Tributaria

Valido l’avviso di accertamento basato su indagini della Gdf che opera fuori dai confini di competenza dell’ufficio tributario

gabbianiLa Corte di cassazione, con ordinanza 8 gennaio 2015, n. 90, ha affermato, in tema di ispezioni fiscali, il rilevante principio secondo cui è valido ed efficace l’accertamento conseguente alla verifica effettuata da organi della Guardia di finanza non competenti per territorio. Ciò perché gli accessi, le ispezioni o le verifiche, che il Corpo esegue in collaborazione con gli uffici tributari, non sono soggetti alle delimitazioni di competenza territoriale posti per gli organi dell’Amministrazione finanziaria, pertanto sono utilizzabili a fini fiscali ancorché provengano da reparti di stanza in località diverse dalla sede dell’ufficio competente sul rapporto d’imposta.

Il fatto
Una società ha promosso una controversia nei confronti di un avviso di accertamento per Iva, Irpeg e Irap, eccependo, tra i diversi motivi, che l’atto era fondato sulle risultanze di una verifica eseguita da un reparto della Guardia di finanza non avente competenza territoriale rispetto alla sede della contribuente.
Secondo la società, infatti, i verificatori avrebbero violato l’articolo 31, comma 2, del Dpr 600/1973, in base al quale la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

La Commissione provinciale accoglie il ricorso; con eguale esito anche il secondo grado, decretando, la Commissione regionale, la nullità dell’atto impositivo, in quanto la verifica fiscale da cui scaturiva era stata operata da organi della Guardia di finanza incompetenti per territorio.
L’Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione per violazione di legge, lamentando che la sentenza impugnata sarebbe errata poiché la norma imputata fa riferimento non alla Gdf ma solamente all’attività dell’ufficio.

Si ricorda, in incipit, che l’attività di indagine dell’Amministrazione finanziaria è volta all’esatta quantificazione dell’obbligazione tributaria e al reperimento di elementi idonei a dimostrare la reale capacità contributiva del soggetto passivo di imposta (cfr Cassazione, sentenza 8253/2006). Essa si estrinseca nell’esercizio di poteri istruttori connotati da carattere autoritativo e soggetti a riserva di legge, posto che sono idonei a incidere anche su posizioni giuridiche soggettive costituzionalmente protette.

La decisione
Sovvertendo la conforme linea interpretativa dei giudici di merito, con l’ordinanza 90/2015, la Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’ente impositore, richiamando i principi affermati in passato dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali gli accessi, le ispezioni o le verifiche, che la Guardia di finanza effettua in collaborazione con gli uffici tributari, non sono soggetti alle delimitazioni di competenza territoriale posti per gli organi dell’Amministrazione finanziaria (Cassazione, sentenza 9611/2000).

Gli ufficiali e gli agenti della Gdf, anche quando producono atti e svolgono inchieste a rilevanza tributaria, non sono organi del ministero dell’Economia e delle finanze né dipendenti degli uffici nei quali esso si articola, ma operano quali appartenenti a un corpo militare nazionale, con propri comandi a livello centrale e locale (Cassazione, sentenza 7957/1997).
Ne consegue che le indagini svolte in materia fiscale sono utilizzabili indipendentemente dalla loro provenienza, e anche nel caso, quindi, vengano effettuate da reparti di stanza in località diversa dalla sede dell’ufficio tributario competente sul rapporto d’imposta (infatti, in base all’articolo 34 della legge 4/1929, le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, che non costituiscono reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati nelle singole leggi d’imposta).

Tale principio generale, evincibile dalla mancanza nell’ordinamento delle delimitazioni territoriali pretese dalla contribuente, trova inequivoca conferma, in tema d’Iva, negli articoli 52 e 63 del Dpr 633/1972 (cui corrisponde, in materia di imposte dirette, l’articolo 33, comma 3, del Dpr 600/1973), il primo dei quali si occupa degli accessi, ispezioni e verifiche compiute da impiegati e funzionari degli uffici finanziari, mentre il secondo contempla lo svolgimento delle stesse attività, a titolo di “cooperazione”, da parte della Gdf, unitariamente intesa, sulla base di un coordinamento affidato ad accordi con i suoi comandanti militari (Cassazione, sentenza 19373/2003).
L’apporto della Guardia di finanza, pertanto, si atteggia come collaborazione esterna, alla quale non sono estensibili, in difetto di espressa previsione, i criteri di organizzazione e competenza territoriale dettati per gli uffici delle imposte.

In definitiva, ne consegue che l’attività compiuta dalla polizia tributaria in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate:

  • da un lato, non è soggetta alle delimitazioni di competenza territoriale posti per gli organi dell’Amministrazione finanziaria
  • dall’altro, non necessita neppure di preventiva richiesta da parte degli uffici finanziari, ben potendo essere esercitata di propria iniziativa, con i poteri attribuiti dagli articoli 51 e 52 del Dpr 633/1972.
Salvatore Servidio

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