GiurisprudenzaTributaria

Regime fiscale degli atti traslativi in adempimento di impegni assunti in sede di separazione o divorzio

Articolo dell’Avv. Tatiana Parrella

La vendita di un immobile effettuata, in adempimento degli obblighi derivanti da un accordo di separazione e prima del decorso del quinquennio, non comporta la decadenza dei benefici per l’acquisto della prima casa.

Cassazione, sez. Tributaria, Ordinanza 21 marzo 2019, n. 7966

Questo è il principio espresso dagli Ermellini nella ordinanza in rassegna. I giudici di legittimità affrontano nuovamente la dibattuta tematica inerente la disciplina tributaria degli atti, negozi e procedimenti posti in essere, nell’ambito della separazione personale dei coniugi o nell’ambito dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

In particolare, la Cassazione- sez. Tributaria, ribadisce che la vendita di un immobile, effettuata prima del decorso del quinquennio, in adempimento degli obblighi derivanti da un accordo di separazione, non comporterebbe la decadenza dei benefici per l’acquisto della prima casa.
Come è noto, i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi, possono concretarsi sia in sede giudiziale, che stragiudiziale.

I coniugi hanno, infatti, la facoltà di porre in essere atti traslativi, al fine di regolamentare i loro reciproci rapporti patrimoniali, innanzi al giudice, sia nel verbale di separazione giudiziale, nel corso dell’udienza ex art. 711 c.p.c. , sia in quello di comparizione dinanzi al Collegio, nella procedura su domanda congiunta, ai sensi dell’art. 4, c. 13, lL.898/1970.

Sono da considerarsi, invece, atti traslativi tra coniugi in sede stragiudiziale quelli, nei quali, vengano onorati impegni a trasferire, assunti in sede giudiziale.

A fronte di un più remoto orientamento giurisprudenziale più restrittivo (cfr., ad es., Cass. n. 2263 del 03/02/2014), che riteneva applicabile il regime di esenzione dall’imposta di bollo, registro ed ogni altra tassa, di cui all’art. 19 della I. n. 74 del 1987, ai soli trasferimenti effettuati nell’ambito dei procedimenti di divorzio escludendo quelli di separazione, i giudici di legittimità, in questa pronuncia, reputano che l’agevolazione di cui all’art. 19 della I. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte cost., sentenza n. 154 del 1999), spetti anche per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio.

Tale interpretazione estensiva della suddetta normativa deriverebbe dal carattere di “negoziazione globale” attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell’ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella I. n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi” (così Cass. n. 2111 del 03/02/2016).

Invero, il suddetto principio sarebbe, di conseguenza, applicabile al regime fiscale in tema di agevolazioni “prima casa” allorquando il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, sia effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione.

In tale circostanza, come specificato nell’ordinanza de qua, pur non essendo il trasferimento riconducibile alla forza maggiore, non si produrrebbe la decadenza dai benefici fiscali, attesa la “ratio” dell’art. 19 della I. n. 74 del 1987, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede” (così Cass. n. 8104 del 29/03/2017; conf. Cass. n. 13340 del 2.8/06/2016; sempre in tema di agevolazioni “prima casa” si veda anche, sotto il diverso profilo della insussistenza dell’intento speculativo, Cass. n. 5156 del 16/03/2016; Cass. n. 22023 del 21/09/2017).

Altresì, il collegio ha ritenuto il principio, espresso dalla sentenza Cass. n. 211/ 2016 con riferimento ad un trasferimento immobiliare avvenuto all’interno del nucleo familiare, di portata assolutamente generale e, dunque, estensibile anche all’ipotesi nella quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l’immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un soggetto terzo.

Avv. Tatiana Parrella
tatianaparrella@libero.it

 

Allegato Pdf:
Cassazione, sez. Tributaria, Ordinanza 21 marzo 2019, n. 7966

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