Societa’ e Associazioni Sportive dilettantistiche

1. ASPETTI GENERALI

2. QUALIFICAZIONE GIURIDICA

3. DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

4. REGIMI AGEVOLATIVI

5. REQUISITI NORMATIVI, RICHIESTI PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI, ANTE L. 289/2002.

6. NOVITA’ FISCALI INTRODOTTE DALLA L. 289/2002

7. NUOVI REQUISITI SOGGETTIVI EX L. 289/2002

8. VALUTAZIONI COMPARATIVE E PROSPETTIVE

 

 

1. ASPETTI GENERALI

L’art.90 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 ha introdotto delle rilevanti

novita’ nel settore delle societa’ e delle associazioni sportive

dilettantistiche introducendo, soprattutto, una nuova tipologia di societa’

di capitali, caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro (cd. no-profit).

Sono state, inoltre, dettate norme, che hanno ampliato l’ambito

soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport

dilettantistico.

Pur essendo una parte di queste disposizioni, soprattutto con riferimento

all’adeguamento dei singoli statuti, ancora non operante, in mancanza

dell’emanazione dei consueti regolamenti di esecuzione, sembra opportuno

tracciare un sintetico quadro generale, sulla disciplina giuridica

complessiva di tale associazioni, con un ovvio riferimento specifico al

conseguente regime fiscale determinatosi.

Cio’ avviene in coincidenza con l’avvio, da parte di alcuni Uffici Finanziari,

di un’indagine sul campo, mirante all’accertamento della sussistenza, in

capo alle stesse associazioni, dei requisiti generalmente previsti per gli

enti non commerciali.

Infatti, molto spesso gli operatori che gestiscono impianti sportivi

assumono soltanto fittiziamente la veste giuridica associativa, con l’unico

scopo di fruire del particolare regime di tassazione, riservato agli enti

non commerciali.

 

2. QUALIFICAZIONE GIURIDICA

L’art.73, comma 1 lettera c), del novello TUIR 22 dicembre 1986 n. 917,

nel testo modificato dal D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, che ha

introdotto la nuova imposta sul reddito delle Societa’, qualifica come enti

non commerciali gli enti pubblici e privati, che non hanno per oggetto

esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale.

Il comma 4 dello stesso art.73 chiarisce che l’oggetto esclusivo o

principale dell’ente residente e’ determinato in base alla legge, all’atto

costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di

scrittura privata autenticata o registrata, e consiste nell’attivita’

essenziale, per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla

legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,

l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attivita’

effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

Pertanto, ai fini della qualificazione dell’ente come commerciale o non

commerciale, con importanti riflessi dal punto di vista del regime fiscale

applicabile, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute

nello statuto, nell’atto costitutivo o nella legge.

Nel caso in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di piu’ attivita’,

alcune delle quali di natura non commerciale, per la qualificazione dell’ente

occorre fare riferimento all’attivita’ che per lo stesso risulta essere

essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi

primari e che tipicizza l’ente medesimo.

 

Dal punto di vista civilistico, la sostanziale novita’, introdotta dall’art. 90,

comma 17, della L. n. 289 del 2002, e’ stata la possibilita’ di svolgere

l’attivita’ sportiva dilettantistica anche da parte di soggetti che assumono

la veste di societa’ di capitali, a condizione che non abbiano fine di lucro.

In pratica, e’ stato esteso a questi nuovi soggetti l’obbligo, gia’ previsto

per le associazioni, riconosciute o non, di inserire negli statuti la clausola

che vieti la distribuzione degli eventuali utili prodottisi nell’esercizio

dell’attivita’.

In tali sensi, nell’ipotesi di societa’ cd. no-profit, trovano applicazione alle

stesse tutte le disposizioni tributarie, riguardanti le associazioni sportive

dilettantistiche.

Analizzeremo, quindi, di seguito, innanzi tutto le modalita’ di formazione

del reddito complessivo di questi soggetti, nonche’ i presupposti richiesti

per l’applicazione del particolare regime tributario agevolativo, facendo

distinzione tra quelli generalmente previsti sino al periodo d’imposta 2002

e le novita’ introdotte, per il futuro, dalla L. n. 289 del 2002.

 

3. DETERMINAZIONE DEL REDDITO

COMPLESSIVO

Il reddito complessivo imponibile (art. 143 del novello TUIR), a

differenza di quanto avviene per le societa’ ed enti commerciali, non e’

formato da un’unica categoria reddituale, nella quale confluiscono i

proventi di qualsiasi fonte, ma viene determinato sulla base dei redditi

appartenenti alle varie categorie reddituali, alla stregua di quanto avviene

per il reddito delle persone fisiche.

Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito complessivo:

a. i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche

effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di

modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni,

ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Va, comunque, precisato che e’ prevista una rigorosa rendicontazione

delle attivita’ di raccolta dei fondi stessi;

b. i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti

per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di

cui all’art.8, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come

sostituito dall’art. 9, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 7 dicembre 1993

n. 517, di attivita’ aventi finalita’ sociali, esercitate in conformita’ ai

fini istituzionali degli enti stessi.

Circa la natura dei contributi in esame, si deve ritenere che

rientrano nella sfera applicativa dell’agevolazione anche i contributi

che assumono la natura di corrispettivi, non operando la norma

 

alcuna distinzione al riguardo (cfr. circolare n. 124/E del 12 maggio

19981).

1 In http.dt.finanze.it

 

4. REGIMI AGEVOLATIVI

L’art.148 del novello TUIR prevede che non e’ considerata commerciale

l’attivita’ svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita’

alle finalita’ istituzionali (indicate nello Statuto od Atto Costitutivo), da

associazioni, consorzi e dagli altri enti non commerciali, di tipo

associativo.

In tali casi, le somme versate dagli associati o partecipanti, a titolo di

quota o contributo associativo, non concorrono a formare il reddito

complessivo.

Si considerano, invece, effettuate nell’esercizio di attivita’ commerciali le

cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti

verso pagamento di corrispettivi specifici, contributi o quote

supplementari, compresi i contributi e le quote supplementari,

determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali

hanno diritto.

A differenza di quanto avviene per la generalita’ degli enti non

commerciali, non si applica alle Associazioni Sportive Dilettantistiche

nemmeno la regola della presunzione di commercialita’ delle operazioni

effettuate, a fronte di corrispettivi specifici e differenziati, per i singoli

associati, in virtu’ dell’espresso disposto dell’art. 148, comma 3, del novello

TUIR, qualora le stesse vengano svolte, in diretta attuazione degli scopi

istituzionali, nei confronti degli iscritti, associati, partecipanti ovvero di

altre associazioni, che svolgono la medesima attivita’.

 

Restano, inoltre, esclusi da tassazione i proventi derivanti da prestazioni

di servizi, non rientranti in quelle espressamente previste dall’art. 2195

cod. civ. ( imprenditori soggetti a registrazione), rese in conformita’ alle

finalita’ istituzionali dell’Ente, senza specifica organizzazione e verso

pagamento di corrispettivi, che non eccedano i costi di diretta

imputazione.

La stessa agevolazione trova corrispondente applicazione anche ai fini

dell’IVA, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, cosi’ come

modificato dall’art. 5, comma 2, D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, fatta

eccezione per l’attivita’ di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,

per la quali vige la presunzione di commercialita’.

Va rilevata, infine, una presunzione assoluta di commercialita’, prevista dal

comma 4 dello stesso art. 148 del novello TUIR, soltanto con riferimento

alle seguenti cessioni di beni e prestazioni di servizi:

1) cessione di beni nuovi, prodotti per la vendita;

2) somministrazione di pasti;

3) erogazioni di acqua, gas, energia elettrica, e vapore;

4) prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;

5) prestazioni di servizi portuali ed aeroportuali;

6) prestazioni di servizi effettuate nell’attivita’ di gestione di spacci

aziendali e mense, di gestioni di fiere ed esposizioni a carattere

commerciale, di pubblicita’ commerciale e di telecomunicazioni e

radiodiffusioni circolari;

 

7) prestazioni di tenuta e conservazione delle scritture contabili e di

predisposizione delle dichiarazioni dei redditi rese ai propri

associati (art. 78, comma 8, L. 30 dicembre 1991 n. 413);

8) prestazioni corrispondenti a quelle rese dai centri di assistenza

fiscale, rientranti tra le finalita’ istituzionali delle stesse, in quanto

richieste dall’associato, per ottemperare agli obblighi di legge

derivanti dall’esercizio dell’attivita’ (art.12 L. 8 maggio 1998 n. 146).

Non e’ considerata attivita’ commerciale soltanto la fornitura di pasti che

avvenga ai medesimi prezzi d’acquisto dei beni, senza alcun margine di

guadagno (cfr., al riguardo, Cass. Pen., 13 gennaio 1999, n. 3102).

Per espressa previsione dell’art.145 del novello TUIR, le associazioni

sportive dilettantistiche possono avvalersi del regime agevolativo previsto

dalla L. 16 dicembre 1991 n. 398, ai fini delle imposte dirette, applicando

ai proventi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali connesse il

coefficiente di redditivita’ del 6% (3% a decorrere dal periodo d’imposta

1999) ed aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Tale speciale regime e’ subordinato alla condizione che, nel periodo

d’imposta precedente, le associazioni abbiano conseguito proventi per un

importo non superiore ad un certo limite, fissato sino al periodo d’imposta

2002 in L.360.000.000.

Successivamente, l’art. 90, comma 2, L. n. 289 del 2002 ha elevato tale

importo, per i periodi d’imposta successivi, a € 250.000, modificando sul

punto l’art. 1, comma 1, della L. n. 398 del 1991.

2 In CED Cassazione.

 

L’art. 144, comma 2, del novello TUIR, al fine di rendere piu’ trasparente

la contabilita’ commerciale degli enti non commerciali e di evitare ogni

commistione con l’attivita’ istituzionale, impone, in via generale, agli enti

non commerciali l’obbligo di tenere contabilita’ separata per l’attivita’

commerciale eventualmente esercitata, a partire dal periodo d’imposta

1998.

Il limite di deducibilita’ delle spese e dei componenti negativi, relativi ai

beni e servizi adibiti promiscuamente ad attivita’ commerciali ed

istituzionali, e’ determinato sulla base del rapporto tra l’ammontare dei

ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa

e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente, si deduce la rendita catastale

o il canone di locazione, anche finanziario, per la parte corrispondente al

richiamato rapporto.

Nessuna limitazione alla deducibilita’ e’ ovviamente posta alle spese

afferenti unicamente all’attivita’ commerciale, per le quali trovano

applicazione le generali regole sul redditi d’impresa.

Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano, in virtu’ di

espresso richiamo, le disposizioni previste dall’art. 65, commi 1 e 3- bis,

del novello TUIR, per le persone fisiche.

Ai fini dell’IVA, l’imposta, sino al 31 dicembre 1999, si determina

applicando la detrazione in misura forfetaria dei 2/3 dell’imposta relativa

alle operazioni imponibili.

A decorrere dal 1° gennaio 2000, le operazioni imponibili, derivanti

dall’esercizio di attivita’ commerciali, sono soggette ad IVA, in regime

 

ordinario, qualora le associazioni in esame non abbiano optato per i

benefici di cui alla L. n. 398 del 1991.

In presenza di opzione, da effettuare mediante la compilazione del

quadro VO della dichiarazione annuale, si applica la riduzione forfetaria,

prevista dal comma 6 dell’art. 74 D.P.R. n. 633 del 1972, in vigore dal 1°

gennaio 1998.

Tale disciplina sinteticamente consiste nell’applicazione all’imposta a

debito, derivante da proventi commerciali soggetti all’imposta sugli

intrattenimenti, le seguenti detrazioni forfetarie:

50% per i proventi commerciali generici, comprese le prestazioni

pubblicitarie;

10% per le sponsorizzazioni;

1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa

televisiva o trasmissione telefonica.

I soggetti che abbiano provveduto ad esercitare l’opzione sono esonerati

dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili legislativamente previste,

ma dovranno, comunque, annotare e conservare le fatture emesse e quelle

di acquisto.

Ai sensi dell’art. 25 della L. n. 133 del 1999, per lo societa’ sportive

dilettantistiche, che si avvalgono della determinazione forfetaria del

reddito, non concorrono a formare lo stesso i proventi realizzati dalle

societa’ nello svolgimento di attivita’ connesse agli scopi istituzionali ed i

proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con

qualsiasi modalita’, a condizione che:

 

1. l’associazione abbia effettuato l’opzione per la determinazione

forfetaria del reddito;

2. i proventi siano relativi ad eventi non superiori a due per anno e per

un importo non superiore a L.100.000.000. La parte eccedente

costituisce reddito imponibile.

Va, infine, rilevato che i pagamenti non inferiori a L.1.000.000, effettuati

con modalita’ diverse dal conto bancario o postale (nonche’ carte di

credito, bancomat ed assegni non trasferibili), idonee a consentire

all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,

concorrono in ogni caso a formare il reddito imponibile dell’associazione

(art.25, comma 7, L. n. 133 del 1999).

L’inosservanza di tale disposizione, oltre a comportare la decadenza dalle

agevolazioni, comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art.11 D.

Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

 

5. REQUISITI NORMATIVI, RICHIESTI PER

LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI, ANTE

L.289/2002

L’art. 148, comma 5, del novello TUIR, prevede che, affinche’ trovino

applicazione i richiamati principi di esclusione dalla tassazione, le

associazioni interessate debbano conformarsi alle seguenti clausole, da

inserire nei propri atti costitutivi o statuti, redatti tassativamente nella

forma dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione, nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita

dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte dalla legge.

Assume, pertanto, rilievo, ai fini della decommercializzazione di

determinate attivita’, l’assenza, in capo ad alcuni Enti non

commerciali di tipo associativo, del fine di lucro, che si realizza

attraverso il divieto di distribuzione di utili.

Per quanto riguarda la determinazione della clausola di divieto di

distribuzione, anche in modo indiretto, trovano applicazione i criteri

stabiliti dall’art.10, comma 6, D. Lgs. n. 460 del 1997.

Tale norma, infatti, nell’individuare particolari fattispecie che

costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di

gestione, puo’ configurarsi come norma di riferimento anche per gli

Enti di tipo associativo (cfr. Circolare n.124/E del 12 del 1998 3);

3 Cit. a nota 1, che precede.

 

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo

scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita’

analoghe o a fini di pubblica utilita’, salvo diversa destinazione

imposta dalla legge.

In ordine a quest’ultimo requisito, si rinvia ai principi esposti al

punto a);

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’

associative, volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo,

escludendo espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla

vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti

maggiori di eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni

dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi

dell’associazione.

Questo principio va analizzato in uno con quello successivamente

esposto al punto e), riguardante l’eleggibilita’ degli organi

amministrativi.

Per quanto riguarda le modalita’ di espressione del voto, si ricorda

che nella relazione illustrativa del D. Lgs. n. 460 del 1997 e’ stato

esplicitamente chiarito che non si e’ ritenuto di ammettere i soci ad

esprimere per corrispondenza il proprio voto, cosi’ come proposto

dalla Commissione parlamentare, sul rilievo che la ratio della norma,

diretta a prevenire fattispecie elusive, richiede la partecipazione

reale e fisica dei soci alla vita dell’associazione, fatta eccezione

unicamente per le associazioni a carattere territoriale nazionale;

 

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto

economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie.

Viene imposto alle associazioni che fruiscono del regime agevolativo

l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto

economico e finanziario, riferito sia all’attivita’ istituzionale che a

quella commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente

dal regime contabile, ordinario o semplificato, adottato dall’Ente non

commerciale.

E’ stato chiarito che la redazione del bilancio soddisfa tale obbligo

(cfr. Circolare n. 124/E del 1998 4).

La documentazione di supporto di tale rendiconto, anche se non

fiscale, deve essere conservata con le medesime modalita’ previste

dal D.P.R. n. 600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso

rendiconto annuale, quale specifico requisito, per l’applicazione di un

particolare trattamento fiscale di favore.

La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale

determina la non applicabilita’ delle disposizioni agevolative,

illustrate nella sezione precedente;

e) eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto

singolo di cui all’art. 2352 cod. civ., sovranita’ dell’assemblea dei soci,

associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,

criteri ed idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari,

delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

4 Cit. a nota 1, che precede.

 

In ordine a quest’ultimo requisito, si rinvia ai principi esposti al

punto c);

f) intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo, ad eccezione

dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.

I medesimi vincoli di natura statutaria trovano applicazione anche ai fini

dell’IVA, in virtu’ dell’espresso disposto dell’art.4, comma 7, D.P.R. n. 633

del 1972.

Fino al 31 dicembre 1997, potevano fruire del trattamento fiscale

agevolativo anche le associazioni prive di atto costitutivo o statuto.

A decorrere dal 1 gennaio 1998 viene imposto alle menzionati associazioni

un onere nuovo ed ulteriore consistente, appunto, nella predisposizione

dell’atto costitutivo o dello statuto, nella specifica forma dell’atto

pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

Dalla stessa data, le associazioni, che erano gia’ provviste di atto

costitutivo o statuto, hanno dovuto, comunque, adeguarli alle nuove

prescrizioni, entro il termine ultimo, per le associazioni sportive

dilettantistiche, del 30 giugno 1998.

Le disposizioni analizzate in precedenza vanno confrontate con quelle

previste dall’art. 149 del novello TUIR, in vigore sino al 31 dicembre

2002, che disciplinano la perdita della qualifica di ente non commerciale e

dei benefici annessi.

Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di

ente non commerciale, qualora eserciti prevalentemente attivita’

commerciale per un intero periodo d’imposta.

 

Per quanto riguarda il significato dell’espressione intero periodo

d’imposta, occorre chiarire che tale lasso di tempo costituisce unicamente

una proiezione temporale di osservazione dell’attivita’ dell’ente.

Pertanto, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere

dall’inizio del periodo d’imposta, in presenza di attivita’ commerciale

prevalente per la maggior parte dello stesso periodo d’imposta (cfr., sul

punto, circolare n. 124/E del 1998 5).

Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei

seguenti parametri, previsti dall’art. 149, comma 2, del novellato TUIR:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attivita’ commerciale, al

netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita’;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita’ commerciale, rispetto al

valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita’

istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita’ commerciali rispetto alle

entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le

sovvenzioni, le liberalita’ e le quote associative.

Per coerenza con quanto successivamente esposto al punto d), la

locuzione redditi… va riferita ai componenti positivi del reddito

d’impresa;

d) prevalenza delle componenti negative relative inerenti all’attivita’

commerciale, rispetto alle restanti spese.

Si rende, pertanto, necessario, per l’ente interessato, operare fin

dall’inizio del periodo d’imposta una valutazione prospettica della propria

5 Cit. a nota 1, che precede.

 

attivita’, ai fini della corretta qualificazione tributaria, onde evitare la

ricostruzione del reddito sulla base di elementi presuntivi, nonche’

l’applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme relative alla

tenuta della contabilita’.

A partire dal periodo d’imposta 2003, la norma, prevista dall’art. 149 del

novello TUIR, non si applica alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, in

virtu’ dell’espresso disposto dell’art. 90, comma 11, L. n. 289 del 2002, che

ha esteso a tali associazioni i medesimi privilegi, gia’ goduti dagli enti

ecclesiastici, dotati di personalita’ giuridica.

 

6. NOVITA’ FISCALI INTRODOTTE DALLA

L.289/2002

L’art. 90 L. n. 289 del 2002 ha introdotto le seguenti novita’, relative alla

disciplina tributaria delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, in parte

gia’ anticipate nelle sezioni precedenti.

Le disposizioni piu’ rilevanti, contenute nei commi da 1 a 11 dello stesso

art. 90, nonche’ nel comma 23, sono le seguenti:

estensione alle nuove societa’ sportive dilettantistiche senza scopo

di lucro delle agevolazioni previste dalla L. n. 398 del 1991 e dalle

altre disposizioni tributarie, relative alle Associazioni Sportive

Dilettantistiche;

inapplicabilita’ alle Associazioni Sportive Dilettantistiche delle

disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale;

elevazione ad € 250.000 del limite di proventi, stabilito per poter

fruire dei benefici ex L. n. 398 del 1991;

qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, comma 1

lettera m), del novello TUIR, ai rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di

natura non professionale resi in favore di societa’ ed associazioni

sportive dilettantistiche;

estensione del regime di esenzione, previsto dall’art. 69, comma 2,

del novello TUIR, alle indennita’, ai rimborsi forfetari, ai premi ed ai

compensi erogati nell’esercizio diretto di attivita’ sportive

dilettantistiche, sino al limite di € 7,500 per triennio;

esclusione degli stessi importi dalla base imponibile IRAP;

 

facolta’ di non applicare la ritenuta d’acconto sui contributi

corrisposti dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli

enti di promozione sportiva alle societa’ ed associazioni sportive

dilettantistiche;

regime agevolativo per i corrispettivi erogati a societa’ od

associazioni dilettantistiche, che costituiscono spese di pubblicita’,

sino al limite massimo di € 200.000 annui;

agevolazioni relative alle imposte di bollo e di registro, nonche’ alle

tasse di concessione governativa;

modifiche al regime delle erogazioni liberali a favore delle

associazioni e societa’ sportive dilettantistiche;

possibilita’ di prestazioni di lavoro, all’interno dei soggetti in esame,

da parte dei dipendenti pubblici, salvo la gratuita’ delle stesse e

l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

 

7. NUOVI REQUISITI SOGGETTIVI EX L.

289/2002

L’art. 90 della L. n. 289 del 2002 ha dettagliatamente indicato i requisiti

necessari, per l’individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche,

con o senza personalita’ giuridica, e delle societa’ sportive dilettantistiche,

costituite in forma di societa’ di capitali, senza fine di lucro.

Il comma 17, in particolare, stabilisce che le associazioni e le societa’

sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la

finalita’ sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.

Il comma 18 stabilisce, inoltre, che lo statuto e l’atto costitutivo di

entrambe le categorie di soggetti devono contenere le clausole

necessarie, per garantire l’assenza di fine di lucro ed assicurare il

rispetto degli altri principi, indicati dalla stessa norma.

Tali prescrizioni hanno funzione integratrice delle analoghe disposizioni,

previste dall’art. 148, comma 5, del novello TUIR, e gia’ esaminate in

precedenza.

In tali sensi, la norma, operando un rinvio a future deliberazioni

regolamentari di attuazione, stabilisce espressamente i principi generali,

a cui dovranno uniformarsi gli statuti e gli atti costitutivi delle societa’ e

degli enti in oggetto, quali:

1) assenza di fine di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attivita’ sportive dilettantistiche, compresa l’attivita’

didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle

attivita’ sportive;

 

4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali

in altre societa’ e associazioni sportive nell’ambito della medesima

disciplina;

5) gratuita’ degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle

societa’ e delle associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonche’

agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o

dell’ente di promozione sportiva cui la societa’ o l’associazione intende

affiliarsi.

La stessa norma ha, inoltre, disposto che, nei successivi regolamenti di

attuazione, saranno anche disciplinati:

a) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di

gravi irregolarita’ di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento

sportivo;

b) le modalita’ di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini

sportivi e di affiliazione ad una o piu’ Federazioni sportive nazionali o

alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione

sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale.

Giova, al riguardo, precisare che, in mancanza del formale recepimento

nello statuto o nell’atto costitutivo, nonche’ in caso di inosservanza di

fatto delle clausole stabilite dai regolamenti emanati, i soggetti

interessati non potranno beneficiare del particolare regime agevolativo

ad essi riservato.

 

Va, infine, rilevata l’istituzione, ai sensi del comma 20 dello stesso art.90,

di un apposito registro presso il CONI, distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita’ giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita’ giuridica;

c) societa’ sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa’ di

capitali.

Comunque, le modalita’ di tenuta del registro, nonche’ le procedure di

verifica e l’eventuale cancellazione saranno disciplinate da una futura ed

apposita delibera del Consiglio Nazionale del CONI.

 

8. VALUTAZIONI COMPARATIVE E

PROSPETTIVE

Le innovazioni introdotte dalla L. n. 289 del 2002 testimoniano un’attenta

volonta’, da parte del legislatore, a regolamentare l’intero settore dello

sport dilettantistico.

Cio’ in coincidenza con una sempre maggiore attenzione, posta

dall’Amministrazione Finanziaria, all’attivita’ svolta dalle associazioni

sportive dilettantistiche, determinata dall’abuso degli operatori, che

gestiscono impianti sportivi, che, frequentemente, assumono soltanto

fittiziamente la veste giuridica associativa, con l’unico scopo di fruire del

particolare regime di tassazione, riservato agli enti non commerciali.

Dall’analisi della nuova disciplina, che (si ripete) trovera’ compiuta

attuazione soltanto nei futuri regolamenti di esecuzione, emerge

chiaramente la concessione, ai soggetti interessati, di maggiori

agevolazioni tributarie, quali, a titolo di esempio:

previsione dell’ulteriore forma giuridica delle societa’ di capitali, senza

scopo di lucro;

estensione dell’inapplicabilita’ della perdita di qualifica di ente non

commerciale;

innalzamento del limite di ricavi, per poter fruire del regime forfetario

previsto dalla L. n. 398 del 1991.

Contemporaneamente, pero’, il legislatore ha individuato ulteriori requisiti,

rispetto a quelli originariamente previsti, per il riconoscimento della

qualifica di ente non commerciale.

 

Tra questi, occorre segnale l’obbligo di prevedere, all’interno degli

statuti, un compiuta regolamentazione dell’attivita’ didattica e di avvio alle

discipline praticate.

Non di secondo piano, sempre che venga attuato, sembra anche l’obbligo

di iscrizione presso l’apposito registro, tenuto presso il CONI.

Infatti, tale iscrizione, oltre a consentire l’erogazione di contributi

pubblici di qualsiasi natura (comma 21 dell’art. 90), segnera’ la scriminante

tra le attivita’ di tipo sportivo-dilettantistico, svolte all’interno delle

societa’ od associazioni, e quelle che, invece, possono essere piu’

realisticamente essere classificate come attivita’ commerciale, proprie

della gestione di palestre.

In tali sensi, sempre maggiore interesse verra’ prestato, da parte

dell’Amministrazione Finanziaria, alla verifica del concreto rispetto delle

indicazioni contenute negli statuti, che, almeno, formalmente recepiscono

il dettato normativo o regolamentare.

Cio’ avverra’, senza ombra di dubbio, attraverso una minuziosa analisi dei

registri e della documentazione, tenuti da tali soggetti.

Infatti, occorre precisare che, pur non essendo obbligati alla tenuta di

scritture contabili obbligatorie, essi devono, comunque, porre in essere

una serie di adempimenti documentali, da cui si possa dedurre la natura e

le circostanze di esercizio dell’attivita’, quali, soprattutto:

I. il libro dei soci, in cui siano registrati tutti gli iscritti, con l’annotazione

di tutte le vicende relative alla partecipazione alla vita dell’associazione

(iscrizione, cancellazione etc…);

II. il libro dei verbali delle assemblee, in siano analiticamente riportate

tutte le vicende dell’ente, rilevanti per la valutazione, da parte di tutti

gli associati, della corretta e trasparente gestione dell’attivita’;

III. un adeguato rendiconto economico e finanziario, da cui possa desumersi,

non soltanto il risultato economico dell’anno, ma anche la corretta

destinazione degli utili di esercizio, prodottisi nel corso degli anni,

ovvero delle modalita’ di copertura delle eventuali perdite.

 

Angelo Nicolella

Collaboratore tributario Agenzia entrate Eboli

Fonte: www.finanze.it