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Diritto all’obiezione di coscienza nell’ambito della procedura interruttiva di gravidanza il monito del Comitato Europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa all’Italia

imagesL’Organizzazione Internazionale International Planned Parenthood Federation European Network propone reclamo al Comitato Europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa e chiede all’Organismo Internazionale di rilevare che l’art.9 della legge n° 194/1978 garantendo, nell’ambito del procedimento diretto a stabilire le condizioni e i limiti di accesso alla pratica interruttiva di gravidanza, il diritto all’obiezione di coscienza del personale sanitario, si pone in contrasto con l’art. 11( protezione della salute) e E ( Non discriminazione) della Carta Sociale Europea.

L’art. 9 della legge 194/1978 stabilisce infatti che il personale medico e il personale sanitario ausiliario abbia diritto a non prendere parte a interventi interruttivi di gravidanza se si sia qualificato come obiettore di coscienza, salvo che vi sia un immediato pericolo per la salute della donna.

A fronte di quanto disposto specificamente da tale norma la ratio complessiva che ispira il legislatore è quella di garantire che il diritto della donna a accedere ai trattamenti sanitari richiesti non sia in alcun modo compromesso o sacrificato se ricorrono le condizioni previste dall’art. 4 e dall’art.6 della legge medesima, attuando così il legislatore le indicazioni già dettate nella decisione n° 27/1975 dal giudice costituzionale che sottolinea come, nel bilanciamento fra i molteplici diritti coinvolti nel procedimento di interruzione di gravidanza, debba trovare protezione effettiva il diritto alla vita e alla salute di colei che è già persona, non potendosi equiparare tale diritto a quello di cui è titolare il nascituro che persona non è ancora .

La sempre più consistente presenza di personale obiettore nei presidi ospedalieri preposti alla interruzione di gravidanza, come testimoniano i dati raccolti sia a livello nazionale sia a livello regionale, dati non smentiti, ma anzi confermati dalle tabelle del Ministero della Salute, a fronte di una sensibile diminuzione di personale non obiettore operativo all’interno delle strutture mediche, compromette di fatto e vulnera in modo significativo il diritto delle donne all’accesso a tale trattamento sanitario, cagionando una lesione del diritto alla salute delle donne medesime ( art.11 della Carta Sociale Europea e art. 32 Costituzione. ) e introducendo una discriminazione non ragionevolmente motivata fra coloro che devono essere sottoposte a interruzione di gravidanza e coloro che devono essere sottoposte a altri trattamenti medici (art. 3 Costituzione, art. E Carta Sociale Europea) , a tutto vantaggio del diritto alla libertà di coscienza che, a tali condizioni, finisce per essere assicurata in modo non conforme a quanto disposto dalla legge medesima. Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa accoglie le censure formalizzate da IPPF EN e le dichiara fondate.

La garanzia del diritto alla salute espressamente tutelato dall’art. 11 della Carta sociale europea deve essere assicurata non soltanto attraverso disposizioni astratte, ma con misure concrete che consentano l’effettivo esercizio di tale diritto. La tutela dei diritti sociali non deve dunque essere solo teorica, ma deve trovare un riscontro oggettivo nella realtà dei fatti attraverso misure tese a promuoverne la piena realizzazione. L’esercizio e la tutela del diritto a sollevare l’obiezione di coscienza che trova anch’esso, come il diritto alla salute, il proprio fondamento in Costituzione agli artt. 2,3, 19, 21 non può tradursi in una compromissione del diritto delle donne a accedere all’interruzione di gravidanza alle condizioni e in osservanza dei modi stabiliti dalla legge e non può determinare una discriminazione a tutto svantaggio di coloro che chiedono di accedere all’interruzione di gravidanza rispetto a coloro che chiedono accesso a altri trattamenti. Il Comitato Europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa, accogliendo il reclamo numero 87/2012, richiama dunque il legislatore nazionale a esercitare il ruolo che gli è proprio, quello di garante e presidio dell’attuazione dei diritti fondamentali che, deve il più delle volte, essere assicurata attraverso un equilibrato bilanciamento degli interessi coinvolti.

La legge 194/1978 infatti ben rappresenta la sintesi e il punto di equilibrio tra valori costituzionali e proprio per questa capacità della disciplina in esame di dare tutela a due valori di rango costituzionale attraverso l’individuazione di un punto di equilibrio che scaturisce da un’ampia operazione di contemperamento, tale disciplina è una disciplina che non può venir meno, pena il sacrificio di quei valori . La legge 194/1978 è dunque una legge che, come ben ci ricorda il Tar Lombardia- decisione 7735/2010, ha contenuto costituzionalmente vincolato, a presidio e tutela di situazioni e interessi ritenuti fondamentali dalla Carta costituzionale e dunque nel momento in cui la sua disapplicazione si realizza in via di fatto – come nel caso di specie- rendendo gravose e complesse le procedure di accesso all’interruzione di gravidanza, in ragione dell’esigenza di garantire il diritto fondamentale all’obiezione di coscienza, si tradisce la ratio della legge medesima, vulnerando irreparabilmente il complesso di quei valori primari che essa ha ad obiettivo di proteggere e si disattende la sua doverosa e corretta applicazione che è il frutto della sintesi e del bilanciamento tra i valori coinvolti. Al legislatore dunque non resta altro che ripensare e rivedere le modalità di regolamentazione del diritto all’obiezione di coscienza così da conciliare tale convincimento interiore con l’esigenza non certo derogabile di assicurare il diritto delle donne a accedere alle pratiche interruttive in attuazione del fondamentale diritto alla salute e a un’autodeterminazione responsabile che trova ormai compiuta affermazione e riconosciuta tutela grazie alla giurisprudenza sovranazionale e costituzionale.

Mariabice Schiavi, Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano.

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