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Fotovoltaico e attività economica: le condizioni per la detrazione iva – Sentenza Corte Giustizia Ue

hqdefaultLa domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 della sesta Direttiva 77/388/CEE sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’amministrazione fiscale austriaca ed un contribuente, in merito alla detrazione dell’Iva assolta a monte relativa ad un impianto fotovoltaico situato sul tetto di un edificio ad uso abitativo.

Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva citata, si considera soggetto passivo chiunque esercita  indipendentemente ed in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo e dai risultati di tale attività. In base al citato paragrafo 2 della norma, le attività economiche sono tutte le attività di produttore, di commerciante e di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera attività economica una operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità

La fattispecie e la questione pregiudiziale 
Il contribuente ha installato un impianto fotovoltaico sul tetto della propria abitazione; detto impianto non ha capacità di immagazzinamento e tutta l’energia elettrica prodotta è ceduta in rete. Tali cessioni sono remunerate a prezzo di mercato e soggette ad Iva. L’energia elettrica necessaria per le esigenze domestiche è riacquistata presso tale società allo stesso prezzo al quale è stata ceduta.

L’amministrazione finanziaria ha ritenuto che il contribuente non fosse legittimato a detrarre l’Iva pagata a monte ritenendo che nello sfruttamento del suo impianto fotovoltaico non avesse esercitato un’attività economica.
Il contribuente proponeva ricorso avverso tale decisione, ritenendo che la attività svolta integrasse un’attività economica ai sensi dell’articolo 4 della Direttiva.
Ciò premesso, la controversia è approdata dinanzi alla Corte UE, presso la quale è stata sollevata la seguente questione pregiudiziale:

“se la gestione di un impianto fotovoltaico collegato in rete senza una capacità d’immagazzinamento autonoma, installato sopra un edificio privato ad uso abitativo o tecnicamente strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto risulti costantemente inferiore alla quantità di energia elettrica consumata privatamente dal gestore dell’impianto per le proprie esigenze domestiche, integri una attività economica del gestore dell’impianto ai sensi dell’articolo 4 della Direttiva.”

Le valutazioni della Corte 
Nel caso di specie, l’attività svolta dal contribuente consisteva nello sfruttamento di un impianto fotovoltaico. Una tale attività deve essere considerata rientrante nella nozione di attività economica, ai sensi dell’articolo 4, par. 2, della sesta Direttiva, se essa è esercitata al fine di ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

Se per sua natura un bene può essere utilizzato sia per scopi economici sia per fini privati, occorre valutare l’insieme delle circostanze del suo sfruttamento per stabilire se esso sia utilizzato per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Anche il bene di cui si tratta nella fattispecie in esame, può essere adoperato sia per scopi economici sia a fini privati.
Quanto alla nozione di introiti, la stessa deve essere intesa nel senso di remunerazione percepita come contropartita dell’attività esercitata.

Da una parte risulta che l’energia prodotta dall’impianto è stata ceduta in rete, d’altra parte tali cessioni hanno avuto come contropartita una remunerazione. Poiché l’impianto installato sul tetto dell’edificio ad uso abitativo produce energia elettrica immessa nella rete a fronte di remunerazione, lo sfruttamento di tale impianto avviene al fine di ricavarne introiti.
Inoltre, trattandosi di sfruttamento di lunga durata, la cessione in rete di energia elettrica che proviene dall’impianto fotovoltaico avviene in  modo permanente. La remunerazione percepita dal gestore dell’impianto riveste carattere di stabilità ai sensi dell’articolo 4 della direttiva, ciò comportando che i requisiti previsti affinché tale attività rientri nell’ambito della nozione di attività economiche di cui all’articolo 4 della Direttiva, sono soddisfatti.

Né si può pervenire a conclusioni diverse sulla base della circostanza che la quantità di energia prodotta da tale impianto è sempre inferiore alla quantità di energia elettrica consumata dal gestore per le proprie esigenze domestiche.

L’attività consistente nella cessione di energia elettrica è indipendente dalla operazione con cui il gestore dell’impianto fotovoltaico preleva energia elettrica sulla rete per le proprie esigenze domestiche e pertanto il rapporto tra quantità di energia elettrica prodotta e quella consumata è privo di pertinenza ai fini della qualificazione come attività economica di tale attività di cessione.

Conclusioni della Corte
Tutto ciò premesso, la Corte perviene alla conclusione che l’articolo 4 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto, e dall’altro sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di “attività economiche” ai sensi di tale articolo.

Marcello Maiorino

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