Penale

Pena attenuata per il coniuge che non versa gli alimenti alla ex moglie – Cassazione Sezioni Unite Penali

Il rinvio, ai fini della pena, all’articolo 570 del codice penale, contenuto nella legge sul divorzio per il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno alla ex moglie, deve intendersi riferito al primo comma che prevede come alternativi il carcere (fino ad un anno) o la multa (da 103 a 1032 euro), e non al secondo comma che applica le pene congiuntamente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la pronuncia 23866/2013, annullando la sentenza della Corte di Appello di Torino che, all’opposto, aveva condannato un uomo per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla ex moglie alla pena di tre mesi di reclusione e 500 euro di multa.

Secondo le Sezioni Unite, la condotta definita dall’art. 12-sexies delinea una precisa e specifica fattispecie integrata dalla violazione di un provvedimento del giudice”. Dunque: “Si tratta di un reato omissivo proprio, di carattere formale, essendo individuato il soggetto attivo soltanto in chi è tenuto alla prestazione dell’assegno di divorzio e consistendo la condotta nell’inadempimento dell’obbligo economico stabilito dal provvedimento del giudice”. Per cui “il richiamo all’art. 570 cod. pen. è limitato soltanto alla pena.

In mancanza di sicuri elementi testuali orientativi scaturenti dal testo legislativo, quindi, siffatto rinvio deve intendersi riferito – in sintonia con il rapporto di proporzione e con il criterio di stretta necessità della sanzione penale – al primo comma dell’art. 570 cod. pen., che costituisce l’opzione più favorevole all’imputato.

Ne consegue che il generico rinvio, quoad poenam, all’art. 570 cod. pen. effettuato dall’art. 12-sexies, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 21, legge 6 marzo 1987, n. 74, deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo della disposizione codicistica.

Tale interpretazione, peraltro, sottolinea la Corte, evita ulteriori disarmonie di trattamento tra la tutela del coniuge convivente, penalmente tutelato soltanto se versa in stato di bisogno (art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen.) e quella del coniuge divorziato; tra la tutela dei figli minori in costanza di matrimonio (situazione disciplinata soltanto dall’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen.) e la tutela dei figli minori nell’ipotesi di divorzio (e, dopo il 2006, anche di separazione); tra la tutela di figli maggiori inabili al lavoro (art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen.) e quella dei figli maggiori non autosufficienti in caso di divorzio (e, dopo il 2006, anche di separazione).

Allegato Pdf:
Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 31 maggio 2013 n. 23866

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