ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
Commissione Giustizia Civile
La Commissione, in relazione alla prossima entrata
in vigore della legge relativa al Contributo Unificato per le spese degli atti
giudiziari, solleva le seguenti questioni da sottoporre all’attenzione degli
organi preposti e in particolare al Ministero di Giustizia e alle Commissioni
Giustizia del Senato e della Camera.
In particolare sussistono i seguenti problemi interpretatativi della legge 23
dicembre 1999 n.488:
1.
L’art.9
comma 6 prevede tra l’altro, che mediante decreto del Presidente della
Repubblica, si proceda alla disciplina delle modalità di versamento del
contributo; non prevede invece l’emanazione di norme regolamentari e di
attuazione relative alle modalità di applicazione del contributo.
In particolare:
v Ai sensi del comma 5
dell’art.9 della legge richiamata, il valore del procedimento “ deve risultare da apposita dichiarazione
resa espressamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo ovvero nell’atto di precetto”, pena l’improcedibilità della domanda:
Ora vi è da chiedersi qual è
il senso del richiamo al valore indicato nell’atto di precetto (salcvo che non
si tratti solo dell’ipotesi di opposizione a precetto), in considerazione del
fatto che per il processo esecutivo
mobiliare il contributo è stato unificato nella somma di £.150.000, mentre per
il processo esecutivo immobiliare il contributo è stato unificato nell’importo di £.300.000, a prescindere dall’importo per cui si
procede.
v Il comma 3 dello stesso articolo poi, nel prevedere a pena di
irricevibilità ”che la parte che per
prima si costituisce……; che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni
pignorati….”, non prende in considerazione le altre ipotesi di esecuzione. Conseguentemente non si comprende,
in tali ipotesi, quale sia il momento in
cui scatta il meccanismo del pagamento del contributo unificato “a pena di
irricevibilità dell’atto”, non esistendo per tali altre ipotesi, come invece
per le esecuzioni mobiliari e immobiliari, il momento della “istanza di
assegnazione o di vendita”.
v Procedimenti esecutivi di rilascio. – Il problema sorge in base al rilievo
secondo il quale l’esecuzione per consegna o rilascio di cose non prevede
alcuna fase propriamente
giurisdizionale. L’intervento del Giudice è limitato alla soluzione di
eventuali difficoltà che possono insorgere nel procedimento e rappresenta un
incidente nel processo esecutivo con esercizio, da parte del Giudice, di poteri
di amministrazione del processo, senza la necessità di una azione vera e
propria e quindi l’apertura di un procedimento da iscrivere a ruolo.
In tale situazione non dovrebbe ritenersi applicabile l’art.9 della legge 488/99.
v Procedimenti di opposizione all’esecuzione per rilascio. – Il valore andrà riferito al petitum e quindi all’accertamento richiesto al Giudice quale presupposto della contestazione del diritto del locatore di procedere alla esecuzione per rilascio. Non vi sono invece riferimenti certi per la determinazione del valore dei procedimenti di opposizione agli atti esecutivi che dovrebbero rientrare nelle cause di valore indeterminabile.
2.
L’art.11 della legge 488/99 prevede la
possibilità di proroga per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 1°
luglio 2000; prevede altresì che “per i procedimenti iscritti a ruolo al 1°
luglio 2000 ovvero all’eventuale nuovo termine……la parte può valersi delle
disposizioni del presente articolo versando l’importo del contributo di cui
alla tabella 1 in ragione del 50%.”
Sorgono i seguenti problemi
di ordine pratico:
L’uso del verbo “potere” fa
presumere che, in difetto di versamento pari al 50% dell’importo, non vi sia
declaratoria di improcedibilità e si potrà continuare ad apporre le marche da
bollo. Secondo l’On.Parrelli per i procedimenti in corso “viene rimessa alla
libera valutazione delle parti se avvalersi o meno della nuova normativa con il
pagamento del contributo unificato ridotto alla metà e senza poter ripetere
quanto già pagato”.
Non vi è però alcuna indicazione del termine entro cui deve essere eventualmente versato il contributo: si deve presumere che ciò possa farsi in qualsiasi momento o alla prima occasione (udienza, deposito istanza di vendita) che si presenta?
Infine non è chiaro che il 50% deve aggiungersi a quanto già versato (ad esempio a titolo di iscrizione a ruolo) oppure se tali importi possano essere calcolati, compensandoli, senza chiedere la “ripetizione o al rimborso” delle somme versate per eccesso.
Occorre maggior chiarezza sul punto e sui termini eventualmente previsti entro cui scegliere tra il contributo o il vecchio sistema di pagamento.
3. La legge prevede ancora che per il rilascio di copie autentiche,
anche da parte degli Ufficiali
Giudiziari, è dovuto un unico diritto pari a £.10.000 per ogni atto….
Non sono però state indicate le modalità per il
pagamento di tale importo. Si deve presumere che continueranno ad essere usate
le marche da bollo o i diritti di cancelleria; il legislatore comuunque, nulla
ha previsto o indicato.
4. Particolare attenzione deve però essere dedicata ai procedimenti in materia di locazione e di
condominio.
L’art.9 comma
5, prevede
che il valore ( riferito al procedimento, anche esecutivo, e non alla causa)
dovrà essere determinato ai sensi dell’art.10 e segg c.p.c., che però non
prevede il valore dei procedimenti esecutivi, riguardo ai quali la competenza
era attribuita in relazione alla materia (art.16 c.p.c. vecchio testo).
L’applicazione dell’art.10 c.p.c. pone problemi di
interpretazione alla luce del nuovo testo dell’art.12 c.p.c. quale risulta a partire
dal 30 aprile 1995 per effetto dell’art 89 della legge 353/1990 che ebbe ad
eliminare il secondo comma dell’art.12 c.p.c. ove si precisava che nelle cause
per finita locazione di immobili il valore doveva essere determinato in base
all’ammontare del canone per un anno, e che nel caso di controversia sulla
continuazione da locazione, il valore doveva determinarsi con riferimento ai canoni relativi al
periodo controverso.
Esistevano quindi, criteri convenzionali.
Introdotta con la riforma, la competenza
funzionale del Pretore in materia di locazioni ed eliminati i riferimenti al
canone annuale, ai sensi della attuale
formulazione dell’art.12 c.p.c., il valore si ricava in base a quella parte del
rapporto che è in contestazione..
Ma cosa accade se l’attore deve estendere l’oggetto
del petitum oltre quello inizialmente dedotto nell’atto
introduttivo, in conseguenza delle eccezioni svolte dal convenuto in via
riconvenzionale che indica, ad esempio,
una scadenza contrattuale diversa e più lontana, rispetto a quella indicata
dall’attore?
L’art.9 della legge 488/99 non prevede tale ipotesi,
prevedendo solo la modificazione della domanda ad opera dell’attore.
Passiamo
all’esame di altri casi:
v Disdetta per finita locazione. – In tale caso, come nell’ipotesi di domanda di rilascio dell’immobile proposta
mediante giudizio ordinario, l’azione è diretta ad ottenere un
provvedimento che al momento della scadenza del rapporto consenta di ottenere
l’adempimento forzato. Quale valore deve essere indicato? Il corrispettivo pari
a tutti i canoni pagati fin dall’inizio della locazione, i canoni residui al
momento della richiesta o il criterio del valore indeterminabile?
v Sfratto per finita locazione. – Il procedimento è promosso dopo la scadenza del rapporto e non essendo possibile individuare la parte
in contestazione e quindi dovrebbe valere il riferimento al valore
indeterminabile.
v Sfratto per morosità – Dovrebbe farsi riferimento all’importo dei canoni
la cui morosità è contestata, con
esclusione della morosità successivamente maturata ed esistente al momento
della pronuncia.
In caso di cumulo della
domanda di convalida con richiesta di ingiunzione di pagamento per i canoni
“scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto”, l’importo dovrebbe
essere indeterminabile. Si rischia però un eccesso di contribuzione applicando
due volte,(alla domanda di sfratto e alla richiesta di decreto ingiuntivo, lo
scaglione d) della tabella, sia pure con riduzione alla metà prevista dal comma
4, arrivando a dover pagare circa 600.000!
v Procedimenti in materia di determinazione del canone. – Vi può essere incertezza
nella individuazione della materia del contendere L’eventuale cumulo tra la
domanda di determinazione del canone e la domanda di pagamento di differenze o
di restituzione di canoni può dar luogo a conseguenze inique.
v Procedimenti in materia di occupazioni senza titolo. – Prima della riforma del
Giudice Unico la giurisprudenza aveva individuato il criterio del canone virtuale annuo. Si confida nella
reintroduzione dello stesso criterio.
v Comodato. – In precedenza il problema del valore era stato superato dalla
individuazione di una sorta di competenza funzionale impropria; occorre
ripercorrere la strada del canone
virtuale annuo, pena aggravi contributivi.
v Procedimenti in materia di condominio – Impugnazione di deliberazioni dell’assemblea. Esclusi i casi in cui si può fare riferimento all’art.14 c.p.c. e quelli in cui i giudizi sono attribuiti alla competenza funzionale del Giudice di Pace, laddove si contesti invece la legittimità di una determinata spesa deliberata dall’assemblea si dovrà fare riferimento all’intero importo di tale voce e non alla quota della quale l’opponente contesta l’addebito; in altri casi il valore di riferimento è quello indeterminabile.
5 Cumulo di domande. – Si dovrebbe cumulare il valore di tutte le domande proposte dalla stessa parte nello stesso processo anche se nei confronti di soggetti diversi, con conseguenze assolutamente inique; sarebbe auspicabile un intervento correttivo che consenta di applicare la tariffa con riferimento alla domanda di maggior valore, prevedendo, in difetto, eccessi applicativi e conseguenze inique.
6 Contenzioso. – La sanzione della improcedibilità, specialmente nel caso di mancata integrazione del contributo, appare sproporzionata rispetto alla infrazione.
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L’Organismo
unitario dell’Avvocatura Italiana dovrà pertanto
CHIEDERE
l’emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di Giustizia e del Ministro delle
Finanze che conceda la proroga di sei mesi prevista dal comma 11 per l’entrata in vigore delle disposizioni
dell’art.9 della legge 488/99 affinchè si proceda:
- alla stipula delle convenzioni da parte del Ministro delle Finanze con gli organi rappresentativi dei rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati, indispensabile per consentire agli utenti la più ampia possibilità di procedere al pagamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;
- ad un riesame complessivo delle situazioni relative ai costi effettivi dei procedimenti civili allo scopo di individuare i valori relativi alle varie tipologie di procedimenti, il che consentirà di superare le difficoltà interpretative oggi esistenti e quindi di realizzare una effettiva, globale e razionale semplificazione della materia.
Roma, 20 giugno 2000