Ce Giustizia

Tassazione dei redditi esteri: il criterio sta nella convenzione

di Luigi Pallotta – Gli Stati, nell’ambito delle atti bilaterali stipulati per evitare le doppie imposizioni, sono liberi di stabilire i fattori di collegamento ai fini della ripartizione della competenza tributaria


Il diverso trattamento tributario, conseguente alle disposizioni previste nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, non è da considerarsi violazione del principio di libera circolazione all’interno dell’Unione europea e di non discriminazione dei cittadini europei, in quanto inevitabile effetto della mancata armonizzazione nella tassazione dei redditi a livello internazionale, Questo il principio sancito dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 30 aprile 2020 relativa alle cause riunite C-168/19 e C-169/19.

La questione giudiziale
La questione nasce nell’ambito di due controversie instaurate da due ex-dipendenti pubblici con cittadinanza italiana che, dopo aver trasferito la loro residenza in Portogallo nel corso del 2015, hanno chiesto all’ente pensionistico italiano di ricevere, in applicazione dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2, della convenzione italo-portoghese, l’importo lordo delle loro pensioni, ovvero senza che venisse operato il prelievo alla fonte dell’imposta da parte dello stato italiano.
L’ente pensionistico ha respinto tali domande ritenendo che, in forza dell’articolo 19 della convenzione italo-portoghese, a differenza dei pensionati italiani del settore privato, gli impiegati pubblici italiani debbano essere soggetti a imposizione in Italia, e unicamente in detto Stato contraente.
A seguito del ricorso contro tale decisione, proposto dagli istanti, il giudice ha rinviato la questione innanzi alla Corte di giustizia europea, ritenendo come la convenzione italo-portoghese prevedesse una manifesta disparità di trattamento tra pensionati italiani del settore privato e del settore pubblico residenti in Portogallo, in quanto i primi beneficerebbero indirettamente di un trattamento fiscale più vantaggioso dei secondi, circostanza questa che costituirebbe, a parere di detto giudice, un ostacolo alla libertà di circolazione garantita a tutti cittadini dell’Unione europea dall’articolo 21 Tfue, nonché una discriminazione basata sulla cittadinanza, violando così l’articolo 18 Tfue.

Le argomentazioni dei giudici europei
Secondo i giudici della Corte di giustizia europea gli Stati membri sono liberi, nell’ambito delle convenzioni bilaterali tendenti a evitare le doppie imposizioni, di stabilire i fattori di collegamento ai fini della ripartizione tra di loro della competenza tributaria.
L’obiettivo delle convenzioni bilaterali è infatti quello di prevenire le doppie imposizioni, evitando che lo stesso reddito sia tassato in ciascuna delle due parti di tale convenzione, e non quello invece di garantire che l’imposizione alla quale è soggetto il contribuente in uno Stato non sia superiore a quella alla quale egli sarebbe soggetto nell’altro Stato.
Prevedere, come nel caso di specie, l’utilizzo di criteri (peraltro già ampiamente seguiti nella prassi tributaria internazionale) secondo cui la tassazione è collegata allo Stato pagatore o alla cittadinanza non sembra essere irragionevole per gli euro-giudici, in quanto gli stessi hanno come unico scopo quello di ripartire la competenza tributaria.
La designazione dello Stato debitore della pensione (cosiddetto «Stato pagatore») come quello competente ad assoggettare a imposizione le pensioni riscosse dal settore pubblico non può avere, di per sé, ripercussioni negative per i contribuenti interessati, in quanto il carattere favorevole o sfavorevole del trattamento tributario riservato a detti contribuenti non deriva, ad essere precisi, dalla scelta del fattore di collegamento, bensì dal livello di imposizione dello Stato competente, in mancanza di armonizzazione, a livello europeo, delle aliquote d’imposta dirette.
Secondo i giudici della Corte la disparità di trattamento che i ricorrenti lamentano di aver subito deriva quindi dalla ripartizione del potere impositivo tra le parti della convenzione italo-portoghese e dalle disparità esistenti tra i rispettivi regimi tributari delle parti contraenti.
Conseguentemente la scelta degli Stati, in sede convenzionale, di fattori di collegamento della tassazione imputabili, come nel caso di specie, allo Stato debitore della pensione e alla cittadinanza, non dev’essere considerata, in quanto tale, come integrante una discriminazione vietata dagli articoli 18 e 21 Tfue.

Le conclusioni dei giudici della Corte Ue

Tanto premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che “gli articoli 18 e 21 TFUE non ostano a un regime tributario risultante da una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra due Stati membri, in forza della quale la competenza tributaria di questi Stati in materia di imposta sulle pensioni è ripartita secondo che i beneficiari di queste ultime fossero impiegati nel settore privato o nel settore pubblico e, in quest’ultimo caso, secondo che essi abbiano o meno la cittadinanza dello Stato membro di residenza”.

Data sentenza
30 aprile 2020

Numero delle cause
C-168/19 e C-169/19

Nome delle parti
HB (C-168/19),
IC (C-169/19)
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)


Fonte Fiscooggi.it

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