Civile

I diritti della personalità e le unioni omoaffettive

gay-nozze-qNota a Cassazione Civile Sentenza n. 2400 del 09/02/2015 di Fabiana Belardi

Secondo quanto previsto dal nostro sistema giuridico, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non produce effetti, anche se contratto all’estero. Pertanto, ne è impossibile la pubblicazione da parte dell’ufficiale di stato civile. La Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 2010 ha chiarito la legittimità della mancata estensione del regime matrimoniale alle unioni omoaffettive e anche nel 2014, con sentenza n. 170, nel caso di rettificazione legale del sesso, ha statuito che il matrimonio contratto in precedenza cessi di produrre i propri effetti. Le coppie omosessuali, essendo una realtà, vengono collocate dalla Cassazione nell’alveo dell’art. 2 Cost., avendo esse necessità di tutela e protezione al pari di altre situazioni giuridicamente disciplinate, tutte le volte in cui si integrino lesioni dei diritti fondamentali.

La Cassazione, allora, con questa recentissima posizione del 9 febbraio, evidenzia che è necessario “un tempestivo intervento del legislatore”, affinchè abbiano riconoscimento i diritti e i doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive anche per le coppie omosessuali. La Corte, con la sent. 2400, respinge il ricorso di una coppia gay che lamentava la illegittima pubblicazione del matrimonio, facendo appello ai vuoti normativi in materia, alle violazioni dei principi costituzionali e alle tutele europee per casi simili. Gli ermellini postulano la mancanza di discriminazione nelle scelte legislative in materia, anche confrontando le statuizioni nazionali con gli atti normativi europei. L’articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea non prevede un obbligo, per gli Stati membri, di estensione del modello matrimoniale anche alle persone dello stesso sesso. Anche l’articolo 8 afferma il diritto a una relazione affettiva tra persone dello stesso sesso che sia protetta dall’ordinamento ma non necessariamente mediante la fattispecie matrimoniale. I diritti fondamentali vengono posti avanti, per cui come per le coppie di fatto, anche per quelle omoaffettive è necessario predisporre un tessuto di tutele e protezioni, in linea col portato costituzionale. Quindi ancora un marcato “no” dalla Corte al matrimonio e alle pubblicazioni di nozze per le coppie omosessuali, ma necessità di intervento legislativo e diritto ad uno “statuto protettivo”, già “azionabile”, con diritti e doveri delle coppie di fatto.

Fabiana Belardi

Allegato Pdf:
Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 2400 del 09/02/2015
Presidente Luccioli – Relatore Acierno

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