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Corte Ue: contro le frodi Iva, la tutela deve essere ragionevole

newsLa questione al centro della controversia vede protagonista una società ungherese che, nel biennio 2007-2008, operava nel commercio all’ingrosso di conserve alimentari e vendeva a Paesi terzi i prodotti fabbricati in Ungheria. I contratti conclusi con gli acquirenti extra Ue contenevano una delle clausole del commercio internazionale (c.d. clausole Incoterms 2000) ossia quella “franco fabbrica”, sul presupposto che l’acquirente ritiri la merce all’uscita dei locali del venditore.

La posizione dell’Amministrazione fiscale 
Durante un’ispezione fiscale, il Fisco ungherese rilevava che la società aveva qualificato alcune di tali operazioni come cessioni all’esportazione, mentre i prodotti destinati all’export erano usciti dal territorio doganale dell’UE dopo il decorso del termine previsto dalla legge nazionale, ossia al più tardi entro 90 giorni dalla data della cessione; di conseguenza applicava un supplemento d’imposta, interessi e sanzioni.
La società contestava l’accertamento, sostenendo che i beni oggetto di cessione erano stati spediti fuori dell’Ue, come dimostrava la clausola “franco fabbrica”, che addossa la responsabilità del trasporto della merce interamente sull’acquirente.
In primo ed in secondo grado, la contribuente otteneva ragione ma il Fisco si rivolgeva alla Suprema corte nazionale, sostenendo che un’operazione di cessione può esser qualificata come cessione all’esportazione esente solo qualora il bene lasci il territorio dell’Unione nel termine prescritto dalla legge.
Rilevando un dubbio interpretativo, il giudice di ultima istanza si rivolgeva alla Corte di giustizia.

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte Ue
Il giudice del rinvio, pertanto, formula le seguenti questioni pregiudiziali:

  • se gli articoli 15 e 146 citati possano interpretarsi nel senso che il trasporto, effettuato al di fuori del territorio comunitario, dei beni destinati all’esportazione deve aver luogo entro un determinato termine affinchè possa esser considerato una vendita all’esportazione esente;
  • se rilevino le condizioni di vendita, la buona o mala fede degli operatori, il periodo di dichiarazione, il fatto che il trasporto sia tardivo ossia effettuato oltre il termine pattuito ma entro il termine di decadenza ai fini della liquidazione dell’Iva ;
  • se sia compatibile coi principi comunitari di neutralità fiscale, certezza del diritto e proporzionalità la normativa di uno Stato membro che subordini a presupposti oggettivi e comulativi non previsti nelle direttive citate la possibilità di considerare un’esportazione come esente;
  • a quali circostanze sia eventualmente possibile che il Fisco nazionale modifichi la qualificazione di un’esportazione e richieda un pagamento d’imposta suppletivo.

La sentenza
Ad avviso della Corte, dall’articolo 146 della direttiva Iva emerge che l’esportazione si perfeziona e l’esenzione della cessione all’esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente.
La stessa direttiva, a differenza della legislazione ungherese, non prevede alcuna condizione in base alla quale il bene destinato all’esportazione deve aver lasciato il territorio dell’Unione entro un termine preciso, affinchè l’esenzione prevista divenga applicabile.
Alla luce dell’articolo 131, poi, le esenzioni Iva trovano applicazione purché gli Stati membri predispongano strumenti di contrasto ad eventuali frodi o abusi, rispettando comunque i principi di proporzionalità, certezza del diritto e tutela dell’affidamento.
In linea di massima, quindi, è consentito agli Stati membri di stabilire un termine ragionevole per le esportazioni, al fine di verificare se un bene sia o meno effettivamente uscito dall’Ue.
Tuttavia, il termine previsto dalla normativa ungherese rappresenta un termine di decadenza materiale, al cui decorso non può esser posto rimedio, assoggettando per tale via la cessione del bene ad imposta definitiva, anche se tale bene è effettivamente uscito dall’Ue dopo lo scadere del termine considerato di 90 giorni dalla cessione.
Tale previsione, dunque, non consente al soggetto passivo di dimostrare che la condizione di uscita è stata soddisfatta dopo lo scadere di detto termine e non prevede neppure un diritto al rimborso dell’Iva già corrisposta in ragione del mancato rispetto del termine, qualora fornisca prova che la merce ha lasciato il territorio doganale dell’Ue.
La legislazione nazionale, pertanto, lede il principio di proporzionalità, eccedendo quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo primario di contrasto alle frodi Iva.

Le conclusioni della Corte
Gli articoli 146, paragrafi 1 e 131 della direttiva Iva devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo la quale, nell’ambito di una cessione all’esportazione, i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell’Unione europea devono aver lasciato il territorio dell’Unione entro un termine prestabilito di tre mesi o di novanta giorni successivi alla data di cessione, qualora il semplice superamento di tale termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dell’esenzione riguardo a tale cessione.

Fonte:
Data della sentenza
19 dicembre 2013
Numero della causa
Causa C-563/12
Nome delle parti

  • BVD Hungary Trading Kft, in liquidazione

Contro

  • Nemzeti Adò-ès Vàmhivatal Kozèp-magyarorszàgi Regiònalis Adò Foigazgatòsàga
Pasqualina Principale
Martino Verrengia

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