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LE ADR NEL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE
di
Avv. Gianluigi Cassandra
Dott. Francesco Maina
studiocassandra@katamail.com
Le
Alternative Dispute Resolution (
ADR) rappresentano una (relativamente) nuova area del diritto attraverso la
quale si risolvono le controversie al di fuori delle tradizionali aule di
giustizia. Di importazione americana le ADR si sono rapidamente sviluppate
negli anni '90 in tutto il mondo. Esistono tre principali categorie di ADR: l'Arbitration,
la Conciliation
e la Mediation,
ormai impiegate, a livello internazionale, in ogni settore del diritto.
Conviene sottolineare brevemente le caratteristiche delle altre forme di
risoluzione delle controversie per poi trattare piu' diffusamente
dell'arbitrato, sicuramente la piu' nota forma di ADR.
La
mediazione e' strutturalmente la meno
formale delle ADR. Si caratterizza per la presenza di una terza parte, il
mediatore, che rimane sempre neutrale rispetto alla vicenda trattata e che si
erge a link tra le parti. Maggiormente diffusa negli Stati Uniti, ma oggi
largamente utilizzata anche in Gran Bretagna, India, Cina, Francia, Israele,
Messico e Brasile, la Mediation si
differenzia dalla Negotiation (negoziazione), nella quale le parti stesse,
attraverso dei loro rappresentanti, i negoziatori, tendono a risolvere le controversie, senza ricorrere al Tribunale
o senza coinvolgere una mediatore imparziale. Esistono varie forme di
mediazione, ma, generalmente, la procedura consiste in un accordo consensuale,
reso out-of-court, che e' molto meno
costoso rispetto ad una normale causa in Tribunale, garantendo inoltre un
notevole risparmio di tempo.
La
Conciliation
giace a meta' tra la mediazione (informale) e l'arbitrato (formale). Anche
in questo caso si giunge ad un accordo, reso al di fuori del Tribunale, con
l'assistenza di una terza parte, il conciliatore. Il processo e' simile alla
mediazione ma il conciliatore ha un ruolo piu' attivo, anche di assistenza, rispetto al mediatore e puo' offrire una
decisione, non vincolante, che puo' ridurre il conflitto o condurre ad un
accordo tra le parti. Nel sistema legale britannico vi e' un trend crescente ad utilizzare tale forma
alternativa di risoluzione delle controversie. Molti Tribunali hanno istituito
un dipartimento di conciliazione, al quale le parti sono invitate a rivolgersi
per la risoluzione di controversie che spaziano dal diritto di famiglia (in
particolare nelle materie che coinvolgono i bambini) al diritto industriale.
Nel 1975, attraverso un Act of Parlament, e' stato istituito l'ACAS, Advisory Conciliation and Arbitration
Service, proprio per facilitare la risoluzione di controversie di diritto
industriale e commerciale. I suoi poteri e le sue funzioni sono regolate dal Trade Union and Labour Relations
(Consolidation) Act 1992. A parte il suo ruolo preminente nel risolvere i
problemi e le controversie relative agli scioperi, l'ACAS tende a realizzare
accordi e transazioni relative alle cause pendenti innanzi gli Industrial Tribunal o le Commercial Court, per casi che avrebbero
dei costi legali superiori all' ammontare della sorta capitale della
vertenza.
La
procedura arbitrale risulta senz’altro di uso piu' comune, nella pratica degli
affari, rispetto alle altre ADR .
Con l’Arbitration le parti possono
decidere di devolvere una o piu' controversie, anche non ancora insorte, al
giudizio di persone di propria fiducia: gli arbitri. Durante il giudizio le
parti potranno fare valere le proprie ragioni, valendosi anche dell’assistenza
legale, sottoponendo, in contraddittorio, al giudizio degli arbitri prove e
deduzioni, con dei vantaggi, rispetto alla ordinaria procedura giurisdizionale,
che possono facilmente intuirsi: rapidita', flessibilita', garanzia di competenza
tecnica.
Dal punto di vista piu' strettamente
tecnico-giuridico, i motivi di interesse per questa procedura risiedono nella
particolare natura della decisione arbitrale, il lodo (award), che pur restando
un atto negoziale di diritto privato, puo' successivamente diventare oggetto di
un procedimento che lo porta ad
acquistare la forza vincolante di una sentenza emessa in nome del popolo, pur
essendo soggetto a diversi, e molto piu' limitati, mezzi di impugnazione.
A questo punto possiamo porre una
distinzione tra due grandi categorie di procedure arbitrali, che la dottrina e
la giurisprudenza italiana classificano come rituale ed irrituale:
solo il primo pero' conosce una regolamentazione legislativa puntuale e
completa, dalla quale discende anche l’idoneita' del lodo ad acquisire efficacia
di sentenza. Diverso e' invece il discorso per l’arbitrato cd. irrituale (o
libero), il quale non e' soggetto alle norme di legge cui e' sottoposto
l’arbitrato rituale. Esso rimane, puramente e semplicemente, un contratto, un
accordo con cui due o piu' parti decidono di sottoporre ad un soggetto terzo una
controversia, allegando prove ed argomentazioni nel rispetto del principio del contraddittorio. Dunque l’atto
finale della procedura irrituale non potra' acquistare efficacia di sentenza,
pur avendo, in quanto contratto, forza di legge tra le parti. Dal punto di
vista pratico, per i protagonisti di un arbitrato, queste caratteristiche si
traducono in una enorme duttilita' ed adattabilita' dello strumento
dell’arbitrato irrituale alle piu' svariate situazioni poste dalla realta'
economica e cio' per il solo accordo delle parti: si pensi, ad esempio, alla
possibilita' per gli arbitri di porre in essere provvedimenti cautelari,
preclusa nel procedimento rituale, pur se l’efficacia di questi e' comunque
collegata alla natura essenzialmente contrattuale della procedura e dunque – in
definitiva – all’accordo delle parti. Ben si comprende allora come gli
operatori economici frequentemente preferiscano l’arbitrato libero, rinunciando
senza indugio alle garanzie ed alle formalita' proprie di quello rituale, molto
spesso superflue rispetto alle reali necessita' ed aspirazioni di chi ricorre
alle A.D.R., indirizzate alla sostanza, piu' che alla forma. Quale che sia la
forma e l’efficacia del provvedimento finale, cio' che conta e' che esso sia in
grado di chiudere “presto e bene” una vertenza, sbloccando cosi' i normali
rapporti economici e contrattuali. Come si vedra', nello schema dell’arbitrato
irrituale rientrano le procedure cosiddette “amministrate”, maggiormente
conosciute ed utilizzate nell’ambito delle relazioni commerciali di respiro
transnazionale.
Riassumendo, i vantaggi della procedura
arbitrale rispetto ai metodi ordinari di risoluzione del contenzioso
commerciale si delineano compiutamente e si rivelano molteplici e di indubbio
rilievo: questo strumento e' notevolmente piu' rapido rispetto a qualsiasi
processo condotto davanti ad un Tribunale e presenta inoltre la caratteristica
di sfociare in un provvedimento – il lodo – tendenzialmente non impugnabile ed
idoneo, percio', a costituire immediatamente il “final cut” della disputa insorta, capace di riportare finalmente la
certezza nei rapporti giuridici intercorrenti tra le parti. A cio' si aggiunge
poi il fatto che tramite l’arbitrato le parti hanno la possibilita' di deferire
la controversia a persone di propria fiducia, potendo gli arbitri essere scelti
dalle stesse.
Il corpus normativo riguardante il
funzionamento e la disciplina della procedura arbitrale comprende fonti di
diversa natura: leggi, trattati internazionali e convenzioni di natura
meramente negoziale, che pero', come puo' intuirsi, costituiscono il materiale di
maggiore interesse, data la centralita' dell’elemento volontaristico nella
procedura oggetto del nostro studio.
Il meccanismo atto a conferire efficacia
al lodo arbitrale trova solitamente una compiuta disciplina positiva negli
ordinamenti giuridici di tutte le nazioni; tuttavia esso riceve un’ampia
regolamentazione anche in fonti di diritto internazionale speciale, a riprova
della grande diffusione dell’arbitrato nelle relazioni commerciali
internazionali. Va menzionata, in particolare, la Convenzione di New York del
10 giugno 1958 (U.N. Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), attualmente
recepita da circa 120 Stati: con essa i Paesi contraenti intendono facilitare e
semplificare il riconoscimento dell’efficacia
in tutti gli Stati contraenti di lodi arbitrali emessi in uno qualsiasi
di essi. La convenzione menzionata resta, ad oggi, il testo fondamentale in
materia di arbitrato fra soggetti residenti in differenti Nazioni; accanto ad
essa va comunque menzionata anche la Convenzione Europea sull’Arbitrato
Commerciale Internazionale, firmata a Ginevra il 21 aprile 1961 sotto gli
auspici della Commissione economica per l'Europa della Organizzazione delle
Nazioni Unite. Tale convenzione – ratificata dall’Italia con legge 10/5/1970 n°
18 –si applica agli arbitrati relativi ad operazioni di commercio
internazionale intercorrenti fra persone fisiche o giuridiche aventi la loro
residenza abituale o la loro sede in Stati contraenti diversi. Sono previste
inoltre delle disposizioni inerenti l'organizzazione dell'arbitrato, la contestazione della competenza arbitrale
e della competenza dei giudici ordinari, circa la legge applicabile e la
motivazione della sentenza arbitrale ed, infine, riguardo l'annullamento della
sentenza. L’ordinamento
giuridico italiano disciplina il fenomeno dell’arbitrato commerciale
internazionale con il disposto degli articoli 832-838 del codice di procedura
civile, che contiene alcune deroghe alla disciplina generale sull’arbitrato –
ovviamente, rituale – di diritto interno, orientate per lo piu' a lasciare
maggior spazio all’autonomia privata in questioni come la lingua da utilizzare
nell’arbitrato, i motivi di ricusazione degli arbitri, la legge da applicare.
Elemento essenziale per la validita'
dell’intera procedura arbitrale e' il compromesso o clausola compromissoria e
cioe' un apposito negozio giuridico con il quale le parti si accordano per
deferire ad arbitri una controversia gia' insorta o che potrebbe insorgere (arbitration agreement). Perché la
clausola sia valida e' necessaria la forma scritta: per l’arbitrato rituale essa
e' generalmente richiesta dalla legge. Diverso discorso va fatto per il caso
dell’arbitrato non rituale, che, come si e' visto, esula dal discorso del
riconoscimento dell’efficacia di sentenza al lodo conclusivo; nondimeno
l’accordo scritto in ordine al deferimento ad arbitri della controversia
risulta essere un requisito generalmente richiesto per potere accedere alle
procedure arbitrali gestite da camere arbitrali, come puo' evincersi
dall’analisi dei regolamenti di procedura piu' diffusamente utilizzati. Per
completezza, va poi ricordato che, nell’ambito di contratti conclusi tra
imprenditori e consumatori, ai sensi della Direttiva 93/13/CEE, e' abusiva la
clausola che obblighi “il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una
giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche”, con le
conseguenze ben note: la clausola sara' inefficace a vantaggio del consumatore
se non si fornisca la prova della sua non-vessatorieta'.
Proprio la possibilita' di rivolgersi per
la gestione dell’arbitrato ad apposite istituzioni indipendenti, cui si faceva
cenno in precedenza, costituisce l’aspetto piu' interessante dell’istituto in
esame. Invece di provvedere direttamente alla nomina degli arbitri ed alla
definizione di tutte le questioni riguardanti il concreto svolgersi del
procedimento camerale, le parti di un contratto possono usufruire dei servizi
offerti da soggetti – le camere arbitrali, solitamente persone giuridiche di
diritto privato – i quali offrono servizi che spesso si rivelano determinanti
per la rapida ed equa definizione dell’arbitrato, come scelta del numero e dell’identita' degli
arbitri – che puo' includere il potere
di rimozione – controllo sul loro operato, scelta della sede, delle regole
procedimentali, gestione di termini e notifiche, delle regole di diritto
applicabili ed assistenza alle parti. Si parla in questi casi di arbitrato
“amministrato” o “istituzionale”, mentre l’arbitrato condotto e gestito
direttamente dagli arbitri viene definito “arbitrato ad hoc”.
Nel campo del commercio internazionale si puo' constatare come le camere
arbitrali di maggior successo siano situate nei Paesi anglosassoni. Si pensi,
ad esempio, che Londra tratta, tra l'altro, dal 70 all' 80% degli arbitrati
marittimi del mondo. Basta effettuare una semplice ricerca su Internet per
rendersi conto di come, soprattutto negli Stati Uniti, la fornitura di servizi
di gestione ed amministrazione di procedure arbitrali sia un’attivita' svolta
diffusamente in forma di impresa dai piu' svariati soggetti, addirittura anche
per via telematica, tramite la rete. In questi casi, la procedura si svolge,
solitamente, in modo davvero rapido e con un dispendio minimo di tempo e di
denaro per chi ne usufruisce: e' sufficiente contattare per posta elettronica il
fornitore del servizio, il quale provvede ad assegnare un nome utente ed una
password che serviranno agli utenti, cosi' identificati, a far pervenire
direttamente online le proprie argomentazioni probatorie e le proprie istanze.
Coloro che non subissero l’indubbio
fascino di un servizio tanto innovativo, ma che intendessero comunque ricorrere
all’arbitrato amministrato hanno la possibilita' di affidarsi ad una delle
numerose camere arbitrali “tradizionali”, tra le quali si ritrovano anche
istituzioni dall’indiscutibile prestigio, in grado di offrire un elevatissimo
standard qualitativo e la garanzia di una competenza tecnica sempre adeguata
alle diverse situazioni. Come e' facile intuire, sarebbe impossibile dare un
resoconto completo di questa realta', data la vastita' del novero di soggetti che
vi operano. Un cenno, tuttavia, meritano le organizzazioni di piu' chiara fama e
di piu' antica tradizione.
Necessariamente una menzione non puo' non
andare alla International Chamber of Commerce (I.C.C.), la quale offre, nei Paesi in cui e' presente,
tutti i servizi di arbitrato ai quali si e' accennato tramite una Corte
Internazionale di Arbitrato (International Court of Arbitration)
la cui sede e' a Parigi. La I.C.C. fornisce servizi di amministrazione di
procedure arbitrali, composta di membri originari di 60 Paesi diversi e dotata
di un proprio regolamento di procedura,
aggiornato da ultimo nel 1998, che, nella pratica contrattuale, e' spesso utilizzato anche nell’ambito di
procedure arbitrali ad hoc (cioe' non amministrate), mediante l’accordo espresso
delle parti che decidono di richiamarlo facendovi rinvio nell’arbitration agreement. La piu' importante
garanzia che l’I.C.C. offre e' costituita dal costante controllo della Corte
sull’operato degli arbitri designati per ciascuna controversia, che culmina
nell’approvazione da parte della Corte stessa del lodo emesso dagli arbitri. In
tal modo le parti non sono mai 'lasciate sole' con gli arbitri designati,
potendo esse sempre contare sulla generale supervisione ed assistenza della
Corte.
Oltre la Corte di arbitrato presso
l’I.C.C., un cenno meritano la London
Chamber of International Arbitration e la Corte Permanente di Arbitrato (Permanent Court of Arbitration),
istituzione dalla storia secolare la cui attivita' si esplica pero' solo nelle
procedure arbitrali che coinvolgono anche degli Stati. Esiste, ed e' diffusamente utilizzato nella pratica, un corpo di norme procedurali uniformi,
elaborato dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale
Internazionale, cui le parti di un qualsiasi contratto possono riferirsi e che
le stesse possono scegliere di applicare alle future procedure arbitrali tra di
esse nascenti, siano esse poi gestite o meno da istituzioni indipendenti: si
tratta delle U.N.C.I.T.R.A.L. Arbitration Rules, un vero e proprio “codice di procedura”
di quarantuno articoli che le parti di un arbitrato possono sempre richiamare
con il semplice accordo scritto, come espressamente previsto dall’art. 1 delle U.N.C.I.T.R.A.L. Rules.
Prima
di concludere il nostro discorso e' utile sottolineare come in Gran Bretagna,
nel Luglio 1996, si e' attuata una Civil Justice Review, condotta dalla
Commissione presieduta da Lord Woolf, con il compito di risolvere i problemi
collegati ai costi, ai ritardi ed alla complessita' del sistema giudiziario. In
particolare il Woolf Report ha riconosciuto un posto di rilievo per le ADR nel
sistema di giustizia civile:" Dove vi e' una soddisfacente alternativa al
Tribunale, per la risoluzione delle controversie, il cui uso gioverebbe alle
parti, gli stessi giudici dovrebbero incoraggiarne l'utilizzo". In
pratica, oggi, nel Regno Unito, le parti sono obbligate a considerare
l'eventuale possibilita' di ricorso alle ADR prima di adire l'autorita'
giudiziaria ordinaria.
Qualsiasi
lettore potra' notare le differenze che separano, in materia, la cultura anglosassone da quella italiana, dove invece
il ricorso alle ADR e' ancora assai limitato. Vari sono i motivi: innanzitutto e'
da registrare una diffidenza delle parti verso istituti poco conosciuti ed
eccessivamente onerosi. Inoltre, se da un lato si denota una certa indifferenza
di gran parte dell'avvocatura, insensibile alla utilizzazione delle forme
alternative e restia ad una visione specialistica della materia, dall'altro non
decolla l'offerta di servizi di amministrazione delle procedure di ADR. E'
evidente che finche' sara' irrilevante la domanda di tali servizi, non si potra'
affermare neanche una consistente offerta, venendo cosi' meno il meccanismo
virtuoso della concorrenza, che porta ad abbassare i prezzi ed a migliorarne la
qualita'; il che inevitabilmente terra' ancora gli operatori economici lontani da
tali procedure. Sarebbe auspicabile allora anche un intervento, finora assai
carente, probabilmente anche condizionato da una certa ostilita' della
magistratura ordinaria, del Legislatore nazionale volto ad incentivare, sul
modello di quello angloamericano, il ricorso a procedure non giurisdizionali di
risoluzione del contenzioso. In tal modo ne gioverebbero in primis proprio i
Tribunali ordinari, oggi sommersi da una mole di lavoro ingestibile. Da noi si e'
evidenziata invece l'incapacita' di correre dietro al veloce progredire di
fenomeni economici, che si fanno portatori di istanze nuove e che al conflitto
preferiscono la composizione e la mediazione, proprio perché dalla ricerca
dell'equo compromesso si possa trovare il punto da cui far ripartire proficue
relazioni commerciali.
Le statistiche di seguito riportate,
tratte dal sito web dell’I.C.C. e relative all'anno 2000, illustrano come il ricorso all’arbitrato
amministrato vada diffondendosi rapidamente tra gli operatori commerciali a livello
internazionale a dimostrazione della convenienza, anche in termini economici,
della procedura arbitrale in materia commerciale, materia che sempre piu'
necessita di essere trattata da arbitri ed avvocati affidabili, dotati di
competenze specifiche e messi in condizione di operare in modo rapido ed
efficiente.
Crescita del numero di
casi trattati dalla I.C.C. tra il 1950 ed il 2000

Le figure chiave per
l’anno 2000 dimostrano la portata mondiale dell’arbitrato ICC
(fonte:
http://www.iccwbo.org/court/english/news_archives/2001/statistics.asp)
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Durante
l’anno 2000 sono stati trattati 541 casi dalla Corte ICC che hanno coinvolto
1398 parti di 120 Stati.
.
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|
Sebbene
la Corte risieda a Parigi, i casi che essa amministra sono decisi da collegi
arbitrali stabiliti in tutti i continenti. Approssimativamente meta' dei collegi
nelle dispute che hanno avuto inizio nel 2000 erano composte da un unico
arbitro e l’altra meta' da tre arbitri. Se le parti non concordano una clausola
riguardante la loro nomina, essi sono scelti dalla Corte secondo la procedura
fissata nelle proprie Regola di Arbitrato. Nel 2000 sono stati nominati 812
arbitri di 58 stati diversi.
L’attivita'
della Corte e del proprio Segretariato ha continuato ad aumentare, con oltre
mille contenziosi in corso alla fine dell’anno. Questo carico e' gestito dal
Segretariato, il cui organico include 30 avvocati di 19
differenti
nazionalita'. La Corte, che comprende piu' di 80 membri da 70
paesi, si e' riunita 36 volte in forma di commissioni ed ha tenuto 12 sessioni
plenarie nel corso dell’anno.
I
nuovi casi iscritti nel 2000 coprivano un ampio ventaglio di settori economici,
con notevole incremento nelle alte tecnologie, energia e trasporti. L’ammontare
delle somme controverse era altrettanto vario, da meno di 50000$ ad oltre 100
milioni di dollari. Il 54% dei casi ha riguardato somme superiori al milione di
dollari.
Costi dell’arbitrato amministrato dalla I.C.C.
|
Valore della disputa (in dollari
U.S.A.)
|
A. Spese di amministrazione
|
|
fino
a 50 000
|
2500
|
|
da 50 001 to
100 000
|
2500 + 3.50%
dell’ammontare oltre 50 000
|
|
da 100 001 to
500 000
|
4250 + 1.70%
dell’ammontare oltre 100 000
|
|
da 500 001 to
1 000 000
|
11 050 +
1.15% dell’ammontare oltre 500 000
|
|
da 1 000 001
to 2 000 000
|
16 800 +
0.60% dell’ammontare oltre 1 000 000
|
|
da 2 000 001
to 5 000 000
|
22 800 +
0.20% dell’ammontare oltre 2 000 000
|
|
da 5 000 001
to 10 000 000
|
28 800 +
0.10% dell’ammontare oltre 5 000 000
|
|
da 10 000 001
to 50 000 000
|
33 800 +
0.06% dell’ammontare oltre 10 000 000
|
|
da 50 000 001
to 80 000 000
|
57 800 +
0.06% dell’ammontare oltre 50 000 000
|
|
da 80 000 001
to 100 000 000
|
75 800
|
|
oltre 100 000
000
|
75
800
|
|
Valore della disputa (in dollari
U.S.A.)
|
B. Compensi degli arbitri
|
|
|
Minimum
|
Maximum
|
|
fino a 50 000
|
2500
|
17.00%
del valore della controversia
|
|
da
50 001 a
100 000
|
2500
+ 2.00% dell’ammontare
oltre 50 000
|
8500
+ 11.00% dell’ammontare
oltre 50 000
|
|
da
100 001 a
500 000
|
3500
+ 1.00% dell’ammontare
oltre 100 000
|
14
000 + 5.50% dell’ammontare
oltre 100 000
|
|
da
500 001 a
1 000 000
|
7500+
0.75% dell’ammontare
oltre 500 000
|
36
000 + 3.50% dell’ammontare
oltre 500 000
|
|
da 1 000 001
a
2 000 000
|
11
250 + 0.50% dell’ammontare
oltre 1 000 000
|
53
500 + 2.50% dell’ammontare
oltre 1 000 000
|
|
da
2 000 001 a
5 000 000
|
16
250 + 0.25% dell’ammontare
oltre 2 000 000
|
78
500 + 1.00% dell’ammontare
oltre 2 000 000
|
|
da 5 000 001
a
10 000 000
|
23
750 + 0.10% dell’ammontare
oltre 5 000 000
|
108
500 + 0.55% dell’ammontare
oltre 5 000 000
|
|
da
10 000 001 a
50 000 000
|
28
750 + 0.05% dell’ammontare
oltre 10 000 000
|
136
000 + 0.17% dell’ammontare
oltre 10 000 000
|
|
da
50 000 001 a
80 000 000
|
48
750 + 0.03% dell’ammontare
oltre 50 000 000
|
204
000 + 0.12% dell’ammontare
oltre 50 000 000
|
|
da
80 000 001 a
100 000 000
|
57
750 + 0.02% dell’ammontare
oltre 80 000 000
|
240
000+ 0.10% dell’ammontare
oltre 80 000 000
|
|
oltre 100 000
000
|
61
750 + 0.01% dell’ammontare
oltre 100 000 000
|
260
000 + 0.05% dell’ammontare
oltre 100 000 000
|
(fonte:
http://www.iccwbo.org/court/english/arbitration/rules.asp)
Copyright ICC.
Materiale
statistico riprodotto dietro autorizzazione.
Avv. Gianluigi
Cassandra e-mail: gigicass@yahoo.com
Dr. Francesco Maina
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