Penale

Il datore di lavoro e il controllo visivo dei dipendenti

Nota a Cassazione, II SEZIONE Penale Sentenza 22 gennaio 2015, n. 2890 – di Fabiana Belardi

telecamera_XSLa Corte di Cassazione ha recentemente affrontato un tema particolare e interessante sull’uso dei mezzi di riproduzione visiva in ambito lavorativo. In particolare, una cassiera di un supermercato, sospettata di sottrarre somme dalla cassa in uso, veniva fatta oggetto di registrazione per mezzo di telecamere installate dal datore di lavoro. La stessa si rivolge alla Corte di Cassazione, dopo aver subito una condanna in primo grado per furto e in secondo grado per appropriazione indebita anziché furto.

L’imputata ricorre sostenendo l’illegittimità del comportamento del datore e l’inutilizzabilità delle riprese per violazione degli artt. 4 (divieto dell’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori) e 38 dello Statuto dei lavoratori. Il proprietario del supermercato, secondo la ricorrente, aveva abusivamente installato una telecamera nascosta nel suo negozio, non avendo alcuna percezione di indebita sottrazione di denaro. Già con sentenza n.22611/2012 la Corte aveva affrontato il tema della videosorveglianza e già 3 anni fa aveva postulato che il datore può controllare i lavoratori con i mezzi di videoripresa sempre, però, nell’osservanza di tutte le disposizioni normative in materia.

Anche in questo caso in esame di poche settimane fa, la Cassazione ha riaffermato che è stato legittimo l’utilizzo delle riprese effettuate con telecamere nascoste per verificare una condotta potenzialmente delittuosa. Il datore di lavoro aveva installato, tramite un investigatore privato, una telecamera nascosta puntata sulla cassa nel suo negozio perché sospettava che una dipendente, in più occasioni, si impossessasse di somme di denaro ricevute dai clienti, dati i continui ammanchi di cassa.

Per gli Ermellini, il datore può fare uso in Tribunale delle registrazioni poichè le videoriprese nel luogo di lavoro non hanno avuto lo scopo di controllare l’operato dei lavoratori ma di tutelare il patrimonio aziendale. Quindi, se vi sono fondati dubbi da parte del datore sulla condotta dei lavoratori, egli ha il diritto di verificare. Infatti lo stesso Statuto dei lavoratori tutela il bene giuridico della riservatezza dei lavoratori ma questa è bilanciata dal diritto del datore al controllo difensivo del patrimonio aziendale. Le stesse videoriprese sono prove legali e vanno acquisite agli atti ex art. 234 c.p.p. Perciò, il ricorso viene rigettato.

Fabiana Belardi

Allegato Pdf:

Cassazione Penale , Sezione Seconda, Sentenza n. 2890 del 16/01/2015
Presidente IANNELLI ENZO Relatore GALLO DOMENICO

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