Civile

La conoscenza del “tradimento” non giustifica l’addebito della separazione – Cassazione 16270/2013

hqdefaultNiente addebito della separazione alla moglie se il marito era a conoscenza dei tradimenti del coniuge e senza che questo possa essere considerato con sicurezza l’elemento di rottura del matrimonio. Lo afferma la sesta sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 16270 depositata lo scorso 27 giugno 2013. Nella specie, infatti, il marito aveva dichiarato, all’udienza presidenziale, di essere disposto a conciliarsi con la moglie nonostante il tradimento sicchè la mera inosservanza da parte della moglie dell’obbligo di fedeltà coningale non aveva deteiminato la crisi del rapporto coniugale.

Secondo la Cassazione, “se da un lato appare corretto orientare l’indagine nel senso di verificare se l’infedeltà della moglie ebbe effettiva incidenza causale sulla crisi del matrimonio, non va omesso di considerare che una generica affermazione di volontà riconciliativa, la quale di per sé non elide la gravità del vulnus subito, e che, in ogni caso, costituisce un posterius rispetto alla proposizione della domanda di separazione, con richiesta di addebito, proprio per aver scoperto l’adulterio, in tanto può assumere valore in quanto determini un effettivo ristabilimento dell’armonia coniugale.”

Allegato Pdf:
Cassazione Civile Sezione Sesta, Sentenza n. 16270 del 17/06/2013

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