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M5S: Garante privacy, vietato pubblicare le mail hackerate. Chi le detiene dovrà cancellarle

grillol Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il divieto di divulgare e trattare ulteriormente il contenuto delle mail dei deputati del Movimento 5 Stelle [doc. web n. 2411368] originariamente diffuse in rete. Le testate giornalistiche, i siti web e chiunque detenga queste mail, per averle eventualmente scaricate, dovrà provvedere a cancellarle, anche dai propri archivi.

Dopo il primo forte monito affinché venisse rispettata la privacy dei parlamentari coinvolti, lanciato immediatamente in seguito all’hackeraggio delle mail, il Garante ha adottato ieri un provvedimento (che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) le cui motivazioni risiedono nella violazione di diverse norme.

L’attività compiuta a danno dei deputati configura, innanzitutto, una grave violazione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione, quello alla segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni di ogni cittadino, aggravato in questo caso dal fatto che ad essere stata violata è la corrispondenza di membri del Parlamento, tutelati da specifiche disposizioni costituzionali.

L’attività posta in essere dagli hacker, oltre che una responsabilità di natura penale (art. 616 e seguenti del codice penale) – il cui accertamento è già al vaglio dell’autorità giudiziaria – ha comportato una violazione del Codice privacy per quanto attiene a tutte le informazioni contenute nella corrispondenza che sono state diffuse all’insaputa e contro la volontà degli interessati, violando il principio generale in base al quale i dati personali dei cittadini devono essere trattati in modo lecito, secondo correttezza e raccolti e utilizzati per scopi legittimi.

Come rilevato dal Garante, inoltre, la vicenda ha determinato la lesione del diritto alla riservatezza non solo dei diretti interessati, cioè dei parlamentari intestatari degli indirizzi di posta elettronica, ma anche di tutti coloro che sono entrati in contatto con essi tramite mail, nonché eventualmente di terzi citati nelle comunicazioni.

Alla luce di queste considerazioni, l’illiceità della iniziale acquisizione delle comunicazioni e della successiva messa a disposizione delle stesse sul web, ha sottolineato l’Autorità, estende i suoi effetti anche ai successivi trattamenti di dati, rendendo illecita ogni altra successiva operazione di raccolta, conservazione e ulteriore utilizzo degli stessi dati.

Il Garante ha dunque disposto il divieto di “ogni eventuale ulteriore trattamento” delle mail dei deputati M5S e ha di conseguenza imposto l’obbligo per chi le detiene di provvedere alla loro cancellazione.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del Garante espone a sanzioni amministrative e penali.

grillo

Divieto del trattamento di dati personali contenuti in corrispondenza privata acquisita illecitamente – 6 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 229 del 6 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTE le notizie di stampa diffuse nei giorni scorsi relativamente all’indebita intrusione nella corrispondenza elettronica di alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle e nella captazione del contenuto di loro mail private;

VISTO il comunicato stampa del Garante 25 aprile 2013;

VISTE le più recenti informazioni secondo le quali l’intero contenuto di numerose mail appartenenti a deputati del Movimento 5 Stelle sarebbe stato pubblicato sulla rete;

TENUTO CONTO che in data 3 maggio 2013 una delegazione di parlamentari del Movimento 5 Stelle ha sollevato la questione direttamente negli uffici dell’Autorità;

RILEVATA l’effettiva reperibilità sulla rete internet di mail riconducibili a taluni deputati del Movimento 5 Stelle;

CONSIDERATO che l’attività descritta configura una grave violazione di una diritto fondamentale tutelato dall’art. 15 della Costituzione il quale garantisce l’inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

CONSIDERATE altresì le particolari garanzie poste dall’art. 68 della Costituzione a tutela delle comunicazioni e della corrispondenza dei membri del Parlamento;

CONSIDERATO che la vicenda in esame può determinare innanzitutto responsabilità di natura penale (artt. 616 e ss. cod. pen.) il cui accertamento, per il caso di specie, è già al vaglio dell’autorità giudiziaria;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi del citato art. 616 cod. pen., è punibile penalmente «chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta…» (comma 1); considerato che è punito più gravemente «se il colpevole senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza… se dal fatto deriva nocumento… » (comma 2);

CONSIDERATO altresì che qualora la corrispondenza abbia “carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata”, trova applicazione anche l’art. 93 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il quale prevede che è necessario il consenso dell’autore e del destinatario della corrispondenza stessa affinché questa possa essere “pubblicat(a), riprodott(a) od in qualunque modo portat(a) alla conoscenza del pubblico”;

RILEVATO che la vicenda assume rilievo anche sotto il profilo della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali (Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”), configurandosi quale trattamento di dati riferibili a persone identificate e che il trattamento medesimo è da ritenersi illecito in quanto avvenuto in violazione della legge (art.11, comma 1, lett. a) e b) del Codice);

RILEVATO che esso ha comportato l’acquisizione e la diffusione di dati personali all’insaputa e contro la volontà degli interessati;

RILEVATO che tale violazione determina una lesione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali non solo dei parlamentari  intestatari degli indirizzi di posta elettronica, ma di tutti coloro che sono entrati in contatto con essi attraverso tale mezzo di comunicazione, nonché eventualmente di terzi citati all’interno delle comunicazioni;

CONSIDERATO che l’illiceità ab origine del trattamento di dati personali estende i suoi effetti anche ai successivi trattamenti, rendendo illecita ogni altra successiva operazione di raccolta, conservazione e ulteriore utilizzo dei medesimi dati (art. 11, comma 2, del Codice);

RITENUTO pertanto necessario disporre, ai sensi degli artt. 143, lett. c)  e 154, comma 1, lett. d),  del Codice, il divieto di ogni eventuale ulteriore trattamento delle mail dei deputati del Movimento 5 Stelle diffuse sulla rete con conseguente obbligo, in capo a chi le detenga, di provvedere alla loro cancellazione;

RILEVATO che in caso di inosservanza del presente provvedimento si renderanno applicabili le sanzioni previste agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

RITENUTO di dover dare pubblicità al presente provvedimento, anche mediante la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di rendere edotti coloro che dispongono delle suddette mail del divieto di ogni loro ulteriore trattamento e del conseguente obbligo di provvedere alla loro cancellazione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

1) dispone, ai sensi degli artt. 143, lett. c)  e 154, comma 1, lett. d),  del Codice in materia di protezione dei dati personali, il divieto di ogni eventuale ulteriore trattamento delle mail dei deputati del Movimento 5 Stelle diffuse sulla rete con conseguente obbligo, in capo a chi le detiene, di provvedere alla loro cancellazione;

2) dispone che l’Ufficio curi la più ampia pubblicità del presente provvedimento, anche mediante la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di rendere edotti coloro che dispongono delle suddette mail del divieto di ogni loro ulteriore trattamento e del conseguente obbligo di provvedere alla loro cancellazione.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 6 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

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