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La terzietà del giudice nel processo civile:
considerazioni alla luce del novellato art. 111 della Costituzione
MARIA GURRIERI
Pres.
sez. Tribunale di Roma
1.- Sulla scia dell’evoluzione giurisprudenziale
costituzionale nel campo processualpenalistico anche in campo civile da
tempo si dibatte sull’applicabilità o meno al processo civile dei principi a
valenza costituzionale elaborati in materia penale. Nel settembre 1995 con
lasentenza n.432 e con successive sentenze dell’aprile 1996 n.131 e del
maggio1996 n.155 la Corte Costituzionale, allargando i confini delle
incompatibilità ricavabili dall’art. 34 c.p.p., afferma che connotazione
essenziale della funzione giurisdizionale è l’imparzialità e la terzietà
delgiudice, presupposto indefettibile per la realizzazione di un giusto
processo; che tale principio risulterebbe pregiudicato dalla c.d. forza della
prevenzione ovvero da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già
espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello
stesso procedimento; che in tale ipotesi doveva rientrare il caso incui il
magistrato, in un momento anteriore alla sua investitura di giudice del
giudizio, avesse emanato un provvedimento che, sebbene non ancora fondato su
prova piena, potesse considerarsi frutto di una valutazione contenutistica e
non formale del merito della questione. Veniva così precisato: che la
preesistenza di valutazioni sulla stessa res iudicanda determina
situazioni di incompatibilità; che sotto tale profilo rilevavano però le
valutazioni finalizzate a una decisione; che tali valutazioni dovevano attenere
al merito dell’ipotesi accusatoria e non contenere determinazioni meramente
formali in ordine allo svolgimento del processo; che la questione decisa doveva
avere una sua propria autonomia processuale, ancorché relativa a una
valutazione contenutistica del merito del giudizio, altrimenti si sarebbe
incorsi in incompatibilità a ogni piè sospinto, con l’aberrante conseguenza di
dover prevedere un diverso giudice per ogni diverso atto da compiere. Le
considerazioni svolte in campo penale dalla Corte Costituzionale erano
certamente di carattere così generale e pregnante che sorgeva inevitabilmente
il dibattito circa la loro applicabilità, negli stessi termini, al processo
civile. Del resto, come la stessa Corte affermerà più tardi in sentenza
dell’ottobre 1999 n.387, ogni meccanismo giurisdizionale deve intendersi realizzato
alla luce dei principi enunciati dagli arrt. 24, 101 e 104 primo comma della
Costituzione (diritto a una tutela giurisdizionale mediante azione; davanti a
un giudice connaturalmente imparziale in quanto soggetto solo alla legge e a
sua volta garantito dall’autonomia e indipendenza della magistratura).Nel
codice di procedura civile del 1940, nella formulazione tuttora
vigente,l’art.51 c.p.c. costituisce il fondamento delle previsione di
incompatibilità del giudice nel processo civile e, al di là delle ipotesi in
cui il giudice si trova in situazioni di incompatibilità extra processuali o
dipendenti da specifiche situazioni di stato o di comportamenti per cui è
doveroso escludere l’esistenza di una posizione di sua equidistanza dalle
parti, il n.4 del primo comma stabilisce l’incompatibilità del giudice che
abbia conosciuto del processo come magistrato in altro grado. Per molto tempo
la diversità del grado di giudizio, necessaria ai fini dell’applicabilità di
detta norma, è stata intesa in modo restrittivo, escludendosi da tale ipotesi
la revocazione ex art. 395 c.p.c., l’opposizione di terzo ex
art.404 c.p.c., il rinvio restitutorio delle sentenze cassate per error in
procedendo, le opposizioni a esecuzione, adatti esecutivi e a sentenza
dichiarativa di fallimento. Soltanto nel 1990,con la riforma del processo
civile e in particolare del procedimento cautelare, l’art.669 terdecies
c.p.c. introduce un’ipotesi di incompatibilità che va al di là del diverso
grado di giudizio e, allargando l’ambito concettuale dell’art.51 c.p.c.,
prevede nella stessa logica che del collegio, giudice del reclamo, non può far
parte il giudice che ha emanato il provvedimento cautelare reclamato. Nel 1997
la Corte Costituzionale ha bocciato alcune questioni processualcivilistiche rimesse
dai giudici di merito che reputavano sussistere, nei casi sottoposti al vaglio
della Corte, casi di incompatibilità del giudice alla luce degli stessi
principi già affermati in campo penale: in caso di identità di giudice che
abbia emesso un provvedimento cautelare ante causam e sia stato
investito poi del giudizio di merito (sent. n.326/1997); in caso di identità di
giudice, nella specie il TAR, che abbia emesso decreto inibitorio per
comportamento antisindacale ai sensi dell’art.28, ultimo comma, della legge
contenente lo statuto dei lavoratori (n.300 del 1970) come novellato dall’art.6
della legge n.146 del1990 contenente norme sull’esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati (ord. n.356/1997). Le motivazioni della
Corte nel primo caso fanno leva sulla ritenuta diversità del processo civile da
quello penale dovendosi considerare quest’ultimo finalizzato all’accertamento
del fatto ascritto all’imputato costantemente assistito dal favor rei
mentre il primo può articolarsi in più fasi sequenziali (alcune anche
eventuali) assistito dai principi della disponibilità delle parti edel
contraddittorio sicché più funzionale al miglior rendimento della giurisdizione
può risultare la conduzione dell’intero iter processuale da parte dello stesso
giudice; inoltre, confermando che condizione necessaria di un’incompatibilità
endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadono sulla medesima res
iudicanda, osserva che la misura cautelare ante causam si fonda solo
sui presupposti del pregiudizio irreparabile e del fumus boni iuris che
però deve risultare da un semplice giudizio di verosimiglianza, da una
valutazione probabilistica circa le buone ragioni dell’attore sulla base di un
materiale probatorio che non ha di per sé rilevanza nel successivo giudizio di
merito ma tutt’al più costituisce mero argomento di prova, sicché la stessa
struttura del procedimento garantisce l’imparzialità del giudice. Nel secondo
caso la Corte Costituzionale ha reputato: che la norma in esame aveva
semplicemente determinato uno spostamento della competenza giurisdizionale da
quella ordinariamente prevista per la repressione della condotta antisindacale,
attribuita al pretore; che peraltro non sussisteva alcun vincolo nella
composizione del TAR, affidata ai poteri presidenziali di assegnazione dei
ricorsi, né preclusione all’utilizzo degli istituti dell’astensione e della
ricusazione come disciplinati dall’art.51 c.p.c., per risolvere situazioni
d’incompatibilità; che non erano invece applicabili al giudizio amministrativo
le regole delle incompatibilità soggettive proprie del processo penale,
trattandosi di sistemi processuali profondamente diversi .Un altro caso che
lambisce i due sistemi, civile e penale, è quello della affermata, dai giudici
di merito, incompatibilità del giudice penale in procedimento in cui si sia
costituito parte civile il curatore fallimentare a ciò autorizzato dallo stesso
giudice precedentemente in veste di delegato al fallimento (sent. n.351/1997).
La Corte Costituzionale in tal caso motiva escludendo che la fattispecie
rientri nell’ambito dell’art.34 c.p.p.: l’ipotizzata funzione pregiudicante
viene considerata una mera autorizzazione, esplicata nella procedura fallimentare,
avente natura e oggetto diversi rispetto a quella penale; la funzione del
giudice delegato al fallimento ha carattere di controllo e di direzione della
procedura fallimentare sicché l’autorizzazione al curatore a stare in giudizio
o a costituirsi parte civile nel processo penale non è un provvedimento
giurisdizionale a carattere decisorio ma basato sugli elementi prospettati dal
curatore o risultanti dalla procedura fallimentare, alla stregua di valutazioni
che hanno come oggetto un mero fumus di responsabilità dell’imputato
nonché l’utilità delconseguimento della domanda risarcitoria, intervenendo
quando l’azione penale è stata già esercitata dal PM. Dopo tali sentenze, che
per lo più lasciarono insoddisfatti dottrina e addetti ai lavori per il mancato
approfondimento delle questioni essenziali sulla terzietà del giudice nel
processo civile, la Corte Costituzionale, con sentenza n.387 dell’ottobre 1999,
finalmente dice qualcosa di sostanzialmente nuovo e, mentre dichiara infondata
la questione posta dal pretore di Torino circa l’incompatibilità tra le
funzioni del giudice che pronuncia decreto di repressione della condotta
antisindacale ex art.28 l.20 maggio 1970 n.300 e quelle del giudice
dell’opposizione a tale decreto, enuncia però espressamente i seguenti
principi: a) che il principio diimparzialità–terzietà della
giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo
di processo; b) che andava ribadita la netta distinzione tra
processo civile e processo penale per la diversa posizione ei differenti poteri
di impulso delle parti; c) che, ancora in generale, esigenza
imprescindibile, rispetto a ogni tipo di processo, è di evitare che lo stesso
giudice, nel decidere, abbia a ripercorrere l’identico itinerario logico
precedentemente seguito, sicché condizione necessaria per poter ritenere
un’incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadano
sulla stessa res iudicanda; d) che nel processo civile la
previsione contenuta nell’art.51 n.4 c.p.c. trova fondamento nell’esigenza
stessa di garanzia che sta alla base del concetto di revisio prioris instantiae,
che postula l’alterità del giudice dell’impugnazione il quale si trova a dover
ripercorrere l’itinerario logico che è stato già seguito onde pervenire al provvedimento
impugnato; e) che pertanto l’espressione “altro grado” non può avere un
ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo l’ordine degli
uffici giudiziari, come previsto dall’ordinamento giudiziario, ma deve
ricomprendere –con un’interpretazione conforme alla Costituzione— anche la fase che, in un processo civile, si
succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio,
caratterizzata da pronuncia che attiene
al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell’azione
proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario.
2.- L’intervenuta modifica dell’art.111 della
Costituzione, che pone espressamente nella carta costituzionale il
principio della terzietà e imparzialità del giudice in ogni processo, ha
davvero aggiunto qualcosa all’evoluzione della giurisprudenza costituzionale?
Tale principio risulta invero già fortemente
affermato dalla Corte Costituzionale la cui guida riconduce a una “giusta”
interpretazione dell’art. 51 n. 4 c.p.c. e alla conseguente necessità di
individuare quali fasi processuali siano equiparabili a quel grado di giudizio
cui la lettera della norma fa riferimento, alla luce dei principi enucleati
dalla stessa Corte Costituzionale. In dottrina (G. Scarselli) vi è già chi ha elencato le fattispecie
riconducibili allo schema delineato dalla Corte: tutte le ipotesi a carattere
impugnatorio che in precedenza erano state escluse in quanto diverse
dall’appello e dal ricorso in cassazione e cioè le impugnazioni per revocazione
e per opposizione di terzo, i giudizi di rinvio, le opposizioni all’esecuzione
e agli atti esecutivi; in materia fallimentare, le fattispecie di opposizione
alla sentenza dichiarativa di fallimento, il reclamo contro il decreto emesso ex
art. 25 l. fall., le opposizioni allo stato passivo ex art.98-103l.fall.; le
fattispecie di reclamo ex artt.739 e 740 c.p.c. contro i provvedimenti di
volontaria giurisdizione; le fattispecie di opposizione al provvedimento emesso
a norma dell’art. 148 c.c.; i casi di opposizione avverso il decreto dello
stato di adottabilità di un minore ex artt. 15 e 17l. n.184/83.
3.- Nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo il problema delle incompatibilità si propone fortemente, posto
che anche in questo caso il provvedimento ingiuntivo ha carattere decisorio e
presuppone una valutazione contenutistica delle ragioni addotte dal ricorrente
sulla base di risultanze probatorie che per di più avranno di per sé rilevanza
nel giudizio di merito. Inoltre, il giudice dell’opposizione ripercorrerà lo
stesso iter logico seguito dal giudice del monitorio per pervenire al
provvedimento opposto. Non mancano pertanto elementi per affermare che il
giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo non può poi essere giudice
dell’opposizione allo stesso decreto. Di contro sussistono però altrettanti
fondati motivi per poter considerare sottratta tale fattispecie al pericolo di
incompatibilità allorché si attribuisca al ricorso per decreto ingiuntivo
valore assorbente di domanda, provvisoriamente accolta inaudita altera parte in
base a prove fornite dalla sola parte istante e conformi al modello legale
voluto dal legislatore con giudizio ex ante sul valore probatorio
privilegiato di taluni tipi di documenti e si attribuisca all’opposizione la funzione
prevalente di risposta piuttosto che di impugnazione anche se necessaria per
evitare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Del resto, anche la
Corte di Giustizia della Comunità Europea, con sentenza del 13 luglio 1995 ha
considerato il decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso che lo determina, come
una domanda giudiziale o atto equivalente ai sensi dell’art. 27 punto 2 della
convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968(concernente la competenza
giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
come successivamente modificata). In tale ottica la terzietà del giudice
verrebbe garantita dal fatto che il giudice del monitorio deciderebbe
all’oscuro delle ragioni deducibili in seguito dall’opponente per contrastare
la pretesa monitoria sicché potrebbe escludersi la sussistenza della forza
della prevenzione in ordine alle cause estintive, modificative o impeditive
della domanda giudiziale avanzata dal ricorrente. In realtà sarebbe forse più
esatto dire che mancherebbe, nel susseguirsi delle fasi procedimentali quel
carattere assimilabile all’impugnazione. Altrimenti, non si salverebbero dalla
censura dell’incompatibilità nemmeno i provvedimenti anticipatori di condanna
di cui agli artt. 186 bis, ter, e quater, emessi nel
contraddittorio tra le parti, alla luce delle ragioni esposte e degli elementi
probatori dedotti da entrambe leparti.
4.- In ordine ai provvedimenti anticipatori di
condanna, va considerato chela Corte Costituzionale ha evidenziato
ripetutamente la diversità tra la situazione processuale penale e quella civile
(ancora da ultimo con la sentenza n. 387 del 1999 che richiama la n. 341 del
1998 e la n. 351 del1997) rammentando come le situazioni pregiudicanti
ricavabili dall’art. 34c.p.p. sono “tipicamente individuate dal legislatore in
base alla presunzione che siano di per sé incompatibili con l’esercizio di
ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, a prescindere
dalle modalità con cui la funzione è stata svolta, ovvero dal concreto
contenuto dell’atto preso in considerazione”. Di contro, sottolinea la stessa
Corte, “la medesima soluzione non è stata adottata dal legislatore per il
processo civile, per il quale vige un peculiare sistema procedurale
caratterizzato da una diversa posizione delle parti, che si possono avvalere di
particolari poteri di difesa, di modo che appare non arbitraria la diversa
scelta di garantire l’imparzialità–terzietà del giudice nel processo civile
solo attraverso gli istituti dell’astensione e ricusazione”
.La modifica dell’art. 111 Cost. non sembra aver
modificato questo assetto. Anzi prevedendo l’art.2 della legge costituzionale
n.2 del 23 nov. 1999 che "la legge regola l’applicazione dei principi
contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso
alla data della sua entrata in vigore" ed enucleando il novellato art. 111
Cost. criteri esplicativi, in applicazione dei principi generali prima
enunciati, solo in relazione al processo penale, anche il legislatore
costituzionale dimostra di accoglierla diversità del processo penale da quello
civile e di reputare idonea la tutela apprestata dall’ordinamento per i casi di
incompatibilità del giudice civile attraverso i meccanismi già predisposti con
l’art.54 c.p.c. Se questo è il percorso indicato dal legislatore e dalla Corte
Costituzionale bisogna allora convenire sul fatto che, per considerare
sussistente un’ipotesi di incompatibilità del giudice civile, occorre la
sussistenza di tutti i presupposti indicati dalla stessa Corte Costituzionale:
a) che si sia in presenza di due fasi procedurali che si succedano con
carattere di autonomia; b) che ciascuna di esse abbia il medesimo oggetto e
presupponga le stesse valutazioni decisorie sul merito della domanda proposta
nella prima fase, ancorché davanti allo stesso organo giudiziario; c) che la
seconda fase abbia valore sostanziale di revisio prioris instantiae.
Mancando uno di tali presupposti dovremmo reputare la fattispecie fuori
dall’ipotesi prevista dall’art. 111 Cost. e 51 n. 4 c.p.c.In tale ottica, anche
i provvedimenti anticipatori di condanna (ivi compresol’art.186 quater
c.p.c.), previsti dal codice di rito in corso di causa, non determinerebbero
alcuna causa di incompatibilità tra le funzioni del giudice che li ha emessi e
quelle esplicate con la definitiva decisione della causa, poiché mancherebbe
l’elemento della revisio prioris instantiae e cioè l’aspetto
assimilabile all’impugnazione della prima fase cui riconduce l’art.51 n. 4
c.p.c., restando insufficiente la considerazione che quel giudice abbia
elaborato e valutato gli stessi elementi probatori posti a fondamento della
definitiva sentenza e risultando sufficientemente tutelatigli interessi delle
parti dalla sostanziale parità delle reciproche possibilità difensive. Del
resto la stessa Corte Costituzionale, già nell’ambito del processo penale,
diversamente caratterizzato dal più forte bisogno di tutela dell’imputato e dal
favor rei, ha evidenziato la diversa posizione del “giudice che procede”
nel giudizio di merito dichiarando inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al giudizio il giudice del dibattimento che, nel corso dello
stesso, abbia applicato all’imputato, nei confronti del quale si svolge il
giudizio, una misura coercitiva e ciò in quanto l’accoglimento del petitum comporterebbe
un esito irragionevole e in contrasto con il principio del giudice naturale
precostituito per legge: l’esercizio della competenza accessoria farebb evenir
meno quella principale e finirebbe con l’attribuire alle parti la potestà di
determinare l’incompatibilità nel corso del giudizio del quale il giudice è già
investito. Con riferimento al processo civile, qualsiasi richiesta di
provvedimento anticipatorio di condanna produrrebbe l’effetto di sottrarre la
causa al suo giudice naturale, posto che, a semplice istanza di una delle parti
(che magari può così liberarsi di un giudice scomodo), il giudice, sia in caso
di accoglimento sia in caso di diniego, è comunque chiamato a compiere una
valutazione delle ragioni della domanda e delle eccezioni nonché dei rispettivi
elementi probatori.5.- Analogo discorso è da farsi per il cautelare ante
causam e in corso di causa. Anche in tali casi, pur trattandosi di subprocedimenti
autonomi dal giudizio principale di merito, manca il sostanziale carattere
della revisio prioris instantiae, che può far rientrare le fattispecie
sotto il regime dell’art. 51 n. 4 c.p.c., in relazione al merito del giudizio
principale. Ancora una volta, sottolineando la diversità del sistema
processualistico penale da quello civile (e sostanzialmente evidenziando la
posizione di maggior debolezza della difesa dell’imputato a fronte dei poteri
statuali dell’accusa), la Corte Costituzionale, che ha già esaminato la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 c.p.c nella parte in cui
non prevede l’obbligo di astensione nella causa di merito per il giudice che
abbia concesso una misura cautelare ante causam (sent. n.326/1997), ha
posto l’accento sulla diversa ottica in cui si pone il giudice del cautelare e
del merito, nella prima fase tendendo essenzialmente alla conservazione delle
possibilità di realizzo del diritto preteso ma ancora da accertare, in base a
un giudizio probabilistico e di mera verosimiglianza di elementi probatori,
addotti dal ricorrente, non aventi di per sé rilevanza nel successivo giudizio
di merito. Tale impostazione ha sollevato grandi perplessità in chi non ha
mancato di rilevare che nella fase cautelare l’esame del fumus boni iuris
presuppone la verifica delle prove allegate dal ricorrente seppure in modo
sommario e al di fuori delle formalità di rito previste per il giudizio
ordinario di cognizione, nel quale poi nulla vieta al giudice di valutare il
materiale probatorio raccolto nella fase cautelare. Ma anche in questo caso si
dovrebbe piuttosto porre maggiormente l’accento sull’assenza di effetto
impugnatorio nell’instaurazione del giudizio di merito rispetto alla fase
cautelare che, nella sua autonomia, è dotata al suo interno dello strumento
atto a consentire la revisio prioris instantiae mediante l’istituto del
reclamo. Se si desse esclusiva rilevanza alla c.d. forza della prevenzione e al
fatto che lo stesso giudice abbia potuto già esaminare le stesse ragioni
difensive e gli stessi elementi probatori dedotti dalle parti, senza richiedere
altresì la sussistenza di una connessione di tipo impugnatorio tra una fase
procedimentale e l’altra, chi potrebbe mai salvare dall’incompatibilità tutte
le situazioni di ricorso cautelare in corso di causa? Come avrebbe mai potuto
il legislatore ignorare una così grave lacuna normativa, posto che l’art.669 quater
impone che la domanda venga posta al giudice del merito? Come non arrivare
alle estreme conseguenze di ravvisare pregiudizio in ogni provvedimento
istruttorio sulle istanze di parte, perfino quello di ammissione o di rigetto
di richiesta di prova?
La strada indicata dalla Corte Costituzionale e dal
legislatore costituzionale appare molto più ragionevolmente passare attraverso
i dettatidell’art.51 c.p.c.. Altrimenti sarebbe la paralisi del processo civile
o delle competenze accessorie a questo strumentali.
6.- Altro discorso è invece da farsi per le
incompatibilità che possono sorgere in sede di procedura fallimentare,
in molti casi determinate da una originaria mancanza di terzietà nella
posizione del giudice delegato al fallimento che si atteggia a parte per via
dei poteri ufficiosi di controllo e di direzione della procedura concorsuale,
con la conseguenza che si dovrebbe considerare sussistente l’incompatibilità
ogni volta che lo stesso giudice del fallimento debba decidere questioni già
conosciute nell’esercizio delle sue funzioni amministrative. In ogni caso
dovrebbe reputarsi l’incompatibilità a far parte del collegio in caso di
reclamo ex art. 26 l. fall. avverso i provvedimenti emessi dal giudice
delegato norma dell’art.25 l. fall. così come del collegio che decide delle
opposizioni dei creditori esclusi dallo stato passivo ex art. 99 l.fall..