Giustizia

Campagna per il diritto alla retribuzione degli specializzandi e degli specializzati “non medici”

A cura dell’Avv. Gianfranco Fidone

images (5)La tematica del diritto alla retribuzione degli specializzandi e degli specializzati “non medici” coinvolge numerosi principi di diritto pubblico e privato, nonchè diritti costituzionalmente sanciti e garantiti: dal diritto allo studio al diritto alla salute, passando al diritto al lavoro ed alla retribuzione ad esso conseguente.

Gli specializzandi “non medici”, difatti, frequentano, a seguito del superamento di un concorso, scuole di specializzazione ove vi è l’obbligo di frequenza giornaliera (nella gran parte dei casi) e svolgono attività lavorativa necessaria per sopperire alle carenze del sistema sanitario-universitario, non percependo alcuna forma di retribuzione né (come è ovvio) contributi previdenziali.

E’ sufficiente un celere esame degli ordinamenti e dei regolamenti delle scuole di specializzazione per scoprire che i professionisti sono “costretti” alla frequenza quotidiana obbligatoria (spesso vi sono badge che registrano ingressi ed uscite), per un “tot” di ore ogni settimana, prestando a tutti gli effetti una attività lavorativa in favore delle strutture sanitarie ed universitarie.

Tanto provoca una inevitabile compressione della possibilità di svolgere altra attività professionale (visto il rapporto che lega lo specializzando alla struttura) o libero-professionale (considerati i giorni e le ore impiegate per la frequenza e la attività), con danni incommensurabili.

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Pare opportuna una breve ricostruzione del substrato giuridico-normativo, posto alla base dell’azione che lo studio si avvia ad intraprendere.

Decreto Ministeriale 1° agosto 2005: “Riassetto Scuole di specializzazione di area sanitaria”.

Il D.M. 01/08/2005 ha regolamentato ed autorizzato l’accesso concorsuale sia ai medici sia ai “non medici”, nelle Scuole di Specializzazione appartenenti alla sottoarea dei servizi clinici diagnostici e terapeutici ed alla sottoarea dei servizi clinici organizzativi e della sanità pubblica.

In particolare, dopo aver provveduto al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, il D.M. in esame non ha “pensato” alla totale equiparazione degli specializzandi in quanto, per i “non medici”, non viene prevista alcuna retribuzione.

Il “paradosso” sta nel fatto che, oltre alla totale mancanza di una retribuzione adeguata all’attività svolta, gli specializzandi “non medici” sono costretti a pagare le tasse universitarie “di tasca propria” e a provvedere alla propria assicurazione, senza possibilità di godere di diritti basilari quali (anche) il diritto al congedo di maternità o alle ferie.

Decreto Legislativo n. 502/92: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”.

La frequenza dei corsi di specializzazione è resa vieppiù necessaria sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 502/92, il quale subordina la possibilità di lavorare nel S.S.N. (partecipare a concorsi o, a titolo esemplificativo, firmare referti) al conseguimento del titolo di specializzazione.

Art. 8 della Legge n. 401/2000: “Scuole di Specializzazione”.

L’art. 8 della Legge n. 401/2000 prevede la determinazione del numero dei laureati “non medici” iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea, secondo le medesime modalità previste per i medici dall’articolo 35 del D. Lgs. n. 368/99, il quale individua il fabbisogno dei medici ed il numero degli specialisti medici.

L’art. 8 della Legge n. 401/2000 ha, inoltre, previsto un censimento del fabbisogno sanitario ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio.

Tuttavia, tale norma è stata completamente disattesa, non essendo stato effettuato alcun “censimento del fabbisogno” per le professioni sanitarie delle Scuole di Specializzazione per i “non medici”, che sarebbe stato necessario onde evitare un esubero di personale qualificato rispetto alle necessità del S.S.N.

Consiglio di Stato: sentenza n. 3934/2002.

Con la sentenza n. 3934 del 2002, il Consiglio di Stato, seppur con riferimento ai medici specializzandi, ha affermato il generico principio alla stregua del quale “la frequenza delle scuole di specializzazione, per l’impegno a tempo pieno che comporta e le incompatibilità con ogni altra attività lavorativa, è attività necessariamente retributivanon possono essere ammessi a frequentare le scuole di specializzazione laureati che non godono di borse di studio, secondo la previsione del d.l. n. 257 del 1991, e adesso di contratto annuale di formazione-lavoro”.

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La lesione della dignità personale si concreta nella disparità di trattamento tra specializzandi (e specializzati) medici e non medici poiché, pur frequentando gli stessi corsi (si vedano, ad esempio, i corsi di microbiologia clinica, patologia clinica, genetica medica ecc., ai quali è consentito l’accesso a medici e biologi) nelle stesse strutture e svolgendo le medesime mansioni, soltanto i medici sono assegnatari di contratti di formazione specialistica.

L‘equiparazione delle due categorie risulta tutt’altro che realizzata nel nostro ordinamento, pur in ragione del recepimento da parte dell’Italia della normativa comunitaria, introdotta con la direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, modificativa della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CEE, relativamente alle quali, in via di principio, dopo essere stati individuati gli obiettivi formativi delle scuole di specializzazione di area medica in ossequio a quanto stabilito dagli articoli 34 e seguenti del D. Lgs. n. 368/99, si rende necessaria l’equipollenza del trattamento contrattuale ed economico delle due figure suddette. 

Art. 2126 Cod. Civ..

L’art. 2126 c.c. è la norma relativa alla “Prestazione di fatto con violazione di legge”, che riconosce al lavoratore il diritto al compenso ma anche alla regolarizzazione della propria posizione contributiva previdenziale, salvaguardando la condizione di chi svolge una attività lavorativa “con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro” e stabilendo, in dette ipotesi, che il prestatore “ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.

Tale norma disciplina gli effetti già realizzatisi di un rapporto di fatto (quale è quello instaurato tra gli specializzandi ed il Servizio Sanitario Nazionale/Ateneo) in concreto esistente tra le parti, limitatamente al periodo in cui ha avuto esecuzione, sulla base del contenuto contrattuale.

In dottrina si poneva il quesito per il quale il lavoratore, cui sia stato negato il diritto alla retribuzione ai sensi dell’art. 2126 c.c., possa o meno invocare l’applicazione di altre disposizioni al fine di essere in qualche modo compensato: sia in dottrina che in giurisprudenza si ritiene che la disposizione di cui all’art. 2126 c.c. dovrebbe essere in ogni caso coordinata con la disciplina generale della ripetizione dell’indebito e dell’arricchimento senza causa.

Art. 36 Cost..

La prestazione lavorativa eseguita dagli specializzandi “non medici” ha prodotto alla P.A. un arricchimento senza causa che “alla stregua dell’art. 36, primo comma, Cost., direttamente applicabile, comporta l’obbligazione di adeguare il trattamento economico del dipendente alla natura del lavoro effettivamente prestato” (Corte Cost. ord. n. 908 del 1988). 

L’art. 36 Cost. ha infatti previsto il diritto del lavoratore ad “una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

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Azione da esperire.

Si rende opportuno proporre una articolata azione per violazione della normativa sopra richiamata.

L’azione verrebbe proposta nei confronti delle Amministrazioni che si avvantaggiano della prestazione (Università, Regioni, MIUR, MEF e Ministero della Salute) e potrà essere avviata:

– in corso di specializzazione, in considerazione della già avvenuta lesione dell’art. 36 Cost. e della omessa attuazione del D.M. del 01/08/2005 e di quanto disposto dall’art. 8 della Legge n. 401/2000; in tal caso verrà chiesta la declaratoria del diritto alla retribuzione o a qualsiasi forma di compenso, oltre al risarcimento dei danni patiti;

– al termine della specializzazione, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

Giurisdizione

La controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto, come ribadito nella sentenza n. 2203/05 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, afferente agli specializzandi medici, “la doglianza concerne un diritto soggettivo il quale, oltre a non essere inciso dall’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, non si ricollega ad un rapporto di concessione di pubblico servizio e riguarda comunque un corrispettivo”.

Il diritto al percepimento di una adeguata remunerazione risulta essere, quindi, un diritto soggettivo, azionabile dinanzi al Tribunale del Lavoro territorialmente competente.

– Chi può esperire l’azione.

L’azione può essere esperita da parte degli specializzandi e degli specializzati “non medici”, rientranti nella sottoarea dei servizi clinici diagnostici e terapeutici e nella sottoarea dei servizi clinici organizzativi e della sanità pubblica, che non percepiscono alcuna forma di emolumento.

A tali scuole di specializzazione hanno accesso i laureati di numerose facoltà: Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Medicina Veterinaria, Scienze biologiche, Biologia, Biotecnologie mediche, Biotecnologie veterinarie, Biotecnologie farmaceutiche, Farmacia, Farmacia industriale, CTF, Chimica, Fisica, Psicologia, Scienza della Nutrizione Umana, Agraria, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze e Tecnologie Agro Alimentari, Agrozootecnia.

I professionisti valuteranno, di concerto con gli interessati, i requisiti di proponibilità dell’azione.

– Costi.

Studio Legale Fidone, partendo dalla analisi dettagliata delle singole posizioni (certamente diverse tra loro), intende avviare azioni collettive su scala nazionale.

I costi muteranno in ragione del numero di partecipanti ad ogni azione collettiva (maggiore è il numero di ricorrenti, inferiori saranno i costi per ogni aderente).

– I professionisti.

Dell’azione si occuperanno l’Avv. Giovanni Francesco Fidone, il Dott. Luciano Caminiti ed il Dott. Rosario Giommarresi, già da tempo impegnati nelle tematiche concernenti il diritto allo studio e l’impiego pubblico.

Lo studio, grazie alle sedi di Roma e Vittoria, è pronto ad affrontare la battaglia in favore degli specializzandi “non medici” in tutto lo stivale.

Sfruttando rapporti professionali consolidati in tutta Italia, Studio Legale Fidone è in grado di avviare l’azione, in brevissimo tempo, su tutto il territorio nazionale.

Per ogni informazione potrete scrivere a info@studiolegalefidone.it ed, eventualmente, concordare un colloquio telefonico, sempre a mezzo mail.

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