Societa’ e Associazioni Sportive dilettantistiche
1. ASPETTI GENERALI
2. QUALIFICAZIONE GIURIDICA
3. DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO
4. REGIMI AGEVOLATIVI
5. REQUISITI NORMATIVI, RICHIESTI PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI, ANTE L. 289/2002.
6. NOVITA’ FISCALI INTRODOTTE DALLA L. 289/2002
7. NUOVI REQUISITI SOGGETTIVI EX L. 289/2002
8. VALUTAZIONI COMPARATIVE E PROSPETTIVE
1. ASPETTI GENERALI
L’art.90 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 ha introdotto delle rilevanti
novita’ nel settore delle societa’ e delle associazioni sportive
dilettantistiche introducendo, soprattutto, una nuova tipologia di societa’
di capitali, caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro (cd. no-profit).
Sono state, inoltre, dettate norme, che hanno ampliato l’ambito
soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport
dilettantistico.
Pur essendo una parte di queste disposizioni, soprattutto con riferimento
all’adeguamento dei singoli statuti, ancora non operante, in mancanza
dell’emanazione dei consueti regolamenti di esecuzione, sembra opportuno
tracciare un sintetico quadro generale, sulla disciplina giuridica
complessiva di tale associazioni, con un ovvio riferimento specifico al
conseguente regime fiscale determinatosi.
Cio’ avviene in coincidenza con l’avvio, da parte di alcuni Uffici Finanziari,
di un’indagine sul campo, mirante all’accertamento della sussistenza, in
capo alle stesse associazioni, dei requisiti generalmente previsti per gli
enti non commerciali.
Infatti, molto spesso gli operatori che gestiscono impianti sportivi
assumono soltanto fittiziamente la veste giuridica associativa, con l’unico
scopo di fruire del particolare regime di tassazione, riservato agli enti
non commerciali.
2. QUALIFICAZIONE GIURIDICA
L’art.73, comma 1 lettera c), del novello TUIR 22 dicembre 1986 n. 917,
nel testo modificato dal D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, che ha
introdotto la nuova imposta sul reddito delle Societa’, qualifica come enti
non commerciali gli enti pubblici e privati, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale.
Il comma 4 dello stesso art.73 chiarisce che l’oggetto esclusivo o
principale dell’ente residente e’ determinato in base alla legge, all’atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata, e consiste nell’attivita’
essenziale, per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla
legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attivita’
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.
Pertanto, ai fini della qualificazione dell’ente come commerciale o non
commerciale, con importanti riflessi dal punto di vista del regime fiscale
applicabile, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute
nello statuto, nell’atto costitutivo o nella legge.
Nel caso in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di piu’ attivita’,
alcune delle quali di natura non commerciale, per la qualificazione dell’ente
occorre fare riferimento all’attivita’ che per lo stesso risulta essere
essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi
primari e che tipicizza l’ente medesimo.
Dal punto di vista civilistico, la sostanziale novita’, introdotta dall’art. 90,
comma 17, della L. n. 289 del 2002, e’ stata la possibilita’ di svolgere
l’attivita’ sportiva dilettantistica anche da parte di soggetti che assumono
la veste di societa’ di capitali, a condizione che non abbiano fine di lucro.
In pratica, e’ stato esteso a questi nuovi soggetti l’obbligo, gia’ previsto
per le associazioni, riconosciute o non, di inserire negli statuti la clausola
che vieti la distribuzione degli eventuali utili prodottisi nell’esercizio
dell’attivita’.
In tali sensi, nell’ipotesi di societa’ cd. no-profit, trovano applicazione alle
stesse tutte le disposizioni tributarie, riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche.
Analizzeremo, quindi, di seguito, innanzi tutto le modalita’ di formazione
del reddito complessivo di questi soggetti, nonche’ i presupposti richiesti
per l’applicazione del particolare regime tributario agevolativo, facendo
distinzione tra quelli generalmente previsti sino al periodo d’imposta 2002
e le novita’ introdotte, per il futuro, dalla L. n. 289 del 2002.
3. DETERMINAZIONE DEL REDDITO
COMPLESSIVO
Il reddito complessivo imponibile (art. 143 del novello TUIR), a
differenza di quanto avviene per le societa’ ed enti commerciali, non e’
formato da un’unica categoria reddituale, nella quale confluiscono i
proventi di qualsiasi fonte, ma viene determinato sulla base dei redditi
appartenenti alle varie categorie reddituali, alla stregua di quanto avviene
per il reddito delle persone fisiche.
Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito complessivo:
a. i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di
modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Va, comunque, precisato che e’ prevista una rigorosa rendicontazione
delle attivita’ di raccolta dei fondi stessi;
b. i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti
per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di
cui all’art.8, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come
sostituito dall’art. 9, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 7 dicembre 1993
n. 517, di attivita’ aventi finalita’ sociali, esercitate in conformita’ ai
fini istituzionali degli enti stessi.
Circa la natura dei contributi in esame, si deve ritenere che
rientrano nella sfera applicativa dell’agevolazione anche i contributi
che assumono la natura di corrispettivi, non operando la norma
alcuna distinzione al riguardo (cfr. circolare n. 124/E del 12 maggio
19981).
1 In http.dt.finanze.it
4. REGIMI AGEVOLATIVI
L’art.148 del novello TUIR prevede che non e’ considerata commerciale
l’attivita’ svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita’
alle finalita’ istituzionali (indicate nello Statuto od Atto Costitutivo), da
associazioni, consorzi e dagli altri enti non commerciali, di tipo
associativo.
In tali casi, le somme versate dagli associati o partecipanti, a titolo di
quota o contributo associativo, non concorrono a formare il reddito
complessivo.
Si considerano, invece, effettuate nell’esercizio di attivita’ commerciali le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici, contributi o quote
supplementari, compresi i contributi e le quote supplementari,
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali
hanno diritto.
A differenza di quanto avviene per la generalita’ degli enti non
commerciali, non si applica alle Associazioni Sportive Dilettantistiche
nemmeno la regola della presunzione di commercialita’ delle operazioni
effettuate, a fronte di corrispettivi specifici e differenziati, per i singoli
associati, in virtu’ dell’espresso disposto dell’art. 148, comma 3, del novello
TUIR, qualora le stesse vengano svolte, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, nei confronti degli iscritti, associati, partecipanti ovvero di
altre associazioni, che svolgono la medesima attivita’.
Restano, inoltre, esclusi da tassazione i proventi derivanti da prestazioni
di servizi, non rientranti in quelle espressamente previste dall’art. 2195
cod. civ. ( imprenditori soggetti a registrazione), rese in conformita’ alle
finalita’ istituzionali dell’Ente, senza specifica organizzazione e verso
pagamento di corrispettivi, che non eccedano i costi di diretta
imputazione.
La stessa agevolazione trova corrispondente applicazione anche ai fini
dell’IVA, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, cosi’ come
modificato dall’art. 5, comma 2, D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, fatta
eccezione per l’attivita’ di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
per la quali vige la presunzione di commercialita’.
Va rilevata, infine, una presunzione assoluta di commercialita’, prevista dal
comma 4 dello stesso art. 148 del novello TUIR, soltanto con riferimento
alle seguenti cessioni di beni e prestazioni di servizi:
1) cessione di beni nuovi, prodotti per la vendita;
2) somministrazione di pasti;
3) erogazioni di acqua, gas, energia elettrica, e vapore;
4) prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
5) prestazioni di servizi portuali ed aeroportuali;
6) prestazioni di servizi effettuate nell’attivita’ di gestione di spacci
aziendali e mense, di gestioni di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale, di pubblicita’ commerciale e di telecomunicazioni e
radiodiffusioni circolari;
7) prestazioni di tenuta e conservazione delle scritture contabili e di
predisposizione delle dichiarazioni dei redditi rese ai propri
associati (art. 78, comma 8, L. 30 dicembre 1991 n. 413);
8) prestazioni corrispondenti a quelle rese dai centri di assistenza
fiscale, rientranti tra le finalita’ istituzionali delle stesse, in quanto
richieste dall’associato, per ottemperare agli obblighi di legge
derivanti dall’esercizio dell’attivita’ (art.12 L. 8 maggio 1998 n. 146).
Non e’ considerata attivita’ commerciale soltanto la fornitura di pasti che
avvenga ai medesimi prezzi d’acquisto dei beni, senza alcun margine di
guadagno (cfr., al riguardo, Cass. Pen., 13 gennaio 1999, n. 3102).
Per espressa previsione dell’art.145 del novello TUIR, le associazioni
sportive dilettantistiche possono avvalersi del regime agevolativo previsto
dalla L. 16 dicembre 1991 n. 398, ai fini delle imposte dirette, applicando
ai proventi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali connesse il
coefficiente di redditivita’ del 6% (3% a decorrere dal periodo d’imposta
1999) ed aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
Tale speciale regime e’ subordinato alla condizione che, nel periodo
d’imposta precedente, le associazioni abbiano conseguito proventi per un
importo non superiore ad un certo limite, fissato sino al periodo d’imposta
2002 in L.360.000.000.
Successivamente, l’art. 90, comma 2, L. n. 289 del 2002 ha elevato tale
importo, per i periodi d’imposta successivi, a € 250.000, modificando sul
punto l’art. 1, comma 1, della L. n. 398 del 1991.
2 In CED Cassazione.
L’art. 144, comma 2, del novello TUIR, al fine di rendere piu’ trasparente
la contabilita’ commerciale degli enti non commerciali e di evitare ogni
commistione con l’attivita’ istituzionale, impone, in via generale, agli enti
non commerciali l’obbligo di tenere contabilita’ separata per l’attivita’
commerciale eventualmente esercitata, a partire dal periodo d’imposta
1998.
Il limite di deducibilita’ delle spese e dei componenti negativi, relativi ai
beni e servizi adibiti promiscuamente ad attivita’ commerciali ed
istituzionali, e’ determinato sulla base del rapporto tra l’ammontare dei
ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa
e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente, si deduce la rendita catastale
o il canone di locazione, anche finanziario, per la parte corrispondente al
richiamato rapporto.
Nessuna limitazione alla deducibilita’ e’ ovviamente posta alle spese
afferenti unicamente all’attivita’ commerciale, per le quali trovano
applicazione le generali regole sul redditi d’impresa.
Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano, in virtu’ di
espresso richiamo, le disposizioni previste dall’art. 65, commi 1 e 3- bis,
del novello TUIR, per le persone fisiche.
Ai fini dell’IVA, l’imposta, sino al 31 dicembre 1999, si determina
applicando la detrazione in misura forfetaria dei 2/3 dell’imposta relativa
alle operazioni imponibili.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, le operazioni imponibili, derivanti
dall’esercizio di attivita’ commerciali, sono soggette ad IVA, in regime
ordinario, qualora le associazioni in esame non abbiano optato per i
benefici di cui alla L. n. 398 del 1991.
In presenza di opzione, da effettuare mediante la compilazione del
quadro VO della dichiarazione annuale, si applica la riduzione forfetaria,
prevista dal comma 6 dell’art. 74 D.P.R. n. 633 del 1972, in vigore dal 1°
gennaio 1998.
Tale disciplina sinteticamente consiste nell’applicazione all’imposta a
debito, derivante da proventi commerciali soggetti all’imposta sugli
intrattenimenti, le seguenti detrazioni forfetarie:
50% per i proventi commerciali generici, comprese le prestazioni
pubblicitarie;
10% per le sponsorizzazioni;
1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa
televisiva o trasmissione telefonica.
I soggetti che abbiano provveduto ad esercitare l’opzione sono esonerati
dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili legislativamente previste,
ma dovranno, comunque, annotare e conservare le fatture emesse e quelle
di acquisto.
Ai sensi dell’art. 25 della L. n. 133 del 1999, per lo societa’ sportive
dilettantistiche, che si avvalgono della determinazione forfetaria del
reddito, non concorrono a formare lo stesso i proventi realizzati dalle
societa’ nello svolgimento di attivita’ connesse agli scopi istituzionali ed i
proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con
qualsiasi modalita’, a condizione che:
1. l’associazione abbia effettuato l’opzione per la determinazione
forfetaria del reddito;
2. i proventi siano relativi ad eventi non superiori a due per anno e per
un importo non superiore a L.100.000.000. La parte eccedente
costituisce reddito imponibile.
Va, infine, rilevato che i pagamenti non inferiori a L.1.000.000, effettuati
con modalita’ diverse dal conto bancario o postale (nonche’ carte di
credito, bancomat ed assegni non trasferibili), idonee a consentire
all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
concorrono in ogni caso a formare il reddito imponibile dell’associazione
(art.25, comma 7, L. n. 133 del 1999).
L’inosservanza di tale disposizione, oltre a comportare la decadenza dalle
agevolazioni, comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art.11 D.
Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
5. REQUISITI NORMATIVI, RICHIESTI PER
LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI, ANTE
L.289/2002
L’art. 148, comma 5, del novello TUIR, prevede che, affinche’ trovino
applicazione i richiamati principi di esclusione dalla tassazione, le
associazioni interessate debbano conformarsi alle seguenti clausole, da
inserire nei propri atti costitutivi o statuti, redatti tassativamente nella
forma dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
Assume, pertanto, rilievo, ai fini della decommercializzazione di
determinate attivita’, l’assenza, in capo ad alcuni Enti non
commerciali di tipo associativo, del fine di lucro, che si realizza
attraverso il divieto di distribuzione di utili.
Per quanto riguarda la determinazione della clausola di divieto di
distribuzione, anche in modo indiretto, trovano applicazione i criteri
stabiliti dall’art.10, comma 6, D. Lgs. n. 460 del 1997.
Tale norma, infatti, nell’individuare particolari fattispecie che
costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di
gestione, puo’ configurarsi come norma di riferimento anche per gli
Enti di tipo associativo (cfr. Circolare n.124/E del 12 del 1998 3);
3 Cit. a nota 1, che precede.
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita’
analoghe o a fini di pubblica utilita’, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
In ordine a quest’ultimo requisito, si rinvia ai principi esposti al
punto a);
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’
associative, volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori di eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione.
Questo principio va analizzato in uno con quello successivamente
esposto al punto e), riguardante l’eleggibilita’ degli organi
amministrativi.
Per quanto riguarda le modalita’ di espressione del voto, si ricorda
che nella relazione illustrativa del D. Lgs. n. 460 del 1997 e’ stato
esplicitamente chiarito che non si e’ ritenuto di ammettere i soci ad
esprimere per corrispondenza il proprio voto, cosi’ come proposto
dalla Commissione parlamentare, sul rilievo che la ratio della norma,
diretta a prevenire fattispecie elusive, richiede la partecipazione
reale e fisica dei soci alla vita dell’associazione, fatta eccezione
unicamente per le associazioni a carattere territoriale nazionale;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie.
Viene imposto alle associazioni che fruiscono del regime agevolativo
l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario, riferito sia all’attivita’ istituzionale che a
quella commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente
dal regime contabile, ordinario o semplificato, adottato dall’Ente non
commerciale.
E’ stato chiarito che la redazione del bilancio soddisfa tale obbligo
(cfr. Circolare n. 124/E del 1998 4).
La documentazione di supporto di tale rendiconto, anche se non
fiscale, deve essere conservata con le medesime modalita’ previste
dal D.P.R. n. 600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso
rendiconto annuale, quale specifico requisito, per l’applicazione di un
particolare trattamento fiscale di favore.
La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale
determina la non applicabilita’ delle disposizioni agevolative,
illustrate nella sezione precedente;
e) eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui all’art. 2352 cod. civ., sovranita’ dell’assemblea dei soci,
associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
criteri ed idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari,
delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
4 Cit. a nota 1, che precede.
In ordine a quest’ultimo requisito, si rinvia ai principi esposti al
punto c);
f) intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo, ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.
I medesimi vincoli di natura statutaria trovano applicazione anche ai fini
dell’IVA, in virtu’ dell’espresso disposto dell’art.4, comma 7, D.P.R. n. 633
del 1972.
Fino al 31 dicembre 1997, potevano fruire del trattamento fiscale
agevolativo anche le associazioni prive di atto costitutivo o statuto.
A decorrere dal 1 gennaio 1998 viene imposto alle menzionati associazioni
un onere nuovo ed ulteriore consistente, appunto, nella predisposizione
dell’atto costitutivo o dello statuto, nella specifica forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
Dalla stessa data, le associazioni, che erano gia’ provviste di atto
costitutivo o statuto, hanno dovuto, comunque, adeguarli alle nuove
prescrizioni, entro il termine ultimo, per le associazioni sportive
dilettantistiche, del 30 giugno 1998.
Le disposizioni analizzate in precedenza vanno confrontate con quelle
previste dall’art. 149 del novello TUIR, in vigore sino al 31 dicembre
2002, che disciplinano la perdita della qualifica di ente non commerciale e
dei benefici annessi.
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di
ente non commerciale, qualora eserciti prevalentemente attivita’
commerciale per un intero periodo d’imposta.
Per quanto riguarda il significato dell’espressione intero periodo
d’imposta, occorre chiarire che tale lasso di tempo costituisce unicamente
una proiezione temporale di osservazione dell’attivita’ dell’ente.
Pertanto, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere
dall’inizio del periodo d’imposta, in presenza di attivita’ commerciale
prevalente per la maggior parte dello stesso periodo d’imposta (cfr., sul
punto, circolare n. 124/E del 1998 5).
Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei
seguenti parametri, previsti dall’art. 149, comma 2, del novellato TUIR:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attivita’ commerciale, al
netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita’;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita’ commerciale, rispetto al
valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita’
istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita’ commerciali rispetto alle
entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le
sovvenzioni, le liberalita’ e le quote associative.
Per coerenza con quanto successivamente esposto al punto d), la
locuzione redditi… va riferita ai componenti positivi del reddito
d’impresa;
d) prevalenza delle componenti negative relative inerenti all’attivita’
commerciale, rispetto alle restanti spese.
Si rende, pertanto, necessario, per l’ente interessato, operare fin
dall’inizio del periodo d’imposta una valutazione prospettica della propria
5 Cit. a nota 1, che precede.
attivita’, ai fini della corretta qualificazione tributaria, onde evitare la
ricostruzione del reddito sulla base di elementi presuntivi, nonche’
l’applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme relative alla
tenuta della contabilita’.
A partire dal periodo d’imposta 2003, la norma, prevista dall’art. 149 del
novello TUIR, non si applica alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, in
virtu’ dell’espresso disposto dell’art. 90, comma 11, L. n. 289 del 2002, che
ha esteso a tali associazioni i medesimi privilegi, gia’ goduti dagli enti
ecclesiastici, dotati di personalita’ giuridica.
6. NOVITA’ FISCALI INTRODOTTE DALLA
L.289/2002
L’art. 90 L. n. 289 del 2002 ha introdotto le seguenti novita’, relative alla
disciplina tributaria delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, in parte
gia’ anticipate nelle sezioni precedenti.
Le disposizioni piu’ rilevanti, contenute nei commi da 1 a 11 dello stesso
art. 90, nonche’ nel comma 23, sono le seguenti:
� estensione alle nuove societa’ sportive dilettantistiche senza scopo
di lucro delle agevolazioni previste dalla L. n. 398 del 1991 e dalle
altre disposizioni tributarie, relative alle Associazioni Sportive
Dilettantistiche;
� inapplicabilita’ alle Associazioni Sportive Dilettantistiche delle
disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale;
� elevazione ad € 250.000 del limite di proventi, stabilito per poter
fruire dei benefici ex L. n. 398 del 1991;
� qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, comma 1
lettera m), del novello TUIR, ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di
natura non professionale resi in favore di societa’ ed associazioni
sportive dilettantistiche;
� estensione del regime di esenzione, previsto dall’art. 69, comma 2,
del novello TUIR, alle indennita’, ai rimborsi forfetari, ai premi ed ai
compensi erogati nell’esercizio diretto di attivita’ sportive
dilettantistiche, sino al limite di € 7,500 per triennio;
� esclusione degli stessi importi dalla base imponibile IRAP;
� facolta’ di non applicare la ritenuta d’acconto sui contributi
corrisposti dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli
enti di promozione sportiva alle societa’ ed associazioni sportive
dilettantistiche;
� regime agevolativo per i corrispettivi erogati a societa’ od
associazioni dilettantistiche, che costituiscono spese di pubblicita’,
sino al limite massimo di € 200.000 annui;
� agevolazioni relative alle imposte di bollo e di registro, nonche’ alle
tasse di concessione governativa;
� modifiche al regime delle erogazioni liberali a favore delle
associazioni e societa’ sportive dilettantistiche;
� possibilita’ di prestazioni di lavoro, all’interno dei soggetti in esame,
da parte dei dipendenti pubblici, salvo la gratuita’ delle stesse e
l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
7. NUOVI REQUISITI SOGGETTIVI EX L.
289/2002
L’art. 90 della L. n. 289 del 2002 ha dettagliatamente indicato i requisiti
necessari, per l’individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche,
con o senza personalita’ giuridica, e delle societa’ sportive dilettantistiche,
costituite in forma di societa’ di capitali, senza fine di lucro.
Il comma 17, in particolare, stabilisce che le associazioni e le societa’
sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la
finalita’ sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.
Il comma 18 stabilisce, inoltre, che lo statuto e l’atto costitutivo di
entrambe le categorie di soggetti devono contenere le clausole
necessarie, per garantire l’assenza di fine di lucro ed assicurare il
rispetto degli altri principi, indicati dalla stessa norma.
Tali prescrizioni hanno funzione integratrice delle analoghe disposizioni,
previste dall’art. 148, comma 5, del novello TUIR, e gia’ esaminate in
precedenza.
In tali sensi, la norma, operando un rinvio a future deliberazioni
regolamentari di attuazione, stabilisce espressamente i principi generali,
a cui dovranno uniformarsi gli statuti e gli atti costitutivi delle societa’ e
degli enti in oggetto, quali:
1) assenza di fine di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita’ sportive dilettantistiche, compresa l’attivita’
didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle
attivita’ sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali
in altre societa’ e associazioni sportive nell’ambito della medesima
disciplina;
5) gratuita’ degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle
societa’ e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonche’
agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o
dell’ente di promozione sportiva cui la societa’ o l’associazione intende
affiliarsi.
La stessa norma ha, inoltre, disposto che, nei successivi regolamenti di
attuazione, saranno anche disciplinati:
a) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di
gravi irregolarita’ di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento
sportivo;
b) le modalita’ di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini
sportivi e di affiliazione ad una o piu’ Federazioni sportive nazionali o
alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale.
Giova, al riguardo, precisare che, in mancanza del formale recepimento
nello statuto o nell’atto costitutivo, nonche’ in caso di inosservanza di
fatto delle clausole stabilite dai regolamenti emanati, i soggetti
interessati non potranno beneficiare del particolare regime agevolativo
ad essi riservato.
Va, infine, rilevata l’istituzione, ai sensi del comma 20 dello stesso art.90,
di un apposito registro presso il CONI, distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita’ giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita’ giuridica;
c) societa’ sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa’ di
capitali.
Comunque, le modalita’ di tenuta del registro, nonche’ le procedure di
verifica e l’eventuale cancellazione saranno disciplinate da una futura ed
apposita delibera del Consiglio Nazionale del CONI.
8. VALUTAZIONI COMPARATIVE E
PROSPETTIVE
Le innovazioni introdotte dalla L. n. 289 del 2002 testimoniano un’attenta
volonta’, da parte del legislatore, a regolamentare l’intero settore dello
sport dilettantistico.
Cio’ in coincidenza con una sempre maggiore attenzione, posta
dall’Amministrazione Finanziaria, all’attivita’ svolta dalle associazioni
sportive dilettantistiche, determinata dall’abuso degli operatori, che
gestiscono impianti sportivi, che, frequentemente, assumono soltanto
fittiziamente la veste giuridica associativa, con l’unico scopo di fruire del
particolare regime di tassazione, riservato agli enti non commerciali.
Dall’analisi della nuova disciplina, che (si ripete) trovera’ compiuta
attuazione soltanto nei futuri regolamenti di esecuzione, emerge
chiaramente la concessione, ai soggetti interessati, di maggiori
agevolazioni tributarie, quali, a titolo di esempio:
previsione dell’ulteriore forma giuridica delle societa’ di capitali, senza
scopo di lucro;
estensione dell’inapplicabilita’ della perdita di qualifica di ente non
commerciale;
innalzamento del limite di ricavi, per poter fruire del regime forfetario
previsto dalla L. n. 398 del 1991.
Contemporaneamente, pero’, il legislatore ha individuato ulteriori requisiti,
rispetto a quelli originariamente previsti, per il riconoscimento della
qualifica di ente non commerciale.
Tra questi, occorre segnale l’obbligo di prevedere, all’interno degli
statuti, un compiuta regolamentazione dell’attivita’ didattica e di avvio alle
discipline praticate.
Non di secondo piano, sempre che venga attuato, sembra anche l’obbligo
di iscrizione presso l’apposito registro, tenuto presso il CONI.
Infatti, tale iscrizione, oltre a consentire l’erogazione di contributi
pubblici di qualsiasi natura (comma 21 dell’art. 90), segnera’ la scriminante
tra le attivita’ di tipo sportivo-dilettantistico, svolte all’interno delle
societa’ od associazioni, e quelle che, invece, possono essere piu’
realisticamente essere classificate come attivita’ commerciale, proprie
della gestione di palestre.
In tali sensi, sempre maggiore interesse verra’ prestato, da parte
dell’Amministrazione Finanziaria, alla verifica del concreto rispetto delle
indicazioni contenute negli statuti, che, almeno, formalmente recepiscono
il dettato normativo o regolamentare.
Cio’ avverra’, senza ombra di dubbio, attraverso una minuziosa analisi dei
registri e della documentazione, tenuti da tali soggetti.
Infatti, occorre precisare che, pur non essendo obbligati alla tenuta di
scritture contabili obbligatorie, essi devono, comunque, porre in essere
una serie di adempimenti documentali, da cui si possa dedurre la natura e
le circostanze di esercizio dell’attivita’, quali, soprattutto:
I. il libro dei soci, in cui siano registrati tutti gli iscritti, con l’annotazione
di tutte le vicende relative alla partecipazione alla vita dell’associazione
(iscrizione, cancellazione etc…);
II. il libro dei verbali delle assemblee, in siano analiticamente riportate
tutte le vicende dell’ente, rilevanti per la valutazione, da parte di tutti
gli associati, della corretta e trasparente gestione dell’attivita’;
III. un adeguato rendiconto economico e finanziario, da cui possa desumersi,
non soltanto il risultato economico dell’anno, ma anche la corretta
destinazione degli utili di esercizio, prodottisi nel corso degli anni,
ovvero delle modalita’ di copertura delle eventuali perdite.
Angelo Nicolella
Collaboratore tributario Agenzia entrate Eboli
Fonte: www.finanze.it