Civile

Fallimenti, ricorsi a notifica facile

fallimentoCassazione su società cancellate dal registro imprese

Notifica facile del ricorso per il fallimento della società cancellata dal registro imprese. La legge fallimentare agevola il compito alle cancellerie dei tribunali, cui è affidato quello di dare notizia dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di insolvenza. È la Corte di cassazione (prima sezione civile, sent. 17946 del 13 settembre 2016) a precisare le modalità di effettuazione della notificazione: prima si tenta con la posta elettronica certificata; se non va bene, si notifica alla sede fisica della società e, se anche questa modalità non va a buon fine, si può notificare con deposito presso la casa comunale.

Nel caso specifico una srl in liquidazione ha impugnato la sentenza che ha dichiarato il fallimento della stessa, sostenendo il difetto di notificazione dell’atto introduttivo della procedura fallimentare (decreto del tribunale di convocazione delle parti). In particolare la srl ha sostenuto che la notificazione doveva avvenire seguendo le formalità previste dal codice di procedura civile (ricerca della persona fisica che rappresenta l’ente e doppio avviso, come previsto dagli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile). La Cassazione ha respinto questa impostazione, spiegando la specialità delle disposizioni per il fallimento e, nel dettaglio, dell’articolo 15 della legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942). L’articolo 15, modificato nel 2012, prevede, per i procedimenti introdotti successivamente al 31 dicembre 2013, formalità peculiari per la notificazione dell’atto con cui il tribunale convoca il debitore (del cui fallimento si discute) e i creditori. In particolare il decreto di convocazione (e il ricorso con cui il creditore ha formulato istanza di fallimento) devono essere notificati, a cura della cancelleria. E qui si apre un procedimento a tre fasi. Prima si tenta la notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese oppure dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Non bisogna rispettare altre diverse formalità. D’altra parte, nota la sentenza, la società ha l’obbligo di tenere e mantenere attivo l’indirizzo di posta elettronica certificata; in caso di negligenza dell’impresa la legge prevede la notifica alla sede risultante dalla camera di commercio. Se nemmeno questa notifica va bene, c’è una condotta ostruzionistica, in violazione dei doveri di reperibilità, che la legge colpisce consentendo la notifica alla casa comunale.

Antonio Ciccia Messina

Fonte: Italia Oggi

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