Norme & Prassi

Decreto Imu: versione definitiva anche per le altre misure fiscali

pesi_in_ottoneScende dal 19 al 15%, già a partire da quest’anno, l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare ai canoni abitativi quando si opta per il regime della cedolare secca in relazione a contratti di locazione concordati. Si tratta dei cosiddetti “contratti 3 + 2”, che prevedono durata minima di tre anni, più altri due di rinnovo automatico, e canone stabilito in base agli accordi definiti a livello locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini.

La versione definitiva del “decreto Imu”, dopo alcune modifiche apportate durante il passaggio alla Camera, prevede che il tetto massimo su cui calcolare la detrazione Irpef dei premi assicurativi pagati per il rischio morte e quello di invalidità permanente è pari a 630 euro già per l’anno d’imposta 2013, mentre passa a 530 euro a decorrere dal 2014. Lo stesso trattamento viene riservato ai premi pagati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000. Invece, i premi aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, dopo la temporanea riduzione a 630 euro per l’anno in corso, dal 2014 torneranno all’“ordinario” limite di 1.291,14 euro.
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A decorrere dall’anno prossimo, poi, perde lo status di onere deducibile il contributo al Servizio sanitario nazionale che si versa sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Dunque, dopo il ridimensionamento operato dalla “legge Fornero” 92/2012 con l’introduzione di una franchigia di 40 euro a partire dal periodo d’imposta 2012, dall’annualità 2014 il contributo non sarà più deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
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Per quanto riguarda la Tares, infine, numerosi i “ritocchi” alla disciplina del nuovo tributo comunale per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
Le Amministrazioni locali avranno tempo fino al 30 novembre per adottare il relativo regolamento, che dovrà tener conto anche del principio sancito a livello comunitario, secondo il quale “chi inquina paga”, tenendo conto, nella determinazione della tariffa, della quantità e qualità medie di rifiuti prodotti.
Circa le riduzioni ed esenzioni, oltre a quelle già previste dalla norma vigente (riservate, ad esempio, alle abitazioni con un unico occupante, alle abitazioni a uso stagionale, ai fabbricati rurali a uso abitativo), ne potranno essere introdotte altre che considerino la capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee. Un trattamento di favore andrà riservato a chi fa autocompostaggio, cioè trasforma e utilizza in proprio i rifiuti urbani prodotti.
Riguardo i costi del servizio di raccolta e smaltimento, fatta salva la previsione in base alla quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio, viene specificato che sono esclusi “dai costi” quelli relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
Infine, viene precisato che per l’anno 2013 non si applicano le sanzioni per versamenti insufficienti se il Comune non ha provveduto a inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati.

Patrizia De Juliis

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