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Confisca dei beni solo per il pubblico ufficiale corrotto e non anche per il privato corruttore – Sentenza Cassazione Penale

cassazioneLa sanzione della confisca dei beni è prevista dalla legge solo per il pubblico ufficiale corrotto e non anche per il privato corruttore. Si tratta di una contraddizione che può essere corretta solo dal legislatore e non mediante interpretazioni analogiche del dettato normativo. Con questa motivazione la Cassazione, rigettando il ricorso proposto dalla procura generale della Repubblica di Milano, ha confermato che non si può procedere alla confisca del “Grand Hotel via Veneto”, del valore di circa 130 milioni di euro, di proprietà dell’avvocato Giovanni Acampora, condannato per aver corrotto i giudice insieme a Cesare Previti nelle vicende Imi Sir e Lodo Mondadori.

La Cassazione, prima sezione penale, dedica molto spazio alla contraddittorietà della normativa, ricordando che è prevista “la confisca del patrimonio ingiustificato e sproporzionato del soggetto responsabile di istigazione alla corruzione, per cui se il privato istigatore può subire la privazione di beni anche senza che la corruzione si sia realizzata, a maggior ragione ciò deve essere ammesso nel più grave caso in cui il delitto sia stato consumato ed abbia prodotto utilità”.

“E’ ben consapevole questa corte – conclude il ragionamento – di siffatta incongruenza sotto il profilo della valutazione della gravità oggettiva delle condotte, ma la stessa è frutto di una precisa scelta legislativa che si giustifica in ragione della previsione di un’unica fattispecie delittuosa per l’istigazione alla corruzione, il che fa la differenza sotto il profilo della tecnica di formulazione degli illeciti sanzionati da tutte le altre ipotesi di corruzione, cui sono dedicate norme distinte per corrotto e corruttore”.

La Cassazione inoltre ricorda che per circa due anni tra il 1990 e il 1992 prima dell’intervento del legislatore fu in vigore una norma che sanzionava il magistrato corrotto per corruzione in atti giudiziari e il privato corruttore per corruzione semplice. “In tale senso si sono pronunciate in modo significativo due sentenze che hanno riguardato proprio il caso dell’imputato Acampora (Imi Sir e Lodo Mondadori n.d.r.) per l’impossibilità di applicare al corruttore del pubblico ufficiale magistrato per fatti avvenuti prima della modifica di legge del 1992 le pene stabilite per quest’ultimo in ragione della diversa tipizzazione e dell’autonomia delle condotte configurate dalle norme”.

Il sequestro a fini di confisca del “Grand Hotel via Veneto” era stato deciso in origine dalla corte d’appello di Milano che poi esaminando il ricorso della difesa con un collegio diverso aveva detto di no. Adesso la Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda.

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