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Litis.it - Diritto Bancario

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I principi giuridici stabiliti dalla sentenza della Cassazione S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418: quelli enunciati e quelli impliciti.

Sommario. 1. Premessa. 2. Dies a quo della prescrizione dell‟azione di ripetizione (pag. 2). 3. Le rimesse solutorie e l‟art. 1194 c.c. (pag. 8). 4. Le rimesse solutorie e il saldo extra fido (pag. 19). 5. Gli affidamenti in conto e la Delibera CICR 9 febbraio 2000 (pag. 28). 6. La natura degli affidamenti e l‟accertamento del fido disponibile (pag. 33). 7. La capitalizzazione semplice: risvolti economici (pag. 39). 8. Il provvedimento legislativo mille proroghe, legge n. 10/11, conv. D. Lgs. 225/10 (pag. 45). 9. Sintesi e conclusioni (pag. 51)

continua…

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La Corte di Appello di Salerno con la sentenza del 9 Luglio 2009, a firma del relatore Dott. Nicola Bartoli,  ha dichiarato nulli i contratti for you e condannato la Banca (nella specie il Monte dei Paschi di Siena) alla restituzione di tutte le somme versate in virtù del contratto, nonché gli interessi maturati sulle somme e le spese legali.

Già da un paio di anni i giudici di moltissimi Tribunali d’Italia avevano aperto le porte ad una serie di processi contro tutte quelle Banche che hanno stipulato con i propri clienti quei contratti denominati “for you” o anche “mj wj” (contratti quasi gemelli ai for you) ed il Tribunale di Salerno, con una sentenza del Dott. Roberto Ricciardi aveva già dichiarato il contratto for you immeritevole di tutela giuridica. Ma la vera novità sta nel fatto che continua…

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In fatto di violazione da parte delle società finanziarie in sede di stipula con il cliente di strumenti finanziari d’investimento, rivelatisi infruttuosi, posson invocarsi diverse disposizioni del codice civile e della legislazione speciale.

 

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Con un precedente articolo, al quale si rinvia, ho già trattato di quella giurisprudenza che ha aperto le porte ad una serie di processi contro tutte quelle Banche che hanno stipulato con i propri clienti quei contratti denominati or you, contratti che possono definirsi gemelli “eterozigoti”, se mi si lascia passare il termine, ai contratti my way.

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Da un paio di anni i giudici di moltissimi Tribunali d’Italia hanno aperto le porte ad una serie di processi contro tutte quelle Banche che hanno stipulato con i propri clienti qui contratti denominati “for you”. Si ricorda che il contratto for you è quel contratto con il quale i clienti credevano erroneamente di stipulare un piano di accumulo, mentre in realtà a loro insaputa stipulavano un contratto di mutuo e con il denaro ricevuto acquistavano titoli ad alto rischio dalla banca, dovendo restituire a rate il mutuo ottenuto.

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Da un paio di anni i giudici di moltissimi Tribunali d’Italia hanno aperto le porte ad una serie di processi contro tutte quelle Banche che hanno stipulato con i propri clienti quei contratti denominati “for you”.  E’ opportuno ricordare che il contratto for you è quel contratto con il quale i clienti delle Banche credevano erroneamente di stipulare un piano di accumulo, una sorta di “ piano pensionistico” mentre in realtà, a loro insaputa, hanno stipulato un vero e proprio contratto di mutuo con la Banca e con il denaro ricevuto hanno acquistato titoli ad alto rischio dalla banca stessa, dovendo restituire a rate la somma di denaro ricevuta con il mutuo. In alcuni casi i titoli acquistati appartenevano direttamente alla Banca che, quindi, per auto finanziarsi, ha agito, altresì, in evidente conflitto di interessi.

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Le ultime pronunce giurisprudenziali hanno già aperto le porte ad una serie di processi contro tutte quelle Banche che hanno venduto ai propri clienti i famosi titoli denominati “bond argentini”, il cui valore, dopo il fallimento dello Stato Argentino, si è quasi azzerato (oggi è pari a circa il 30% dell’investimento, valore attribuito sulla carta perché nella pratica è difficile trovare l’acquirente). Ed infatti, moltissime sono le pronunce di condanna nei confronti delle Banche che sono state costrette a rimborsare gli acquirenti dei bond argentini, restituendo loro oltre al capitale investito anche gli interessi maturati sulle somme inizialmente versate.
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