Corte Costituzionale

Prescrizione – Illegittimo il raddoppio dei termini per il reato di incendio colposo

Corte Costituzionale, Sentenza 143/2014

incendiodichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423 del codice penale).

Corte Costituzionale, Sentenza n. 143 del 28/05/2014

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di C.D. ed altri con ordinanza del 25 febbraio 2013, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti l’atto di costituzione di C.D., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’8 aprile 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
uditi l’avvocato Giacomo Francini per C.D. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423 cod. pen.) è raddoppiato.
Il giudice a quo premette di essere investito del processo penale nei confronti di tre persone imputate del delitto di cui all’art. 449, primo comma, cod. pen., per avere causato, per colpa e in cooperazione tra loro, l’incendio di un magazzino.

Al riguardo, il rimettente osserva che, secondo la regola generale stabilita dal primo comma dell’art. 157 cod. pen., come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), «la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria».
In base a detta regola, il reato di incendio doloso, previsto dall’art. 423 cod. pen., in quanto punito con la pena della reclusione da tre a sette anni, si prescrive in sette anni. Sempre secondo la medesima regola, i reati previsti dall’art. 449, primo comma, cod. pen. – che punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni chiunque «cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo» del titolo sesto del libro secondo del codice penale – dovrebbero prescriversi in sei anni.

Il sesto comma dell’art. 157 cod. pen. stabilisce, tuttavia, che i termini di prescrizione di cui ai precedenti commi dello stesso articolo sono raddoppiati per una serie di reati, tra i quali quelli di cui al citato art. 449 cod. pen.
Per effetto di tale previsione – la cui ratio andrebbe identificata nella volontà di tutelare maggiormente le vittime dei reati considerati, potenzialmente produttivi di danni significativi nei confronti di una pluralità di persone – il termine di prescrizione del reato di incendio colposo viene ad essere determinato in dodici anni, risultando, di conseguenza, largamente superiore a quello previsto per l’incendio doloso.

Ad avviso del giudice a quo, un simile assetto normativo violerebbe l’art. 3 Cost.
Il termine di prescrizione costituirebbe, infatti, una componente del trattamento sanzionatorio complessivo del reato, tanto che, per costante giurisprudenza di legittimità, di esso deve tenersi conto ogni qualvolta occorra individuare la disciplina più favorevole al reo.
La quantificazione del suddetto termine resterebbe rimessa alla discrezionalità del legislatore, il cui esercizio non potrebbe, tuttavia, prescindere dalla ratio dell’istituto della prescrizione, identificabile primariamente – alla luce delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale – nell’«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, […] l’allarme della coscienza comune». In questa prospettiva, il legislatore sarebbe, dunque, tenuto a stabilire termini di prescrizione proporzionati alla concreta gravità del fatto di reato.
Peraltro, se l’esigenza di rispetto della discrezionalità legislativa impedisce di sindacare la previsione di termini diversi per reati fra loro eterogenei quanto a bene giuridico protetto, condotta ed evento, altrettanto non potrebbe dirsi allorché – come nel caso in esame – i fatti di reato siano identici sul piano oggettivo, differenziandosi unicamente per la componente psicologica. È fuori discussione, infatti, che l’elemento soggettivo del dolo imprima alla fattispecie connotati di maggiore gravità rispetto alla corrispondente ipotesi colposa, come del resto ritenuto dallo stesso legislatore, che ha previsto per l’incendio doloso una pena edittale superiore a quella comminata per l’incendio colposo.
In tale ottica, la previsione di un termine prescrizionale più lungo per l’ipotesi colposa risulterebbe palesemente irragionevole: al reato sicuramente meno grave corrisponderebbe, infatti, un «“trattamento sanzionatorio” in senso lato» più severo, e viceversa, con conseguente violazione del principio di eguaglianza.

La questione sarebbe, altresì, rilevante nel giudizio a quo. Il reato per cui si procede è stato, infatti, commesso il 25 aprile 2006 e i soli atti interruttivi della prescrizione sinora intervenuti sono stati il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, emesso il 15 ottobre 2012, e le due richieste di rinvio a giudizio. Nel caso di accoglimento della questione, pertanto, il reato dovrebbe essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, essendo gli atti interruttivi posteriori al decorso del termine di sei anni dalla data del commesso reato (25 aprile 2012). Di contro, sulla base della disciplina in vigore, la prescrizione sarebbe ancora lungi dall’essere maturata, scadendo il relativo termine solo il 25 aprile 2018.

2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
La difesa dello Stato rileva come, ai sensi dell’art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sia precluso il sindacato di legittimità costituzionale sull’uso del potere discrezionale del legislatore, salvo il caso in cui la normativa sottoposta a scrutinio contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza: ipotesi non ravvisabile nella specie.

La maggiore gravità, sotto il profilo psicologico, del reato di incendio doloso rispetto a quello di incendio colposo non escluderebbe, infatti, che la scelta del legislatore di prevedere per quest’ultimo un termine di prescrizione più lungo sia ragionevole, posto che, sulla base di dati di comune esperienza, l’accertamento dei fatti sussumibili nel paradigma punitivo dell’incendio colposo richiederebbe lunghe e laboriose attività di indagine e complessi accertamenti tecnici finalizzati all’acquisizione del materiale probatorio.
La disposizione censurata costituirebbe, inoltre, il frutto di una legittima opzione di politica criminale, sollecitata dal crescente allarme sociale generato dai delitti colposi di danno.
3.– Si è costituito, altresì, C.D., imputato nel giudizio a quo, il quale ha chiesto che la questione venga accolta.
La parte privata ha ripercorso le argomentazioni poste a base dell’ordinanza di rimessione, da essa condivise, rimarcando come la previsione di un termine di prescrizione più lungo per la figura colposa del delitto di incendio non sia giustificabile neppure in base a ragioni sociologiche o criminologiche, atte, in ipotesi, a far percepire come maggiormente gravi i disastri colposi rispetto ai corrispondenti fatti dolosi.

Considerato in diritto

1.– Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino dubita della legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce che il termine di prescrizione del reato di incendio colposo (art. 449, in relazione all’art. 423 cod. pen.) è raddoppiato.
Il rimettente rileva che, per effetto del censurato raddoppio, il termine di prescrizione del reato di incendio colposo risulta pari a dodici anni e, dunque, largamente superiore a quello del reato di incendio doloso (art. 423 cod. pen.), pari invece a sette anni in base alla regola generale di cui all’art. 157, primo comma, cod. pen.

Tale assetto normativo violerebbe l’art. 3 Cost. Posto, infatti, che la durata del termine di prescrizione rappresenta una componente del trattamento sanzionatorio complessivo della fattispecie penale, e posto, altresì, che i reati in comparazione sono identici quanto a condotta ed evento, distinguendosi unicamente per l’elemento soggettivo, sarebbe irragionevole e contrastante con il principio di eguaglianza la previsione di un termine di prescrizione più lungo per l’ipotesi del delitto di incendio connotata dalla componente psicologica indiscutibilmente meno grave (la colpa), rispetto a quello valevole per la corrispondente ipotesi dolosa.
2.– La questione è fondata.

Anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), i delitti di incendio doloso e di incendio colposo erano soggetti al medesimo termine di prescrizione.
L’incendio doloso (art. 423 cod. pen.) è, infatti, punito con la reclusione da tre a sette anni; l’incendio colposo (art. 449 cod. pen.) con la reclusione da uno a cinque anni. Trovava quindi applicazione, in rapporto ad entrambe le fattispecie, il numero 3) del primo comma dell’originario art. 157 cod. pen., in forza del quale i delitti puniti con la reclusione non inferiore – nel massimo – a cinque anni, ma minore di dieci, si prescrivevano con il decorso di dieci anni.
La legge n. 251 del 2005 ha significativamente innovato la disciplina della materia, sostituendo l’originario criterio di individuazione dei termini di prescrizione per “fasce di reati” di gravità decrescente con una regola unitaria. In base ad essa, il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale stabilito dalla legge per i singoli reati, salva la previsione di una soglia minima, intesa ad evitare una troppo rapida prescrizione dei reati meno gravemente puniti, pari a sei anni per i delitti e a quattro per le contravvenzioni (art. 157, primo comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 6, comma 1, della citata legge n. 251 del 2005).

Il legislatore ha ritenuto, peraltro, di dover apportare un correttivo agli effetti prodotti da detta modifica (cui è conseguita, in particolare, una sensibile e generalizzata contrazione dei termini prescrizionali relativi ai reati di media gravità). Per alcune figure criminose – ritenute, secondo quanto emerge dai lavori parlamentari, di particolare allarme sociale e tali da richiedere complesse indagini probatorie – il termine di prescrizione risultante dall’applicazione della regola generale dianzi ricordata (nonché di quelle enunciate dai successivi commi dello stesso art. 157, relative, in specie, al computo delle circostanze e ai reati puniti con pene alternative o congiunte) è stato, infatti, raddoppiato (art. 157, sesto comma, cod. pen.).
In testa all’elenco dei reati in questione – successivamente ampliato dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno) – figurano i delitti colposi di danno contro la pubblica incolumità previsti dall’art. 449 cod. pen. (cosiddetti disastri colposi). Tale norma incriminatrice punisce, in specie, con la reclusione da uno a cinque anni «chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo» (ossia dal capo primo del titolo sesto del libro secondo del codice penale).

In questo modo, si è, peraltro, determinata una palese anomalia: e, cioè, che per taluni fra i suddetti delitti il termine di prescrizione dell’ipotesi colposa è divenuto più lungo di quello della corrispondente ipotesi dolosa, identica sul piano oggettivo, a causa della tecnica di descrizione della fattispecie utilizzata nel citato art. 449 cod. pen.
Il fenomeno si manifesta con particolare evidenza in rapporto al delitto di incendio, oggetto dell’odierno scrutinio. Se commesso con dolo, il delitto si prescrive in sette anni (tempo corrispondente al massimo della pena edittale, ai sensi dell’art. 157, primo comma, cod. pen.); se realizzato per colpa, in un termine ampiamente superiore, ossia in dodici anni: il termine minimo di prescrizione dei delitti (sei anni) – operante nella specie, discutendosi di reato punito con pena detentiva massima inferiore a tale soglia (cinque anni) – è infatti raddoppiato, ai sensi della norma censurata.
3.– Siffatto regime ribalta la scala di gravità delle due figure criminose: l’ipotesi meno grave – secondo la valutazione legislativa espressa nelle comminatorie di pena, in coerenza con il rapporto sistematico che intercorre tra il dolo e la colpa – resta infatti soggetta ad un trattamento assai più rigoroso, sul versante considerato, rispetto alla corrispondente ipotesi più grave, con inevitabile violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Sebbene possa proiettarsi anche sul piano processuale – concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) – la prescrizione costituisce, nell’attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale (ex plurimis, sentenze n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006), la cui ratio si collega preminentemente, da un lato, all’«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato […] l’allarme della coscienza comune» (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999); dall’altro, «al “diritto all’oblio” dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela» (sentenza n. 23 del 2013).

Le evidenziate finalità si riflettono puntualmente nella tradizionale scelta di correlare alla gravità del reato il tempo necessario a prescrivere, ancorandolo al livello quantitativo della sanzione, indice del suo maggiore o minor disvalore nella coscienza sociale. Siffatta correlazione, cui già si ispirava la scansione dei termini prescrizionali per “classi di reati”, originariamente adottata dal codice penale del 1930, è divenuta ancor più stretta a seguito della legge n. 251 del 2005, la quale – come già ricordato – ha identificato nella durata massima della pena edittale di ciascun reato il tempo sufficiente a decretare, in via presuntiva, il disinteresse sociale per la repressione del fatto criminoso.

Al legislatore non è certamente inibito introdurre deroghe alla regola generale di computo dallo stesso posta, non potendo in essa scorgersi un «momento necessario di attuazione – o di salvaguardia – dei principi costituzionali» (sentenza n. 455 del 1998, ordinanza n. 288 del 1999). Nell’esercizio della sua discrezionalità, il legislatore può pertanto stabilire termini di prescrizione più brevi o più lunghi di quelli ordinari in rapporto a determinate ipotesi criminose, sulla base di valutazioni correlate alle specifiche caratteristiche degli illeciti considerati e alla ponderazione complessiva degli interessi coinvolti. Soluzioni di segno estensivo possono essere giustificate, in specie, sia dal particolare allarme sociale generato da alcuni tipi di reato, il quale comporti una “resistenza all’oblio” nella coscienza comune più che proporzionale all’energia della risposta sanzionatoria; sia dalla speciale complessità delle indagini richieste per il loro accertamento e dalla laboriosità della verifica dell’ipotesi accusatoria in sede processuale, cui corrisponde un fisiologico allungamento dei tempi necessari per pervenire alla sentenza definitiva.

4.– La discrezionalità legislativa in materia deve essere pur sempre esercitata, tuttavia, nel rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento tra fattispecie omogenee, come invece è avvenuto nel caso in esame.
Appare evidente, in effetti, come il raddoppio del termine di prescrizione del delitto di incendio colposo non possa essere in alcun modo giustificato, nel raffronto con il trattamento riservato all’omologa figura dolosa, facendo leva su considerazioni legate al grado di allarme sociale. Il riferimento a quest’ultimo può legittimare, nei congrui casi, parametrazioni dei termini prescrizionali che sovvertano la scala di disvalore segnata dalle comminatorie edittali quando si tratti di figure criminose eterogenee in rapporto al bene protetto o, quantomeno, alle modalità di aggressione: non quando si discuta di fattispecie identiche sul piano oggettivo, che si differenziano tra loro unicamente per la componente psicologica. È manifestamente insostenibile, perché contrario a logica, che un fatto criminoso – nella specie, un incendio – causato per colpa, alla cui base si pone invariabilmente un semplice difetto di attenzione, di prudenza, di perizia o di osservanza di regole cautelari (art. 43 cod. pen.), “resista all’oblio”, nella coscienza sociale, molto più a lungo del medesimo fatto di incendio causato intenzionalmente, suscettibile di collocarsi in contesti criminali ben più allarmanti, caratterizzati dal ricorso ad attività intimidatrici o di ritorsione.

La registrata anomalia sistematica non può trovare giustificazione neppure in considerazioni di ordine probatorio. È parimenti insostenibile che causare un incendio con colpa, anziché con dolo, innalzi verticalmente, nella generalità dei casi, il tasso di complessità delle indagini probatorie, al punto da giustificare la previsione, per l’ipotesi colposa, di un termine di prescrizione quasi doppio rispetto a quello dell’omologo illecito commesso intenzionalmente. L’esigenza di ricorrere all’ausilio di periti – evocata nel corso dei lavori parlamentari relativi alla legge n. 251 del 2005 – è comune, in effetti, ad entrambe le figure criminose, stante l’identità delle previsioni relative alla condotta e all’evento. Né giova il rilievo che, nel caso dell’incendio colposo, la perizia si renderebbe necessaria non soltanto ai fini dell’accertamento dell’eziologia dell’evento, ma anche dell’individuazione della regola cautelare violata. Da un lato, l’argomento prova troppo: se corretto, esso dovrebbe valere per la generalità dei delitti colposi, e non soltanto per quelli presi in considerazione dalla norma censurata. Dall’altro, l’esistenza, nella fattispecie colposa, dell’evidenziato tema aggiuntivo di indagine è quantomeno “compensata” dalle maggiori difficoltà che generalmente incontra l’individuazione dei soggetti responsabili riguardo ai fatti commessi con dolo.

5.– L’art. 157, sesto comma, cod. pen., va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423 cod. pen.).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423 del codice penale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014.

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