Penale

I beni sono intestati al figlio? Si alla confisca per equivalente – Cassazione 28913/2013

hqdefaultPer la Cassazione, sentenza n. 28913 dell’8 luglio 2013, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può avere ad oggetto non soltanto beni intestati solo apparentemente ad un soggetto interposto (interposizione fittizia), ma anche beni effettivamente intestati al soggetto interposto (interposizione reale), che risulti legato all’interponente da un rapporto fiduciario, per l’amministrazione dei beni nell’interesse e secondo le direttive di quest’ultimo.

La questione riguarda il ricorso in Cassazione proposto da un contribuente – indagato per i reati di dichiarazione infedele e indebita compensazione – contro l’ordinanza del tribunale di Roma che aveva rigettato l’appello dallo stesso presentato nei confronti dell’ordinanza del Gip capitolino, con la quale era stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo per equivalente su beni di pertinenza del ricorrente.

I giudici di appello, nel confermare la ricostruzione storica della vicenda effettuata dal Gip, ribadivano le argomentazioni secondo cui erano riconducibili al ricorrente l’80% delle quote sociali di una srl, asseritamente di pertinenza di terzi estranei al procedimento, nonostante l’indagato avesse distribuito le quote in parte ai figli minori (con atto di donazione nella misura del 40%) e in parte ad altri stretti congiunti (per il residuo 40%), mantenendo di fatto il controllo sull’intero capitale sociale della srl.

Nel ricorso di legittimità, l’indagato deduce vizio di carenza di motivazione o comunque di motivazione apparente per avere il tribunale omesso di prendere in considerazione – nonostante la documentazione prodotta dalla difesa dimostrasse il contrario – la circostanza dell’effettivo trasferimento delle quote sociali.

La decisione della Cassazione 
Per i giudici penali di legittimità, le doglianze non sono fondate.
In primis, la Corte suprema ricorda che, contro i provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, intendendosi per tale “…sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice…”.

Vizio che, nel caso di specie, non ricorre, in quanto il provvedimento impugnato non presenta carenze argomentative di alcun genere, atteso che il tribunale ha fornito motivazione adeguata ed esaustiva dei fatti di causa, laddove “…nel ricostruire i vari movimenti che hanno caratterizzato la sorte dell’intero capitale sociale della MMD, ha affrontato e risolto il problema della intestazione progressiva di quote fino alla concorrenza dell’80% a stretti congiunti del… (i figli minori… – per il 40% con atto di donazione… – e i fratelli per il restante 40%) il quale ha continuato a mantenere per sé il 20% residuo”.

Nello specifico, quindi, secondo la Cassazione, il tribunale ha ricondotto la gestione dell’intero capitale sociale all’indagato, sia nella sua qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori – a nulla rilevando la circostanza dedotta dalla difesa relativa alla mancanza di vincolo coniugale tra lo stesso e la madre dei minori (atteso che la potestà genitoriale può essere esercitata senza che occorra il vincolo matrimoniale) – sia per il rapporto di strettissima parentela intercorrente tra l’indagato e i suoi fratelli.

Peraltro, prosegue la Corte, tali affermazioni trovano fondamento “…sulle informazioni fornite dagli amministratori giudiziari circa l’epoca di tali movimenti, giungendo alla logica conclusione della spoliazione progressiva delle quote da parte del…in coincidenza (anzi subito dopo) con l’inizio delle indagini da parte della Guardia di Finanza che aveva proceduto ai controlli tributari…”; tale elemento, in verità, rappresenta il nucleo essenziale che sta alla base della conclusione della attribuibilità, in via di fatto, delle quote sociali dell’intera srl all’indagato.

Nel merito, poi, il collegio penale osserva che la tesi difensiva in ordine alla interposizione fittizia, non ha pregio, “…in quanto accanto a tale peculiare figura (che dà luogo ad un negozio relativamente simulato sotto il profilo soggettivo i cui effetti solo apparentemente si spiegano fra dante causa ed interposto) si colloca quella, considerata dal Tribunale, della c.d. ‘interposizione reale’ (anche questa idonea a giustificare l’adozione della misura cautelare reale,) la quale ricorre ogni qualvolta l’interponente trasferisca o intesti – come nella specie, secondo quanto è dato leggere nell’ordinanza impugnata – alcuni beni (nel caso in esame parte di quota sociali) all’interposto, ma con l’accordo fiduciario sottostante che detti beni saranno detenuti, gestiti o amministrativi nell’interesse del dominus e secondo le sue direttive”.

In sostanza, conclude la Cassazione, ai fini dell’individuazione dei beni assoggettabili al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non rilevano soltanto i casi in cui l’intestazione in capo all’interposto sia solo apparente (interposizione fittizia), ma anche le ipotesi in cui, pur essendo l’interposto l’effettivo titolare erga omnes, si riscontri un rapporto fiduciario (derivante dalla consanguineità o da altro genere di relazione) che vincoli il soggetto interposto al soggetto interponente (Cassazione, sentenza 41051/2011).

Marco Denaro, nuovofiscooggi.it

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