ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA

Commissione Giustizia Civile

 

La Commissione, in relazione alla prossima entrata in vigore della legge relativa al Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, solleva le seguenti questioni da sottoporre all’attenzione degli organi preposti e in particolare al Ministero di Giustizia e alle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera.

 

In particolare sussistono i seguenti  problemi interpretatativi della legge 23 dicembre 1999 n.488:

 

1.      L’art.9 comma 6 prevede tra l’altro, che mediante decreto del Presidente della Repubblica, si proceda alla disciplina delle modalità di versamento del contributo; non prevede invece l’emanazione di norme regolamentari e di attuazione relative alle modalità di applicazione del contributo.

In particolare:

v     Ai sensi del comma 5 dell’art.9 della legge richiamata, il valore del procedimento “ deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo ovvero nell’atto di precetto”, pena  l’improcedibilità della domanda:

Ora vi è da chiedersi qual è il senso del richiamo al valore indicato nell’atto di precetto (salcvo che non si tratti solo dell’ipotesi di opposizione a precetto), in considerazione del fatto che  per il processo esecutivo mobiliare il contributo è stato unificato nella somma di £.150.000, mentre per il processo esecutivo immobiliare il contributo è stato  unificato nell’importo di £.300.000, a prescindere dall’importo per cui si procede.

     

v     Il comma 3 dello stesso  articolo poi, nel prevedere a pena di irricevibilità ”che la parte che per prima si costituisce……; che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati….”, non prende in considerazione le altre ipotesi di esecuzione. Conseguentemente non si comprende, in tali ipotesi, quale sia il momento in cui scatta il meccanismo del pagamento del contributo unificato “a pena di irricevibilità dell’atto”, non esistendo per tali altre ipotesi, come invece per le esecuzioni mobiliari e immobiliari, il momento della “istanza di assegnazione o di vendita”.

v     Procedimenti esecutivi di rilascio. – Il problema sorge in base al rilievo secondo il quale l’esecuzione per consegna o rilascio di cose non prevede alcuna fase  propriamente giurisdizionale. L’intervento del Giudice è limitato alla soluzione di eventuali difficoltà che possono insorgere nel procedimento e rappresenta un incidente nel processo esecutivo con esercizio, da parte del Giudice, di poteri di amministrazione del processo, senza la necessità di una azione vera e propria e quindi l’apertura di un procedimento da iscrivere a ruolo.

In tale situazione non dovrebbe ritenersi applicabile  l’art.9 della legge 488/99.

v     Procedimenti di opposizione all’esecuzione per rilascio. – Il valore andrà riferito al petitum e quindi all’accertamento richiesto al Giudice quale presupposto della contestazione del diritto del locatore di procedere alla esecuzione per rilascio. Non vi sono invece riferimenti certi per la determinazione del valore dei procedimenti di opposizione agli atti esecutivi che dovrebbero rientrare nelle cause di valore indeterminabile.

 

2.       L’art.11 della legge 488/99 prevede la possibilità di proroga per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 1° luglio 2000; prevede altresì  che “per i procedimenti iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all’eventuale nuovo termine……la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l’importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50%.”

Sorgono i seguenti problemi di ordine pratico:

L’uso del verbo “potere” fa presumere che, in difetto di versamento pari al 50% dell’importo, non vi sia declaratoria di improcedibilità e si potrà continuare ad apporre le marche da bollo. Secondo l’On.Parrelli per i procedimenti in corso “viene rimessa alla libera valutazione delle parti se avvalersi o meno della nuova normativa con il pagamento del contributo unificato ridotto alla metà e senza poter ripetere quanto già pagato”.

Non vi è però alcuna indicazione del termine entro cui deve essere eventualmente versato il contributo: si deve presumere che ciò possa farsi in qualsiasi momento o alla prima occasione (udienza, deposito istanza di vendita) che si presenta?

Infine non è chiaro che il 50% deve aggiungersi a quanto già versato (ad esempio a titolo di iscrizione a ruolo) oppure se tali importi possano essere calcolati, compensandoli, senza chiedere la “ripetizione o al rimborso” delle somme versate per eccesso.

Occorre maggior chiarezza sul punto e sui termini eventualmente previsti entro cui scegliere tra il contributo  o il vecchio sistema di pagamento.

3.   La legge prevede ancora che per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli Ufficiali    Giudiziari, è dovuto un unico diritto pari a £.10.000 per ogni atto….

Non sono però state indicate le modalità per il pagamento di tale importo. Si deve presumere che continueranno ad essere usate le marche da bollo o i diritti di cancelleria; il legislatore comuunque, nulla ha previsto o indicato.

4.  Particolare attenzione deve però essere dedicata ai procedimenti in materia di locazione e di condominio.

L’art.9 comma 5, prevede che il valore ( riferito al procedimento, anche esecutivo, e non alla causa) dovrà essere determinato ai sensi dell’art.10 e segg c.p.c., che però non prevede il valore dei procedimenti esecutivi, riguardo ai quali la competenza era attribuita in relazione alla materia (art.16 c.p.c. vecchio testo).

L’applicazione dell’art.10 c.p.c. pone problemi di interpretazione alla luce del nuovo testo dell’art.12 c.p.c. quale risulta a partire dal 30 aprile 1995 per effetto dell’art 89 della legge 353/1990 che ebbe ad eliminare il secondo comma dell’art.12 c.p.c. ove si precisava che nelle cause per finita locazione di immobili il valore doveva essere determinato in base all’ammontare del canone per un anno, e che nel caso di controversia sulla continuazione da locazione, il valore doveva determinarsi  con riferimento ai canoni relativi al periodo controverso.

Esistevano quindi, criteri convenzionali. Introdotta con la riforma,  la competenza funzionale del Pretore in materia di locazioni ed eliminati i riferimenti al canone annuale,  ai sensi della attuale formulazione dell’art.12 c.p.c., il valore si ricava in base a quella parte del rapporto che è in contestazione..

Ma cosa accade se l’attore deve estendere l’oggetto del petitum  oltre quello inizialmente dedotto nell’atto introduttivo, in conseguenza delle eccezioni svolte dal convenuto in via riconvenzionale che  indica, ad esempio, una scadenza contrattuale diversa e più lontana, rispetto a quella indicata dall’attore?

L’art.9 della legge 488/99 non prevede tale ipotesi, prevedendo solo la modificazione della domanda ad opera dell’attore.

Passiamo all’esame di altri casi:

v     Disdetta per finita locazione. – In tale caso, come nell’ipotesi di domanda di rilascio dell’immobile proposta mediante  giudizio ordinario,  l’azione è diretta ad ottenere un provvedimento che al momento della scadenza del rapporto consenta di ottenere l’adempimento forzato. Quale valore deve essere indicato? Il corrispettivo pari a tutti i canoni pagati fin dall’inizio della locazione, i canoni residui al momento della richiesta o il criterio del valore indeterminabile?

v     Sfratto per finita locazione. – Il procedimento è promosso  dopo la scadenza del rapporto e  non essendo possibile individuare la parte in contestazione e quindi dovrebbe valere il riferimento al valore indeterminabile.

v     Sfratto per morosità – Dovrebbe farsi riferimento all’importo dei canoni la cui morosità è contestata,  con esclusione della morosità successivamente maturata ed esistente al momento della pronuncia.

In caso di cumulo della domanda di convalida con richiesta di ingiunzione di pagamento per i canoni “scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto”, l’importo dovrebbe essere indeterminabile. Si rischia però un eccesso di contribuzione applicando due volte,(alla domanda di sfratto e alla richiesta di decreto ingiuntivo, lo scaglione d) della tabella, sia pure con riduzione alla metà prevista dal comma 4, arrivando a dover pagare circa 600.000!

v     Procedimenti in materia di determinazione del canone. – Vi può essere incertezza nella individuazione della materia del contendere L’eventuale cumulo tra la domanda di determinazione del canone e la domanda di pagamento di differenze o di restituzione di canoni può dar luogo a conseguenze inique.

v     Procedimenti in materia di occupazioni senza titolo. – Prima della riforma del Giudice Unico la giurisprudenza aveva individuato il criterio del canone virtuale annuo. Si confida nella reintroduzione dello stesso criterio.

v     Comodato. – In precedenza il problema del valore era stato superato dalla individuazione di una sorta di competenza funzionale impropria; occorre ripercorrere la strada del canone virtuale annuo, pena aggravi contributivi.

v     Procedimenti in materia di condominio – Impugnazione di deliberazioni dell’assemblea. Esclusi i  casi in cui si può fare riferimento all’art.14 c.p.c. e quelli in cui i giudizi sono attribuiti alla competenza funzionale del Giudice di Pace, laddove si contesti invece la legittimità di una determinata spesa deliberata dall’assemblea si dovrà fare riferimento all’intero importo di tale voce e non alla quota della quale l’opponente contesta l’addebito; in altri casi il valore di riferimento è quello indeterminabile.

5         Cumulo di domande. – Si dovrebbe cumulare il valore di tutte le domande proposte dalla stessa parte nello stesso processo anche se nei confronti di soggetti diversi, con conseguenze assolutamente inique; sarebbe auspicabile un intervento correttivo che consenta di applicare la tariffa con riferimento alla domanda di maggior valore, prevedendo, in difetto, eccessi applicativi e conseguenze inique.

6        Contenzioso. – La sanzione della improcedibilità, specialmente nel caso di  mancata integrazione del contributo, appare sproporzionata rispetto alla infrazione.

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L’Organismo unitario dell’Avvocatura Italiana  dovrà pertanto

CHIEDERE

l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di Giustizia e del Ministro delle Finanze che conceda la proroga di sei mesi prevista dal comma 11  per l’entrata in vigore delle disposizioni dell’art.9 della legge 488/99 affinchè si proceda:

-         alla stipula delle convenzioni da parte del Ministro delle Finanze con gli organi rappresentativi  dei rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati, indispensabile per consentire agli utenti la più ampia possibilità di procedere al pagamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

-         ad un riesame complessivo delle situazioni relative ai costi effettivi dei procedimenti civili allo scopo di individuare i valori relativi alle varie tipologie di procedimenti, il che consentirà di superare le difficoltà interpretative oggi esistenti e quindi di realizzare una effettiva, globale e  razionale semplificazione della materia.

Roma, 20 giugno 2000