SERGIO CHIARLONI
Il nuovo art. 111 Cost. e il
processo civile
1.Premessa. 2.-Niente di nuovo sul “giusto
processo”. 3.-Il significato della clausola “regolato dalla legge”: posizione
di una riserva di legge e non di un divieto al legislatore di attribuire poteri
discrezionali al giudice circa l’organizzazione delle cadenze processuali e il
metodo istruttorio. 4.-Il raffronto della conformità a Costituzione dei
procedimenti camerali va fatto con la garanzia del diritto di difesa e del
contraddittorio (art. 24, comma 2° e 111, comma 2° Cost.) e consente una
conclusione positiva (a patto che il contenitore camerale sia connotato
dall’eccezionalità). 5.-Il requisito del contraddittorio e i procedimenti a
contraddittorio eventuale e differito: la loro costituzionalità comporta la
costituzionalità della motivazione a richiesta. 6.-Niente di nuovo sulla
terzietà e/o imparzialità del giudice, salvo il pericolo di un aggravarsi delle
invasioni di campo della Corte costituzionale sulle scelte di opportunità da
lasciare al legislatore ordinario. 7.-La (minuscola) novità della “ragionevole
durata”. 8.-Rilievo conclusivo: il “contraddittorio nella formazione della
prova” come monito sul diverso atteggiarsi delle garanzie nel processo civile e
nel processo penale.
1.- Il futuro storico delle
istituzioni che decida di studiare le modifiche alla nostra Carta fondamentale
cercate e subite in questi anni non potrà fare a meno di provare una sensazione
di disagio. Le vicende della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali
non sono state di certo entusiasmanti. Non lo è neppure il modo affrettato con
cui si è arrivati a ristrutturare l’art. 111 Cost. Il giudizio sulla parte
“processualpenalistica” della protesi (che ha indotto il legislatore
all’intervento), potrà essere almeno in parte positivo, grazie al contenuto
fortemente garantistico per l’imputato,
soprattutto per quanto riguarda “il contraddittorio nella formazione della
prova”. Ma aver usato la legge delle leggi, invece di queste ultime, per una
risposta ab irato del Parlamento ad una singola sentenza della Corte
costituzionale, appare davvero eccessivo e probabilmente foriero di molti
inconvenienti nell’amministrazione della giustizia penale.
Comunque, non è compito del
giurista occuparsi di contesti di decisione o, in altre parole, dei “motivi
sociali, psicologici e culturali”[1]
che hanno influenzato un prodotto normativo, a meno che l’indagine non sia
indirizzata all’interpretazione e utile per i relativi risultati.
E’ all’interpretazione dei
primi due commi del nuovo art. 111, applicabili in linea di principio ad ogni
processo, che sono dedicate queste riflessioni, con l’attenzione
particolarmente rivolta al processo civile.
Intendo chiedermi prima di
tutto se queste disposizioni rappresentino un cambiamento reale rispetto al quadro precedente, cosicché ci sia da attendersi
una serie importante di doverosi
interventi correttivi sulla legislazione processuale ordinaria ad opera della
Corte costituzionale.
Anticipo
che la risposta sarà sostanzialmente negativa.
Sono
convinto che dalla fondamentale norma di raffronto per le discipline
processuali rappresentata dall’art. 24, comma 2° Cost., anche nella sua
connessione con l’art. 3, sono ricavabili tutte o quasi le garanzie enunciate
dalla prima parte del nuovo art. 111 secondo cadenze assai più analitiche
(oltre che alquanto enfatiche e per questa ragione foriere di inutili
complicazioni per l’interprete, come vedremo).
A
mio giudizio non siamo affatto in presenza di una rifondazione dei principi
costituzionali del processo, come qualcuno, probabilmente tratto in inganno da
questa enfasi, ha cominciato a proclamare[2].
Non
voglio però inferire da queste constatazioni un pronostico negativo circa
l’interventismo futuro dei giudici ordinari nel proporre questioni di
legittimità magari prima mai pensate, ovvero finora mai accolte e neppure circa
una nuova propensione della Corte ad accoglierle.
Purtroppo sia gli uni che
l’altra hanno spesso dimostrato in passato un notevole “formalismo delle
garanzie” nel mettere a raffronto le norme processuali con il diritto di
difesa. Non c’è da aspettarsi che la situazione migliori. Anzi, mi sembra
probabile che questo formalismo riceverà alimento, già se ne ravvisano notevoli
segnali, dal nuovo testo costituzionale.
2.-Con riferimento al primo
comma “La giurisdizione si attua attraverso il giusto processo regolato dalla
legge” non mi lascerei impressionare dallo stereotipo del “giusto processo”.
Esso ricorre da tempo nella cultura giuridica (ha dato persino il nome ad una
rivista nel nostro Paese), oltre che in molte leggi fondamentali straniere. Ad
esempio riecheggia il due process of law della tradizione costituzionale
nordamericana. Di certo, il suo contenuto innovativo è totalmente inesistente.
Or sono molti lustri Mauro CAPPELLETTI
aveva ben messo in rilievo la perfetta simmetria tra due process of
law e diritto di azione e di difesa.
Quanto all’intenzione
polemica che sottende la formula, quasi ad insinuare che il processo finora sia
stato ingiusto, essa appartiene al folklore delle istituzioni. Può interessare
lo studioso dei costumi, non il
giurista positivo[3].
3.- Ma cosa ha voluto
significare il legislatore costituzionale affermando che il “giusto processo”
deve essere “regolato dalla legge”? Qui la faccenda si fa più complicata.
Come è noto, la disciplina
positiva prevede per numerosi procedimenti una regolamentazione estremamente
scarna e sintetica da parte del legislatore, che simmetricamente attribuisce al
giudice estesi poteri discrezionali nel determinare le cadenze della procedura
e nello stabilire le modalità da seguire per la formazione del proprio
convincimento. Le formule usate, piuttosto varie, sono tutte connotate
dall’attribuzione di questi poteri. Così, troviamo scritto che il giudice è
legittimato ad omettere “ogni formalità non essenziale al contraddittorio”, a
“procedere nel modo che ritiene più
opportuno agli atti di istruzione che ritiene indispensabili” (art. 669 sexies
c.p.c.), ovvero che e’ legittimato ad “assumere informazioni” (art. 738, ult.
comma c.p.c.), a volte connotate come “opportune” (art. 95 l. fall.), a volte
come “necessarie” (art. 9, comma 4° l. 4 maggio 1983, n. 184 sulla Disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei minori) e così via elencando secondo
formule analoghe[4], nella scia
di un comune modello istruttorio ispirato ad una spinta deformalizzazione e
all’attribuzione di estesi poteri ufficiosi al giudice, quasi sempre in vista
del soddisfacimento di una fortissima esigenza di velocità del provvedere.
Orbene, qualcuno potrebbe pensare che procedimenti dove cadenze processuali e
formazione del convincimento del giudice sui fatti rilevanti sono governati da
siffatte clausole generali si pongono oggi al di fuori della Costituzione, in
quanto il rinnovato art. 111 richiederebbe una regolamentazione analitica del
processo ad opera della legge.
Debbo prima di tutto richiamarmi alla necessità di
esercitare, l’ars distinguendi, allo scopo di fondare una prima
correzione in senso limitativo del dettato costituzionale nell’ambito dell’interpretazione
ora discussa.
Qui, a differenze di quanto accadrà per i passi
successivi del mio ragionamento, credo che troverò l’accordo di tutti: il
dubbio di legittimità non può riguardare i casi di necessaria consecuzione
della cognizione piena, pena l’inefficacia del provvedimento sommario (come
avviene secondo la legge per i procedimenti cautelari e secondo il diritto
vivente per i procedimenti possessori). L’esclusione dal dubbio di legittimità
di queste ipotesi governate dal potere discrezionale del giudice nello
stabilire cadenze processuali e modalità istruttorie può venir agevolmente
giustificata, io credo, correlando la garanzia di cui stiamo cercare di capire
il significato almeno con l’intero edificio processuale di attuazione della
tutela, se non con l’idoneità al giudicato del provvedimento finale.
Il dubbio potrebbe invece riguardare (è già stato
avanzato da Giorgio Costantino) i procedimenti camerali indirizzati ad incidere
su diritti o status. Il ragionamento è semplice. Nel nuovo quadro costituzionale,
si dice, nell’ambito del quale la giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge diventerebbe sospetta di illegittimità
l’esistenza di modelli processuali “le cui cadenze siano affidate
esclusivamente ai poteri discrezionali del giudice, senza alcuna possibilità di
una cognizione sul merito in base a regole predeterminate”. In altre parole, in
un processo regolato dalla legge, deve essere il legislatore e non il
giudice ad individuare forme e termini
del “dovuto processo legale”, stabilendo le modalità di realizzazione del
principio del contraddittorio e in particolare le modalità di partecipazione
delle parti al procedimento di formazione del convincimento del giudice
Il ragionamento non è solo semplice. E’ anche elegante
e persuasivo. Perbacco, viene spontaneo di consentire, non è regolato dalla
legge un processo le cui cadenze sono invece regolate dal giudice.
Ma a mio giudizio si tratta di un ragionamento
sbagliato. Esso costituisce un caso eminente delle trappole semantiche in cui
si trova sovente invischiato il processualista i cui atteggiamenti culturali
sono influenzati dal “formalismo delle garanzie”.
“Regolato dalla legge” sta semplicemente a
significare che secondo il primo comma dell’art. 111 il processo non può essere
regolato da altre fonti normative. Siamo cioè in presenza della posizione (o
meglio della riaffermazione –assieme a tante altre ascrivibili alla nostra
norma) di una riserva di legge.
L’esistenza di una riserva di legge riguarda i
rapporti tra potere legislativo e gli altri poteri dello Stato legittimati ad
emanare norme giuridiche –particolarmente il potere esecutivo. Così, sarebbe
incostituzionale, nel nostro Paese, un processo disciplinato tramite
regolamenti amministrativi, come avviene in Francia, ovvero tramite norme
emanate dalle Corti superiori, come avviene in Inghilterra. Ma la riserva di
legge non riguarda (non può riguardare)
i rapporti tra potere legislativo
e potere giudiziario, posto che nel nostro sistema il giudice non è fonte
formale di regole generali e astratte, ma è l’organo chiamato a concretizzarle.
(Qualunque cosa si voglia pensare del “diritto vivente” e dell’efficacia del
precedente giudiziario).
Del resto, che
l’attribuzione al giudice di un potere discrezionale più o meno accentuato sul
processo non violi la riserva di legge richiamata dal nuovo primo comma
dell’art. 111 della Costituzione può venir dimostrato attraverso un’altra
strada. Basterà far leva sul potere discrezionale più o meno accentuato
attribuito al giudice di dar contenuto a fattispecie attributive di diritti,
costruite dal legislatore in maniera indeterminata. Mi riferisco alle clausole
generali del diritto sostanziale. Clausole generali la cui esistenza si
riscontra non solo nel diritto dei privati. Pensiamo al caso più stringente di
riserva assoluta di legge, quello che riguarda la legislazione penale. Nessuno,
credo, si sognerebbe di pensare che il principio di legalità è violato dalla
circostanza che alcune fattispecie incriminatrici penali sono costruite facendo
ricorso a nozioni, come ad esempio di
buon costume o pubblica decenza, che debbono venir concretizzate dal
giudice tenendo presente l’evoluzione del costume e della coscienza sociale.
Orbene, che siano possibili
clausole generali nel diritto sostanziale (in linea di principio sottoposto
alla riserva di legge) e non invece nel diritto processuale, pare a
me tesi assai difficile da sostenere.
E’ una tesi difficile da
sostenere anche per un’altra ragione. Dove ci si ferma nel pretendere la
regolazione analitica della legge di ogni singolo passo della procedura? Come
ricaviamo, in altre parole, il segnale di confine per il potere assegnabile dal
legislatore al giudice senza che ne risulti violata la clausola “la
giurisdizione si attua attraverso il processo regolato dalla legge” declamata
dal primo comma dell’art. 111 e interpretata come se il costituente avesse
voluto inibire l’esercizio di poteri discrezionali al giudice? saremmo forse
capaci di dubitare circa la legittimità dell’introduzione di un sistema di
preclusioni giudiziali sul modello tedesco, che sarebbe a mio giudizio, invece,
estremamente opportuno, in quanto consentirebbe di adeguare la disciplina
processuale alle peculiarità delle singole cause?
4.-Un nervo scoperto della
cultura accademica si trova all’origine dell’incrocio tra la tematica dei
procedimenti camerali relativi a diritti ed una clausola costituzionale che non
vi ha nulla a che fare. Da molti lustri si aggira nelle stanze degli studiosi
lo spettro della sommarizzazione del processo civile. Qualunque strumento può
sembrar buono per esorcizzarlo. Perché non approfittare ora anche della novità
rappresentata dal nuovo testo dell’art. 111, avanzando un argomento in
apparenza tanto semplice quanto persuasivo come quello fin qui analizzato?
Per carità, sono l’ultimo a
negare che la disciplina di alcuni procedimenti camerali, specie in materia di
famiglia, sia fonte di problemi, anche relativamente alle garanzie
costituzionali.
Dico anche, tuttavia, e con
assoluta convinzione, che il ricorso a parole d’ordine apparentemente
seducenti, ma in realtà fuorvianti e imprecise, sia in sé che nella loro furia
generalizzatrice, non aiuta a risolvere i problemi.
Qui occorre ben altro:
occorre esercitare l’analisi il più possibile paziente su ogni singola norma
bilanciando l’esigenza imprescindibile della velocità nel provvedere tipica di
gran parte dei procedimenti camerali (si pensi alla declaratoria dello stato di
abbandono di un minore) con l’altrettanto imprescindibile esigenza di
salvaguardare diritti fondamentali delle parti (si pensi alla correlativa
posizione dei genitori naturali).
In questo contesto solo le
garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio ci possono aiutare a
dirimere tra normativa sufficientemente analitica e normativa troppo sintetica,
quando si tratta di attribuire un qualche potere discrezionale al giudice nella
conduzione del processo. Non aiuta il ricorso alla regolazione per opera della
legge. E neanche aiutano le persistenti (e per quanto mi riguarda assai
stucchevoli) lamentele contro la pretesa sommarietà dei procedimenti camerali,
enunciata in generale.
Nella stragrande maggioranza
dei casi i procedimenti camerali non sono affatto sommari, nel senso che alla
parola viene dato dal legislatore. Non siamo in presenza né di una cognizione
superficiale, né di una cognizione parziale. La cognizione è piena, talora
pienissima, si potrebbe dire, essendosi osservato come accada che in alcuni di
questi procedimenti siano attribuiti al giudice strumenti di indagine più
penetranti di quelli concessi al giudice del processo ordinario (TARUFFO) e
come di conseguenza l’attendibilità dei risultati istruttori e,
correlativamente, le probabilità di giustizia del provvedimento siano
addirittura superiori (PROTO PISANI).
Piuttosto, la cognizione si
può definire come informale o, se si preferisce, deformalizzata (DENTI). Ma un
processo veloce, concentrato, sottoposto al penetrante potere direttivo del
giudice e all’assumibilità officiosa dei mezzi istruttori non contrasta con la
ricchezza di esplicazione del diritto di difesa (CONSOLO). Naturalmente, essa
deve venir assicurata, non solo nella disciplina, ma anche nelle prassi. Il che
non sempre avviene.
Occorre peraltro, a questo
punto, introdurre una precisazione. La conformità a Costituzione dei
procedimenti camerali regge fintantoché il potere del giudice di fissare
autonomamente le cadenze processuali non viene a contrastare in maniera
irrimediabile con l’effettiva possibilità dei difensori di assicurare la rappresentanza
tecnica alle parti. Ciò significa che essi debbono rimanere confinati ai casi
in cui la necessità di provvedere velocemente non potrebbe essere soddisfatta
neppure con una procedura concentrata, ma a cadenze predeterminate dalla legge.
Bisogna continuare a fare in modo, insomma, che i procedimenti in cui il
difensore viene avvisato ex abrupto di una data d’udienza non scandita
entro una successione da lui prevedibile rimangano una minoranza statistica, in
modo che vengano evitate sovrapposizioni oggi non controllabili a causa della
ancora prevalente struttura artigianale degli studi. Soltanto il modello
ordinario assicura nel nostro Paese la programmabilità del lavoro difensivo
quando si tratti della gran massa dei processi.
Il contenitore camerale rimane
insomma un contenitore neutro a patto che sia connotato dall’eccezionalità,
oltre che dal rispetto per il contraddittorio.
5.-Il
secondo comma dell’art. 111 esordisce con una formula che comporta un problema
per il giurista ingenuo: “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità”.
Immaginiamo
un processo per decreto ingiuntivo (o per decreto penale) non seguito
dall’opposizione. Ci troviamo di fronte ad un processo che non si è svolto nel
contraddittorio tra le parti, secondo il perentorio comando costituzionale.
Dunque, ad un processo illegittimo.
Un altro bello scherzo
giocato al costituente dall’enfasi retorica in cui si è lasciato invischiare.
Di fronte all’evidente
stringenza del sillogismo appena riferito, esiste un solo modo di salvare la
letteralità del dettato costituzionale assieme alla legittimità dei
(preziosissimi) procedimenti a contraddittorio eventuale e differito. Bisogna
proclamare che la fase inaudita altera parte di questi procedimenti non
costituisce un processo giurisdizionale. Ma si tratta di una strada
impercorribile. Basti pensare, oltre che ad alcune caratteristiche del
procedimento che depongono chiaramente in senso esattamente contrario,
all’efficacia del provvedimento che lo conclude.
Ecco allora che l’interprete
si trova costretto all’interpretazione correttiva. Bisogna far dire al testo
cosa diversa da quella che dice. Non è necessario che ogni processo si svolga
nel contraddittorio. E’ sufficiente che il contraddittorio sia garantito alla
parte che lo pretende, anche in un momento successivo al provvedimento. La
garanzia diventa rinunciabile per opera della parte a cui favore è prevista,
secondo modalità tipiche delle garanzie costituzionali relative al processo
(basti pensare al guilty plea nordamericano).
Questa conclusione, cui toto
corde accedo, avvalora una particolare interpretazione di altro comma
dell’art. 111, che in passato ho tentato (senza fortuna) di accreditare[5].
L’interprete che
voglia mantenere l’interna coerenza del proprio agire dovrà, nel momento in cui
ammette la legittimità del procedimento per decreto ingiuntivo di fronte al
testo del secondo comma dell’art. 111 Cost., ammettere anche la legittimità
della motivazione a richiesta del provvedimento giurisdizionale civile di
fronte al testo del quinto comma della medesima norma.
Il consenso per
il contraddittorio eventuale e differito si deve accompagnare ad uguale
consenso per la motivazione eventuale e differita.
Conclusione
opportuna, in quanto va ritenuta illusoria la garanzia che consisterebbe nel
consentire al pubblico in generale il controllo "democratico"
dell'attività giurisdizionale civile di merito attraverso la conoscenza della motivazione delle sentenze. Il
pubblico in generale non è generalmente interessato ai contenuti dell'attività
giurisdizionale civile di merito. I volumi che contengono le sentenze, tra
l’altro consultabili soltanto su autorizzazione ministeriale, giacciono negli
archivi esposti alla critica roditrice dei topi e, rarissimamente, alle curiosità scientifico statistiche di qualche
ricercatore dotato di pazienza e buona volontà.
L'eventuale interesse del pubblico può nascere in specifici casi dove
vengano all'esame questioni nuove. Ma sarebbe senz'altro soddisfatto, per così
dire in seconda battuta, dalla possibilità di conoscere le motivazioni delle
sentenze grazie ai gravami proposti dalle parti.
La garanzia costituzionale ha qui una funzione più ristretta in confronto
a quella che la motivazione assolve, assieme alla pubblicità, nel processo
penale o, nel processo civile, nei gradi superiori di giudizio e in particolare
nel giudizio di cassazione.
La conoscenza degli argomenti di fatto e di
diritto che sorreggono una decisione civile di primo grado serve essenzialmente
alle parti, e in modo particolare al soccombente, interessato a soppesarli, nel
momento in cui decide di portare la sua critica alla sentenza.
Se si riflette sulla
funzione reale della garanzia (oltre che, oggi, sulla imprescindibile coerenza
con la ricostruzione sopra offerta del secondo comma dell’articolo 111), sembra
lecito concludere che essa sarebbe soddisfatta, per le sentenze civili di
merito in primo grado, da una disciplina ordinaria che prevedesse la stesura
della motivazione solo a richiesta delle parti che intendano impugnare la
sentenza.
L'introduzione di una norma
di questo tipo, contribuirebbe grandemente a ridurre la durata dei processi
civili, anche se e a suo tempo ho esagerato scrivendo che la riduzione sarebbe
di almeno un terzo, grazie ad un ragionamento, alquanto superficiale, basato
sulla circostanza che oggi circa la metà delle durate è assorbita dalla fase
della decisione successiva allo scambio delle comparse conclusionali[6].
Senza contare che costituirebbe assai migliore soluzione del medesimo problema
relativo alla ricerca di semplificazioni che contribuiscano alla riduzione
delle durate, in confronto all’ordinanza di condanna successiva alla chiusura
dell’istruzione ex art. 186
quater, istituto che ha avuto la singolare ventura di dar luogo a numerosissimi
e delicati problemi interpretativi che hanno stimolato lo spirito
ludico-combinatorio di giudici e professori e, nello stesso tempo, ad
applicazioni statisticamente insignificanti.
6.- “Davanti ad un giudice
terzo e imparziale”: questa la clausola di chiusura del secondo comma. Anche
qui una formula enfatica (un giudice non è giudice se è parziale). Ed una formula inutilmente ripetitiva (quale
la differenza tra giudice terzo e giudice imparziale?). A quest’ultimo
proposito il significato dell’uso reiterato dei due sinonimi, “la malizia
dell’endiadi”, dice Paolo FERRUA, si spiegano, probabilmente, pensando che il
costituente abbia voluto riferire l’imparzialità alla funzione esercitata nel
processo e la terzietà al piano ordinamentale, con implicito accenno alla
separazione della carriere tra funzione requirente e funzione giudicante che
determinerà sicuramente un prossimo riaccendersi della relativa polemica[7].
Ad ogni modo, si tratta di
una formula che non aggiunge niente di nuovo a quanto ricavabile dal testo
originario della Costituzione e dalle relative elaborazioni della Corte
costituzionale[8]. E’ da tempo
che in materia di imparzialità del giudice si accumulano le declaratorie che
hanno aggiunte nuove ipotesi di incompatibilità rispetto a quelle
originariamente previste dal legislatore nei due codici di rito.
In proposito sono
dell’opinione che la giurisprudenza abbia notevolmente esagerato, infilandosi
per un percorso –cosa che avviene con una certa frequenza- dove alla tutela
attenta delle garanzie fondamentali si sovrappongono scelte di mera
opportunità, che dovrebbero essere lasciate al legislatore ordinario.
Finora
è stata particolarmente attiva la giurisprudenza sul processo penale, al punto
che una considerazione complessiva degli interventi di questi ultimi anni sul
nuovo codice fa emergere un curioso e davvero inspiegabile paradosso: da un
lato un atteggiamento negativo verso le fondamentali garanzie del processo
accusatorio, al punto di determinare la semidistruzione del modello con la
famosa pronuncia 255 del 1992 che
enunciava il “principio di non dispersione della prova”; dall’altro un
accentuato formalismo garantistico in materia di incompatibilità che ha portato
a declaratorie di accoglimento in casi in cui è difficile ritenere che
l’imparzialità del giudice sia messa a repentaglio, mentre a repentaglio è
stata sicuramente messa l’efficienza –quel poco che è rimasta-
nell’amministrazione della giustizia penale.
Il legislatore del 1988 aveva fondato la disciplina dell'incompatibilità
del giudice "determinata da atti compiuti nel procedimento" su una
regola tanto semplice quanto tradizionale. Ai sensi dell'art. 34 del nuovo
codice di procedura nel testo originario, non può partecipare alle eventuali
fasi successive del processo un magistrato che ha portato l'accusa, o rinviato
a giudizio l'imputato, ovvero ha emanato nei suoi confronti provvedimenti di
merito suscettibili di diventare definitivi. Si deve astenere e, se non lo fa,
potrà essere ricusato.
Il principio di ragione sotteso alla regola è intuitivo.
Un essere umano, in modo particolare se si tratta di uno specialista, non è mai
proclive a riconoscere di aver commesso un errore nell'esprimere un giudizio,
ancorché complesso. La sua imparzialità sarebbe messa a rischio davvero gravissimo, se lo si chiamasse a rivedere
criticamente il proprio operato. In altre parole, a contraddirsi. Ma un giudice
parziale collide con l'idea stessa di giudice e, correlativamente, di giusto
processo.
Oggi le cose non sono più così lineari. L'art. 34 del nuovo codice di
procedura penale è diventato
irriconoscibile a seguito delle successive addizioni.
Il controllo di costituzionalità ha fatto
nascere nel corso di pochi anni, evocandole dalle pieghe della normativa, molte
nuove ipotesi di incompatibilità.
Si tratta
peraltro di ipotesi strutturalmente diverse da quelle originariamente previste
dal legislatore ordinario.
La Corte ha affermato l'incompatibilità del giudice che ha partecipato ad
atti di un procedimento riguardante un certo imputato, anche se non si può mai
trovare nella situazione, quando chiamato a decidere sulla colpevolezza di quel
medesimo imputato, di contraddire se stesso, rispetto al suo operato di prima.
Tanto per fare un esempio riferito alla sentenza che ha dato luogo a notevoli
sconcerti per il suo fortissimo impatto disorganizzativo, la 131 del 1996: non
contraddice se stesso il giudice del dibattimento che dichiara innocente l'imputato di cui ha respinto in sede di
riesame il ricorso contro un provvedimento restrittivo della libertà personale,
per aver ritenuto gli indizi di
colpevolezza sufficienti, o addirittura gravi, come ora viene richiesto dal
legislatore.
Non si contraddice, quel giudice, perché lo sviluppo dell'istruttoria
dibattimentale può tranquillamente condurlo a riconoscere irrilevanti ai fini
della condanna i medesimi indizi da lui ritenuti a suo tempo idonei –in sede di
cognizione sommaria, direbbe un processualcivilista- a giustificare la conferma
del provvedimento restrittivo[9].
Del resto, mi sembra che la
stessa Corte costituzionale si sia resa conto che avrebbe finito con il
distruggere la struttura del nuovo processo, perseverando sulla strada
intrapresa.
La Corte insegna ora (sentenza 177/96, significativamente con un diverso
relatore rispetto alla sentenza n. 131) che non sono illegittime le norme le
quali prevedono che sia lo stesso giudice del dibattimento, nel suo corso, a
provvedere sulle misure cautelari personali. Per essere precisi, i casi
affrontati dalla Corte sono quelli riguardanti la pretesa incompatibilità del
pretore che, procedendo con rito direttissimo, ha convalidato l'arresto e
disposto una misura cautelare nei confronti dell'imputato, da un lato, e del
giudice del dibattimento che ha accolto una richiesta del pubblico ministero di
applicazione di una misura cautelare personale per un reato concorrente, contestato in dibattimento,
dall'altro.
Ma è evidente, a leggere le motivazioni, che la Corte intende accreditare
un principio generale nei termini sopra enunciati.
Confessiamo che è alquanto difficile capire come mai l'imparzialità non
sia messa a rischio quando il provvedimento cautelare è emesso nel corso del
dibattimento e lo sia, invece, quando il giudice chiamato a decidere abbia
pronunciato al riguardo in una fase anteriore. Al giurista ingenuo verrebbe
spontaneo osservare che è semmai vero il contrario, vista l'influenza
esercitata dal trascorrere del tempo sulla memoria e sulla capacità di cambiare
opinione, cosicché si dovrebbe ritenere maggiormente prevenuto un giudice che ha
appena ordinato la custodia in carcere dell'imputato sottoposto al suo giudizio
nel dibattimento, rispetto al giudice che qualche mese o addirittura anno prima
si è pronunciato su una richiesta di riesame.
I motivi messi in campo dalla Corte denotano comunque una notevole
abilità formale. Si dice che importante è che il giudice non fosse
incompatibile nel momento in cui è stato investito del giudizio di merito. Il
provvedimento cautelare innestato nel dibattimento non costituisce
anticipazione di un giudizio ancora da instaurare, "ma, al contrario, si
inserisce nel giudizio del quale il
giudice è già correttamente investito senza che ne possa essere
spogliato", cosicché, si conclude, (e c'è da rimanere ammirati per il
fantastico “spasimo di acume vuoto”, direbbe Benedetto Croce) "è la
competenza ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far derivare
l'incompatibilità che presuppone la competenza per il giudizio di merito e si
giustifica in ragione di essa".
Ma l'autentica ragione che ha fermato la Corte sull'orlo della
declaratoria di incompatibilità la troviamo in altra parte della motivazione,
ove dell'imparzialità ci si è (pour cause) dimenticati e si riflette
sull' "essenza" del processo, "per sua natura costituito da una
sequenza di atti, ciascuno dei quali può astrattamente implicare apprezzamenti
su quanto risulti nel procedimento ed incidere sui suoi esiti. Non può, quindi
essere frammentato, isolando ogni atto che contenga una decisione idonea a
manifestare un apprezzamento di merito ma preordinata, accessoria o incidentale
rispetto al giudizio del quale il giudice è già investito, per attribuire ogni
singola decisione ad un giudice diverso, sino a rompere la necessaria unità del
giudizio e la sua intrasferibilità".
Dietro queste parole, ispirate al bagaglio culturale del formalismo
concettualista, si intravede la volontà "politica" di esorcizzare due
fantasmi, che si sarebbero materializzati, uno dopo l'altro, a voler
perseverare con le declaratorie di incompatibilità.
Prima di tutto si sarebbe profilata la necessità di perfezionare anche
relativamente al dibattimento la separazione tra competenze cautelari e
competenze di merito (con tutto quello che ciò significa in termini di
complicazioni processuali e di allocazione di risorse).
Ma poi, quando fossero venute all'esame, continuando con l'inclinazione
di partenza questioni relative ad altri provvedimenti del giudice del
dibattimento che possono essere "sintomatici" di una prevenzione nei
riguardi del decidere (ad esempio in materia di ammissione di prove), si
sarebbe profilata la necessità per il legislatore ordinario (o per un giudice
delle leggi ancora più manipolatore di quanto non sia in questi tempi) di
rivoluzionare la struttura del processo penale, indirizzandola verso un modello
di separazione tra giudice che dirige il processo, risolvendo gli incidenti, e
giudice che decide. Un traguardo verso il quale, molto opportunamente direi,
non ci si vuole incamminare, anche perché postulerebbe l'introduzione della
giuria, istituto estraneo alle nostre tradizioni -non essendo ipotizzabile una
rigidissima separazione di competenze tra giudici togati attraverso
l’istituzione di due distinte “filiere” giurisdizionali.
Venendo ora a delineare il quadro dei
rapporti con la garanzia dell’imparzialità per il processo civile, possiamo
cominciare con l’osservare che un problema non si pone per i provvedimenti
cautelari.
Questo non solo per il vizio di origine delle stesse pronunce in materia
penale, ma anche in virtù di peculiarità proprie del giudizio tra i privati.
A parte l'incommensurabilità dei valori in giuoco, la libertà da un lato
e la proprietà (in senso largo), dall'altro, esistono ulteriori differenze che
connotano le due situazioni, le quali consentono di mantenerle distinte con
riguardo alla tenuta della disciplina ordinaria di fronte alla Costituzione.
In primo luogo viene in considerazione una contrapposizione tra
cognizione sommaria e cognizione piena assai più penetrante di quella
riscontrabile tra provvedimenti cautelari e provvedimenti sul merito in campo
penale. In proposito, va ricordato che,
rovesciando un'impostazione che fino al 1991
conduceva a ritenere infondata la questione di legittimità relativa alla
posizione al dibattimento di giudici che in altre fasi del processo avessero
assunto provvedimenti in tema di libertà personale, la Corte motiva il nuovo
orientamento facendo leva sulla nuova, più restrittiva disciplina dei
presupposti richiesti per emanare provvedimenti del genere. In virtù delle
modifiche apportate via via, e ultimamente con la legge 8 agosto 1995, n.332,
il codice esige ora che gli indizi di colpevolezza siano gravi, esposti nella
motivazione del provvedimento, con indicazione degli elementi di fatto da cui
sono desunti e dei motivi per cui assumono rilevanza, assieme all'indicazione
delle ragioni per le quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi di
prova forniti dalla difesa, oltre all'accertamento che con la sentenza di
condanna non potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Facile (anche se per quanto mi riguarda insufficiente) per il giudice
delle leggi argomentare, nella ricordata sentenza n. 131 del 24 aprile 1996,
(sulla scia della sentenza n. 432 del 1995) che la suddetta disciplina
"richiede un giudizio probabilistico in ordine alla colpevolezza assai più
approfondito che non in passato, e tale da superare, ai fini della valutazione
circa l'esistenza del pregiudizio in ordine alla decisione sulla
responsabilità, la distinzione tra valutazioni di tipo indiziario rilevanti in
sede di cautela, e giudizio sul merito dell'accusa in sede
dibattimentale".
Niente di tutto questo esiste nella disciplina dei provvedimenti
cautelari civili.
E' vero che tra i presupposti per la loro emanazione viene compresa,
sotto la tradizionale etichetta del fumus boni juris, una valutazione in
ordine all'esistenza del diritto di cui si chiede la cautela.
Ma non si tratta di una valutazione approfondita, sul tipo di quella ora
richiesta dal legislatore del processo penale per le misure cautelari personali.
Essa è anzi estremamente sommaria, al punto che, nelle prassi concrete, per lo
più sfuma, di fronte alla valutazione del periculum in mora cui i
giudici civili annettono giustamente la maggiore importanza. Forzando un poco
le cose si potrebbe dire che, una volta acclarato il periculum in mora,
il giudice civile si preoccupa dell'altro requisito rovesciando per dir così la
prospettiva, e negherà il provvedimento richiesto solo se si renda conto che il
diritto cautelando prospettato dall'attore è in realtà ictu oculi
inesistente.
In secondo luogo si possono utilizzare (confessiamolo,
alquanto strumentalmente visto che non ci persuadono, ma: à la guerre comme
à la guerre) le stesse argomentazioni utilizzate dalla Corte nella più
sopra ricordata sentenza di rigetto 177/1996 emanata in materia penale per
negare che l’imparzialità del giudice penale sia messa a rischio
dall’emanazione di provvedimenti relativi alla libertà personale nel corso del
dibattimento. Queste argomentazioni non sono solo utili, ovviamente, per negare
l’incompatibilità del giudice di merito ad emanare provvedimenti cautelari in
corso di causa. Essi ci servono anche per negare, alla luce della vigente
disciplina, l’incompatibilità ad
emanare gli stessi provvedimenti ante causam, in virtù dello
strettissimo collegamento non solo funzionale, ma anche cronologico con la fase
di merito, da instaurare, in consecuzione necessaria, a pena di inefficacia
dello stesso provvedimento, entro il breve termine previsto dall'art. 669 octies
c.p.c. Di conseguenza, anche il provvedimento ante causam può
tranquillamente essere considerato, a parafrasare le parole della Corte,
“preordinato al giudizio di merito o incidentale rispetto ad esso”. Del resto,
sfidiamo i dissenzienti a spiegarci quale differenza mai ci sia sul piano della
prevenzione che metterebbe a rischio l’imparzialità tra il giudice che concede
un sequestro pochi giorni prima che sia notificata la domanda di merito e lo
stesso giudice che lo concede pochi giorni dopo che la notifica è avvenuta.
Piuttosto, c’è da sperare che il nuovo testo dell’art.
111 induca il legislatore (o la Corte costituzionale) a prendere posizioni che
già da tempo avrebbero dovuto venir prese, istituendo ipotesi di
incompatibilità che rispondono alla regola di ragione sopra delineata in base
alla quale non si può chiedere al giudice di contraddirsi in sede di gravame
rispetto ad un provvedimento preso con la stessa ampiezza della cognizione o al
giudice di giudicare rispetto ad una causa nei cui confronti ha preso iniziative
proprie della parte. Come è noto è la legge fallimentare, il campo elettivo di
queste situazioni. Mi limito a rimandare ai relativi approfondimenti, alcuni
assai risalenti nel tempo[10].
Bisogna prestare la massima attenzione, non mi stancherò
di ribadirlo, a non confondere situazioni diverse. Situazioni dove ci si trova
di fronte a scelte di opportunità, che possono essere operate o no dal
legislatore in base ad un bilanciamento di tutti i fattori in gioco (primo tra
essi l’efficienza del servizio giurisdizionale) con situazioni dove ci si trova
di fronte all’impossibilità della scelta, perché la garanzia costituzionale non
sopporta confronti, non guarda in faccia a niente, nella sua limpida, tagliente
assolutezza.
All’utente della giustizia potrà anche piacere che il
giudice il quale ha concesso un sequestro o un provvedimento d’urgenza diventi
incompatibile a giudicare nel merito. Non si sa mai, un altro giudice del
medesimo grado potrebbe già in prima approssimazione vedere diversamente le
cose. Tutto questo può far comodo, ma non ha niente, proprio niente a che fare
con la garanzia costituzionale della terzietà o imparzialità del giudice. Come
non vi ha niente a che fare il potere officioso di assumere prove, anche se
qualcuno può essere tentato di pensarlo, nella scia di un errore (aliquando
dormitat Homerus) compiuto decenni fa da un autorevolissimo scrittore.
Da molti anni, con una certa frequenza, sottolineo che
il furore analitico di molti interventi legislativi in materia processuale
rappresenta il portato di una mancanza di fiducia nei confronti delle capacità
professionali dei giudici italiani. Al medesimo rilievo sono costretto oggi con
riguardo al “furore garantistico” che circola nella cultura del processo. Il prezzo pagato è la distorsione e pertanto
l’immiserimento del reale significato delle garanzie costituzionali, assieme
all’assunzione del rischio di veder versate palate di sabbia negli ingranaggi
del delicatissimo oltre che per troppi versi assai sofferente meccanismo
giurisdizionale.
Può darsi che quella mancanza di fiducia abbia un
qualche fondamento. Ma i rimedi sono ben altri. Si tratta, cosa in astratto
semplice, ma nella realtà del nostro Paese difficilissima, di impegnarsi,
invece che ad alimentare assurdi sprechi di risorse, nella ristrutturazione
delle modalità di reclutamento e di formazione, anche permanente, dei nostri
giudici.
7.-“Justice delayed is justice denied” insegnava
Jeremia Bentham oltre un secolo e mezzo
addietro. Il che significa, in termini italiani di oggi, che il diritto di
azione dei cittadini risulta violato se il sistema non riesce a garantire una
“durata ragionevole” dei processi. Se ne è resa conto anche la Corte
costituzionale, in un recente obiter dictum ha scritto, dopo aver in
passato consentito l’introduzione di tentativi obbligatori di conciliazione
osservando che essi non incidevano in modo marcato sui tempi processuali.
Ora la clausola finale del secondo comma dell’art. 111,
riferendosi ad ogni tipo di processo ci dice che “la legge ne assicura la
ragionevole durata”. In questa disposizione c’è un eco di quanto è stabilito
dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, grazie alla quale
il governo italiano è stato condannato a pagare notevoli somme ai propri
cittadini che hanno ricorso alla Corte di Strasburgo. Ma, come già è stato
osservato[11], mentre la
Convenzione attribuisce un vero e proprio diritto soggettivo immediatamente
azionabile (“Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un
termine ragionevole”), il secondo comma dell’art 111 si adegua nel suo dettato
al tipo di controllo svolto dalla Corte costituzionale. Essa, a differenze
della Corte europea, “non può sindacare la durata del singolo processo ma
esclusivamente disposizioni che prevedano tempi lunghi, inutili passaggi di
atti da un organo all’altro, formalità superflue, non giustificate…da garanzie
difensive”[12].
Anche se la cronica lentezza dei processi italiani
dipende essenzialmente dal malfunzionamento delle strutture e anche se la
garanzia della ragionevole durata era
comunque ricavabile indirettamente dall’art. 24, comma 1°, una qualche
piccola utilità potrà venir ricavata dalla nuova disposizione. Alla luce del
suo chiaro e diretto enunciato, per esempio, potremo sperare che la Corte
costituzionale si risolva a rivedere le proprie, numerose, pronunce di rigetto
della questione circa la disciplina della doppia deserzione dell’udienza
civile, in passato sollevata indicando come norma costituzionale di raffronto,
oltre all’art. 24, l’art. 97 che sancisce il principio di buon funzionamento
della pubblica amministrazione. La recente ordinanza di rimessione del
Tribunale di Napoli, mette ben in evidenza il contributo delle norme ordinarie
impugnate a rendere irragionevoli le durate processuali, grazie all’enorme
spreco di risorse e l’immanente irrazionalità sottesa alla necessità di fissare
una nuova udienza nel caso di mancata comparizione delle parti, nella
stragrande maggioranza dei casi dovuta al raggiungimento di un accordo
transattivo al di fuori del processo.
8.-Il lettore avrà certamente colto, soprattutto nello
svolgimento dedicato ai procedimenti camerali e alla imparzialità del giudice
un aspetto per me importante quanto, mi rendo conto, non da tutti condiviso: le
garanzie costituzionali del processo non sono da ricostruire in astratto, una
volta per tutte, in modo da poterle applicare indifferentemente a qualsiasi
tipologia processuale. Esse, invece,
possono atteggiarsi e in effetti
si atteggiano diversamente a seconda degli scopi cui i diversi tipi di processo
si indirizzano e dunque, in ultima analisi, a seconda dei valori in essi
coinvolti.
Esse si atteggiano diversamente nel processo civile rispetto al processo penale. Prendiamo la fondamentale garanzia del contraddittorio. Qui è lo stesso costituente sottolinea la differenza. Solo nel processo penale vale il principio del contraddittorio nella formazione della prova. Per quanto la tendenza a generalizzare indebitamente sia molto spinta nel pensiero giuridico, non credo che a qualcuno verrà in mente di sostenere che la regola del contraddittorio nella formazione della prova, espressamente enunciata per il processo penale, deve venir estesa anche al processo civile, quale manifestazione di un implicito principio generale sotteso all’art. 24 e per garantire l’uguaglianza di trattamento dei cittadini nei due processi.
Il principio del contraddittorio nella formazione della
prova è nato negli ordinamenti anglosassoni come elementare regola della
moderna civiltà giuridica, per cui quando la libertà o addirittura la vita sono
messe a rischio l’accusato deve poter vedere in faccia e direttamente
contestare i testimoni portati dall’accusa. Si tratta appunto di quegli stessi
ordinamenti in cui, sotto forma di affidavit, sono tranquillamente
ammesse nei processi civili le testimonianze scritte. Quelle stesse
testimonianze che, sotto forma di attestations, stanno contribuendo al
recupero di celerità dei processi francesi. Dunque, in quegli ordinamenti, la
prova orale per eccellenza può venir formata al di fuori del contraddittorio e
venir introdotta nel processo sotto forma documentale, quando si tratti di
processi civili. Lo stesso potrà avvenire (mi auguro che avvenga) per il
processo civile italiano, dove –per espressa volontà costituzionale- il principio
del contraddittorio sancito nel secondo comma dell’art. 111 allude alla
dialettica tra le parti, che si può attuare anche sulla “verbalizzazione”
attuata al di fuori del processo della dichiarazioni di terzi informati sui
fatti della causa, salva semmai la facoltà per il giudice o per le parti di
controllare tali dichiarazioni con l’esame del testimone in udienza.
[1] LUZZATI, L’interprete e
il legislatore, Saggio sulla certezza del diritto, Milano, 1999, p. 113.
[2] COSTANTINO,
[3] Per ulteriori, severi e al
contempo disincantati rilievi sulla formula del giusto processo cfr. FERRUA, Il
giusto processo in Costituzione, in Diritto e giustizia, 2000, p.5.
[4] Cfr., al riguardo, l’ampia
indagine di CAPPPONI, Le “informazioni” del giudice civile (appunti per una
ricerca), in Riv. trim. dir. proc. civ, 1990
[5] CHIARLONI, Accesso alla
giustizia e uscita dalla giustizia, in Doc. giust., 1995, n., 1-2,
c. 40; Valori e tecniche dell' ordinanza di condanna ad istruzione esaurita ex
art. 186 quater c.p.c., in Riv. Trim Dir. Proc. Civ., 1996,
p.
[6] Accesso alla giustizia,
cit., loc. cit.. Per una tempestiva autocritica di questo mio punto di
vista cfr. Valori e tecniche, cit., p.
[7] Così FERRUA, Il “giusto
processo”, cit., p. 78.
[8] Contra, nel senso che
il nuovo secondo comma dell’art. 111 rappresenterebbe una novità di particolare
importanza, cfr. SCARSELLI, Il nuovo art. 111 della Costituzione e
l’imparzialità del giudice nel processo civile, in Quest. Giust.,
2000, p. 82
[9] Per il rilievo che la
cognizione sommaria dei fatti rilevanti non può determinare prevenzione
distruttiva dell’imparzialità quando si tratti di apprezzare quei medesimi
fatti a cognizione piena cfr. TARZIA, Il processo di fallimento e
l’imparzialità del giudice, in Riv. dir. proc., 1997, p. 24 ss.
[10] V. per tutti, da ultimo,
TARZIA, Op. cit., p. 13 ss., che ritiene meritevoli di revisione le
disposizioni che legittimano il giudice delegato a decidere la causa da lui
autorizzata, e a partecipare al collegio investito del reclamo contro i suoi
provvedimenti.
[11] FERRUA, Il “giusto processo”, cit., p. 78
[12] FERRUA, Op.
loc. cit.