Norme & Prassi

Una proposta di legge sulla ‘gestazione per altri’

gestazione-per-altri-guida-asrmArticolo del Prof. Pancrazio Caponetto

L’Associazione Luca Coscioni che si batte per la libertà di ricerca scientifica ha presentato una proposta di legge per legalizzare la gestazione per altri, chiamata in modo dispregiativo “utero in affitto”. Nell’articolo 1 si specifica cosa si intende per gestazione per altri. Essa avviene nel caso di una donna che “volontariamente e liberamente ospita nel proprio utero fino al termine della gravidanza, un embrione prodotto attraverso le tecniche di fecondazione in vitro e che, prima dell’inizio della gestazione, si è impegnata con atto irrevocabile, da sola o unitamente alla persona con cui è sposata o è convivente, a partorire il figlio del genitore o dei genitori e rinunciare a qualsivoglia diritto genitoriale sul bambino che nascerà.”

All’articolo 2 si prevede che i gameti, le cellule riproduttive possano essere donati o appartenere a chi si rivolge alla gestazione per altri, ma non dalla gestante. In questo modo la donatrice non sarà geneticamente affine al bambino che nascerà.

L’articolo 3 stabilisce quando si può fare ricorso alla gestazione per altri e cioè quando i richiedenti siano maggiorenni e in età potenzialmente fertile. Sarà possibile farvi ricorso, inoltre, qualora vi siano problemi di salute o condizioni che impediscono la riproduzione sia per coppie di sesso diverso sia dello stesso sesso. In tutti i casi, comunque, le coppie che ricorrono alla gestazione per altri e la donna che si offre di portare avanti la gravidanza dovranno avere una completa informazione sulle conseguenze giuridiche della pratica e dovranno avere anche un adeguato supporto psicologico.

L’articolo 4 individua le donne che possono essere gestanti. Dovranno essere maggiorenni, avere già altri figli ed essere in condizioni di indipendenza economica. Esse inoltre, dovranno sottoporsi ad esami clinici previsti dalla normativa vigente in caso di donazione dei gameti.

L’articolo 5 stabilisce che la gestazione per altri è una scrittura privata tra soggetti, firmata davanti ad un avvocato che attesta l’autenticità della firma e la consapevole volontà della donna donatrice. Le spese per la gestazione per altri sono a carico del genitore o della coppia di genitori. Alla donna donatrice andrà un rimborso equivalente alla perdita di reddito durante il periodo precedente e successivo alla gestazione.

L’articolo 6 stabilisce che al nato venga attribuito lo statuto di figlio della coppia o del single che hanno richiesto di accedere alla gestazione per altri, e così sarà indicato nell’atto di nascita.

L’approvazione di questa legge potrebbe porre fine al turismo riproduttivo, cioè ai viaggi di single o coppie che per avere figli si recano nei paesi dove la gestazione per altri è legale: USA,Canada,,Messico, Russia, India.

La legge, inoltre ci pare più avanzata delle proposte di quanti vorrebbero definire la gestazione per altri un reato universale da punire con una sanzione penale anche per chi vi ricorre all’estero. In questo caso infatti si condannerebbero coppie o single in cerca di un bambino alla clandestinità

Questa proposta tende anche ad evitare qualsiasi fenomeno di sfruttamento e mercificazione del corpo della donna.

Sappiamo, infatti, che in alcuni paesi come India o Messico, donne in condizione di povertà si offrono per la gestazione per altri in cambio di somme di denaro. Questa proposta di legge prevede, invece, che le donne donatrici siano in condizione di indipendenza economica.

Si tratta insomma di una proposta equilibrata che punta a fissare regole e limiti di una tecnica che la scienza medica offre alle coppie e ai i single che non possono avere figli .

Prof. Pancrazio Caponetto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *