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Processo amministrativo: non è configurabile un contrasto di giudicati, quale motivo revocatorio ex art. 395, n. 5, c.p.c., fra la decisione di cognizione e quella di ottemperanza

Ai fini dell’integrazione del motivo revocatorio ex artt. 106, comma 1, c.p.a. e 395, n. 5, c.p.c., devono concorrere cumulativamente due presupposti: 1) il contrasto della sentenza revocanda con un’altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale; 2) la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda. Con specifico riguardo al primo presupposto, è necessario che il contrasto riguardi giudicati fra di loro “esterni”, e non già sentenze rese nell’ambito di un processo, funzionalmente unitario, inteso a dare ottemperanza ad un’originaria sentenza di cognizione (dichiara inammissibile il ricorso per la revocazione di CdS, sez. III, ord. coll. n. 7198/2019) (cfr. CdS, ad. plen., sent. n. 1/2017, in questa Rivista).

Consiglio di Stato, sezione III, 1° giugno 2020, n. 3412 (Eius.it)

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