Diritto di Famiglia

Adozioni: requisiti, iter e numeri per adottare in Italia e all’estero

adozioniAdottare un bambino: decisione complessa, a volte sofferta, portatrice di cambiamenti radicali nella vita di una coppia. Fermo restando che i coniugi abbiano i requisiti stabiliti dalla legge: devono essere sposati da almeno tre anni o in grado di raggiungere tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale. L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando. Non è preclusa l’adozione, quando il limite massimo sia superato da uno solo di essi, ma non oltre i dieci anni.

Ma da dove si comincia, qual è l’iter da seguire? Se si decide per un’adozione nazionale, il primo passo da compiere consiste nella domanda presso il Tribunale per i minorenni, competente per il territorio di residenza. Alcuni Tribunali per minorenni richiedono invece che la domanda sia indirizzata preventivamente ai Servizi di assistenza sociale. Il tribunale, per valutare l’idoneità della coppia, richiede una serie di indagini. La Asl della zona di residenza della famiglia, tramite i propri psicologi e assistenti sociali dei consultori, avvierà dei colloqui, per poter redarre una relazione psico-sociale riguardante i coniugi. Verranno inoltre fatte indagini di natura sanitaria e altre indirizzate alle autorità di pubblica sicurezza. Per stabilire se la coppia è idonea e capace di educare, istruire e mantenere i minori, che intende adottare. La domanda di adozione verrà valutata dal Tribunale dei Minori, solo dopo aver ricevuto le relazioni. A questo punto, le coppie possono diventare idonee ad adottare. Il che significa molto poco in termini di tempi o di un’effettiva adozione. Sarà sempre il tribunale a stabilire l’abbinamento più idoneo fra le coppie in grado di adottare e il minore dichiarato adottabile. Altri aspetti presenta la procedura per un’adozione internazionale.

Rimangono sostanzialmente uguali le indagini relative ai coniugi che vorrebbero adottare. Ma una volta ottenuta l’idoneità, la coppia dovrà rivolgersi a un Ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali, che farà da supporto e si occuperà di svolgere le pratiche necessarie in Italia e nel paese straniero stabilito. La scelta dell’Ente può avvenire, perché è il più vicino nel territorio, per una sperimentata serietà o perché è autorizzato ad vere rapporti con quei determinati paesi, da cui si vorrebbe fare arrivare il bambino. Normalmente l’abbinamento fra la coppia e il minore viene stabilito dalle autorità del paese straniero, con regolamenti diversi. Come diversi possono essere i tempi dell’incontro con il bambino: numerosi incontri o un unico periodo più lungo da trascorrere nel paese straniero. Se l’iter ha uno svolgimento positivo, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l’adozione del minore.

Secondo il rapporto della stessa Commissione del 2013, considerati gli ultimi tredici anni di monitoraggio, si è ridotto il numero dei minori provenienti dall’Europa, con un contestuale aumento dei bambini che provengono dall’America Latina, dall’Asia e soprattutto dall’Africa. Un caso particolare, nell’ultimo periodo, è stato rappresentato dallo stato del Kazakistan. Dopo aver chiuso per qualche anno alla possibilità di adozioni, ha riaperto con una nuova normativa. Dopo che i nostri Enti, già autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si sono riaccreditati in questo Paese, la presenza di molti bambini abbandonati ha reso i tempi di adozione molto rapidi. I minori hanno trovato una famiglia italiana nel giro di pochi mesi. Nel corso dell’ultimo anno, la Commissione ha autorizzato l’ingresso in Italia a 2.825 bambini, provenienti da 56 Paesi diversi.

Fonte: Il Velino

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