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Equitalia. Sempre impignorabile la prima casa – Cassazione Civile, Sentenza 19270/2014

casa_incatenataIl pignoramento della prima casa non può giungere a conclusione, anche se il provvedimento è stato assunto prima dell’avvento della norma che ha introdotto il divieto. Ad affermarlo è la terza sezione civile della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19270/2014, depositata in cancelleria lo scorso 12 settembre.

La Cassazione ha esteso la protezione sulla prima casa a tutti i procedimenti esecutivi in corso, anche se antecedenti all’introduzione nell’ordinamento dell’articolo 52, comma 1, lettera g), del D.L. 69/2013 (decreto del fare, convertito con modificazioni dalla Legge n.98/2013). Secondo gli ermellini, l’articolo 52 del decreto del fare ha modificato la formulazione dell’articolo 76 del dPR 602/73 (“espropriazione immobiliare”), stabilendo che “l’agente della riscossione: a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, (…) è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”. Tale norma, spiega la Cassazione, non deve essere intesa come “impignorabilità” della prima casa, quanto semmai come una disposizione di carattere processuale, volta a regolare e limitare l’azione esecutiva dell’agente della riscossione: questa interpretazione consente di superare la censura di retroattività che potrebbe muoversi in seno alla norma stessa, spostando la soluzione sul piano dell’applicabilità ai procedimenti pendenti di una norma processuale sopravvenuta. Queste le parole degli ermellini: “dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un’ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti di processi iniziati prima”.

A conclusione della pronuncia, la Cassazione stabilisce in maniera dirimente che, nei casi in cui l’espropriazione immobiliare riguardi l’unico bene di proprietà, non di lusso, in cui il contribuente ha la residenza, “l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente di riscossione”; ciò anche se il pignoramento è precedente all’introduzione nell’ordinamento della norma che ha sancito tale forma di tutela.

Allegato Pdf:
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza 19270 del 12/09/2014

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