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Inammissibilità dell’appello senza effetto trascinamento – Cassazione Civile Sentenza 465/2013

hqdefaultRiconosciuta l’autonomia dell’impugnazione incidentale dell’ufficio, tempestivamente proposta, che pertanto resta indipendente dalle sorti di quella principale

La pronuncia n. 465/2013 della Corte regolatrice del diritto applica al contenzioso tributario l’interpretazione della disciplina dettata dal codice di rito civile, resa in sede giurisprudenziale di legittimità, in punto di ammissibilità o meno dell’appello incidentale (sempreché sia stato tempestivamente presentato) in dipendenza della declaratoria di inammissibilità dell’appello principale.
Infatti, come noto, l’articolo 49 del Dlgs n. 546 del 1992, di approvazione della disciplina processuale tributaria, nel disporre che alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del cpc (ma escluso l’articolo 337 e fatto salvo quanto disposto dal citato decreto del 1992), ha determinato un rinvio ricettizio alla disciplina del codice di procedura civile. A sua volta il successivo articolo 54 del citato decreto legislativo del 1992 prevede, al primo comma, che le parti diverse dall’appellante debbano costituirsi nei modi e termini di cui all’articolo 23 depositando apposito atto di controdeduzioni e, al secondo comma, solamente che nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d’inammissibilità, appello incidentale.

L’ammissibilità o meno dell’appello incidentale, a cagione dell’inammissibilità dell’appello principale, ha formato oggetto di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità risolto con la sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 3111 del 1982 (citata da questa in rassegna), per la quale l’impugnazione incidentale, se tempestivamente proposta ai sensi degli articoli 333 e 343 cpc, non è legata alle sorti di quella principale di cui non costituisce il necessario contrapposto. Infatti, la rilevata autonomia dell’appello incidentale lo rende indipendente dalle sorti della prima impugnazione, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, espressasi con le sentenze, parimenti citate da questa in commento (n. 3862 del 2004 e n. 14084 del 2010), secondo la quale solo l’impugnazione incidentale tardiva, nell’ipotesi vuoi che l’interesse alla sua proposizione sorga dalla sentenza impugnata, vuoi che sorga dall’impugnazione proposta dall’altra parte, perde ogni efficacia autonoma qualora – per qualsiasi motivo – sia stata dichiarata inammissibile l’impugnazione principale.
Pertanto, salvo che l’appello non debba essere qualificato in termini di appello condizionato all’accoglimento del motivo di gravame principale, il principio di diritto fissato – ora espressamente anche in ambito processuale tributario – è che seppure l’impugnazione per prima proposta viene dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale, che sia stata tempestivamente proposta, non ne è travolta e deve essere esaminata nel merito dalla Commissione tributaria regionale investita del gravame.

Nella controversia oggetto della sentenza del Supremo collegio in commento, l’Agenzia delle Entrate aveva presentato appello incidentale per contestare la riduzione del 90% del reddito d’impresa recuperato a tassazione asserendo che questa fosse stata operata dal giudice di prima cura equitativamente e, per ciò, vulnerando, in primo luogo, l’articolo 113 cpc (applicabile per effetto del rinvio generale ex articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 546 del 1992), che impone l’obbligo del giudice tributario di giudicare esclusivamente in base alla disciplina positiva secondo diritto.
In secondo luogo, fu opposta – sempre dall’ufficio finanziario in sede di impugnazione incidentale – l’eccezione di violazione individuata nell’articolo 113 (ma, rectius, nell’articolo 132, del quale il n. 4 pretende che la sentenza contenga “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”) del codice di rito civile per mancanza “nella decisione di prime cure di ogni indicazione sulle ragioni poste a fondamento della decisione”.
Tale censura è stata accolta nonostante l’improprio riferimento conclusivo dell’appello incidentale alla sola “nullità della sentenza”, ossia a un vizio del procedimento denunciabile ex articolo 360, n. 4, cpc; esso è stato valorizzato – come consentito dalla giurisprudenza di legittimità (manifestatasi, ad esempio, con le pronunce n. 1124 del 2007 e n. 23608 del 2008) – quale volto a denunciare anche l’error in judicando, in quanto il giudice di merito aveva violato la normativa di diritto.
Non si riscontrano precedenti negli esatti termini.

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

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