Diritto Tributario

L’opposizione della società fallita non rimette “in corsa” il curatore

ripartenzaÈ a quest’ultimo, infatti, che rimangono saldamente ancorati i termini per l’impugnazione della pretesa tributaria, nonostante l’atto sia stato poi notificato anche all’impresa

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Con la sentenza 404 del 10 giugno 2015, la Commissione tributaria provinciale di Savona si è pronunciata riguardo a una materia poco trattata ma, comunque, caratterizzata da un indirizzo uniforme in Cassazione (cfr, per tutte, Cassazione, decisione 14987/2000), e cioè al rapporto tra la legittimazione processuale del curatore fallimentare e quella del soggetto fallito.

Tale problematica interessa, in particolare, l’impossibilità per l’assistito di presentare ricorso rimettendo nei termini il curatore fallimentare che, pur avendo ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, non si è attivato con tempestiva impugnazione.
La vicenda ha preso le mosse da un avviso di accertamento regolarmente notificato al curatore fallimentare di una società. L’ufficio procedeva, poi, a notificare l’atto all’impresa stessa presso la sua sede legale e presso l’ufficio del curatore.
Quest’ultimo presentava ricorso avverso l’avviso di accertamento a lui recapitato oltre i 60 giorni dalla notifica e, quindi, fuori tempo rispetto ai termini stabiliti per l’impugnazione.L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio lamentando la tardività del ricorso, stante la giurisprudenza della Cassazione (per quanto non copiosa e relativamente datata), la quale afferma che, pur in mancanza di una espressa disposizione normativa in tal senso, l’opposizione del fallito non vale a rimettere in termini il curatore che, ricevuta la notifica dell’avviso di accertamento, non si sia attivato tempestivamente.

La Ctp di Savona, pronunciandosi sulla controversia, ha stabilito che, in materia di contenzioso tributario, il fallito e il curatore fallimentare hanno, di regola, una legittimazione processuale concorrente.
Infatti, il contribuente, dopo il fallimento, non è privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta dunque esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo. Pertanto, dalla dichiarazione di fallimento, l’avviso di accertamento e la cartella esattoriale devono essere notificati a entrambi i soggetti e cioè:

  • al curatore, in qualità di legale rappresentante del fallito e anche al fine dell’ammissione al passivo fallimentare
  • al contribuente, per permettergli, in caso di inerzia del curatore, di agire per tutelare i suoi diritti.

Tuttavia, prosegue la Ctp, l’opposizione del fallito non vale a rimettere in termini il curatore che ha impugnato tardivamente l’atto, non rilevando l’eventuale successiva notifica anche all’assistito.

In definitiva, la sentenza della Commissione provinciale afferma nuovamente l’obbligo, per il curatore fallimentare, di attivarsi tempestivamente in tutti i casi di ricezione della notifica di un atto impositivo riguardante il proprio assistito, al fine di evitare insanabili decadenze per quest’ultimo.

Dario Palma. FISCOOGGI.IT

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