Diritto Privato

A proposito di Fashion Law…

L’Avv. Maria Limotta

Articolo dell’Avv. Maria Limotta

Quando si sente parlare di “MODA” il pensiero corre veloce alle passerelle, agli abiti firmati ed alle ultime tendenze. Ma non è tutto. Il ruolo delle influencer, delle fashion blogger, l’utilizzo dei social finalizzato alla promozione di brand d’abbigliamento, di creme estetiche, alla pubblicizzazione della propria immagine, ci invitano a riflettere su tematiche di più ampia portata, ad affrontare problematiche connesse agli ordinari atti di vita quotidiana e a riconoscere l’importanza di un’adeguata informazione.

Nell’ultimo periodo la forte dinamica creata dalla rete dei social ha consentito agli operatori del settore moda, abbigliamento e spettacolo di diffondere rapidamente la pubblicizzazione della loro immagine e la divulgazione dei loro dati personali.

Il nostro ordinamento tutela il c.d. diritto alla privacy. Ed infatti l’art. 2 della Costituzione “…garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Considerando anche la Legge sul Diritto d’Autore (L. n. 633/41), l’art. 96 prevede: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell’art. 93”.
L’art. 97 invece stabilisce che: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.

Cosa succede quando viene pubblicata una foto senza consenso della persona interessata?
Di recente si è espressa la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 1875 del 23.01.2019 in relazione ad una persona di grande notorietà che aveva agito contro una casa editrice che aveva scattato e poi pubblicato fotografie scattate nel giardino della sua villa mentre era in compagnia:
“Dall’espressa volontà di vietare la pubblicazione di foto relative alla propria vita privata, riferita ad un oggetto molto conosciuto (nella specie un notissimo attore) non discende l’abbandono del diritto all’immagine che ben può essere esercitato, per un verso, mediante la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo e per altro verso mediante la scelta di non sfruttare economicamente i propri dati personali, perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto. Ne consegue che, nell’ipotesi di plurime violazioni di legge dovute alla pubblicazione e divulgazione di fotografie in dispregio del divieto, non può escludersi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale che ben può essere determinato in via equitativa “(Cass. Civ. Sez. 1, n. 1875 del 23.01.2019).

Allo stesso modo, la precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 12433 del 16.05.2008: “L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall’art. 128 comma secondo della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore “.

Il Regolamento Europeo n. 2016/679 entrato in vigore il 25.03.2018 prevede all’art. 1 par. 2: “Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali”.
Dunque, l’interessato ha la possibilità non solo di accedere ai propri dati personali per ottenerne una copia, essere informato sulle finalità del trattamento, sui destinatari dei dati ecc. ma anche la possibilità di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e la portabilità,
Ed infatti l’art. 17 del Regolamento UE disciplina il “Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)”.

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;b) per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (1) c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Cosa succede in caso di pubblicazione di dati personali su social network senza consenso dell’interessato?
Sul punto, la pronuncia del 18.04.2019 dell’Autorità Garante della Privacy ha individuato un’ipotesi di “trattamento illecito”. Il caso in questione era relativo alla pubblicazione di video ed immagini da parte di una giornalista su un famoso social network dai quali emergevano i dati di residenza di un candidato sindaco il quale non aveva prestato il proprio consenso.

***

Nella prossima pubblicazione sarà trattato il diritto all’oblio collegato al diritto di cronaca e alle c.d. fake news, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, dando la possibilità agli operatori del settore moda – abbigliamento, nonché alle aspiranti modelle, indossatrici, partecipanti a concorsi di bellezza, attrici e ballerine, di porre quesiti su tematiche inerenti il fashion law.

Avv. Maria Limotta

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