Penale

La competenza territoriale nei casi di truffa con postepay oppure con bonifico

1394625-postepay2Nota a Cass. Pen. sent. n. 37400/2016

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto con correlativo danno alla persona offesa.


Tale momento generalmente si verifica all’atto della effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con conseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente. Quindi, il reato si consuma là dove il soggetto attivo si procura oppure procura ad altri un ingiusto profitto e non nel luogo nel quale viene disposto l’eventuale pagamento dell’obbligazione contratta con l’accordo.

La sentenza n. 37400 del 2016 della sezione penale della Cassazione affronta il problema della individuazione del momento consumativo del reato di truffa e quello, ovviamente connesso, della individuazione del giudice competente a decidere per territorio. In maniera specifica nell’ipotesi in cui la truffa si è realizzata inducendo la persona offesa a disporre un pagamento tramite postepay oppure mediante bonifico bancario. Gli Ermellini, in materia, fanno una distinzione importante, seguendo i princìpi suddetti: mentre con il pagamento tramite la carta postepay il versamento si realizza contestualmente all’effettivo conseguimento del bene da parte del reo, il quale ha immediatamente a propria disposizione l’importo versatogli.

Non così avviene nella seconda ipotesi, cioè, in caso di bonifico bancario. Infatti, in tale situazione il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca ad opera della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma ad opera del reo.

Tanto in quanto il denaro -che è l’oggetto della operazione bancaria- ha come destinazione un conto corrente diverso da quello dell’ordinante.

Da qui la annunciazione del seguente principio di diritto secondo cui: ‘nel bonifico bancario il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto della operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell’ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, sempre il bonifico bancario, essere revocato dal ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione.’

Avv. Gianluca Artiaco – Foro di Napoli

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