GiurisprudenzaLavoro

Infernieri. L’attività di vestizione/svestizione deve essere retribuita

Cassazione Lavoro, Ordinanza n. 8623 del 07/05/2020


L’attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell’obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non nell’interesse dell’azienda ma dell’ igiene pubblica, Imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Tale attività, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte delle AUSL.

E’ quanto afferma la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella ordinanza in rassegna. Secondo il Collegio, tali affermazioni non si pongono in contrasto gli enunciati della sentenza 9215/2012 secondo cui, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l’abbigliamento di servizio costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nel obbligazione principale del lavoratore e non da titolo ad autonomo corrispettivo.

Ed infatti, sottolineano gli Ermellini, gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l’accento sulla <<funzione assegnata all’abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dalle esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento, o della specifica funzione che devono assolvere>>, per obbligo posto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto.

Pertanto, concludono, va sottolineato che l’orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell’attività di vestizione svestizione degli infermieri come rientrante nell’orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell’inizio e dopo la fine del turno.

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Cassazione Lavoro, Ordinanza n. 8623 del 07/05/2020

 

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