casi disciplinati dall’art. 33.

Inoltre, a tutto voler concedere, dovrebbe essere osservato che il diniego di concessione per la sanatoria di immobili realizzati in area gravata da vincolo d’inedificabilità costituisce atto dovuto per cui non avrebbe rilevanza, ai sensi dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’omissione di qualcuna delle garanzie procedimentali.

Non sussiste nemmeno il vizio di contraddittorietà con i provvedimenti con i quali è stata autorizzata la realizzazione di una parte dell’edificio ed è stato autorizzato il suo utilizzo a fini commerciali.

Invero i provvedimenti richiamati risulterebbero, secondo la prospettazione degli stessi appellanti, illegittimi in quanto relativi ad immobile abusivo.

A voler seguire il ragionamento degli appellanti il fatto che l’Amministrazione li abbia favoriti adottando, a loro vantaggio, provvedimenti che ampliavano la loro possibilità di utilizzo dell’immobile senza farsi carico del suo carattere abusivo costituirebbe un ostacolo all’adozione di provvedimenti repressivi.

In altre parole, secondo gli appellanti l’illegittimità commessa in loro favore impedirebbe di sanzionare l’abuso.

L’evidente illogicità dell’argomentazione impone di disattenderla.

4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese devono essere integralmente compensate, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 6148/12, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Marzio Branca, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

 

 

 

 

Il 30/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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