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La ragionevole durata del processo:

un valore fondamentale della nostra Costituzione

Fortunato Lazzaro

Pres. sez. Tribunale di Roma

1.- Alla ricerca di un modello

La generica aspirazione di una  risposta «giusta» e fornita «in tempi ragionevoli» alle esigenze dei cittadini di vedere risolte le loro controversie  --di ampio spessore oppure minute--  ha costituito sempre un obiettivo da perseguire e che, da sempre, si è scontrato con sedimentate impostazioni culturali, con inidoneità organizzative e, soprattutto, con la difficoltà concettuale di individuare e accogliere un «modello ideale» di processo.

Orbene, io credo che, anche da questo, l'ordinamento stia vivendo una sorta di mutazione genetica, che ha preso le mosse con la «novella» processualcivilistica del 1990 ed è passata attraverso l'istituzione del giudice unico di primo grado. La quale, oltre che l'abolizione del pretore o l'aggiustamento di taluni profili processuali, mostra di proporre un nuovo percorso verso l'obiettivo di quell'azienda giustizia (intuita nel 1986 a Bologna in occasione della Conferenza nazionale della Giustizia). Si é intrapreso cioè il passaggio dalla concezione della giustizia come momento di supremazia dello Stato a quella di un diritto della collettività, un servizio cioè che lo Stato rende alla collettività.

Si tratta di una scelta politica che ha voluto far partire la riforma nei suoi aspetti ordinamentali e che va ad incidere profondamente sull’organizzazione dell’apparato, come già vi avevano inciso l'operatività dei g.o.a. e le tabelle infradistrettuali

L'ultimo arrivo è costituito dal nuovo art. 111 della Costituzione. Il quale affermato che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo», ponendo così tale scelta  come presentazione della sezione che riguarda la giurisdizione. Il giusto processo  --viene aggiunto--  è quello che «si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti al giudice terzo e imparziale».

Ma è aggiunto ancora qualcosa: «la legge ne assicura la ragionevole durata». Il prodotto più prezioso, cioè, perde ogni significato se arriva quando non serve più. È quanto il pragmatico spirito anglosassone (la notazione è dei giovani componenti del Centro studi dell'Ordine degli avvocati di Roma, dott.ri Marco Antonucci e Carlo Contaldi La Grotteria), intuì quando, sin dalla Magna Carta (che è del 1215), introdusse il principio del due process of law, che troverà poi piena accoglienza sia nella Dichiarazione universale dei diritti nell'uomo (10 dicembre 1948), sia nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (4 novembre 1950) per la quale «ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale».

In questa «classifica» di valori costituzionali viene relegata quasi al rango di comparsa la antica «prima donna», che era la motivazione e che sino a oggi (nell'ambito delle norme ordinamentali della II parte della Costituzione) era stato l'unico referente. E tale opzione non è senza significato.

 

3. Quanto dura un processo?

L'attuale processo di cognizione di primo grado convoglia un po' tutte le vicende litigiose nelle quali un cittadino può essere coinvolto, dalle più minute alle più complesse. Le scansioni sono identiche e le possibilità di «accelerare i tempi» piuttosto ridotte.

In tale prospettiva, anche per un certo spirito «provocatorio», che contiene un invito alla concretezza, ho provveduto a immaginare una serie di ipotesi, secondo le quali il processo superapido abbisogna comunque di circa sei mezzi e mezzo; mentre i tempi di quello nato storto sono destinati a perdersi nelle brume dai contorni cangevoli che si perdono nell'infinito.

 

A

        Nello schema ipotizzato (e nei relativi conteggi) si è considerato:

1. il mese composto da quattro settimane

2. l'esclusione del sabato dai giorni di udienza

3. la utilizzazione dell'aula di udienza (a giorni alternati) da parte di due giudici

4. una sopravvenienza di 20 cause mensili

5. una media di 15 sentenze mensili (e l'eliminazione  --per conciliazione o per abbandono--  di altre 5 cause mensili)

 

 

B

Per quanto concerne le scansioni procedimentali, si è aderito alla tesi, presente in dottrina e in giurisprudenza, secondo la quale:

 

1. l'udienza di prima comparizione serve essenzialmente a controllare la regolarità del contraddittorio (anche se con la possibilità di esaminare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo)

2. deve essere in ogni caso fissata un'altra udienza (prima di trattazione) dando il termine di cui all'art. 180

3. il termine di cui all'art. 184 cod. proc. civ. per i «nuovi» mezzi di prova può essere concesso solo nel caso in cui vi sia stato l'esercizio della ius variandi

4. quando l'assegnazione di termini è affidata al giudice, quello minimo vada calcolato, in via di principio, in 20 gg. (considerando che tale spatium appare quello considerato dal legislatore allorché si tratti di predisporre una linea difensiva).

 

 

C

        In relazione a i punti sub A/1, A/2 e A/3, ciascun giudice può tenere 10 udienze mensili.

I tempi preventivati sono stati (mediamente) calcolati in:

prima comparizione                                      15 min.

tentativo di conciliazione                              30 min.

statuizione sulle istanze istruttorie                30 min.

interrogatorio formale                                   20 min.

escussione di un testimone                            20 min.

giuramento ctu e formulazione quesiti          30 min.

conclusioni                                                    10 min.

discussione orale e sentenza ex 281 sexies    30 min.

Articolando l'udienza su fasce orarie, il numero di cause trattabili oscilla intorno alle 15.

 

D

Nel calcolare quanto dura un processo occorre prendere atto che i rinvii delle udienze derivano dal carico di ruolo dei giudici, con le seguenti cadenze:

                carico                                                  rinvio

           150                                                    1 mese

           300                                                    2 mesi

           450                                                    3 mesi

           600                                                    4 mesi

           750                                                    5 mesi

 

E

 Nel calcolo dei tempi della lite va valutato anche quanto occorre perché il processo possa «partire», prima della presentazione del «cartello di sfida», calcolando cioè i momenti prodromici all'atto di citazione. In tale prospettiva si è considerato:

 

1. appuntamento con l'avvocato                       5 gg.

2. colloqui con l'avvocato (almeno due) e

acquisizione documenti)                                 30 gg.

3. stesura atto introduttivo                              30 gg.

4. spazio per l'Ufficiale giudiziario                10 gg.)

 

F

PROCESSO RAPIDISSIMO

Si tratta di causa «documentale»: le parti hanno ben precisato, sin dagli atti introduttivi, il thema decidendum e prodotto tutti i documenti. All'udienza di prima comparizione il g.i. rinvia a quella di trattazione preannunciando che, in quella udienza, le parti potranno precisare le conclusioni e procedere alla discussione orale della causa, in esito alla quale (sempre che non sia richiesto il rinvio ad hoc) esso giudice pronuncerà la sentenza. Per comodità di calcolo si ipotizza che il giudice designato tenga udienza di prima comparizione nel giorno fissato ad hoc nell'atto di citazione.

Attività prodromiche

Prima comparizione

Prima trattazione

Totale

gg.  75

gg. 30 (*)

gg. 40 (**)

gg. 145 (***)

(*) Si è ipotizzato che sia stata richiesta l'abbreviazione dei termini ex art. 163-bis cod. proc. civ.

(**) Si tratta dei 20 gg. concessi al convenuto (v. B/4) + i 20 gg. di cui all'art. 180 cod. proc. civ.. I tempi calcolati presuppongono un carico per il giudice rientrante nella prima fascia (che consente di rinviare la causa dall'udienza di prima comparizione a quella di trattazione in 40 giorni).

(***) Tempo calcolato con riguardo alla causa iniziata nel periodo settembre febbraio: altrimenti scatta la sospensione feriale e il totale diviene di gg. 190, cioè circa sei mezzo e mezzo.

 

G

PROCESSO «NORMALE»

Si tratta di causa in cui le parti hanno ben precisato, sin dagli atti introduttivi, il thema decidendum e prodotto tutti i documenti. All'udienza di di trattazione, esperito il tentativo di conciliazione (o dato atto dell'impossibilità di esperirlo) il g.i. statuisce sulle istanze istruttorie e fissa l'udienza per l'esperimento delle prove ammesse (interrogatorio formale e prova testimoniale, con 2 testimoni per parte). Si è considerato  --per tenere fermo il numero delle 15 cause a udienza--  che per l'espletamento di quelle prove occorrano due udienze; si è, poi, ipotizzatoun carico di 600 cause e, quindi, rinvii delle udienze a 4 mesi.

Attività

prodro-miche

Prima

compa-rizione

Prima tratta-zione

Prima istrutto-ria

Seconda istrutto-ria

Conclu-sioni

Difese scritte

Deposito

sentenza

 

Totale

 

gg. 75

gg. 65 (*)

gg. 120

gg. 120

gg.120

gg. 120

80

gg. 30

gg. 730 (**)

 (*) Si sono aggiunti 5 gg. ipotizzando la non coincidenza tra l'udienza di prima comparizione fissata in citazione e quella tenuta dal giudice designato.

(**) Poiché vengono coinvolti due periodi di sospensione feriale (gg. 90), la durata complessiva sarà di gg. 820, pari a 27 mesi (abbondanti).

 

Considerando, invece, un carico di 300 cause gravante su ciascun giudice (che appare la misura ideale da perseguire per un processo di ragionevole durata), la situazione sarebbe:

 

 

Attività

prodro-miche

Prima

compa-rizione

Prima tratta-zione

Prima istrutto-ria

Seconda istrutto-ria

Conclu-sioni

Difese scritte

Deposito

sentenza

 

Totale

 

gg. 75

gg. 65 (*)

gg. 60

gg. 60

gg.60

gg. 60

80

gg. 30

gg. 490 (**)

(*) Si sono aggiunti 5 gg. ipotizzando la non coincidenza tra l'udienza di prima comparizione fissata in citazione e quella tenuta dal giudice designato.

(**) Poiché viene coinvolto un periodo di sospensione feriale (gg. 45), la durata complessiva sarà di gg. 535, pari a circa 18 mesi, cioè un anno e mezzo: che dovrebbe costituire la ragionevole durata del processo.

 

 

 

 

H

PROCESSO «FISIOLOGICAMENTE DURATURO»

Si tratta di causa in cui le questioni, soprattutto in fatto, sono articolate e complesse, sicché occorre un maggior tempo per il difensore per impostare la lite; il thema decidendum necessita poi, in relazione alle «contromosse», di aggiustamenti; le udienze probatorie (dato il numero delle parti e/o dei testimoni) diventano almeno quattro; sovente occorre una consulenza tecnica (con termine per esame della stessa)

Emerge allora la situaazione che segue (sempre con ipotizzato carico di 600 cause e, quindi, rinvii delle udienze a 4 mesi).

Attività

prodro-miche

Prima

compa-rizione

Prima tratta-zione

4 udienze istrutto-rie

Esame ctu

Conclusioni

Difese scritte

Deposito

sentenza

 

Totale

 

gg. 90

gg.65(*)

gg. 120

gg. 480

gg.120

gg. 120

80

gg. 30

gg. 1105(**)

 (*) Si sono aggiunti 5 gg. ipotizzando la non coincidenza tra l'udienza di prima comparizione fissata in citazione e quella tenuta dal giudice designato.

(**) Poiché vengono coinvolti due periodi di sospensione feriale (gg. 90), la durata complessiva sarà di gg. 1195, pari a quasi 40 mesi, cioè tre anni e mezzo circa.

 

Considerando, invece, un carico di 300 cause gravante su ciascun giudice (che appare la misura ideale da perseguire per un processo di ragionevole durata), la situazione sarebbe:

 

Attività

prodro-miche

Prima

compa-rizione

Prima tratta-zione

4 udienze istrutto-rie

Esame ctu

Conclu-sioni

Difese scritte

Deposito

sentenza

 

Totale

 

gg. 90

gg. 65 (*)

gg. 60

gg. 240

gg.60

gg. 60

80

gg. 30

gg. 685 (**)

(*) Si sono aggiunti 5 gg. ipotizzando la non coincidenza tra l'udienza di prima comparizione fissata in citazione e quella tenuta dal giudice designato.

(**) Poiché vengono coinvolti due periodi di sospensione feriale (gg. 90), la durata complessiva sarà di gg. 775, pari a quasi 26 mesi, cioè due anni abbondanti.

 

 

I

PROCESSO «NATO STORTO»

Certamente i dati delle schede che precedono sono volutamente ottimistici, soprattutto perché si è calcolata una sopravvenienza pari all'eliminato. È del tutto ovvio, invece, che qualora si crei una «forbice», i tempi «fisiologici» sono destinati ad allungarsi.

Vi sono, tuttavia, cause nate sfortunate (e, dato il tema, limito la «sfortuna» alla durata): gli eventi (endo o etero processuali) che possono dilatare a dismisura la durata dei processi sono:

 

1. spostamento dell'udienza di prima comparizione da parte del giudice (che non ha preventivato fasce orarie, da destinare alla bisogna, in tutte le udienze già fissate) ai sensi dell'art. 168-bis cod. proc. civ. = aggiungere almeno altri 60 giorni

2. richiesta di chiamata di terzo, fatta nella comparsa di risposta depositata l'ultimo giorno utile = aggiungere almeno altri 90 giorni (tenuto conto del termine che spetta al chiamando)

3. chiamata del «quarto» (da parte del terzo)

4. difetti del contraddittorio

5. situazioni che impongono l'applicazione dell'art. 164 cod. proc. civ.

6. richiesta di termine per esercitare lo ius variandi ai sensi del quinto comma dell'art. 183 cod. proc. civ. = rinvio dell'udienza e ulteriori 120 (o 60, a seconda del carico) giorni

7. trasferimento del giudice. In attesa della sua sostituzione, il collega che lo sostituisce all'udienza provvederà, in genere, a un rinvio= almeno altri 120 giorni

8. sospensione (con conseguente rinvio) dell'udienza per consultazioni elettorali = aggiunta dei soliti 60 o 120 giorni

9. impedimento del magistrato (salute o impegni presso il Consiglio superiore della magistratura) = gli usuali 60 o 120 giorni

10. ritardi del ctu nel depositare la consulenza

11. ritardo nel deposito della sentenza (i tempi considerati fisiologici superano i 30 gg. stabiliti dal codice)

12. interruzione del processo e necessità di riassumerlo

13. ecc.

 

Preventivare una durata, in queste evenienze, sarebbe fatica inutile: forse, occorre allora fare ricorso all'«habent sua sidera lites» di oraziana memoria oppure pensare che si è incorsi in una di quelle maledizioni che ricordo in uso al mio borgo calabro:«ti possa capitare una causa civile».

 

3. La trasformazione del prodotto giurisdizionale

Se la «ragionevole durata» del processo è un valore della nostra Magna Carta, occorre individuare i meccanismi per realizzarla. In tale ricerca, , a mio giudizio, occorre accettare una sorta di mutazione genetica delle esigenze che il «prodotto giurisdizionale» è destinato a soddisfare (e per esse viene richiesto) e, quindi, del processo produttivo per raggiungere il risultato più acconcio.

La c.d. «lungaggine del processo», infatti, risente fortemente dell'attribuzione alla sfera della giurisdizione di una serie di vicende che, forse, non meriterebbero un «processo» (nel senso in cui sino a ora se ne è parlato): si tratta di ante «materie» che «a cascata» vengono attribuite alla cognizione del giudice ordinario, che interessano un gran numero di «utenti» e che costituiscono la ripetizione di accadimenti, con la conseguente necessità che essi siano trattati in maniera identica e (per garanzia dell'«utente del servizio») con risultato possibilmente prevedibile: dati, cioé, determinati presupposti il risultato non può che essere lo stesso. Predisposta un «lastra», è facile, allora, ottenerne tante copie (con piccole variazioni in relazione al singolo caso): mutuando immagini e suggestioni del settore artistico  --in cui si è realizzata la fruibilità dell'opera d'arte da parte di una gran massa di«consumatori» e si è conferita dignità di opera d'arte ad oggetti di usuale consumo--  può immaginarsi (nel filone della pop art) una sorta di pop sentenza.

La sentenza resta riservata alle vicende che abbiano carattere di singolarità (penso ai diritti reali, alle successioni in cui ogni situazione è differente dalle altre): ognuna di esse è sempre una «storia» singolare e irripetibile, il procedimento che la disciplina e il provvedimento che la conclude è pur esso sempre (per usare il linguaggio caro ai cultori del post-moderno) una «narrazione» che scandisce i ritmi e le vibrazioni, che nelle incerte luci probatorie sa intendere e, in esito a un percorso più o meno faticoso, sa dire. Essa personalizza il comando e dà conto che è l'«istituzione» («in nome del Popolo italiano») a imporre l'obbligo, ad accertare il diritto, a fare de albo nigro. Ogni provvedimento è «diverso» e, pur se appare analogo (o se si vuole identico) a un altro, è sempre unico. Per altro verso, attraverso la narrazione, dà conto del rispetto di quelle regole oggi declamate, ma che forse (al di fuori della «durata») erano già contenute nel principio della «motivazione» che, nella accezione costituzionale, probabilmente faceva riferimento a entrambi i requisiti di cui al n. 4 dell'art. 132 cod. proc. civ.

Altra cosa è la pop sentenza, risposta all'esigenza dei cittadini di vedere «evase» nel più breve tempo possibile, attraverso un ordine esecutivo, certe loro «pratiche» anche, se, per tradizione, sono ancora affidate a un giudice e disciplinate, nel loro iter procedimentale da un certo rito.

 

4. I rimedi.

Volendo intervenire sul processo occorre operare, concettualmente e operativamente, la distinzione tra i due tipi di «prodotto» da offrire e, quindi, «inventare» i meccanismi di migliore resa (ovviamente dal verso «rendere» e non «arrendersi»). In ogni caso, alla luce delle nuove enunciazioni costituzionali, occorre un sensibile scrutinio di costituzionalità per controllare se talune attuali scansioni sono conciliabili con i nuovi criteri dell'art. 111 della Costituzione.

In una valutazione, per così dire, ancora unitaria, possono così immaginarsi:

l'obbligatorietà di una fase precontenziosa, quanto meno perché le parti chiariscano (prima di tutto a se stesse e ai rispettivi difensori) qual è il punto del contendere e le rispettive pretese: il thema decidendum sarebbe chiaro sin dall'inizio e renderebbe superfluo (con possibilità quindi della sua eliminazione) lo ius variandi, nonché la attuale doppia «prima» udienza;

nella stessa prospettiva, le istanze probatorie dovrebbero essere formulate a pena di decadenza negli atti introduttivi: la prima udienza servirebbe (oltre che ai controlli circa la corretta instaurazione del contraddittorio) a decidere sulle istanze;

le testimonianze potrebbero essente assunte dai difensori, nel contraddittorio, al di fuori delle presenza del giudice: questi acquisirebbe, poi, le deposizioni così raccolte; in caso di contrasto tra le parti sulle modalità dell'escussione, potrebbe essere richiesta al giudice una apposita udienza per la loro audizione (interessanti sono in proposito le osservazioni di A. Didone, Il processo civile, inserto in La magistratura, n. 1 del 2000 che suggerisce una disciplina «che rimetta alla disponibilità delle parti l'applicazione del principio della formazione della prova» oppure di affidare ai giudici di pace l'escussione preventiva dei testimoni);

la possibilità di espletare una consulenza tecnica preventiva (la previsione è nel progetto di legge n. 6052/Camera): in tema di mera divisione di beni o di infortunistica le parti potrebbero accettare le risultanze del consulente oppure iniziare il giudizio indicando formalmente e precisamente i motivi per i quali dissentono da quelle conclusioni. Potrebbe anche prevedersi una qualche forma di responsabilità processuale per la parte che non abbia accettato le conclusioni del c.t.u., qualora l'esito del giudizio sia, invece, in tal senso; un termine a comparire affidato alla parte attrice (la cui congruità sarebbe valutata dal giudice, su rilievo del convenuto in prima udienza, caso per caso, con riguardo alla possibilità di svolgere concretamente il diritto di difesa e con possibilità di concessione di un termine ad hoc, ove insufficiente quello stabilito dalla parte).

Sotto il profilo della compatibilità con il principio della «ragionevole durata», potrebbero apparire di dubbia costituzionalità gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. nella parte in cui non consentono la cancellazione della causa in «prima battuta»; l'art. 180 laddove afferma che «in ogni caso» va fissata a nuova udienza; l'art. 184 (se interpretato nel senso che il termine deve essere concesso anche in assenza di novità, consentendo una udienza in cui non si svolge alcuna attività): il principio della perentorietà dei termini

 

5. I c.d. riti alternativi.

Amo credere che, a fronte delle mutate esigenze, aziendalisticamente parlando, le scelte siano nei seguenti termini:

a) stabilire il numero delle cause che possono essere decise in tempi la cui ragionevolezza sarebbe predeterminata e (magari con accorgimenti diversi, quali la specializzazione, la concentrazione di udienze di conclusioni, ecc.) e rapportarvi di continuo l'organico dei magistrati;

b) dirottare attraverso una forte magistratura onoraria (e questa è una scelta di campo) interi settori di contenzioso;

c) ridurre il contenzioso attraverso forme obbligatorie di conciliazione (con adeguati meccanismi di incentivazione e di sanzioni);

b) diminuire l'afflusso delle sopavvenienze inventando meccanismi per eliminare le c.d. cause seriali, con forte uso delle macchine, realizzando quella caratteristica delle società moderne verso la ricerca di nuovi linguaggi, con i problemi della loro traduzione, e con la creazione di banche-dati, anche se  -come avverte taluno (Jean Francois Lyotard, La condizione postmoderna, Milano 1981)-- la moltiplicazione delle macchine finirà con l'investire la circolazione delle conoscenze e «l'orientamento delle nuove ricerche sarà condizionato dalla traducibilità in linguaggio macchina degli eventuali risultati». In tal caso, tuttavia, ci avviamo a un altro «prodotto» che non va più collocata nel sapere «narrativo» ma in quello «scientifico»: la capacità dell'operatore sta nell'individuare i dati e di inserirli correttamente nella «macchina» che  --adeguatamente programmata (e, in prospettiva, autoprogrammandosi)--  sfornerà il prodotto finale: che, se ci piace, possiamo ancora continuare a chiamare sentenza.

Non è questa l'occasione per paventare i rischi di un tale sistema ove affidato a mani inesperte o a menti pigre: preserverebbe la teoria anteriore a non la migliore e frenerebbe l'impulso di sostituire le teorie accettate con taluna alternativa, finendo con costituire un metodo, portando così le soluzioni prescelte  --proprio perché scienza--  ad acquisire una posizione di potere, in quanto finirebbero con l'imporsi come le uniche. In realtà, anche nei casi che appaiono i più simili vi è sempre una dualità di soluzioni (che è il cuore della «contesa» e la giustifica): e per progredire anche la scienza giuridica deve essere libera da quei condizionamenti. Insomma  --ferma l'utilizzazione della «macchina»--  bisogna restare guardinghi e restii ad esserne fagocitati (o, se si vuole, ad innamorarsene). L'attività del giudice , a mio modo di vedere, è continua «ricerca»: e la conoscenza, come è stato detto, è sempre anarchica (Paul K. Feyerabend, Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza, Milano 1979).

 

6. Informatizzazione del processo civile.

A prescindere dai riti alternativi, possono i nuovi sistemi informatici sveltire il processo civile? E' l'affascinante problema  --ma qui mi fermo--  del processo telematico e della costruzione di un nuovo tipo di processo che si snodi attraverso i sistemi informatizzati, sul quale si sta lavorando.

 

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