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Archivi giornalistici on line sempre aggiornati

hqdefaultDati personali esatti e aggiornati anche negli archivi giornalistici on  line. E’ quanto ha stabilito il  Garante privacy che, accogliendo i ricorsi [doc. web n. 2286820 e 2286432] di due cittadini, ha ordinato  a un gruppo editoriale di aggiornare alcuni  articoli presenti  nell’archivio storico on line di un suo quotidiano. L’editore dovrà individuare modalità che segnalino al lettore l’esistenza di rilevanti sviluppi delle vicende che riguardano i due interessati  (ad esempio, con un link, un banner  o una nota all’articolo).

L’adozione di  questo accorgimento  è in grado, infatti, di garantire alle persone il rispetto della propria identità, così come si è evoluta  nel tempo, consentendo al lettore di avere un’informazione attendibile e completa.

I ricorrenti si erano rivolti all’Autorità, insoddisfatti  del riscontro ottenuto dall’editore, per chiedere  la rimozione dall’archivio storico on  line  di alcuni articoli riguardanti  gravi vicende giudiziarie in cui erano rimasti coinvolti  o, quanto  meno,  l’integrazione o l’aggiornamento  delle notizie con gli esiti delle successive sentenze, a seconda dei casi di proscioglimento,  assoluzione o intervenuta prescrizione.  Nel riconoscere  la liceità  della conservazione degli articoli di cronaca nell’archivio storico on line del quotidiano, l’Autorità, come in molti altri casi esaminati in passato, ha detto no alla rimozione degli articoli (operazione che avrebbe alterato l’integrità dell’archivio),  ma  ha ritenuto  che i ricorrenti  avessero  diritto ad ottenere l’aggiornamento o l’integrazione dei dati personali.

Nei due casi esaminati dal Garante, infatti,  sviluppi successivi della vicenda avevano profondamente modificato i contenuti  dei primi articoli di cronaca.

La decisione del Garante si pone in linea con una recente sentenza della  Cassazione, la quale, nell’affrontare un caso analogo, ha statuito che per salvaguardare l’attuale identità sociale di una persona occorra garantire  la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia di cronaca,  attraverso il collegamento ad altre informazioni successivamente  pubblicate.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta dei ricorrenti di rendere gli articoli inaccessibili dai comuni motori di ricerca, il Garante ha dichiarato non luogo a provvedere perché, seppur dopo la presentazione del ricorso, l’editore  aveva adottato gli accorgimenti tecnologici per “deindicizzare” gli articoli. Uno dei due provvedimenti adottati dal Garante è stato impugnato dall’editore di fronte all’autorità giudiziaria.

ALLEGATO 1

Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell’interessato mediante motori di ricerca esterni – 24 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 31 del 24 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato il 22 ottobre 2012, proposto nei confronti di Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Bellomia e Paolo Toscano, in relazione alla pubblicazione nell’archivio storico on line del quotidiano “La Repubblica” – consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito – di tre articoli pubblicati rispettivamente il 17 dicembre XX, il 25 gennaio ZZ e il 22 gennaio WW contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo era stato coinvolto, ha chiesto (non avendo ottenuto dall’editore un idoneo riscontro) la “rimozione” di tali articoli ovvero, in subordine, l’aggiornamento e quindi l’integrazione “delle notizie ivi riportate, con la doverosa precisazione del successivo, completo proscioglimento da ogni addebito penale (“perché il fatto non sussiste”);  visto che il ricorrente ha poi chiesto di ordinare al titolare del trattamento l’adozione delle misure tecnologicamente necessarie al fine di rendere effettivamente inaccessibili tutti gli articoli in questione dai comuni motori di ricerca;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 24 ottobre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché l’ulteriore nota del 20 dicembre 2012 con cui, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 19 novembre 2012 con la quale l’editore resistente, nel sostenere la liceità del trattamento dei dati in questione, ha affermato che lo stesso sarebbe “lecito ab origine in quanto espressione del diritto di cronaca” e “lecito attualmente in quanto il trattamento è ora effettuato non per finalità giornalistiche ma a fini documentaristici nell’ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet”; visto che, a giudizio della resistente, la particolarità della fonte (“Archivio storico”) “rende immediatamente evidente (…) che gli articoli si riferiscono al passato e non all’attualità” e che tutto ciò giustificherebbe il diniego della richiesta di cancellazione/rimozione dei dati e ogni altro intervento sugli articoli in questione, atteso che, peraltro, l’editore si è già attivato per interdire l’indicizzazione degli stessi dati da parte dei motori di ricerca e che, “dalle verifiche effettuate, risulta che gli articoli oggetto di contestazione non risultano più indicizzati (…)”; visto che la resistente ha peraltro rilevato che la richiesta dell’interessato di pubblicare gli articoli “con correzioni, modifiche o integrazioni rappresenterebbe una ripubblicazione della notizia, ovvero comporterebbe la redazione di un nuovo diverso articolo mancando però il presupposto di cronaca, ossia l’attualità della notizia o del fatto narrato”;

VISTO il verbale dell’audizione del legale del ricorrente tenutasi presso questa Autorità il 27 novembre 2012 nel corso della quale lo stesso, nel ribadire integralmente le richieste, ha rilevato come gli articoli oggetto del ricorso siano tuttora rinvenibili on-line attraverso i comuni motori di ricerca (e in tal senso ha allegato copia di una ricerca effettuata su google il 23 novembre 2012) ed ha richiamato i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione n. 5525/2012 circa “i doveri a carico dei titolari del trattamento nel caso di gestione degli archivi storici”;

VISTA la memoria pervenuta via fax l’11 gennaio 2013 con la quale l’editore resistente, nel sottolineare di avere provveduto, a seguito della presentazione del ricorso, a predisporre la c.d. interdizione dell’indicizzazione degli articoli oggetto del ricorso “mediante l’adozione combinata e simultanea degli strumenti tecnici” a disposizione, ha ribadito che gli stessi non risultano più indicizzati (peraltro già alla data del 19 novembre 2012);

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e con essa anche l’esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all’informazione –, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l’odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell’archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell’editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l’attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, a seguito del ricorso, l’editore resistente ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l’indicizzazione degli articoli in questione dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano, profilo questo in ordine al quale può pertanto essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

RILEVATO che deve essere separatamente valutata la diversa questione concernente le richieste dell’interessato volte ad ottenere l’aggiornamento/integrazione delle notizie pubblicate nei tre articoli specificamente oggetto del ricorso; visto che a questo riguardo, come indispensabile corollario della riconosciuta liceità della conservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicati nella sezione del sito internet dell’editore resistente denominato archivio storico, va garantito il diritto (pienamente compreso fra le posizioni giuridiche azionabili ai sensi dell’art. 7 del Codice) dell’interessato ad ottenere l’aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo e l’immagine dell’interessato che da tali rappresentazioni può emergere;

RITENUTO che in questa prospettiva debbono essere richiamate le conclusioni cui è pervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012) che, giudicando su analoga fattispecie, ha statuito che “a salvaguardia dell’attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l’evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo”. Se, pertanto, una vicenda ha registrato una successiva evoluzione, “dall’informazione in ordine a quest’ultima non può invero prescindersi, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera”;

RITENUTO, pertanto, che, visti i significativi sviluppi indicati specificamente dal ricorrente nell’interpello e nel successivo ricorso e riportati nelle premesse dell’odierno provvedimento, le predette richieste di integrazione/aggiornamento formulate dal ricorrente debbano essere accolte e che pertanto l’editore resistente debba provvedere a predisporre un idoneo sistema nell’ambito del citato archivio storico, idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l’esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia in modo da assicurare all’interessato il rispetto della propria (attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di una serie di fatti che lo hanno visto protagonista e ad ogni lettore di ottenere un’informazione attendibile e completa (nel caso di specie dovrebbe darsi conto del completo proscioglimento dell’interessato da ogni addebito penale secondo le indicazioni formulate dall’interessato medesimo nell’atto di ricorso o con altra formulazione ritenuta idonea); visto che l’editore resistente dovrà attuare tali misure, tenuto conto della novità del profilo, entro novanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione entro la stessa data all’interessato e a questa Autorità dell’avvenuto adempimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. di predisporre, nell’ambito dell’archivio storico on line del quotidiano “La Repubblica”, un sistema idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l’esistenza degli sviluppi delle notizie relative al ricorrente, secondo le indicazioni dallo stesso formulate nell’atto di ricorso o mediante altra formulazione idonea, entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando notizia entro la medesima data, a questa Autorità e all’interessato, dell’avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di interdizione degli articoli oggetto di ricorso dai motori di ricerca esterni al sito web dell’editore resistente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

ALLEGATO 2

Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell’interessato mediante motori di ricerca esterni – 20 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 434 del 20 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato il 2 agosto 2012, proposto nei confronti di Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. con il quale XY, in relazione alla pubblicazione nell’archivio storico on line del quotidiano “La Repubblica”, consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito, di una serie di articoli, pubblicati fra il 1993 e il 2003, concernenti le vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto, ha chiesto (non avendo ottenuto dall’editore un idoneo riscontro) la “rimozione” di tali articoli e in ogni caso l’integrazione e l’aggiornamento delle notizie riferite per rendere immediatamente percepibili agli utenti della banca dati quali siano stati gli sviluppi successivi delle vicende narrate; visto che il ricorrente ha poi chiesto di ordinare al titolare del trattamento l’adozione delle misure tecnologicamente necessarie al fine di rendere effettivamente inaccessibili tutti gli articoli in questione dai motori di ricerca esterni dal momento che, nonostante le rassicurazioni, alcuni di essi al momento della proposizione del ricorso risultavano tuttora rintracciabili attraverso tale modalità di ricerca;

RILEVATO che il ricorrente ha fatto specifico riferimento agli articoli: a) “KK” del 19 febbraio JJ e “XX” del 20 febbraio ZZ nei quali si riferisce dell’arresto dell’interessato (su ordine della magistratura svizzera) nonché della “scoperta di un buco finanziario di svariati miliardi nei conti della banca XX” rispetto ai quali, se gli stessi non saranno rimossi, andrà inserita una postilla che dia conto “dell’abbandono dell’accusa da parte della magistratura elvetica, del pieno proscioglimento del dott. XY nonché del risarcimento corrispostogli per l’ingiusta detenzione”; b) “JJ” del 22 dicembre WW dove si narra del coinvolgimento dell’interessato in una inchiesta giudiziaria “che è sfociata in un rinvio a giudizio per abuso d’ufficio in concorso con altri soggetti”; visto che, in ordine all’esigenza di aggiornamento della notizia, il ricorrente ha chiesto l’inserimento di una postilla “ove sia chiaramente indicato che il processo celebrato ha visto imputato XY per concorso in abuso d’ufficio e non per concorso in istigazione all’omicidio e si è chiuso con l’accertamento dell’intervenuta prescrizione, con sentenza del Tribunale di Milano del 17 febbraio QQ”; c) “HH” del 18 marzo 2000 e “XX” del 1° marzo 2003 rispetto ai quali, oltre ad un’annotazione analoga a quella di cui al punto b) si chiede l’inserimento di una postilla volta a segnalare che “con sentenza del 19 dicembre HH il G.I.P. presso il tribunale di Milano ha assolto il dott. XY con formula piena (perché il fatto non sussiste) escludendo che le attività imprenditoriali del dott. XY fossero collegate ad operazioni di riciclaggio”; visto che il ricorrente ha infine chiesto di porre le spese del procedimento a carico di controparte;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 7 agosto 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché l’ulteriore nota del 9 novembre 2012 con cui, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria datata 12 settembre 2012 con la quale l’editore resistente ha anzitutto sostenuto la piena liceità del trattamento dei dati dell’interessato svolto attraverso gli articoli in questione. Ciò in quanto tale trattamento sarebbe “lecito ab origine in quanto espressione del diritto di cronaca” e “lecito attualmente in quanto il trattamento è ora effettuato non per finalità giornalistiche ma a fini documentaristici nell’ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet”; visto che, a giudizio della resistente, la particolarità della fonte (“Archivio storico”) “rende immediatamente evidente (…) che gli articoli si riferiscono al passato e non all’attualità”; tutto ciò giustificherebbe il diniego della richiesta di cancellazione/rimozione dei dati e ogni altro intervento sugli articoli in questione, atteso che, peraltro, l’editore si è già attivato per interdire l’indicizzazione degli stessi dati da parte dei motori di ricerca;

VISTA la successiva memoria del 10 ottobre 2012 con la quale il titolare del trattamento ha ribadito le proprie posizioni;

VISTO il verbale dell’audizione dei legali del ricorrente svoltasi il 24 settembre 2012 nel corso della quale gli stessi hanno messo in luce che, solo successivamente alla presentazione del ricorso, “parte resistente ha adottato le misure necessarie a garantire l’interdizione della diffusione dei dati contenuti nell’archivio storico per il tramite dei motori di ricerca”; visto che il ricorrente ha però messo in luce che “rimane  (…) insoddisfatta la diversa richiesta (…) volta ad ottenere in ultima analisi l’aggiornamento/integrazione delle notizie a suo tempo pubblicate (…). Ciò con specifico riferimento alle caratteristiche proprie di ogni singola notizia e dei suoi particolari sviluppi giudiziari. Il tutto al fine di garantire una precisa tutela dell’identità personale dell’interessato consentendo un corretta ricostruzione di alcuni passaggi significativi della sua vita che hanno inevitabili ripercussioni sulla sua attuale dimensione professionale”; vista la successiva memoria del 23 novembre 2012 con la quale il ricorrente ha ribadito la richiesta di ottenere l’integrazione e l’aggiornamento dei dati contenuti negli articoli in questione secondo le indicate richieste già presentate al riguardo che tengono conto delle specificità dei singoli articoli e delle diverse vicende in essi rappresentate;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e con essa anche l’esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all’informazione –, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l’odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell’archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell’editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l’attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, a seguito del ricorso, l’editore resistente ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l’indicizzazione degli articoli in questione dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano, profilo questo in ordine al quale può pertanto essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

RILEVATO che deve essere separatamente valutata la diversa questione concernente le richieste dell’interessato volte ad ottenere l’aggiornamento/integrazione delle notizie pubblicate nei cinque articoli specificamente oggetto del ricorso; visto che a questo riguardo, come indispensabile corollario della riconosciuta liceità della conservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicati nella sezione del sito internet dell’editore resistente denominato archivio storico, va garantito il diritto (pienamente compreso fra le posizioni giuridiche azionabili ai sensi dell’art. 7 del Codice) dell’interessato ad ottenere l’aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo e l’immagine dell’interessato che da tali rappresentazioni può emergere;

RITENUTO che in questa prospettiva debbono essere richiamate le conclusioni cui è pervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012) che, giudicando su analoga fattispecie, ha statuito che “a salvaguardia dell’attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l’evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo”. Se, pertanto, una vicenda ha registrato una successiva evoluzione, “dall’informazione in ordine a quest’ultima non può invero prescindersi, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera”;

RITENUTO, pertanto, che, visti i significativi sviluppi indicati specificamente dal ricorrente nell’interpello e nel successivo ricorso e riportati nelle premesse dell’odierno provvedimento, le predette richieste di integrazione/aggiornamento formulate dal ricorrente debbano essere accolte e che pertanto l’editore resistente debba provvedere a predisporre un idoneo sistema nell’ambito del citato archivio storico, idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l’esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia in modo da assicurare all’interessato il rispetto della propria (attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di una serie di fatti che lo hanno visto protagonista (anche se solo in parte oggetto di cronaca giornalistica), e ad ogni lettore di ottenere un’informazione attendibile e completa; visto che l’editore resistente dovrà attuare tali misure, tenuto conto della novità del profilo, entro novanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione entro la stessa data all’interessato e questa Autorità dell’avvenuto adempimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., nella misura di 400 euro, compensandone la residua parte per giusti motivi in ragione della novità e della specificità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. di predisporre, nell’ambito dell’archivio storico on line del quotidiano “La Repubblica”, un sistema idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l’esistenza degli sviluppi delle notizie relative al ricorrente, secondo le indicazioni dallo stesso formulate nell’atto di ricorso e riportate nelle premesse del presente provvedimento, entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando notizia entro la medesima data a questa Autorità, e all’interessato dell’avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di interdizione degli articoli oggetto di ricorso dai motori di ricerca esterni al sito web dell’editore resistente;

c) determina l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone nella misura di 400 euro a carico di Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

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