Il diritto vivente – inaugurato dalle Sezioni Unite della Cassazione -, è ormai unanime nel ritenere che in materia di danno prodotto da circolazione dei veicoli da cui derivi lesione personale – come nel caso che ci occupa – trovi applicazione la norma dell’art. 2947, comma 3, c.c., con conseguente applicazione del termine prescrizionale previsto dalla norma penale, e quindi, vertendosi in materia di reato di lesioni personale, quinquennale – Cfr., sul punto, CASS., SEZ. UN. CIV., 18/11/2008 n. 27337-
“Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto”.


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