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Per la concessione della pensione d’inabilità si tiene conto anche dei redditi del coniuge – Cassazione Lavoro Sentenza 7320/2013

La Cassazione, con la sentenza n. 7320 del 22 marzo 2013, ribadisce che per la concessione della pensione d’inabilità si tiene conto anche dei redditi del coniuge.

Ormai stiamo assistendo ad una triangolazione diabolica, Cassazione, Ministero del lavoro e l’INPS. Una situazione paradossale nella quale l’INPS e il Ministero concedono ciò che la giurisprudenza ripetutamente nega, si presume, anche su istanza dei difensori della stessa INPS.

A dicembre 2012 abbiamo assistito al tentativo dell’INPS di adeguarsi, con la circolare 149/2012, alle reiterate sentenze della Cassazione, per poi sconfessare se stessa e tornare sui suoi passi con il messaggio 717/2013 con il quale si ribadisce che le Sedi prenderanno in considerazione solo i redditi personali dell’invalido.

In attesa dell’esito dello studio commissionato dal Ministero, la Corte di Cassazione è tornata sull’argomento affermando che per la concessione della pensione agli invalidi civili si deve tenere conto del “cumulo dei redditi familiari”.

Il Supremo collegio ha censurato anche la presunta interpretazione “costituzionalmente orientata “posta alla base del comunicato ministeriale e del messaggio con il quale l’INPS sconfessò la sua circolare, ritornando al vecchio orientamento.

La Corte, infatti, ribadisce che “l’attribuzione di un rilievo preclusivo dell’intervento pubblico al reddito famigliare di cui i singoli componenti beneficiano, discende dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico, ugualmente intesi alla tutela dell’uguaglianza e della libertà dal bisogno in attuazione dell’articolo 3” della Costituzione.

Addirittura, nella sentenza in parola si sottolinea che, a seguito della riforma di cui all’articolo 1, comma 35, della legge 247 del 2007, il reddito familiare “costituisce necessario parametro di riferimento anche per la concessione dell’assegno mensile, consistendo la provvidenza in questione in un’erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive della persona invalida ma a fornire all’invalido – allo stesso modo che la pensione d’inabilità – un minimo di sostentamento atto ad assicurarne la sopravvivenza”.

Secondo il Supremo collegio non ricorrano neppure i presupposti per la remissione della controversia alle Sezioni unite giacché “le conclusioni espresse nelle decisioni di questa Corte numero 5003 e 4677 del 2011 costituiscono il risultato di una compiuta considerazione e valutazione delle variegate disposizioni normative succedutesi nel tempo”, tanto da potersi considerare ormai superato il contrasto giurisprudenziale e consolidato il nuovo orientamento.

A questo punto, riteniamo che il Ministero del lavoro e l’INPS debbano mutare nuovamente il loro orientamento e conformassi all’interpretazione fornita dalla Corte, considerando anche il reddito del coniuge per la concessione della pensione d’invalidità civile totale.

Fonte: Supermoney News – Ettore Vita

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