Civile

Danno morale senza penalizzazioni in base al Paese di residenza dei familiari – Cassazione 24201/2014

cassazione_giudicerIl giudice che liquida il danno morale agli eredi di uno straniero non può decurtarlo giustificando il taglio con il maggior potere d’acquisto che quel denaro ha nel paese di residenza dei familiari della vittima. La Cassazione, con la sentenza 24201/2014, ribalta il doppio verdetto con il quale sia la Corte d’appello sia il Tribunale avevano considerato giusto un minor indennizzo in favore della moglie e delle figlie di un lavoratore tunisino, investito e ucciso mentre era in bicicletta.

I giudici di merito avevano fatto pesare le condizioni socio-economiche della Tunisia, stabilendo che l’entità del risarcimento era stata correttamente ridotta in considerazione del luogo nel quale le somme erano destinate ad essere spese. La Corte d’appello, pur ammettendo che i congiunti erano titolari di un autonomo diritto, aveva rivendicato il potere del giudice di procedere a un trattamento personalizzato. Per il collegio la questione doveva essere risolta in base a quanto stabilito dal Dm del 12 maggio 2003, il quale prevede che il risarcimento deve essere adeguato «al reale potere d’acquisto della moneta dello Stato di residenza del danneggiato». Ed è noto che in Tunisia il costo della vita era inferiore rispetto all’Italia.

A questa lettura di primo e secondo grado sono opposti gli eredi, facendo notare sia l’aspetto discriminatorio sia le ragioni presuntive su cui si basava la conclusione dei giudici. Secondo i ricorrenti, era un’evidente disparità di trattamento fondata sull’ipotesi che sarebbero comunque rimasti in Tunisia. Inoltre, i giudici non avevano tenuto conto del fatto che nel loro Paese di residenza c’era stato un notevole incremento di Pil.

La Cassazione dà partita vinta agli eredi, spostando l’attenzione dal prodotto interno lordo ai diritti fondamentali della persona. I giudici della Terza sezione ricordano che gli unici elementi che possono incidere nella liquidazione del pregiudizio non patrimoniale da illecito aquiliano sono: la condotta illecita colposa o dolosa, il danno e il nesso di causalità. Mentre il luogo dove il danneggiato vive, o presumibilmente vivrà, deve essere considerato elemento esterno ininfluente nel determinare la misura del risarcimento.

Una diversa conclusione sarebbe in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. Le norme di diritto internazionale – come la Consulta ha più volte ribadito – nel garantire i diritti fondamentali della persona, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri che soggiornano regolarmente nel territorio dello Stato e la lesione di un valore della persona umana, rientra certamente tra i diritti fondamentali.
E’ contrario non solo alla Costituzione ma anche alla logica giuridica pensare che la morte di un giovane uomo, marito e padre di due minori, possa produrre conseguenze diverse a seconda della nazionalità dei soggetti coinvolti. La Suprema corte sottolinea anche la circostanza che la vittima lavorava in Italia e, se non fosse morta, nessuno avrebbe, «probabilmente», dubitato del fatto che il tunisino avrebbe dovuto essere risarcito al pari di un cittadino.

I giudici raccolgono e rilanciano la linea tracciata dalla sentenza 12408/2011, che ribadiva l’importanza di rendere il più possibile uniforme il risarcimento del danno adottando le tabelle deL Tribunale di Milano, per evitare che gli uffici giudiziari si muovano in ordine sparso. La Corte avverte (e se ne preoccupa) le oscillazioni sulla liquidazione e invita a ridurle il più possibile.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Patrizia Maciocchi

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