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Gli atti ed i verbali degli uffici della pubblica amministrazione possono andare ON-LINE.

 

Il Garante per la Protezione dei dati personali sostiene che si possono trasmettere via Internet gli atti ed i verbali redatti dagli uffici della Pubblica Amministrazione. Sostiene, inoltre, che nel caso occorra divulgare dati personali relativi a terzi, in assenza di una norma che tuteli il diritto alla riservatezza del terzo, le Pubbliche Amministrazioni possono pubblicare i dati nel rispetto delle norme contenute nella Legge del 1996 numero 675 che disciplinano l’attività giornalistica e che tutelano il diritto alla riservatezza dei dati personali.

E’ dunque possibile trasmettere atti e delibere della Pubblica Amministrazione se si rispettano sia le norme che disciplinano il regime di pubblicità degli atti delle Amministrazioni Pubbliche che quelle che tutelano il diritto alla privacy.

Questo parere è stato formulato dal Garante in seguito ad una richiesta del Presidente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) che aveva posto un quesito sulla legittimità della trasmissione per posta elettronica delle delibere del Consiglio che venivano poi divulgate sui siti web. Il Garante sostiene  che la pubblicazione delle notizie dell’attività del Consiglio Universitario Nazionale sia una “pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero, cui si applicano le stesse disposizioni previste per l'esercizio dell'attività giornalistica”.

Per questi motivi il Consiglio universitario ha raccolto e divulgato i dati in modo lecito in quanto ha divulgato notizie che non violano il segreto d’ufficio.

Ilaria Bernagozzi