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La ricognizione di un debito è atto di natura patrimoniale

debitoCon la sentenza 24107/2014, la Corte di cassazione affronta il tema inerente la corretta qualificazione, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, della scrittura privata non autenticata contenente la ricognizione di un debito. A tal uopo, la Corte suprema si è dapprima soffermata sulla necessità che la registrazione di tale atto avvenga in termine fisso oppure in caso d’uso, evidenziando che, a norma dell’articolo 5 del Dpr 131/1986, devono registrarsi in termine fisso gli atti indicati nella prima parte della Tariffa allegata al Dpr di Registro e unicamente in caso d’uso quelli riportati nella parte seconda.

Ciò posto, rilevato che le scritture private non autenticate di ricognizione di debito non risultano espressamente indicate in nessuna delle due parti della menzionata Tariffa, il Supremo collegio ha sottolineato come l’articolo 4 della Tariffa, parte II, del Dpr 131/1986 contenga una disposizione sostanzialmente residuale, in base alla quale sono comunque soggette a registrazione in caso d’uso le “scritture private non autenticate non aventi contenuto patrimoniale”.
Ai fini, quindi, dell’individuazione del termine entro il quale l’atto in esame andava registrato, va definito se il medesimo avesse o meno un contenuto patrimoniale.

In proposito, la Cassazione ha chiarito come non sia a suo avviso possibile negare che la patrimonialità appartenga all’obbligazione certificata in una scrittura ricognitiva di debito, la quale, pertanto, va registrata in termine fisso.

Inoltre, dal contenuto patrimoniale della prestazione discende, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta, l’applicabilità alla fattispecie di quanto disposto dall’articolo 9 della Tariffa, parte I, di Registro, ai sensi del quale sono soggetti a imposta di registro nella misura proporzionale del 3% “gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

Allegato Pdf:

Cassazione Sez. QUINTA CIVILE, Sentenza n.24107/2014

Presidente DI BLASI ANTONINO  Relatore TERRUSI FRANCESCO 

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