I guadagni derivanti da attività “connesse” al meretricio sono illeciti, di conseguenza anche le spese sostenute, consistenti nella remunerazione delle “dipendenti” sono da considerarsi “costi del reato” e, pertanto indeducibili. In più, senza dichiarazione dei redditi, è un pour parler
Nel confermare il proprio orientamento in materia, la terza sezione penale della Cassazione ha ribadito – nella pronuncia n. 42160 del 29 novembre – l’imponibilità dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell’attività di meretricio, senza possibilità di poter dedurre i relativi costi, trattandosi di “costi illeciti”.
Prima di esaminare la sentenza, va ricordato brevemente il quadro normativo continua…


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