Civile

Esecuzione. Ipoteca su bene assoggettato a confisca a ttolo di misura di prevenzione – Cassazione Civile Sezioni Unite Sentenza 07/05/2013

Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza ed applicando lo ius superveniens (costituito dall’art. 1, commi da 189 a 205, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cd. Legge di Stabilità 2013), risolvono nel senso della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale il quesito relativo ai rapporti tra confisca ed ipoteca, indipendentemente dal dato temporale.

L’acquisto del bene confiscato da parte dello Stato, a seguito dell’estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca, è così non a titolo derivativo, ma libero dai pesi e dagli oneri, pur iscritti o trascritti anteriormente alla misura di prevenzione.

Il titolare del diritto reale di godimento o di garanzia è ammesso, ora, ad una tutela di tipo risarcitorio e la competenza è attribuita al tribunale che ha disposto la confisca. L’ammissione del credito, di natura concorsuale, è subordinata alla condizione di cui all’art. 52, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 159 del 2001, vale a dire che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità. Al creditore è addossato l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni per l’ammissione al passivo del suo credito. Il diniego di ammissione al credito è impugnabile ex art. 666 cod. proc. pen. Competente a conoscere delle opposizioni – proposte dai creditori concorrenti – al piano di riparto proposto dall’Agenzia Nazionale è il giudice civile del luogo dove ha sede il tribunale che ha disposto la confisca.

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Cassazione Civile Sezioni Unite Sentenza 07/05/2013
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