Penale

Rinvio a giudizio per i medici quando la situazione non è chiara

hqdefaultUna rappresentazione non chiara perché non univoca della responsabilità medica in un decesso non può portare il Gup ad una sentenza di non luogo a procedere. Così l’assenza di certezze circa il nesso causale tra l’attività del medico e la morte del paziente, va valutata dal giudice dell’udienza preliminare non solo per quello che si conosce al momento ma anche alla luce di quello che potrebbe emergere come in sede di dibattimento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 41860/2013 annullando la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tre medici ‘coinvolti’ nel decesso di una donna e rinviando al tribunale di Trento per una nuova decisione.

 

Secondo il Gup “laddove il perito aveva affermato che in caso di tempestivo avvertimento ad opera del primo imputato e di esatta prescrizione di terapia da parte del dottore, con ‘elevata probabilità’ si sarebbe determinato un diverso corso degli eventi, le sue conclusioni riferivano solo di ipotesi, di probabilità, cioè, di mera verosimiglianza”.

 

Diversamente, per la Suprema corte “lo scopo (dell’udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Di tal che, il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito”.

E “l’unico controllo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del processo, qual è la ‘sentenza di non luogo a procedere’, concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero”.

E nel caso specifico “non è stato compiutamente operato il giudizio prognostico circa l’evoluzione probatoria in sede dibattimentale nella valutazione della vicenda”.

Allegato Pdf:

Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 10 ottobre 2013 n. 41860.pdf

Fonte: Il Sole 24 Ore

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