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Litis |
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GLI AVVOCATI
IN MAGISTRATURA?
di Giuseppe Salmé e Carlo Verardi *
Il disegno di legge governativo del 22 marzo 2000 in
materia di aumento dell’organico della magistratura di 1000 unità e di riforma della disciplina del concorso
prevede una forma di reclutamento riservato per il 10% dei posti ad avvocati
con almeno 5 anni di esercizio della professione, da selezionarsi mediante un
concorso basato su prove scritte ad anonime. Opportunamente il documento finale
del XXV congresso nazionale dell’Associazione nazionale magistrati,
nell’auspicare una rapida approvazione delle norme in materia di aumento
dell’organico e di accelerazione delle procedure di concorso, ha suggerito lo stralcio della parte sul reclutamento parallelo, da affrontarsi solo
all’esito di un approfondito confronto con le associazioni dell’avvocatura sui
temi della comune formazione degli aspiranti magistrati e avvocati,
dell’accesso alla professione forense, della scuola della magistratura. Questione
Giustizia intende
contribuire al dibattito su questi temi, auspicando di ospitare interventi
anche di rappresentanti del mondo forense ed accademico. In questo primo
articolo l’attenzione è posta soprattutto sulle ragioni favorevoli e contrarie
alla prospettiva di un accesso laterale alla magistratura.
1. Le novità introdotte dal
disegno governativo
Il 22 marzo 2000 il Governo ha approvato un disegno
di legge che prevede l’aumento dell’organico della magistratura di mille unità
e introduce importanti modifiche alla disciplina del reclutamento dei
magistrati[1],
sotto un triplice aspetto:
a)
miglioramento
dell’efficienza e riduzione dei tempi
di espletamento del concorso;
b)
previsione
di una specifica modalità concorsuale finalizzata al reclutamento in
magistratura in via stabile e permanente di un numero limitato di avvocati;
c)
introduzione,
in via contingente, di una specifica e
temporanea modalità di bando del concorso per uditore giudiziario al fine di
soddisfare le esigenze urgenti di reclutamento di nuovi magistrati sottese
anche all'aumento dell'organico[2].
Alcune tra le proposte governative hanno suscitato un generale consenso; così
le misure volte ad accelerare i tempi concorsuali e – novità rilevante – l’aumento, in misura assai rilevante,
dell’organico della magistratura. Misura, questa, che rappresenta una delle condizioni indispensabili per
ridare efficienza alla crescente domanda di giustizia[3].
Ad avviso di chi scrive sarebbe stato preferibile
non coltivare l’illusione di un reclutamento massiccio in tempi così rapidi e
realizzare progressivamente l’aumento dell’organico in almeno due anni[4].
La
diversa impostazione del disegno, indotta dalla esigenza di accelerare la
copertura effettiva degli organici e di creare prontamente il serbatoio
distrettuale per la mobilità, ha inevitabilmente drammatizzato il problema
della selezione della fascia di aspiranti.
Il reclutamento parallelo è stato
peraltro immaginato non solo come
risposta alle esigenze contingenti legate all’aumento di organico ma come
misura strutturale. Il Governo propone infatti che ogni bando di concorso per uditore giudiziario venga accompagnato
da un ulteriore bando per magistrato di tribunale per un numero di posti pari
ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori, riservato ad avvocati
di età massima di quarantacinque anni con un'esperienza professionale effettiva
di almeno cinque anni. Per la partecipazione viene richiesto l'effettivo
esercizio della professione forense per un quinquennio, mentre nessun rilievo
ha il pregresso esercizio dei funzioni onorarie. La selezione avviene
attraverso un meccanismo concorsuale
serio e trasparente, articolato in tre
prove scritte anonime sulle seguenti materie o gruppi di materie: 1) diritto
civile e diritto processuale civile; 2) diritto penale e diritto processuale penale;
3) diritto amministrativo ed in una prova orale sulle materie previste per il
concorso da uditore giudiziario[5].
I soggetti reclutati con queste forme sono totalmente parificati, in ordine
alla collocazione nel ruolo e al trattamento economico, agli uditori che
abbiano conseguito la qualifica di magistrati di tribunale dopo un biennio di
anzianità ed assumono le funzioni dopo un tirocinio ridotto.
2. Le
questioni sul tappeto
La proposta di accesso laterale
giunge inattesa (anche alle rappresentanze forensi), in una fase caratterizzata
dalla persistenza delle difficoltà di dialogo magistrati-avvocati e della crisi
da sovraffollamento dell’avvocatura;
problema che le modifiche introdotte in materia di accesso alla professione
forense nell’ultimo decennio hanno addirittura accentuato[6].
Era dunque prevedibile la (prevalente) reazione di chiusura manifestata dai
magistrati nei confronti della prospettiva di reclutamento laterale, tema che
ha inopinatamente monopolizzato la prima parte del dibattito del XXV congresso
nazionale dell’Associazione nazionale magistrati, assumendo toni talora
inaccettabili.
Saggiamente il documento finale
del congresso ha chiesto lo stralcio della parte del disegno sul reclutamento
parallelo - che rischia di bloccare l’approvazione delle altre misure, urgenti
e sostanzialmente condivise da tutti - impegnando l’Anm ad affrontare il tema
all’esito di un approfondito confronto con le associazioni dell’avvocatura sui
temi della comune formazione degli aspiranti magistrati e avvocati,
dell’accesso alla professione forense, della scuola della magistratura.
Prescindendo
dalle sorti del disegno di legge – ancor più incerte dopo la caduta del governo
- sarebbe grave eludere questi problemi, che sottendono la individuazione del
modello di magistrato ed avvocato degli anni a venire. Anni di profonde
trasformazioni del ruolo della giurisdizione,
che saranno più bui se mancheranno idee e coraggio per portare avanti un
simmetrico percorso di deburocratizzazione del corpo giudiziario e di riqualificazione
professionale dell’avvocatura.
2.1. Che fare
nell’immediato per sbloccare il reclutamento ordinario dei magistrati?
I nodi sono almeno tre.
Occorre anzitutto interrogarsi sul <che
fare> nel breve periodo per sbloccare la situazione di grave carenza di
organico della magistratura.
La situazione è preoccupante. Il reclutamento
ordinario procede a rilento, anche a causa dell’atteggiamento eccessivamente
rigorista della giurisprudenza
amministrativa sulla liceità dei filtri preselettivi[7].
Intanto i referendum sulla<giustizia giusta> sono alle porte (ed in caso
di vittoria dei <si>, inutile dirlo,
partirà una ennesima stagione di delegittimazione della magistratura),
mentre il centro-destra prepara il suo ritorno al potere. In questo quadro –
complicato dalla delicata posizione dell’Italia di fronte alla Corte europea
dei diritti dell’uomo per la lentezza della giustizia - il rischio di un
massiccio reclutamento straordinario è alto[8].
Ed allora appare indispensabile bandire con
urgenza un nuovo concorso ordinario, sospendendo in via transitoria – mediante
decretazione d’urgenza – le norme emanate in tema di preselezione informatica
qualora non fosse possibile completare in termini rapidissimi l’archivio dei
quesiti con riguardo a tutte le materie. Questa richiesta è stata avanzata –
unitamente ad altre condivisibili proposte di razionalizzazione della procedura
concorsuale - dal Consiglio superiore della magistratura[9],
che ha indicato nel reclutamento ordinario la strada da percorrere per far fronte
alle esigenze del servizio ed ha indetto il prossimo concorso per uditore. Il ritardo nella emissione del decreto
ministeriale di bando è ingiustificabile e può generare un conflitto di attribuzioni tra Ministero e
C.S.M. inutile e dannoso[10].
2.2. Il reclutamento
parallelo proposto dal governo è compatibile con il sistema italiano?
In altri ordinamenti continentali l’accesso laterale alla magistratura è stato
introdotto come correttivo alla estrazione burocratica della magistratura, con
l’obiettivo di contrastare le tendenze tipiche dei corpi chiusi ed in
particolare il rischio che i valori di riferimento siano individuati
esclusivamente all’interno dell’organizzazione[11].
La peculiarità del modello italiano nel contesto degli ordinamenti continentali non costituisce una buona ragione per
scartare a priori l’utilità, anche nel nostro sistema, di un modello pluralistico degli accessi, i
cui vantaggi e rischi vanno esaminati senza pregiudizi. A patto però che
l’analisi sia svolta nel solco segnato dall’art. 106 della Costituzione, che
individua il concorso pubblico come mezzo di selezione dei magistrati,
privilegiato rispetto a quello (eventualmente) elettivo previsto per i soli
giudici non professionali e consentendo la chiamata di professori o avvocati
con meriti insigni all’ufficio di consigliere di cassazione.
2.3. La
<scommessa> della formazione post-lauream
In una prospettiva più ampia, è arrivato il momento
di interrogarsi sullo stato di concreta attuazione delle scuole di specializzazione
forensi create tre anni fa, con il deciso consenso di Md[12],
e la cui attivazione, dopo la recente
approvazione del regolamento, è ormai
prossima[13]. Chiedersi
cioè quali siano le condizioni – e
quali le gli specifiche responsabilità di magistratura ed avvocatura - per
assicurare che la riforma consegua effettivamente gli impegnativi obiettivi per
cui è nata: una maggiore qualificazione professionale dei futuri operatori del
diritto, una crescita delle occasioni di formazione comune volta ad una cultura
professionale che favorisca l’apertura degli operatori del diritto alla società
civile[14].
Impegnarsi per evitare che la formazione preliminare assuma impropriamente il
compito di selezionare i futuri magistrati[15].
Per impedire che la contestuale entrata
in vigore della riforma del corso universitario – portato a cinque anni[16]–
e quella istitutiva di scuole post
lauream biennali a frequenza obbligatoria appesantisca il (già eccessivo) filtro classista di accesso
alle professioni forensi[17].
Per non abusare della pazienza del lettore
limiteremo l’analisi ai problemi legati all’accesso parallelo in magistratura[18].
3. I limiti di
compatibilità costituzionale del
reclutamento riservato
Ed allora occorre in primo luogo affrontare
la questione, invero non agevole, della compatibilità della proposta
governativa con i principi costituzionali.
Come è noto, l’art. 106, comma 1, Cost. - secondo
cui <Le nomine dei magistrati hanno
luogo per concorso> - fu voluto dai costituenti per assicurare che la
magistratura, la quale amministra giustizia in nome del popolo ma non ha
responsabilità politica, sia tendenzialmente omogenea, quanto a caratteristiche
socio-culturali, al corpo sociale[19].
Il pubblico concorso (anonimo, basato su prove tecniche ed aperto a tutti)
garantisce tanto l’accertamento imparziale e oggettivo della qualificazione
professionale dei concorrenti quanto la libertà di accesso, senza
discriminazioni di censo, politiche o religiose. In questo senso la scelta del
concorso come ordinario sistema di assunzione si pone in rapporto di
strumentalità con i principi posti dall’art. 101 e 107 Cost[20]. La legittimazione dei magistrati si
realizza, dunque, attraverso una selezione di tipo tecnico atta a consentire
l’esercizio delle funzioni giudiziarie ad un non predeterminabile «campione
pluralistico di popolo»[21].
Per queste considerazioni in molti ritengono che la
Costituzione vieti (non solo, come è ovvio,
ogni forma di reclutamento straordinario ma anche) i concorsi riservati di qualunque tipo, e
comunque denominati, consentendo unicamente, ed in via eccezionale, la chiamata
in Cassazione per meriti insigni (art. 106, comma 3 Cost.).
Ad avviso di chi scrive la formulazione dell’art.
106 non giustifica questa rigida impostazione, imponendo invece una verifica
del rispetto dei valori costituzionalmente tutelati (serietà ed obiettività
della selezione tecnica e garanzia
della rappresentatività sociale dei reclutati) in concreto, alla luce delle
condizioni di ammissibilità e delle modalità di svolgimento del concorso (che
deve naturalmente garantire, in primo luogo, l’anonimato delle prove scritte).
Con la conseguenza di ammettere la compatibilità costituzionale di forme di
reclutamento riservate quando – come nel caso in esame - la procedura selettiva sia rigorosa e
trasparente, le prove scritte ed
anonime, la quota <riservata> numericamente poco significativa, il
bacino degli aspiranti, pur selezionato, molto ampio e presumibilmente
eterogeneo quanto a provenienza sociale ed opinioni politiche.
In questo ordine di idee si collocava la proposta di
reclutamento laterale formulata (in
termini molto più ampi di quella in esame) dalla commissione presieduta da un
autorevole ex presidente della Corte Costituzionale[22]
ed, a ben vedere, la stessa delibera del C.S.M. del 27 gennaio 2000[23].
Affermare la legittimità dell’intervento in esame
sul piano costituzionale non significa ancvora, naturalmente, riconoscerne
l’opportunità. Conviene allora esaminare attentamente le ragioni favorevoli e
quelle contrarie a questa prospettiva.
4. Gli
argomenti a sostegno e le obiezioni al reclutamento parallelo
3.1. Il reclutamento parallelo come strumento per avvicinare la cultura
professionale di magistrati e avvocati
La relazione di
accompagnamento del disegno di legge muove dalla convinzione che la professione
del giurista pratico, e quindi quella dell'avvocato e del magistrato, è
essenzialmente unitaria[24]
e identifica nel reclutamento laterale un mezzo (ulteriore e complementare
rispetto alla comune formazione postlauream)
per avvicinare la cultura di base, la deontologia, la consapevolezza del
proprio ruolo di magistrati ed avvocati e
per superare le contrapposizioni
culturali tra le categorie.
Questa impostazione non
sembra convincente. E’ vero, in astratto, che la creazione di occasioni di
mobilità tra le due professioni, può, nei tempi lunghi, facilitare i reciproci
rapporti. Ciò presuppone però
l’esistenza di una cultura professionale comune, in Italia ancora tutta da
costruire[25]. Come si è
detto, le scuole di specializzazione per le professioni forensi partiranno solo
con il prossimo anno accademico. E’ quella la sede propria per favorire,
attraverso l’innalzamento della cultura professionale e deontologica tra gli
aspiranti magistrati ed avvocati, una più diffusa consapevolezza culturale dei
comuni valori di fondo delle rispettive funzioni. I risultati, nel campo della
cultura, si ottengono con gli strumenti culturali e non con soluzioni
ordinamentali, innovative e coraggiose, ma prive di un retroterra culturale che
le renda effettivamente praticabili, almeno a breve termine.
4.2. …e come opportunità di <ventilazione
esterna> della magistratura
L’accesso laterale alla magistratura è
tradizionalmente visto anche strumento
per arricchire di nuove
esperienze il corpo giudiziario, evitando che si chiuda al mondo esterno e
perda i contatti con la realtà sociale. In questa prospettiva perde consistenza
la ragione della limitazione dell’accesso laterale alla sola classe forense, come indica l’esperienza francese[26], articolata su una varietà di sistemi di
reclutamento, riservati ad una molteplicità di figure professionali.
E’ a riguardo da dire che i risultati
conseguiti oltralpe non sono esaltanti. Sintetizzando, si può parlare di un
<effetto neutro> del reclutamento parallelo: la diversità formale dei
modi di reclutamento stenta cioè a tradursi in arricchimento del corpo dei
magistrati sul piano del pluralismo delle esperienze, dei percorsi
professionali e delle esperienze umane.
Il rilievo non è decisivo, potendosi imputare il mancato perseguimento
dell’obiettivo alla eccessiva prudenza
con cui il reclutamento è stato
realizzato[27], ma non può
essere trascurato. Così come non può essere ignorata la notevole differenza tra
la situazione italiana e quella francese sotto il profilo dell’assetto della
giurisdizione, del suo rapporto con la
pubblica amministrazione, dell’<affollamento> dell’avvocatura (in Francia
operano circa un decimo degli avvocati italiani).
4.3. Il
reclutamento parallelo come strumento per ampliare la platea dei candidati al
concorso in magistratura
Il reclutamento parallelo è stato utilizzato in
Europa anche con obiettivi, per così dire, di tipo pragmatico: acquisire più
rapidamente al corpo giudiziario capacità e qualificazioni professionali già
formatesi al suo esterno (riducendo il periodo formazione iniziale) ed evitare
che, in situazioni eccezionali, si ricorra esclusivamente al mercato di giovani
laureati. In questo senso il concorso riservato è volto in realtà, più che a
ridurre, ad ampliare la platea degli aspiranti, assicurando che alla selezione
partecipi un numero elevato di candidati idonei.
Pur non dichiarata, è questa, almeno sul piano
tecnico, la giustificazione più seria dell’intervento governativo, essendo da
dimostrare che vi siano oggi in Italia almeno
1000 giovani laureati in grado di affrontare validamente il concorso da
uditore. Da qui può derivare l’opportunità, in via eccezionale, di stimolare
altri operatori del diritto, ancora giovani ma già dotati di buona preparazione
e di sufficiente esperienza, a partecipare ad un concorso selettivo, escludendo, attraverso una seria
procedura, l’ampia area di soggetti
privi di sufficiente motivazione e capacità professionale. Il perseguimento di
questo obiettivo – se si vuole modesto ma comunque significativo - è però
complicato dalla scarsa selettività dell’esame abilitativo, che ha portato da
tempo a sfondare il muro di 100.000 avvocati. E’ bene sottolineare che i
problemi non deriverebbero – come pure molti ritengono - dalla mancanza di
potenziali candidati all’altezza di assumere le funzioni giurisdizionali (oggi
ci sono molte centinaia di ottimi giovani avvocati che passerebbero volentieri
in magistratura[28]) ma dalle
obiettive difficoltà selezione dei candidati. Senza l’adozione di attendibili filtri,
il numero di candidati al <concorso
per magistrato di tribunale> rischia infatti di essere molto alto, specie
se, come sarebbe doveroso, si decidesse di estendere la riserva anche ai funzionari amministrativi di fascia
elevata. Sembra poi francamente impossibile che il Ministero riesca ad
organizzare nello stesso anno, oltre ai tre concorsi per uditore, anche quello
riservato. I costi e le complicazioni del reclutamento parallelo rischiano,
dunque, di essere superiori ai
benefici.
L’obiettivo indicato potrebbe forse essere raggiunto
- senza strappi rispetto alla tradizione italiana - prevedendo che uno dei
tre concorsi volti al reclutamento dei nuovi 1000 magistrati, libero
nell’accesso, sia articolato per prove
scritte atte a valorizzare le conoscenze e le capacità professionali acquisite
dagli operatori giuridici (ed in particolare degli avvocati) e non
esclusivamente la cultura di taglio teorico dei giovani laureati, previa
introduzione di un filtro preselettivo di rapida e incontroversa applicazione
(il voto di laurea?).
alla
professione
Qualunque sia la soluzione a questi complessi
problemi - che potevano forse essere
evitati diluendo l’aumento di organico in due anni e puntando più decisamente
sulla accelerazione dei concorsi ordinari - è urgente che, almeno sul terreno
della formazione preliminare e dell’accesso professionale, le rappresentanze forensi e della
magistratura si impegnino a definire una linea comune.
Due (minime) proposte per animare il dibattito.
Primo: ridefinire le prove
d’esame per il concorso da uditore giudiziario e da avvocato, prevedendo in
entrambi i casi come materie di prova
scritta diritto civile e procedura, diritto penale e procedura e diritto e processo amministrativo. La
modifica, da tempo richiesta da Md, contribuirebbe a modernizzare la
magistratura (combattendo il modello
culturale di giudice erudito, proiettato esclusivamente sulla redazione della
sentenza) e renderebbe finalmente omogenei i percorsi formativi propedeutici
alle professioni legali favorendo la partecipazione alle scuole di
specializzazione forense anche gli aspiranti avvocati. Ciò contribuirà, nel
tempo, a sdrammatizzare fortemente anche il problema del passaggio da una
professione all’altra.
Secondo: Prevedere che un limitato numero di posti da uditore
sia attribuito, a scadenze periodiche, attraverso un concorso
<supplementare> aperto a tutti (secondo i requisiti ordinari) ma articolato su prove scritte maggiormente
adatte a valorizzare le capacità degli operatori pratici.
Ma la questione più importante è costituita dalla gestione delle scuole di specializzazione forense, che non devono costituire un distaccamento delle Università ma un luogo di continua sperimentazione e confronto anche degli operatori pratici, senza il cui apporto la riforma andrà incontro ad un grave fallimento.
Dal 1997 troppo poco è stato fatto. Avvocatura e
magistratura rischiano di trovarsi come Ann Deverià e Plasson:
<- Ogni
tanto mi chiedo cosa mai stiamo aspettando.
Silenzio.
- Che sia troppo tardi, madame..>[29].
* Il saggio contiene, com’è
ovvio, valutazioni personali di chi
scrive ma (altrettanto ovviamente) risente del
vivace e ricco dibattito che ha animato Md negli ultimi mesi, i cui contributi non sono citati
nell’articolo perché inediti o redatti in forma di appunti.
[1] Sul tema del reclutamento G.
La Greca, Selezione e formazione dei
magistrati, in Quaderni della
giustizia, 1985, 43, p. 19; Id, L’ingresso in magistratura, in Dir. Pen. Proc., 1996, I, p. 862 R.
Parziale, Reclutamento e formazione
professionale dei magistrati, in Documenti
Giustizia, 1993, p. 1561 ss.; V. Varano, In tema di riforma del reclutamento dei magistrati, in Riv. dir. Civ., 1994, II, p. 551; G.
Luccioli, La formazione preconcorsuale e
l’accesso alla magistratura: un sistema inadeguato, in questa Rivista, 1996, p. 579 ss.; C. Verardi, Il reclutamento e la formazione dei
magistrati e degli avvocati, in questa Rivista,
1997, 91 ss. Per riferimenti di tipo comparatistico v. ampiamente P. Borgna e
M. Cassano, Il giudice e il principe,
Roma, 1997, p. 107 ss; A. Porcella, Spunti
comparativi e prime riflessioni in tema di reclutamento e formazione dei
magistrati, in Giur. it., 1993,
IV, c. 180 ss; Union International des magistrats-Fondation <Justice dans le
monde>, Traité d’organisation
judiciaire comparée, Zurich-Bruxelles, 1999; da ultimo v. i rapporti presentati al convegno sul tema <Recrutamento, Selecao e Formacao de
magistrados>; organizzato dal Sindacato dos Magistrados do Ministério
Publico, Lisbona, 28-29 gennaio 2000 da
G. Oberto, Recrutement, formation
et carrière des magistrats dans le systéme juridique et constitutionel italien,
C. F. Kol Almeida, Recrutamento, seleccao
e formacao de Magistrados; da A. D. Martin, Seleccion y formacion de jueces; M. Zavarro, Reflexion sur la formation de magistrats en France.
[2] Si prevede di bandire con
unico decreto tre distinti concorsi di 300 posti, con possibilità che i
candidati partecipino ad uno solo di essi e con potere del Consiglio superiore
della magistratura, in caso di mancata opzione, di distribuzione dei candidati
tra i concorsi, al fine di equilibrare la partecipazione.
[3] Cfr. Delibera del Consiglio
superiore della magistratura assunta nella seduta del 27 gennaio 2000, che
richiede, accanto ad un aumenti sul piano
quantitativo, miglioramenti qualitativi, attraverso una più coraggiosa
revisione della geografia giudiziaria, una più razionale distribuzione delle
risorse, una più efficiente organizzazione degli uffici e del lavoro
giudiziario, una più decisa utilizzazione della magistratura onoraria.
L’aumento del ruolo organico è in gran parte diretto a superare l’attuale
irrazionale discrasia tra il ruolo (che indica il numero dei magistrati in
servizio) e le piante organiche (che indicano il numero dei magistrati che
dovrebbero essere presenti negli uffici). Occorre poi aggiungere un congruo
numero di posti per l’istituzione del ruolo dei magistrati “rimpiazzanti” o “supplenti” (i “magistrats volants”
dell’esperienza francese), da distribuire su base distrettuale, destinati a
sostituire i colleghi assenti per lunghi periodi a causa di gravidanza,
puerperio o malattia e per coprire i posti lasciati vacanti per trasferimento e
non ancora occupati dai magistrati destinati.
[4] Ciò avrebbe consentito di:
a) adattare l’intervento ai bisogni
effettivi dei vari comparti della giurisdizione e dei singoli uffici
giudiziari, attraverso variazioni mirate delle piante organiche, misurate anche
sull’impatto delle recenti riforme sui vari uffici; b) rendere più efficace la
selezione; c) organizzare un congruo periodo di formazione iniziale (come sarà
possibile organizzare il simultaneo tirocinio di 900 uditori? ed anche in caso
di reclutamento di avvocati, in che misura è possibile prescindere da un
intervento formativo senza pagare un prezzo insostenibile in termini di
dequalificazione professionale?); d) ampliare la platea degli aspiranti di
qualità: l’annuncio di un reclutamento massiccio in tempi non eccessivamente
compressi avrebbe prevedibilmente stimolato nuove vocazioni specie tra i
neolaureati e tra i giovani praticanti e procuratori legali .
[5] Anche il meccanismo di
preselezione è lo stesso di quello previsto per il concorso da uditore
giudiziario.
[6] C. Consolo e V. Mariconda, Quali nuovi esami per avvocati e magistrati?,
in Corriere giuridico, 1997, p. 1245
ss. rilevano che il mutamento della
disciplina dell’esame da procuratore legale adottato dal 1988 (presidenza della
commissione ad opera di avvocati; previsione di tre prove, di cui una
consistente in un atto; possibilità di giovarsi durante le prove scritte della
consultazione anche di codici commentati con la giurisprudenza; diminuzione
delle materie su cui si svolge la verifica agli orali, con possibilità di
scelta almeno in parte ad opera del candidato) ha provocato una
standardizzazione degli elaborati, ricalcati sul contenuto dei codici
commentati, e reso più ardua la selezione.
[7]
La concreta problematica giuridica
sollevata dagli organi della giustizia
amministrativa in sede giurisidizionale nell’esame delle domande incidentali di
sospensione dei provvedimenti di esclusione dei candidati riguarda
sostanzialmente due aspetti: 1) l’irrazionalità del sistema transitorio che non
sarebbe idoneo a conseguire l’obiettivo prefigurato in sede normativa,
consistente nell’accertamento del possesso dei requisiti culturali dei
candidati (cfr. ordinanza Consiglio di Stato n. 7626/99 Registro Generale del
28/9/1999); 2) addirittura la sospetta incostituzionalità dell’intera
disciplina preconcorsuale della fonte primaria (Adunanza Plenaria, ord. in data 20/12/1999).
[8] Il contesto parlamentare in
cui il disegno di legge governativo si inserisce è indicativo. Non solo sono tuttora pendenti le proposte parlamentari
di reclutamento, per così dire, ipersemplificato (v. le proposte n. 2706 C, dell’on. Pittella, n. 88 S.
dell’on. Lisi, n. 2178 S. dell’on. Serena),
ma poco prima dell’approvazione del disegno di legge in Consiglio dei
Ministri, e facendo esplicito riferimento a tale iniziativa governativa, autorevoli esponenti del maggior partito
della coalizione governativa hanno presentato una proposta di legge per
l’assunzione straordinaria, mediante concorso riservato e senza preselezione
informatica, di mille avvocati che abbiano superato l’esame di abilitazione da
almeno cinque anni (v. Proposta di legge n. 6851 A.C. XIII, che reca la firma
degli onorevoli Bonito, Carboni, Cesetti, Finocchiaro Fidelbo, Leoni, Lucidi,
Olivieri, Parrelli e Siniscalchi). E’
vero che per bocca dell’on Leoni (v. l’intervento al recente congresso
dell’Anm) questa proposta dovrebbe considerarsi superata dal disegno di legge
governativo, ma ciò non può fugare il legittimo timore che nell’iter
parlamentare le mai sopite tentazioni di procedere a un reclutamento
straordinario approfittino per stravolgere la proposta governativa o, comunque,
per distorcerne i tratti salienti.
[9] V. risoluzione approvata
nella seduta plenaria del 27 gennaio 2000.
In materia, ampiamente, v. C.
Cerroni, G. Nardecchia,F. Roia, C. Verardi, Il
reclutamento dei magistrati: che fare?; lo studio dimostra che, già sotto
il vigore della normativa attuale, è possibile esaurire la procedura di
selezione concorsuale in tempi molto rapidi (9/10 mesi).
[10] Secondo l’’art. 125, comma
3, dell’ord. giud. (come modificato
dall’art. 7 del d. lgs. 17 novembre 1997 n. 398), il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia,
previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il
numero di posti, il luogo ed il giorno di svolgimento della prova preliminare e
della prova scritta. La norma ha
eliminato il dubbio sulle competenze del Ministro e del C.S.M. (fondato sul
disposto dell’art. 43 del D.P.R. n. 916/1958), chiarendo che l’iniziativa di
indire il concorso spetta in via autonoma al Consiglio, mentre il Ministro ha
un potere di sollecitazione (soluzione pienamente conforme agli artt. 105 e 106
Cost.). La delibera del C.S.M. di indizione del concorso deve determinare anche
il numero dei posti da coprire con la procedura concorsuale, nel rispetto dei
parametri normativi, con effetto vincolante sul successivo decreto del
Ministro. A quest’ultimo compete invece l’organizzazione della procedura concorsuale. Il disegno in esame (art. 9)
mira a restituire al Ministro il potere di deliberare la data di svolgimento
del concorso.
[11] Cfr. C. Guarnieri e P.
Pederzoli, La democrazia giudiziaria,
Bologna, 1997, p 34; J. H. Merryman, La tradizione di civil law vista da un
giurista di common law, Milano, 1973, trad. it., p. 102 secondo cui il
rifiuto di utilizzare esperienze formatesi all’esterno della magistratura
alimenta lo spirito di corpo e la sua chiusura e rende più difficili i rapporti con le altre professioni legali,
particolarmente con l’avvocatura.
[12] V. Reclutamento e formazione professionale dei magistrati, Le proposte di
Magistratura democratica, (documento approvato nel Consiglio nazionale 5
ottobre 1997) in questa Rivista,
1997, pp. 905 ss..
[13]Il decreto del ministero
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica approvato il 21
dicembre 1999 n. 537 ha approvato il regolamento per l’istituzione e
l’organizzazione della scuole di specializzazione per le professioni legali,
con decorrenza dall’anno accademico 2000/2001[13], In G.U. del 31 gennaio 2000, n. 24; per un
commento v. A. Padoa Schioppa, Quell’inevitabile
scelta di equiparare la frequenza all’abilitazione professionale, in Guida al diritto, 6, 19 febbraio 2000,
pp. 57 ss..
[14] Nell’articolato parere sullo
schema di decreto legislativo concernente <modifica alla disciplina del
concorso per uditore giudiziario e
scuola di specializzazione per le professioni legali>, in Giur. it. 1998, p. 624 ss, il C.S.M.
osserva che un biennio comune di scuola superiore postuniversitaria potrà favorire
una più approfondita percezione dei valori e dei principi del processo dei
diritti e delle garanzie del cittadino, del ruolo del diritto e della legalità.
E questa maggiore e più diffusa consapevolezza culturale dei comuni valori di
fondo è forse l’unica via per accrescere e diffondere nelle due categorie, la
capacità di riconoscere e rispettare il punto di vista dell’altro ruolo, di
misurarsi sulla cultura che esso determina.
[15] A questo fine è essenziale
che vi sia programmazione numerica degli accessi alla scuola per un numero
molto più ampio di quello di coloro che potranno accedere all’ordine
giudiziario.
[16] Decreto del M.U.R.S.T 3
novembre 1999, n. 509, Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, in G.U. 4
gennaio 2000, p. 13 ss., che istituisce i titoli di primo e di secondo livello
(laurea e laurea specialistica) aventi rispettivamente l’obiettivo di
assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti specifici
generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali e la
seconda con l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello
avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti
specifici.
[18] Tema che finora – ed è un dato significativo – è
stato approfondito quasi esclusivamente da rappresentanti del mondo accademico,
v. A. Padoa Schioppa, Verso l’istituzione delle scuole forensi,
in Studium Iuris, 1997, p. 1007 ss.;
V. Zagrebelski, Prime novità per la
formazione comune dei magistrati, degli avvocati e dei notai e per il concorso
per uditore giudiziario, in Legisl.
Pen., 1998, p. 137 ss; F. Carpi, Le
scuole forensi, in Riv. Trim. dir.
Proc. Civ., 1998, p. 1274 ss; Id, Verso le scuole di formazione alle
professioni giuridiche, in Studium
iuris, 2000, p. 231 ss; P.
Zanelli, Sulla riforma dell’accesso alle professioni legali, ivi, 2000, p. 379 ss..
[19] <Solo il concorso può
accertare i requisiti tecnici e culturali indispensabili per il migliore
espletamento delle funzioni giudiziarie> così P. Calamandrei, in La Costituzione
della Repubblica nei lavori preparatori, IV, p. 419
[20] F.Bonifacio e G. Giacobbe, La
magistratura, in Commentario della Costituzione, a cura
di G. Branca, p. 120.
[21] L’espressione è Viazzi, op. cit., cfr. altresì G. Borrè, Crescita del ruolo giudiziario:
prospettive e problemi, in Poteri e
giurisdizione (atti del VI congresso nazionale di Magistratura
democratica), Napoli, 1985, 211; Id, Magistratura
e Costituzione. Dalla continuità al nuovo, in Storia e memoria, 1993, 1, 11.
[22] La Commissione Gallo per la
riforma dell’ordinamento giudiziario (al 31 dicembre 1993), in Documenti
giustizia, 1994, p. 269 ss, parte III, proponeva che il 20 % delle vacanze
annue nel ruolo della magistratura venisse coperto da personale togato che
avesse già maturato precedenti esperienze professionali nel settore giuridico
e/o giudiziario attraverso due forme di reclutamento: - Reclutamento laterale tramite concorso per esami, riservato ad
avvocati con almeno 10 anni di esperienza professionale, vicepretori e viceprocuratori
onorari con almeno 10 anni di esperienza, esperti del Tribunale dei minorenni
con almeno 10 anni di esperienza positivamente valutata; - Reclutamento interno
all’amministrazione giudiziaria tramite concorso per esami riservato ai
cancellieri e segretari con laurea in giurisprudenza e almeno 10 anni di
specifica esperienza in attività di polizia giudiziaria.
La riforma dell’art. 126 Cost., proposta dalla
Commissione bicamerale, riservava invece alla legge ordinaria la possibilità di
ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in tutti i gradi
della giurisdizione, aprendo verso forme di reclutamento straordinario, senza
concorso pubblico e senza il rispetto del principio dell’anonimato; così il
documento di Md (Reclutamento e formazione professionale dei magistrati, cit.).
[23] In quella sede l’organo di autogoverno ha osservato che un reclutamento riservato agli avvocati, senza la contestuale adozione di filtri quali il voto di laurea, può consentire l’accesso in magistratura di soggetti poco attrezzati professionalmente, considerando implicitamente ammissibile un concorso riservato, sempre che dia sufficienti garanzie nel senso sopra indicato.
[24] Sulla base di questa affermazione è motivata l'esclusione
dal concorso riservato agli avvocati, di altre esperienze e professionalità
(come talune figure di pubblici dipendenti), rispetto alle quali non si
individuano ragioni di assimilazione alla magistratura italiana. Anche in questa prospettiva risulta,
peraltro, poco comprensibile l’esclusione dal concorso riservato dei magistrati
amministrativi e degli avvocati dello Stato, i quali (paradossalmente)
potrebbero accedere alla magistratura ordinaria solo attraverso il concorso
ordinario per uditore giudiziario, senza vedersi riconosciuto, né ai fini del
tirocinio, né a quelli dell’anzianità, il precedente periodo di servizio.
[25] Gli avvocati da oltre un
anno sono invitati a partecipare ai momenti di formazione professionale
organizzati dal Csm, ma solo con la
circolare sulle tabelle per il biennio 2000/2001 per la prima volta viene
chiesto il parere dei consigli forensi sulle proposte tabellari, mentre una
larga parte della magistratura è ancora ingiustificatamente ostile alla presenza degli avvocati nei
consigli giudiziari, sia pure limitatamente alle competenze in materia di
organizzazione e funzionamento degli uffici. Sono partite solo da pochi anni,
su base volontaristica e spontanea, le prime esperienze di lavoro comune tra
avvocati, magistrati e personale amministrativo sulle realtà giudiziarie
territoriali e sulle prassi del processo civile.
[26] In Francia, accanto al premier concours, riservato ai laureati
o diplomati aventi non più di 27 anni, è previsto il deuxième concours riservato ai funzionari dell’amministrazione
statale che abbiano almeno quattro anni di esperienza e non abbiano più di 40
anni e il troisième concours per chi,
avendo non più di 40 anni, per otto
anni abbia svolto attività professionali nel settore privato o sia stato membro
di una assemblea eletta da una collettività territoriale o abbia svolto
funzioni non giurisdizionali a titolo non professionale. Questi tre concorsi
permettono di reclutare una media annuale di circa 120 magistrati, salvo
concorsi straordinari destinati a permettere di far fronte a un bisogno urgente
di crescita dei magistrati (in questo modo sono stati reclutati 350 dei 6200
magistrati francesi). Inoltre è previsto un sistema di integrazione diretta in
qualità di uditori per i laureati che abbiano almeno quattro anni di attività
professionale in un settore qualificante per l’esercizio di funzioni
giudiziarie (nel limite massimo di un quinto del totale reclutato con i
concorsi ordinari) Esiste poi un sistema straordinariamente complesso di
integrazione diretta nella magistratura, che dà la possibilità di reclutare
direttamente come magistrato qualunque persona che abbia esercitato una
attività che lo qualifichi particolarmente per l’esercizio di funzioni
giudiziarie: in questo caso se l’attività si è protratta per almeno 7 anni è
possibile essere reclutato alla base, se si è protratta per almeno 17 anni è
possibile essere reclutato al grado di consigliere e se dura da 19 anni è
possibile essere reclutato al grado di president
de chambre di una corte d’appello (il reclutamento di questo tipo non può
oltrepassare, a seconda dei casi, il quarto o il ventesimo dei posti riservati
ai tre concorsi). Infine è consentito reclutare , attraverso un contratto di 5
anni, consiglieri di corte d’appello.
[27] Secondo M. Zavarro, op. cit., il sistema di reclutamento
francese produce una magistratura pericolosamente omogenea in relazione alla
provenienza socio-professionale dei candidati; l’autore auspica più decisi
interventi sul piano dell’accesso laterale, fissando come obiettivo futuro
quello di limitare al 50 % il tetto dei magistrati da reclutare con il premier
concours.
[28] Il rilievo secondo cui il
reclutamento laterale di avvocati condurrebbe solo all’ingresso in magistratura
dei professionisti meno qualificati può essere smentito dalla constatazione
dell’esistenza di numerosi avvocati che, pur preparati, non sono tuttavia
dotati di quelle capacità di <stare sul mercato> certamente
indispensabili per avere successo nella libera professione ma che (per fortuna)
non hanno alcun rilievo per la carriera in magistratura.
[29] A. Baricco, Oceano mare, Rizzoli, 1993, p. 98.