Ce Giustizia

No al doppio binario sulle imposte applicate ai redditi da fabbricati

La controversia all’attenzione dei giudici comunitari riguarda il dubbio interpretativo circa il diverso peso tra quello connesso alla rendita catastale e quello da locazione

corte_di_giustizia_europeaIl ricorso da cui trae origine la controversia, approdata dinanzi ai giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea, è stato presentato da due proprietari di un immobile, situato nel territorio francese, residenti in Belgio. Nell’anno successivo all’acquisto dell’immobile hanno regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi, tenendo conto del reddito legato all’immobile non dato in locazione. A seguito di tale dichiarazione, i due proprietari ricevevano un avviso di rettifica ad opera dell’Amministrazione fiscale belga con cui veniva contestato il reddito da fabbricato indicato. L’avviso in parola era impugnato con ricorso al Tribunale di primo grado ma, in seguito al rigetto, portava a una nuova impugnazione dinanzi, però, questa volta, alla Corte di appello. Secondo quest’ultimo giudice, occorre rilevare che il trattamento riservato al reddito di fabbricato aveva come riferimento la convenzione contro la doppia imposizione tra Belgio e Francia.

Le disposizioni convenzionali
Secondo quanto stabilito in detta convenzione, i redditi dei beni immobili sono tassati solo nello Stato in cui si trova il bene.  Per contro, tali redditi, sarebbero esenti nello Stato di residenza dei proprietari con l’eccezione della cd. clausola di progressività. In considerazione di detta clausola, i redditi immobiliari dei beni situati in Francia possono essere presi in considerazione nel calcolo dell’aliquota applicabile ai redditi imponibili in Belgio. Il reddito degli immobili non concessi in locazione, pertanto, si determina sulla base della rendita catastale al pari di quanto avviene per la determinazione del reddito nel Paese in cui l’immobile è situato. Tuttavia, sebbene il valore della rendita catastale nei due Paesi sarebbe comparabile, comunque detta rendita risulta inferiore al valore locativo. In seguito a tale rilievo il giudice del rinvio, nel voler dirimere il dubbio circa il diverso peso tra reddito da rendita catastale e reddito da locazione sottoponeva la questione controversa ai giudici della Corte di giustizia europea

La questione pregiudiziale
La domanda pregiudiziale posta all’attenzione dei togati europei verte, in sostanza, sulla compatibilità di una normativa nazionale, come quella al procedimento principale, che preveda un trattamento fiscale più favorevole ai redditi da fabbricato, non concesso in locazione, derivanti da un immobile sito nel territorio nazionale rispetto ad un immobile sito in altro Stato membro.

Sui termini della questione pregiudiziale
Appurato che il procedimento principale verte sul trattamento fiscale dei redditi di un bene immobile non concesso in locazione e acquisito in Francia da cittadini belgi e che il reddito del bene immobile stesso è determinate sulla base del valore locativo, valore superiore alla rendita catastale di analogo bene situato in Belgio. I giudici europei nell’esaminare la questione pregiudiziale argomentano su tre ordini di problematiche, ossia sulla portata  della questione, sull’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali ed, infine, sull’esistenza di una giustificazione alla restrizione della libera circolazione dei capitali. Uno Stato membro, nel rispetto delle libertà di circolazione garantite dal Trattato, per quanto concerne l’imposizione dei redditi è libero di prevedere metodi di valutazione del reddito immobiliare di un bene non concesso in locazione a seconda se lo stesso sia ubicato o meno nel territorio dello Stato stesso. Tanto premesso spetta al giudice del rinvio stabilire se, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale,  sussista un diverso trattamento fiscale, sfavorevole ai proprietari di immobili residenti in Belgio, tra i proprietari di immobili, ubicati in Francia, rispettivamente cittadini belgi o francesi. Di conseguenza stabilito come la disposizione nazionale controversa costituisca una deroga al principio della libera circolazione dei capitali, di cui all’articolo 63 TFUE, come tale si soggetta ad una interpretazione di tipo restrittivo e ancor più di applicazione limitata in ragione di quanto stabilito dall’articolo 65 TFUE.

La pronuncia della Corte
La settima sezione della Corte di Giustizia europea ha sentenziato come incompatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale come quella oggetto della questione pregiudiziale. In altri termini, non può statuirsi l’applicazione di una clausola di progressività che dia luogo ad una aliquota sull’imposta sui redditi più elevata, questo in virtù della determinazione dei redditi di beni immobili non concessi in locazione situati nel territorio nazionale inferiore a quello di pari immobili situati in altro Stato membro. Tutto ciò facendo specifico richiamo all’articolo 63 del TFUE.

Data della sentenza
11 settembre 2014
Numero della causa
Causa C-489/13
Nome delle parti

  • Ronny Verest
  • Gaby Gerards

contro

  • Belgische Staat

Andrea De Angelis

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