di Mario Mascia
Ci occuperemo dell’antinomia
nella particolare prospettiva della prassi giurisprudenziale; in modo
particolare, delle accezioni nelle quali la giurisprudenza piu’ ricorrentemente
fa uso del termine, con lo scopo di enucleare un possibile concetto unitario di
“antinomia”, alternativo alle impostazioni di tipo teorico-dottrinario.
Tale alternativita’ non
configura in alcun modo una contrapposizione fra giurisprudenza e dottrina,
posta l’incommensurabilita’ dei due punti di vista. A tal riguardo emerge, pero’,
la peculiarita’ dell’accezione giurisprudenziale di antinomia, rappresentata dai
particolari vincoli entro i quali si svolge il ragionamento del giudice: vincoli
di tempo, vincoli dettati dalla particolarita’ del fatto, vincoli dettati dalla
necessita’ di “oscurare” le stesse fonti dottrinarie tenute presenti.
Nell'approccio teorico-generale ai problemi giuridici l’esigenza metodologica di
cogliere i nessi tra l'evoluzione del diritto positivo e quello della scienza
giuridica e’ ritenuta “Una prospettiva indirizzata sul confronto col diritto
cosiddetto “vivente”, che aspiri all'ambizione scientifica di fornire strumenti
proficui di orientamento e di analisi”;[1]
una teoria generale del diritto altrimenti resterebbe
“una generica ed altezzosa perorazione di principi, rigorosamente confinata in
qualche steccato accademico prudentemente sbarrato all'ingresso, dove
sopravvivere auto-alimentandosi”[2].
Va anche ricordato che
l’attenzione al contributo della giurisprudenza si giustifica non solo perche’,
come e’ stato osservato[3],
la giurisprudenza e’ piu’ “fedele” alla legge della dottrina; ma anche
perche’ la giurisprudenza va comunque considerata, per le sue implicazioni e le
sue esplicazioni.
Sottolineiamo che e’
altrimenti impossibile la funzione di verifica sperimentale sul campo
dell’impatto reale delle fonti sull’ordinamento; verifica rivelatrice di
contenuti e di conseguenze altrimenti non ottenibili con sforzo meramente
filosofico. L’ampia casistica consente di: a) scoprire, per la legge dei grandi
numeri, quali norme hanno dato luogo con maggiore frequenza a problemi
applicativi; b) individuare le tendenze interpretative ed i suggerimenti
contenuti nella giurisprudenza minoritaria; c) avvalersi del contributo ideativo
degli operatori del diritto, la cui interpretazione e’ sempre e comunque
orientata dal fatto concreto.
La delimitazione temporale di
questa ricerca – che privilegia la giurisprudenza della Corte costituzionale
- consente, a nostro avviso, di utilizzare una mole di dati sufficientemente
ampia.
Limitandoci per ora al
suo significato meramente etimologico, “antinomi’a”
(c’e’ chi preferisce “antinomi’e”, al plurale), significa che norme
incompatibili fra loro disciplinano uno stesso fatto;
ancora piu’ semplicemente: si parla di “antinomia” nel caso di norme[8]
incompatibili fra loro.
E’ stato
ritenuto il contrasto fra una carenza della disciplina –tuttavia, considerata
nel suo complesso- e la normativa costituzionale. In tema di organo giudicante,
pare degno di menzione il caso della disciplina di un organo che non preveda
requisiti essenziali alle funzioni dello stesso.
L’antinomia non e’ invocabile
se non dipende dalla norma impugnata, ma dall'oggetto della domanda o da
sentenza riparatrice;
non puo’ privare dei diritti; ad
esempio, l'antinomia fra i diritti del giratario della polizza e quella del "charterparty"
non puo’ privare il giratario dei diritti di riconsegna nei confronti di chi ha
emesso la polizza di carico.
Antinomia
“apparente” e autonomia “insussistente”
In giurisprudenza si e’
affermato che l’antinomia non sussiste se rispetta i principi ai quali la norma
deve ispirarsi,quando
una norma e’ chiarificatrice dell’altra
o fra ambiti diversi della normativa;
lo stesso e’ stato affermato per le figure giuridiche distinte sotto il profilo
sostanziale e processuale.
Va considerata la differenza di aspetti strutturali e teleologici:
cio’ vale anche nel caso di disparita’ “di peso” delle “figure”
previste.
[17]
E’ stato, infine, deciso che
l’antinomia e’ configurabile solo ove manchi la possibilita’ di una
interpretazione che renda compatibili le disposizioni considerate.
Si parla spesso in sentenza
anche di autonomia “apparente”. Si potra’ giustamente osservare che
“antinomia apparente” e’ espressione contraddittoria.
L’antinomia o c’e’ o non c’e’; pero’ la distinzione va riferita all’antinomia
non ontologicamente, ossia nel suo esistere e sussistere, ma alla possibilita’
della sua [erronea] valutazione come antinomia (come dire, dal punto di vista
“soggettivo”, anziche’ da quello “oggettivo”).
Dalla giurisprudenza esaminata
si puo’ evincere che la ragione della “apparenza” risiede appunto nel
fatto che in realta’ solo una delle norme ritenute in contrasto disciplina la
fattispecie considerata. Quando si sostiene, ad esempio, che qualsiasi norma
pattizia - se non sia violato un principio supremo dell'ordinamento
costituzionale- prevale sulle norme di legge ordinarie con essa in
“antinomia”,
e’ la norma pattizia da sola a disciplinare la fattispecie: se l’interpretazione
evidenzia che la norma disciplinante il caso in realta’ e’ una sola, dov’e’
l’antinomia?
Lo stesso dicasi per il
criterio della valutazione comparativa di diverse
esigenze:[21]
quale che sia la conclusione di essa, l’antinomia rimane “apparente”,
perche’ sempre una rimane la norma da applicare.
Si considerino, in merito di
antinomia apparente, i casi che seguono.
A) La
successione di norme
Quando due norme confliggenti
sono poste da fonti dello stesso tipo (due leggi, due regolamenti), il criterio
applicato e’ quello cronologico; in base ad esso si preferisce la norma
successiva a quella precedente.
Nella successione di leggi, l’antinomia non e’ possibile nemmeno in caso di
ultraattivita’ della
normativa precedente,
essendo esclusa l’adel .
B) Il
concorso di norme
Secondo giurisprudenza
sussiste antinomia apparente anche in alcuni casi di concorso di norme.
A titolo esemplificativo: puo’
verificarsi che una normativa (cosiddetta “generale”) disciplini la
generalita’ dei casi ed un’altra,invece,
casi specifici nello stesso ambito della prima;
oppure che fra norme concorrenti si verifichi il cd. “assorbimento” di
una fattispecie da parte di un’altra.
La Corte costituzionale ha
affermato che non vi e’ antinomia quando si tratti di norme incompatibili
appartenenti ad ordinamenti diversi.[29]
In caso di antinomia con un
interesse diverso, la solenne enunciazione dell'inviolabilita’ della liberta’
personale fatta dall'art.13 Cost. impone di riconoscere una tendenziale
priorita’ al bene della liberta’ personale;
per quanto precede, il principio della gerarchia delle norme suggerisce che la
pluralita’ di norme confliggenti e’ apparente.
Per quanto riguarda i
conflitti di potere,
qualsiasi atto amministrativo e’ suscettibile di annullamento da parte della
p.a. che l'ha emanato in virtu’ del potere di “autotutela” (o “autoannullamento”);
per evitare interferenze ed antinomie, l’atto rinnovato deve precedere la
pronuncia di merito giurisdizionale.
Un’altra soluzione e’ quella di inoltrare segnalazione al Governo della
Repubblica per l’eventuale chiarimento normativo quanto alle antinomie tra l'art.2,
d.P.R. 20 dicembre 1979 n.761 ed il d.m. 30 gennaio 1982.
C) La ragionevolezza della
diversa disciplina
D) Casi diversi
Poiche’ la
giurisprudenza ha deciso sull’antinomia anche dal punto di vista dei fini
perseguiti, e’ possibile anche un concorso… di scopi: se l'atto amministrativo
e’ adottato per il fine pubblico cui esso e’ preordinato, non e’ indice di
sviamento il fatto che la p.a. emanante persegua altresi’ ulteriori finalita’
secondarie che non siano in contrasto con quella principale.[35]
La sentenza Corte
costituzionale 13 ottobre 2000, n.419
Di particolare rilievo in
questa sentenza
e’ l’affermazione che non sempre un principio fondamentale di civilta’ giuridica
ha dignita’ costituzionale;per la
Corte e’ cosi’ quanto al divieto di retroattivita’ della legge, sicche’ il
legislatore ordinario, salva la materia penale (art.25), puo’ emanare norme
retroattive purche’ giustificate secondo ragionevolezza e non incidano
arbitrariamente su situazioni sostanziali preesistenti.
Secondo la migliore
giurisprudenza
l’antinomia “reale” -dovuta a sviste del legislatore,
ma non sempre- sussiste in presenza della contemporanea disciplina della stessa
fattispecie da parte di norme in conflitto effettivo, cioe’, appunto, reale.
Osserviamo che, stando alla
prassi giurisprudenziale, l’antinomia si verifica nei casi di:
q
disposizioni contenute nello stesso
atto normativo.
In questo caso, e’ stato rilevato
che una delle due norme in conflitto era a sua volta in antinomia con un
principio del diritto ovvio (nella specie,. “ad impossibilia nemo tenetur”),
che tuttavia ha richiesto un processo per essere applicato.[47]
Come si vede, nel caso di specie
il conflitto non e’, come si afferma per correntezza, fra le due norme contenute
nella stessa fonte, perche’ esse impongono la stessa decadenza; il conflitto e’
dovuto alla impossibilita’ di evitare la decadenza in una delle fattispecie
disciplinate (il che gia’ esclude il conflitto, proprio perche’ si tratta di
fattispecie diverse), quindi -come correttamente e’ stato sostenuto in sentenza-
l’antinomia e’ fra la norma che pretende l’impossibile ed il principio che vieta
questa pretensione. BASTA, A SCANSO DI EQUIVOCI, AVER CITATO GENERICAMENTE LA
NOTA?
Puo’, a questo punto, continuare
ad affermarsi che l’antinomia reale sussiste fra disposizioni legittimate [id
est, sullo stesso piano] alla disciplina della stessa fattispecie? Pare di
no, perche’ in questo caso il contrasto e’ fra norma ordinaria e norma
costituente un principio, mai come in questo caso inderogabile.
La sentenza offre lo spunto per
integrare quanto affermato a proposito di inderogabilita’ dal PERLINGIERI; sulla
premessa che il “principio e’ norma che impone la massima realizzazione di un
valore”,
egli afferma che “una regola che e’ valutata dall'ordinamento giuridico come
unica modalita’ di attuazione del corrispondente principio e’ una norma
inderogabile”.
Cio’ appare vero anche se e’ inapplicabile un principio della Costituzione, col
quale un principio generale del diritto non coincide necessariamente.
Questa sentenza evidenzia che
l’antinomia reale comporta una disapplicazione
-di portata limitata nelle fattispecie quali quella considerata-
nel senso che il giudice considera la norma antinomica soccombente “tamquam
non esset” fra le sole parti in causa.
q
contrasto fra legislazione ordinaria
e normativa costituzionale (avuto riguardo anche all’art.10, primo comma, della
medesima[53]);
in questa ipotesi non soccorre la mera interpretazione, ma e’ prevista una
soluzione piu’ complessa, come vedremo al paragrafo seguente.
q
Una o altra di esse con la normativa
CE.
Dagli art.52
e 59 del trattato CEE derivano norme immediatamente applicabili negli
ordinamenti nazionali investite di "forza e valore di legge",[54]
percio’ le norme di legge, statali o regionali, in antinomia con esse vanno
disapplicate.
Tuttavia, poiche’ la disapplicazione “risolve le antinomie” normative
senza estinguere o modificare le disposizioni, dagli Stati membri vanno
apportate le necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno.
q
Una o altra di esse col diritto
internazionale extra CE.
In questi casi, senza scomodare
la giurisprudenza, va applicato l’art. 10 della Costituzione
ove non siano in questione+-15 specifici trattati, che abbisognano di atti
normativi di recepimento nel diritto interno prima di poter essere considerati
in esso vigenti.
La Corte costituzionale ha il
“monopolio” della decisione in ordine alle antinomie di rilevanza
costituzionale.
Poiche’ i pur ampi poteri
interpretativi della Corte
non sono estensibili fino all’esplicita attivita’ legislativa,
e’ sua giurisprudenza costante declinare la propria competenza quando ravvisi
uno spazio di discrezionalita’ rimesso al legislatore.
Proprio per non invadere la
sfera dell’autonomia del potere legislativo, il giudizio costituzionale
incidentale non comporta ne’ abrogazione, ne’ annullamento, ma solo la perdita
di efficacia della norma dichiarata incostituzionale (e la sua inapplicabilita’
nel giudizio "a quo" e in tutti quelli pendenti dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione).
Sempre per non invadere il
campo del legislativo, la definizione dei rapporti esauriti spetta soltanto al
legislatore, a patto che esso rispetti il principio di uguaglianza e la
ragionevolezza.
Tutto cio’ sottolinea che la
Corte giudica la legge, non il legislatore; solo a quest’ultimo spetta il potere
di abrogazione, che costituisce esercizio di attivita’ legislativa. E’,
mutatis mutandis, lo stesso principio che non consente al giudice ordinario
di annullare l’atto amministrativo, ma solo di disapplicarlo.
I canoni ermeneutici della
Corte si spingono fino ad interpretare la norma facendo ricorso ai lavori
parlamentari, che non fanno parte della norma. Avremmo preferito di no, ma la
Corte costituzionale sembra propensa a conservare tale prassi, avvalorata quando
ha fatto riferimento ai lavori parlamentari relativi alle norme sottoposte al
proprio sindacato.
I casi esaminati dalla
giurisprudenza riguardano l’antinomia della normativa ordinaria con quella
costituzionale, ma esiste una gerarchia di norme anche all’interno della Carta
costituzionale: questa prevede di non essere modificabile solo quanto alla forma
repubblicana del Governo (art.139), ma vanno ritenuti immodificabili anche i
suoi principi fondamentali, se non si vuole stravolgerla. Tutto questo estende
il discorso sull’antinomia oltre gli ambiti piu’ usualmente considerati, perche’
la modifica di norme costituzionali in realta’ si articola su due fronti: 1) la
revisione costituzionale; 2) la rifondazione della carta costituzionale.
La revisione di norme
costituzionali modificabili costituisce successione di norme, quindi non
dovrebbe parlarsi di antinomia.[63]
La modifica di norme che, per
i motivi appena esposti, non sono suscettibili di revisione e’ anch’essa
possibile, ma fuori dell’ambito dell’attuale Costituzione: nuovi “Padri
fondatori” si sostituiscono ai vecchi; ma neanche in questo caso puo’
parlarsi di antinomia, perche’ rimane una sola normativa: la nuova carta
costituzionale.
Il principio di eguaglianza
-affermato nell’art.3, 1° comma, della Costituzione- implica un giudizio di
relazione (identica disciplina per situazioni eguali e discipline differenziate
per situazioni differenti) e postula una valutazione di ragionevolezza -ritenuta
un canone generale dell’ordinamento giuridico positivo italiano[64]-
delle scelte operate dal legislatore nell'”omologare” o nel distinguere
le varie ipotesi,
in modo da identificare i casi di incostituzionalita’ (id est, di
antinomia con l’art.3, comma 1°).
Il giudizio sulla
ragionevolezza comporta la disamina della conformita’ di una norma al principio
di eguaglianza tenendo conto della variabilita’ delle situazioni che si possono
verificare storicamente e verificando "perche’" una determinata
disciplina operi quella specifica distinzione;
questa disamina, ispirata al rispetto del principio generale di conservazione
dei valori giuridici: e di quello dei confini del sindacato di legittimita’, non
consente apprezzamenti nel merito delle opzioni legislative, pena lo
sconfinamento del controllo di legittimita’ in una verifica di opportunita’.
La Corte costituzionale ha anche sottolineato l’importanza del principio di
proporzionalita’, a sua volta alla base della razionalita’ informante il
principio di eguaglianza.
Rispetto al tema generale
delle antinomie acquista particolare rilievo la considerazione relativa alle
normative speciali;
infatti, le normative speciali richiedono la ponderazione delle scelte operate
fra principi costituzionali;
valutazione che va operata anche in caso di bilanciamento
fra diritti costituzionalmente garantiti
(ma, ci chiediamo, esistono diritti non garantiti in qualche modo dalla
Costituzione?). Quanto al principio della parita’ delle armi in campo
processuale, ad esempio, il divieto assoluto della prova testimoniale e’ stato
ritenuto lesivo del principio di eguaglianza e del generale canone di
ragionevolezza.
Si
considerino gli esempi che seguono:
q
[E’ stato ritenuto ragionevole che il
lavoratore italiano all'estero acceda al sistema previdenziale italiano
-consideratine il fondamento assicurativo ed il carattere territoriale -solo in
caso di rapporto di lavoro assoggettato o assoggettabile a contribuzione in
Italia.
q
L’ambito del principio di
uguaglianza e’ stato circoscritto ai soggetti, non anche agli organi
giurisdizionali, che hanno poteri determinati solo dal legislatore e sindacabili
solo sotto il profilo della ragionevolezza.
q
E’ stato espressamente deciso che i
diritti inviolabili dell’uomo non tollerano discriminazioni fra l’italiano e lo
straniero, ma ci sono comprensibili eccezioni, perche’ occorre considerare la
fattispecie concreta: l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale
comporta la ponderazione di interessi pubblici secondo un'ampia discrezionalita’,
vincolata solo alla ragionevolezza.
q
La ragionevole tutela solo di
alcuni interessi fra tutti quelli ragionevolmente tutelabili, non comporta
antinomia.
q
Fra i casi di antinomia apparente
sopravvenuta, la piu’ frequente, e’ stato ritenuto che non costituisce antinomia
il trattamento differenziato in
momenti diversi nel tempo:
q
Lo scorrere del tempo e’ un elemento
diversificatore, percio’ non contrasta col principio di uguaglianza un
trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti in tempi
diversi
q
Ancora piu’ articolato e’ il caso
–anch’esso ritenuto incensurabile sotto il profilo dell’uguaglianza- di un
trattamento differenziato applicato a situazioni prima omogenee, successivamente
diversificate da dati legislativi e sociologici sopravvenuti.
q
GIUDICE DI PACE ED EQUITA’:
Quanto al
Giudice di pace – quando decide "ratione valoris" secondo equita’
- nulla e’ stato osservato in tema di antinomia. E’ stato ritenuto che anche a
seguito della novellazione escludente il vincolo dei "principi regolatori
della materia", impone pur sempre il rispetto delle norme della Costituzione
e delle regole di diritto, ed obbliga ad individuare quelle applicabili alla
fattispecie anche se il Giudice puo’ motivatamente discostarsene. L'attenuazione
della rigida applicazione delle regole di diritto opera solo nel senso di
ridurre la persuasivita’ degli elementi addotti per motivare l'accoglimento
della domanda Questa interpretazione e’ conforme alla "ratio" della
novella e rispettosa dei principi costituzionali invocati.
Va innanzitutto sgombrato il
campo dai casi nei quali e’ stato ritenuto “antinomia” cio’ che tale non
e’: abbiamo gia’ visto che non sussiste antinomia quando il conflitto non c’e’,
“per la contraddizion che nol consente”, come si diceva in antico.
Nel tentare una possibile
rappresentazione organica di quanto evidenziato fino ad ora nelle disperse e
frammentate “ragioni” della giurisprudenza, proviamo ad articolare un
possibile elenco dei casi in cui il conflitto non ricorre.
Il conflitto non c’e’ nelle
seguenti ipotesi:
q
In sede interpretativa le
disposizioni considerate risultano compatibili.
q
Ordinamenti diversi;
q
Successione di norme;
q
Ultraattivita’ della normativa
precedente;
q
Rapporto gerarchico fra norme;
q
Rapporto di specialita’;
q
“Assorbimento”;
q
Disparita’ giustificate dal fluire
del tempo.
Rimangono, a questo punto, i
casi di antinomia effettiva, secondo quanto abbiamo analizzato della
giurisprudenza (costituzionale ed ordinaria).
Casi e di antinomia sono
stati rilevati nelle fattispecie di:
q
Fra norme contemplate all’interno
della stessa fonte
(una sorta di “antinomia originaria”, quando le norme in conflitto sono
realmente quelle coeve);
q
Per conflitto con un principio
generale del diritto (e di logica elementare): “ad impossibilia nemo tenetur”;
q
Per incostituzionalita’, ad esempio
nelle frequenti ipotesi nelle quali puo’ parlarsi di ingiustificata differenza
di disciplina;
q
Per mancato rispetto della -o mancato
adeguamento alla- normativa internazionale, quando cogente per l’ordinamento
italiano;
q
Sorprendentemente, si e’ ravvisata“antinomia”
anche fuori dell’ambito normativo, tradendo in tal modo l’etimologia del termine
ed il suo uso corrente in dottrina, per esempio in tema
di dichiarazioni di testimoni, di indagini peritali e fra rimessione e
giudicato.
Per quanto suggerisce l’esame
delle pronunce considerate, nell’ambito squisitamente -e correttamente-
normativo puo’ aversi antinomia reale nell’ambito del mero diritto interno (per
“errore tecnico del legislatore”) o nell’ambito del interno riguardo al
diritto internazionale (inerzia del legislatore, per mancato dovuto adeguamento
al diritto interno).
Nel diritto interno,
l’antinomia e’ reale quando impone una disapplicazione di norma: perche’ in
conflitto con quella espressa in un principio fondamentale di diritto oppure
perche’ contrastata da una norma costituzionale.
Nel caso del principio
giuridico, esso non e’ necessariamente ritenuto di rango costituzionale, come
abbiamo visto a proposito di irretroattivita’ della legge; oppure e’ un
principio come quello “ad impossibilia nemo tenetur”, che abbiamo visto
applicato a proposito di norme coeve incompatibili, per cui l’interprete e’
costretto ad applicare quella suggerita dallo spirito della normativa
considerata.
Una ultima considerazione
sembra essere suggerita, piu’ o meno per implicito, da quanto abbiamo visto: il
principio giuridico ermeneutico ha cittadinanza nel diritto perche’
evidentemente ne ha titolo -espresso o tacito che si voglia- e questo tiolo deve
pur essere previsto in qualche dove dell’ordinamento, taciuto nelle pronunce fin
qui esaminate.
É particolarmente utile ad integrare la dottrina più tendenzialmente
filosofica che si è occupata di “antinomia” (dottrina che, non a
caso, in proposito poco o nulla si è occupata della Corte costituzionale:
v., ad es., Bobbio N., Teoria dell’ordinamento giuridico,
Giappichelli, 1960, p.117s.
Corte costituzionale, 11 luglio 1989, n.389, Provincia autonoma Bolzano
c. Presidente consiglio ministri, Riv. amm. R.I. 1990, 1003 (nota). V.
anche T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 30 gennaio 1998, n.79, Sicilcassa
c. Cons. Autostrada Messina Catania Siracusa e altro, Foro amm. 1998,
2561 (s.m.). V. anche supra,
Corte costituzionale, 13 ottobre 2000,
n.419, Giur. cost. 2000, f. 5; Corriere giuridico 2000, 1651 e, PER
ULTERIORI EVOLUZIONI DELLA GIURISPRUDENZA, V. CONTRIBUTO DE LUCA…
Nella citata sentenza n.389\1989 si afferma
esplicitamente: “Nel caso di specie, contrariamente a quanto supposto
dalla ricorrente, si è di fronte a norme, come quelle contenute negli artt.
52 e 59 del Trattato, alle quali, essendo decorso il periodo transitorio,
deve riconoscersi una diretta efficacia (v., in tal senso, Corte di
giustizia C.E.E., sent. 21 giugno 1974, in causa 2/74; sent. 14 gennaio
1988, in causa 63/86) e dalle quali, pertanto, derivano attualmente diritti,
come la libertà di stabilimento e quella di prestazione dei servizi, che
sono immediatamente tutelabili in giudizio da parte dei cittadini degli
Stati membri. Poiché con la sentenza precedentemente menzionata la Corte di
giustizia europea ha affermato che nei predetti diritti va ricompresa la
garanzia, per tutti i cittadini dei Paesi aderenti alla Comunità che
svolgano un lavoro autonomo all'interno di altro Stato membro, di esser
parificati ai cittadini di quest'ultimo Stato nel godimento dei diritti e
delle agevolazioni concernenti l'accesso alla proprietà o alla locazione
degli alloggi, si deve ritenere che le norme poste dagli artt. 52 e 59 del
Trattato siano immediatamente applicabili negli ordinamenti nazionali
nell'interpretazione più lata ora ricordata.”
“Tuttavia, poiché la disapplicazione è un modo di risoluzione delle
antinomie normative che, oltre a presupporre la contemporanea vigenza delle
norme reciprocamente contrastanti, non produce alcun effetto sull'esistenza
delle stesse e, pertanto, non può esser causa di qualsivoglia forma di
estinzione o di modificazione delle disposizioni che ne siano oggetto, resta
ferma l'esigenza che gli Stati membri apportino le necessarie modificazioni
o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali
incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie. E se, sul
piano dell'ordinamento nazionale, tale esigenza si collega al principio
della certezza del diritto, sul piano comunitario, invece, rappresenta una
garanzia cosi essenziale al principio della prevalenza del proprio diritto
su quelli nazionali da costituire l'oggetto di un preciso obbligo per gli
Stati membri (v., in tal senso, Corte di giustizia delle Comunità europee:
sent. 25 ottobre 1979, in causa 159/78; sent. 15 ottobre 1986, in causa
168/85; sent. 2 marzo 1988, in causa 104/86) .”.
Sulla differenza fra le norme “generali”, “speciali” ed
“eccezionali” Perlingieri, Manuale di diritto civile, CSI Napoli
1997, p. 8ss.
PERLINGIERI P. - FEMIA P., Manuale di diritto
civile, ESI 1997, [I, 6], p.15
Nell'ambito dei principi non vi è
propriamente conflitto, ma sempre concorso. Poiché i principi ammettono una
pluralità di livelli di soddisfazione e non un'unica modalità di attuazione,
i principi concorrenti nella valutazione della fattispecie concreta sono
tutti applicati e ricevono una differente soddisfazione nelle ipotesi più
complesse, quanto più si attua un principio meno se ne attua un altro. Vi è
applicazione di un principio ogni qual volta se ne tiene conto per valutare
un comportamento. Nella loro (costitutiva) pluralità i principi sono
ponderati, si che una parte della dottrina e della prassi giudiziaria
discorre di un necessario bilanciamento dei principi, per giungere ad una
soluzione adeguata. Ciò richiede un chiarimento.
Innanzitutto un esempio. La diffusione di una
notizia data da un telegiornale implica una pluralità di principi: libertà
di manifestazione del pensiero (21 cost.). libertà di impresa (41 cost.).
protezione e sviluppo della persona della quale la notizia si occupa (2 cost.).
diritto ad essere informati da parte dei destinatari della notizia
(ricavabile da una lettura congiunta di 2. 3 e 21 cost.). e l'elenco
potrebbe continuare secondo il tipo di notizia, del momento e delle modalità
di diffusione. 'Bilanciare' i principi significa individuare le rispettive
relazioni di preferenza e di compatibilità e individuare - quale risultato
di tale bilanciamento - la norma applicabile (la norma individuata è una
regola: questo comportamento è vietato, questo danno deve essere risarcito,
questo contratto non è valido, ecc.). È un giudizio che dipende da una
molteplicità di caratteri, si da ostacolare la determinazione di una
graduazione dei principi: diversa è l'incidenza dei principi - il 'peso'
sulla bilancia della libertà, della riservatezza, ecc. - se si tratta di un
pettegolezzo sull'ultima indossatrice o delle indagini su di un omicidio
politico; di un'inchiesta sull'effettiva democrazia all'interno di una
caserma o sugli abiti preferiti in un locale notturno 'di tendenza'. Fin
qui, 'bilanciare' equivale a individuare i principi in concorso, il grado di
compatibilità e di preferibilità della maggior soddisfazione dell'uno
rispetto all'altro. Il criterio del bilanciamento, si dice, è la 'ragionevolezza'.
La ragionevolezza non è una norma (né quindi un principio), ma un giudizio
su di una norma particolare ricavata da norme generali: ragionevole o
irragionevole è non il principio né il concorso di principi. ma la regola
concreta applicata, individuata dall'interpretazione a seguito del
bilanciamento. Ragionevole è la scelta di chi pone una regola adeguata,
proporzionata, non discriminatoria, non contrastante con la giustizia: il
controllo concerne sia il rapporto tra il fine perseguito dalla regola e i
mezzi adoperati sia la congruenza tra il fine della regola e i valori che i
principi applicabili tutelano.
La dottrina del bilanciamento - quale si è
diffusa nei tempi recenti - ha tuttavia pretese ulteriori. Essa nega che
esista una gerarchia interna ai principi; nega pertanto che nel testo della
Costituzione, legge fondamentale del nostro ordinamento giuridico, si possa
rintracciare un ordine di preferenza tra i principi fondamentali (sono tali
i principi che definiscono l'identità dell'ordinamento giuridico: se
mutassero, la forma di Stato e l'organizzazione politica della comunità non
sarebbero più le stesse). Si sostiene l'assenza di gerarchia e quindi
PERLINGIERI P. - FEMIA P., Manuale di diritto
civile, ESI 1997, [I, 6], p.16
il dovere di bilanciamento, si che la
soluzione di oggi non pregiudichi la soluzione di domani: l'assenza di
gerarchia preserverebbe il pluralismo dei valori e la libertà dei cittadini
di ricercare per proprio conto il bene.
Tale libertà, si replica, non è garantita dal
bilanciamento, ma dal suo riconoscimento (2. 13. 19, 21, 33 cost.). In
assenza di un qual si voglia criterio di preferenza, sarebbe impossibile
stabilire se una soluzione sia migliore di un'altra, impossibile distinguere
bilanciamenti corretti e scorretti. Il bilanciamento non sarebbe altro che
una mera espressione descrittiva della soluzione che quell'interprete ha
dato in quel caso, non un criterio di controllo delle argomentazioni dei
giudici. Bilanciare senza gerarchia deresponsabilizza il giudice, libero di
non pronunciarsi su priorità di valori, e ciò sarebbe un bene se non si
affiancasse al pericolo di scadere nel puro decisionismo: la decisione sul
bilanciamento - da emanarsi, dicono i suoi sostenitori, sulla base delle
prevedibili conseguenze pratiche nell'ambiente sociale - è scarsamente
criticabile da parte della comunità degli studiosi e dell'opinione pubblica,
perché vuole restare intrinsecamente provvisoria. Il giudice che l'adotta si
mantiene libero di mutare opinione in futuro, senza altro vincolo che
l'aspettativa di una potenziale stabilità. Tanto varrebbe riconoscere al
giudice del bilanciamento il potere di determinare l'effettiva forza
normativa dei principi, il loro contenuto, le loro gerarchie interne.
Consapevole dei pericoli di tale riconoscimento, la dottrina del
bilanciamento introduce un ulteriore principio, quello del precedente
giudiziario moderatamente vincolante [infra, 18], Alla critica culturale e
giuridica delle decisioni scorrette si sostituirebbe la pressione politica
per una nuova e diversa decisione, per il 'mutamento di giurisprudenza',
come si dice usualmente, o per il mutamento del giudice.
Occorre mantenere in equilibrio tre esigenze:
evitare che il giudizio sui valori favorisca l'intolleranza e visioni
assolutiste o fondamentaliste della vita; garantire che le argomentazioni
dei giudici - i quali applicano una pluralità di principi, tutti concorrenti
nella fattispecie concreta - siano controllabili dal punto di vista della
loro fedeltà al testo della Costituzione; assicurare una certa continuità
nelle decisioni giudiziarie, affinché l'organizzazione politica e culturale
della comunità non sia distrutta da imprevedibili spinte contrastanti. È
errato contrapporre gerarchia dei valori e bilanciamento (quale necessario
concorso dei principi nell'applicazione): questi, isolati l'una dall'altro,
sono forme di anarchia (negazione di principi). Certo, non è possibile dire
una volta per tutte se la salute (32 cost.) prevalga sulla fede religiosa (8
cost.): è possibile invece stabilire che un inquinamento ambientale che
uccida un uomo non è giustificabile anche se aumenta il profitto (o persino
il numero dei lavoratori) di un'impresa. Non ha senso graduare una volta per
tutte principi attinenti alla persona; ha senso porre un criterio - una
regola sul concorso dei principi - secondo il quale un bilanciamento che
leda la salute a vantaggio della ricchezza altrui è scorretto, perché le
situazioni della persona prevalgono sulle situazioni del patrimonio.
Gerarchia dei valori non è formula che contenga in sé la soluzione a priori
di ogni possibile conflitto: essa indica la necessità che nel concorso di
principi le "relazioni di preferenza"
PERLINGIERI P. - FEMIA P., Manuale di diritto
civile, ESI 1997, [I, 6], p.17
tra valori incorporino coerenti "relazioni di
compatibilità". Non esiste una scala di preferenza universale di ciascun
principio astrattamente pensato sull'altro, ma è necessario ricercare una
relazione di preferenza.
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