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Il nuovo articolo 111 della Costituzione: un allineamento con gli altri Paesi dell’Unione europea.
Il 7 gennaio 2000 è entrata in vigore una fonte di livello costituzionale che tutela il diritto alla prova spettante all’imputato. Infatti il “nuovo” articolo 111 della Costituzione stabilisce che “nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato abbia la facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico”, sottolineando che “la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore”. L’importanza di questo articolo emerge da un confronto con altri ordinamenti che già da secoli hanno riconosciuto questo diritto.
In Inghilterra il diritto di un uomo accusato di un reato di interrogare colui che lo accusa si è affermato nel 1603. Accadde che Sir Walter Raleigh, inquisito per ordine dello Star Chamber, chiedesse di interrogare il suo accusatore che aveva deposto in segreto e le cui dichiarazioni erano state prodotte per iscritto nel processo. La Star Chamber respinse la richiesta e condannò a morte Walter Releigh sulla base delle accuse rivoltegli in segreto dal suo accusatore. Solo più tardi si seppe che questi ultimi aveva accusato sotto tortura ed aveva poi ritrattato tutte le sue insensate accuse. La monarchia uscì indebolita da questo avvenimento che scosse tutta “l’opinione pubblica” di allora, ed il diritto di un accusato di confrontarsi con l’accusatore cominciò ad affermarsi. Tale diritto fu affermato nel 1898 con il Criminal Evidence Act. Da quel momento un imputato non era più costretto a rispondere alle domande del giudice ma tutte le volte in cui avesse deciso di parlare avrebbe avuto l’obbligo di rispondere secondo verità; inoltre, se avesse accusato una persona, non avrebbe più potuto rifiutare il confronto con la persona accusata e davanti alle domande di quest’ultima avrebbe dovuto rispondere secondo verità.
Il diritto a confrontarsi con l’accusatore è stato affermato in Francia a partire dal 1957. Secondo questo ordinamento tutte le volte in cui un imputato accusa un’altra persona deve rispondere secondo verità alle domande rivoltegli da quest’ultima.
Riassumendo, questo diritto è stato affermato in Italia con la Legge costituzionale numero 2 del 1999; in Francia a partire dal 1957 ed in Inghilterra nel 1603.
Solo nel 1999 l’Italia si è allineata ad altri ordinamenti europei che come lei attuano nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio. Essa si è così adeguata alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950, che all’articolo 6 prevede che “ogni accusato ha diritto ad interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico”.
Ilaria Bernagozzi.