di Gaetano
De Amicis
L'esigenza di adottare una strategia comune di cooperazione e collaborazione
tra autorita’ non solo giudiziarie, ma anche amministrative e di polizia, e’
da tempo avvertita in campo internazionale ed e’ resa ormai ineludibile
dalla dimensione "transnazionale" delle nuove forme di criminalita’, in
particolare quella organizzata, sia per l'ampiezza dei mercati illeciti che
gestisce, sia per gli strumenti che a tal fine utilizza, sia per la
struttura che ha ormai assunto, connotata da un solido radicamento
multiterritoriale e da una rapida ed efficace collaborazione tra gruppi di
diverse nazioni o etnie.
Nell'ultimo Piano d'azione adottato dall'Unione europea in materia di
prevenzione e controllo della criminalita’ organizzata per l'inizio del
nuovo millennio si afferma, assai significativamente, per sottolineare il
carattere naturalmente dinamico della criminalita’ organizzata, la sua
flessibilita’ e la capacita’ di adeguarsi con mentalita’ commerciale o
imprenditoriale all'evoluzione dei rapporti di forza e delle diverse
situazioni del mercato, che "i gruppi criminali organizzati non si fermano
in genere alle frontiere nazionali. Spesso formano partenariati all'interno
e all'esterno del territorio dell'Unione, sia con singoli che con altre reti
per commettere reati singoli o multipli. Tali gruppi sembrano essere sempre
piu’ attivi sui mercati leciti o illeciti; essi si avvalgono di specialisti
e strutture commerciali ufficiali che li aiutano nei loro intenti criminosi.
Inoltre essi sfruttano la libera circolazione di capitali, merci, persone e
servizi in tutta l'Unione europea. La crescente sofisticazione di molti
gruppi criminali organizzati consente loro di trarre vantaggio dalle lacune
e differenze giuridiche tra gli Stati membri, sfruttando le anomalie dei
vari sistemi".
Si individua, conseguentemente, tra i nuovi obiettivi di una "strategia"
europea integrata e multidisciplinare di prevenzione e di controllo della
criminalita’ organizzata, una capacita’ di risposta dinamica e "coordinata"
da parte di tutti gli Stati membri, in grado di far fronte, attraverso
strumenti operativi piu’ efficaci e flessibili, all'aggressione in atto alla
struttura sociale ed economica della societa’ europea, in particolare
attraverso il riciclaggio di denaro, il narcotraffico e la criminalita’
economica, ossia le manifestazioni piu’ tipicamente transnazionali del
crimine organizzato.
Da anni, lo stesso Parlamento europeo denuncia con forza l'assurdita’ di
aprire le frontiere a chi delinque per poi chiuderle agli organi incaricati
dell'accertamento e della repressione dei reati, insistendo affinche’
accanto allo spazio europeo di liberta’ venga effettivamente realizzato
anche uno spazio europeo della giustizia attraverso una maggiore
cooperazione tra le autorita’ giudiziarie nazionali ed una piu’ efficace
armonizzazione delle normative penali sostanziali e processuali dei vari
ordinamenti nazionali
Gia’ alcuni anni addietro si osservava in dottrina, con particolare acume,
che le tecniche impiegate dal crimine organizzato per riciclare, occultare e
reimpiegare i proventi illeciti travalicano molto spesso i confini nazionali
e che, di conseguenza, anche le concatenazioni degli accertamenti economici
e patrimoniali debbono potersi necessariamente estendere in ambito
internazionale, attraverso gli strumenti dell'assistenza giudiziaria, dopo
aver acclarato le prime trasformazioni e l'avvenuto trasferimento all'estero
dei proventi illeciti, con specifico riferimento a quelle ipotesi in cui gli
accertamenti economici svolti nel c.d. "Paese di traffico", ossia quello in
cui si sono verificati i delitti produttivi di ricchezza, vengono a
coniugarsi con una corrispondente attivita’ di indagine patrimoniale mirata
e concatenata svolta dalle autorita’ del c.d. "Paese di riciclaggio", nel
quale i proventi illeciti sono stati trasferiti subendo ulteriori
trasformazioni.
Del resto, la possibilita’ di effettuare in tempo reale scambi commerciali
con pagamenti in moneta elettronica da un Paese all'altro per via telematica
pone sempre piu’ spesso gravi e delicati problemi di giurisdizione ed
armonizzazione delle diverse regolamentazioni, unificando la dimensione
temporale e frantumando quella spaziale: sotto il primo profilo, infatti,
appare impossibile il frazionamento delle transazioni nel binomio
azione-evento poiche’ il secondo tende a coincidere sempre piu’ spesso,
strutturalmente e necessariamente, con la prima, realizzandosi la
transazione illecita, "pur ad immensa distanza, nel momento stesso in cui
avviene l'effrazione al sistema"; sotto il secondo profilo, quello dello
spazio, sembra rivelarsi insufficiente il criterio del locus commissi
delicti contemplato nel nostro sistema penale dall'art. 6 c.p., poiche’ la
transazione nel sistema dei pagamenti per via telematica "ben puo’
transitare attraverso le strutture informatiche residenti nel territorio di
uno Stato, a prescindere dal fatto che il soggetto proponente e quello
accettante risiedano in quel territorio".
Ne’ puo’ trascurarsi, in questa prospettiva, il rilievo secondo cui le
grandi organizzazioni criminali tendono ad infiltrarsi proprio negli anelli
deboli della catena internazionale predisposta per combattere il riciclaggio
(definito, nella conclusione n. 51 del Vertice di Tampere, come il "nucleo
stesso della criminalita’ organizzata", da "sradicare" ovunque si manifesti)
e gli altri fenomeni di criminalita’ economico-finanziaria, ossia nei cd.
punti di minore resistenza (ad es. i Paesi e i territori off-shore), al fine
di investire, o quanto meno far transitare, i capitali di origine illecita
proprio in quei Paesi che presentano legislazioni di contrasto lacunose, o
che addirittura risultano privi di legislazioni antiriciclaggio: il transito
attraverso una societa’ o un istituto di credito di questi paesi rende
estremamente problematici l'accertamento e la ricostruzione dei flussi e dei
movimenti del danaro.
Peraltro, anche lacune normative di minore entita’, ovvero semplici
situazioni di opacita’ del sistema dei controlli, rinvenibili purtroppo
anche nelle legislazioni di quegli Stati non propriamente definibili come
off-shore, possono favorire l'attivita’ delle organizzazioni criminali
internazionali, ostacolando ad esempio le condizioni di reciprocita’
essenziali per la collaborazione tra i diversi sistemi giudiziari, o
rendendo inefficienti le possibilita’ di accertamento e la capacita’
investigativa in relazione al perseguimento di talune tipologie di condotte
criminali.
Ed e’, in particolare, il fenomeno della "diffusione delle asimmetrie
informative" nei mercati, unitamente alla vulnerabilita’ del settore
bancario e finanziario - che, peraltro, riguarda non soltanto le forme di
intermediazione emerse e legali, ma anche i meno conosciuti network
finanziari informali, sviluppatisi in questi ultimi anni per la crescita dei
flussi migratori mondiali - a costituire un pericoloso terreno di coltura
per l'azione e lo sviluppo di gruppi criminali come le organizzazioni
terroristiche, che si finanziano talora, ma non necessariamente, attraverso
la produzione ed il traffico di beni e servizi illegali (in tal modo
sovrapponendosi ed intrecciandosi i canali ed i meccanismi di finanziamento
del terrorismo con quelli propri del riciclaggio dei capitali della
criminalita’ organizzata) e tendono ad occultare la natura della
destinazione, e spesso dell'origine, di determinati flussi finanziari,
convogliandoli verso illecite finalita’.
E’ evidente, dunque, l'importanza di un rapido, efficace e costante scambio
di informazioni rilevanti tra le autorita’ giudiziarie e di polizia degli
Stati interessati da indagini o procedimenti relativi all'accertamento di
delitti transnazionali. Un esempio significativo di come possa svilupparsi
al riguardo una collaborazione efficace, anche in vista di un successivo
coordinamento investigativo all'interno di squadre investigative comuni, e’
offerto dall'art. 7 della recente Decisione 2003/48/Gai del Consiglio UE,
relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e
giudiziaria per la lotta al terrorismo a norma dell'art. 4 della Posizione
comune 2001/931/Pesc, che stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di
garantire l'accessibilita’ o, comunque, la tempestiva messa a disposizione
di "qualsiasi informazione pertinente" acquisita nel corso delle indagini
collegate a reati di terrorismo.
In questa prospettiva si e’ efficacemente rilevato, in dottrina, che le
manifestazioni della criminalita’ organizzata si caratterizzano sempre piu’
per la pluralita’ dei settori di incidenza e tendono ad agire non piu’ solo
dentro gli Stati, con effetti dirompenti per la legalita’, l'ordine pubblico
e la vita associata, ma anche contro gli Stati, attaccandone, spesso
gravemente, l'esercizio della sovranita’.
Ne e’ scaturita, con un'evidente accelerazione specie in questi ultimi anni,
un'esigenza di tutela transnazionale plasticamente definita come una sorta
di "federazione delle sovranita’ "nella lotta contro il crimine organizzato,
si’ da imporre l'avvio di un processo evolutivo ormai irreversibile nel
senso di una trasformazione della cooperazione tra Stati in cooperazione tra
giurisdizioni, in una direzione che puo’ ormai definirsi di giustizia
transnazionale e addirittura, come da taluno prefigurato, di una
"integrazione tra le giurisdizioni".
Le su indicate linee di tendenza sembrano affiorare con sempre maggiore
nettezza di contorni in ambito europeo, dove i principi generali che si
vanno affermando sono quelli della territorialita’ europea e della
cittadinanza europea all'interno di uno spazio giuridico e giudiziario
comune, in cui compaiono nuovi attori di una cooperazione non piu’ solo
"orizzontale", ma, piu’ propriamente, "verticale" (basti ricordare, ad es.,
la recente istituzione di Eurojust e, prima ancora, dell'Olaf) ed in cui
trova la sua piu’ opportuna collocazione il principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni giudiziarie, quale fondamento stesso della
cooperazione giudiziaria in materia penale e civile, secondo le generali
indicazioni di principio inizialmente tracciate nell'art. 31 del Trattato
sull'Unione europea e successivamente declinate nella conclusione n. 33 del
Vertice di Tampere e nel Programma globale di misure per l'attuazione del
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali adottato dal
Consiglio dell'UE il 30 novembre 2000.
Sotto tale profilo, le linee direttrici attraverso cui e’ possibile
incanalare la progressiva costruzione di un effettivo spazio giudiziario
europeo sono indicate nel § 2 dell'art. 29 del Trattato sull'Unione europea:
a) una piu’ stretta cooperazione tra le autorita’ giudiziarie e le altre
autorita’ competenti degli Stati membri; b) il ravvicinamento, ove
necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, cosi’
legando, in un rapporto di reciproca interconnessione, i due aspetti della
cooperazione intergovernativa e del ravvicinamento delle legislazioni.
Un punto di riferimento decisivo sul lungo cammino intrapreso verso la
realizzazione di uno spazio giudiziario europeo "allargato", nella
prospettiva di un sempre piu’ ampio riconoscimento dell'"ultrattivita’" del
diritto degli Stati membri e delle possibilita’ di intervento diretto delle
autorita’ giudiziarie, e’ rappresentato dalla recente stipula della
Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza
giudiziaria penale, e del II Protocollo addizionale alla Convenzione europea
di Strasburgo del 1959, aperto alla firma l'8 novembre 2001, ma non ancora
entrato in vigore, che completano e modificano assai profondamente, nei
rispettivi ambiti di applicazione territoriale dell'UE e del Consiglio
d'Europa, il testo convenzionale "base" del 1959, introducendo numerosi
istituti diretti a semplificare le indagini ed il processo quando la
realizzazione del reato coinvolge piu’ Stati membri ed occorrono atti
investigativi o probatori da compiere nel territorio di altri Stati (ad es.,
squadre investigative comuni, videoconferenza, consegne sorvegliate ed
operazioni di infiltrazione, intercettazioni, trasmissione spontanee di
informazioni, temperamento della lex loci, termini di esecuzione delle
rogatorie, ecc.).
Peraltro, che l'esigenza di una complessiva "rimodulazione" dei tradizionali
meccanismi della cooperazione giudiziaria sia avvertita non piu’ e non solo
in ambito europeo, ma costituisca ormai un obiettivo di importanza decisiva
per la stessa comunita’ internazionale, e’ dimostrato dalla recente adozione
dei fondamentali strumenti normativi rappresentati dalla Convenzione Onu
contro la criminalita’ organizzata transnazionale, aperta alla firma a
Palermo il 15 dicembre 2000 (sottoscritta da 147 Paesi e ratificata da 37,
tra i quali Canada, Francia, Marocco Polonia, Spagna, ecc.), e dallo Statuto
della Corte penale internazionale, firmato a Roma il 17 luglio 1998,
ratificato da oltre 90 Stati ed entrato in vigore il 1° luglio 2002, a
seguito del deposito del sessantesimo strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, avvenuto l'11 aprile 2002.
Ed allora, la delineazione di una strategia seria ed efficace di contrasto
della criminalita’ internazionale e, soprattutto, "transnazionale",
all'interno di una comunita’ "globale" sempre piu’ segnata da un nuovo modus
operandi dei sodalizi criminali, presuppone e richiede, quanto meno, un
duplice sforzo di diretta cooperazione tra le diverse autorita’ competenti e
di efficace coordinamento delle indagini e delle azioni penali a livello
internazionale, senza peraltro trascurare l'esigenza di una progressiva
armonizzazione delle normative, al fine di evitare che la mancata
criminalizzazione di taluni comportamenti, ovvero la non piena coincidenza
delle scelte sanzionatorie in determinati sistemi nazionali, impediscano o
rendano piu’ difficoltosa la collaborazione internazionale tra le autorita’
giudiziarie.
L'insufficienza e l'inadeguatezza dei metodi classici di funzionamento della
cooperazione giudiziaria in uno spazio penale europeo purtroppo ancora
gravemente "frazionato" in quindici (tra poco, venticinque) ordinamenti
diversi vengono infatti a determinare, troppo spesso, l'accumulo di ritardi
gravi nell'esecuzione delle richieste di assistenza, unitamente alla
dispersione di elementi probatori e ad ingiustificabili situazioni di
impunita’: in un importante contributo trasmesso alla Conferenza
intergovernativa sulle riforme istituzionali, la Commissione ricordava che
in occasione di un'audizione dinanzi al Parlamento europeo il procuratore di
uno Stato membro sottolineava di aver dovuto far fronte fino a 60 ricorsi
contro le rogatorie presentate in un altro Stato membro, per uno stesso caso
che poteva coinvolgere interessi finanziari comunitari; i ricorsi venivano
introdotti l'uno dopo l'altro, per beneficiare ogni volta del termine
necessario al giudice per respingerli.
E’ evidente che in una situazione di questo tipo, allorquando alla
commissione rogatoria internazionale venga concessa definitiva esecuzione,
generalmente l'efficacia probatoria della stessa nell'ambito del
procedimento penale avviato dallo Stato "rogante" e’ ormai diventata
inutile, specie ove si consideri l'esigenza di un immediato collegamento
investigativo con attivita’ di indagine contemporaneamente in corso su
fenomeni criminali connessi e svolte dalle autorita’ giudiziarie inqurenti
di altri ordinamenti.
Ne’ la situazione migliora ove si volga lo sguardo al di fuori dell'ambito
regionale, o sub-regionale, europeo, non ritenendosi ancora esistente,
comunemente, un obbligo generale di assistenza giudiziaria in materia penale
secondo il diritto internazionale consuetudinario: da una parte, come si e’
correttamente osservato, non sono state concluse - diversamente da quanto
avvenuto in materia di cooperazione giudiziaria civile con lo Statuto della
conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato, entrato in vigore
dal 15 luglio 1955 - convenzioni internazionali di carattere generale
relative all'assistenza giudiziaria penale a livello universale; dall'altro,
le numerose convenzioni internazionali stipulate in ambito Onu con specifico
riguardo alla prevenzione e repressione di determinate attivita’ criminose
(ad es., quelle in materia di terrorismo) sanciscono, di regola, soltanto un
obbligo di assistenza nella piu’ ampia misura possibile e non vengono
generalmente intese quale base normativa sufficiente per l'assunzione di
prove, che sara’ ritenuta possibile solo secondo quanto stabilito nelle
norme nazionali e/o internazionali applicabili nell'ambito delle relazioni
che governano i rapporti fra gli Stati interessati.
Nell'ambito dei rapporti tra Stati per i quali non siano in vigore norme
convenzionali che prevedano l'obbligo di eseguire le rispettive richieste di
assistenza giudiziaria in materia penale, la necessaria collaborazione,
tuttavia, puo’ essere prestata a titolo di cortesia internazionale ed e’
disciplinata, in linea di principio, dalle norme interne degli Stati
interessati, sulla base di un principio di reciprocita’ che si ritiene
regoli in linea generale i rapporti di cooperazione giudiziaria tra gli
Stati.
Emergono dunque con evidenza gli effetti del radicale mutamento impresso,
specie sul piano culturale, dalla progressiva trasformazione in atto del
quadro normativo internazionale della cooperazione giudiziaria penale: la
consapevolezza, cioe’, che la prestazione di assistenza secondo forme e
modalita’ opportunamente concordate, che consentano l'utilizzazione
dell'atto nell'ambito del procedimento avviato dallo Stato richiedente,
contribuisce in misura talora decisiva alla realizzazione del comune
obiettivo di un'azione di contrasto coordinata ed efficace di una
criminalita’ organizzata non piu’ solo transnazionale, ma, addirittura,
"globale".
Da un lato, infatti, l'esigenza profondamente avvertita di una maggiore
rapidita’ e semplificazione dei meccanismi di cooperazione giudiziaria crea
i presupposti per l'individuazione di nuove forme di assistenza; dall'altro
lato la corrispondente esigenza di evitare il formarsi di zone grigie, o,
peggio, di odiose situazioni d'impunita’ per la riconosciuta carenza di
omogenee previsioni normative all'interno di uno spazio giuridico che non
puo’ non essere necessariamente uniforme, costituisce decisamente un fattore
di impulso nel senso dell'armonizzazione delle legislazioni penali dei
diversi Paesi.
Entro tale prospettiva, la logica che dovrebbe ispirare le nuove forme di
cooperazione giudiziaria - quanto meno in ambito europeo - non puo’ piu’
essere soltanto quella della tradizionale "assistenza" giudiziaria - quasi
come una gentile concessione che uno Stato opera nell'interesse dell'altro
Stato - ma quella, realmente innovativa ed efficace, che si fonda su una
sapiente combinazione di "moduli" quali, ad es., il reciproco riconoscimento
dei provvedimenti emessi dalle autorita’ giudiziarie degli altri Stati,
"senza mediazioni governative e senza particolari filtri e verifiche di
legittimita’", lo scambio reciproco delle informazioni inerenti a
fattispecie criminose connesse o collegate sul piano internazionale, il
dialogo rapido e diretto tra le autorita’ giudiziarie degli Stati
interessati da un'indagine a valenza transnazionale e, soprattutto, il
ricorso ad una cooperazione di carattere "operativo", essenzialmente
connotata da un'attivita’ di coordinamento spontaneo delle attivita’
investigative da compiere su aree territoriali ormai sempre piu’ "delocalizzate".
Nell'ambito delle principali misure operative predisposte per contrastare la
nuova dimensione transnazionale della criminalita’ organizzata vanno
menzionate, in particolare, quelle volte ad istituire l'Eurojust, con il
compito specifico di agevolare il coordinamento tra le autorita’ nazionali
responsabili dell'azione penale e di prestare assistenza nelle indagini di
criminalita’ organizzata, la Rete giudiziaria europea, allo scopo di
semplificare l'esecuzione delle rogatorie internazionali, la figura del
"Magistrato di collegamento", per migliorare i rapporti di cooperazione sul
piano bilaterale, e, sul piano della cooperazione di polizia, l'Europol e l'Olaf,
specificamente competente per l'accertamento delle frodi comunitarie.
Accanto a questi nuovi organismi giudiziari si affiancano, inoltre, dei
meccanismi pratici di cooperazione (ad es., l'Azione comune sulle cd. buone
prassi, per garantire il rispetto di uno standard uniforme di pratiche
attuative della cooperazione giudiziaria penale nella trattazione
prioritaria delle rogatorie contrassegnate "urgenti" dalle autorita’
richiedenti, ovvero nell'assunzione dell'impegno a valutare assieme, e
dunque in forma inevitabilmente "coordinata", le modalita’ di risoluzione
delle difficolta’ eventualmente riscontrate nell'esecuzione della richiesta)
che, senza innovare il quadro normativo di riferimento, appaiono finalizzati
a contribuire sensibilmente alla piu’ efficace attuazione degli strumenti di
cooperazione vigenti o di futura applicazione.
Non v'e’ soltanto, tuttavia, un problema di creazione di organismi
giudiziari e di correlative strutture di supporto, ma e’ riconoscibile
anche, e soprattutto, una pressante esigenza di nuovi atteggiamenti
culturali delle forze politiche, degli operatori economici, della
magistratura e dei soggetti di law enforcement, oltre che di un'opportuna
individuazione di norme comuni (o comunque tendenzialmente ravvicinate) e di
strumenti operativi in grado di acquisire e far circolare, con pari
efficacia, nello spazio interessato dalle indagini coordinate sui casi di
criminalita’ transnazionale, gli elementi di prova raccolti nel rispetto dei
diritti e delle garanzie della difesa.
E’ vero, allora, e non puo’ non riconoscersi, che "il pendolo della storia
oscilli verso l'armonizzazione" e che una mera cooperazione penale non
supportata da un'estesa e penetrante opera di "omogeneizzazione" dei
relativi ordinamenti "si riveli assolutamente inadeguata a combattere le
piu’ moderne e insidiose forme di criminalita’", stante il rapporto
tendenzialmente biunivoco tra i livelli di cooperazione e armonizzazione
penale.
E’ altrettanto vero, tuttavia, sotto un diverso ma connesso profilo, che il
dispiegarsi di una cooperazione, giudiziaria, di polizia ed amministrativa,
sfornita di una generale visione d'insieme, priva di momenti "unificanti" e
non assistita da una parallela attivita’ di coordinamento operativo,
rimarrebbe inevitabilmente confinata negli angusti ambiti territoriali di
una cooperazione bilaterale, con risultati del tutto insignificanti
sull'elevazione degli standards di qualita’ ed efficacia delle azioni
investigative in corso in una pluralita’ di Stati, senza riuscire a
"leggere" le diverse sequenze ed i "mobili" passaggi fattuali nella
complessa realizzazione di un delitto transnazionale in grado di offendere,
contemporaneamente, e con pari intensita’, lo stesso bene giuridico, ovvero
una pluralita’ di beni giuridici, ritenuti meritevoli di tutela e come tali
protetti nelle diverse aree territoriali interessate dalla comune condotta
delittuosa.
Se, in definitiva, l'armonizzazione facilita la cooperazione e la rende piu’
rapida e snella, e’ pur vero che il coordinamento e l'intensificazione dei
meccanismi di funzionamento della cooperazione sembrano in grado di
avvicinare enormemente le prassi applicative ed il diritto vivente dei vari
sistemi penali tra i quali emerge il bisogno di collaborazione.
Cooperazione giudiziaria, armonizzazione delle legislazioni e principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie (sulla cui declinazione
si reggono le recentissime esperienze del mandato di arresto europeo e del
riconoscimento delle ordinanze preliminari di "blocco" e sequestro degli
elementi di prova e dei beni facilmente trasferibili, la cui esecutivita’,
per un rilevante numero di reati, viene considerata alla stessa stregua di
una decisione di blocco o di sequestro emanata da un'autorita’ dello Stato
membro di esecuzione) non possono essere considerati come campi di
intervento separati, tra di loro non comunicanti sul piano delle azioni di
politica criminale e dei piu’ generali effetti degli atti normativi degli
ordinamenti dei singoli Stati membri e delle organizzazioni internazionali -
sia a livello globale, che regionale o sub-regionale - di cui essi fanno
parte, ma vanno interpretati ed accettati come imprescindibili paradigmi di
riferimento tra loro necessariamente interdipendenti.
di Gaetano
De Amicis
L'esigenza di adottare una strategia comune di cooperazione e collaborazione
tra autorita’ non solo giudiziarie, ma anche amministrative e di polizia, e’
da tempo avvertita in campo internazionale ed e’ resa ormai ineludibile
dalla dimensione "transnazionale" delle nuove forme di criminalita’, in
particolare quella organizzata, sia per l'ampiezza dei mercati illeciti che
gestisce, sia per gli strumenti che a tal fine utilizza, sia per la
struttura che ha ormai assunto, connotata da un solido radicamento
multiterritoriale e da una rapida ed efficace collaborazione tra gruppi di
diverse nazioni o etnie.
Nell'ultimo Piano d'azione adottato dall'Unione europea in materia di
prevenzione e controllo della criminalita’ organizzata per l'inizio del
nuovo millennio si afferma, assai significativamente, per sottolineare il
carattere naturalmente dinamico della criminalita’ organizzata, la sua
flessibilita’ e la capacita’ di adeguarsi con mentalita’ commerciale o
imprenditoriale all'evoluzione dei rapporti di forza e delle diverse
situazioni del mercato, che "i gruppi criminali organizzati non si fermano
in genere alle frontiere nazionali. Spesso formano partenariati all'interno
e all'esterno del territorio dell'Unione, sia con singoli che con altre reti
per commettere reati singoli o multipli. Tali gruppi sembrano essere sempre
piu’ attivi sui mercati leciti o illeciti; essi si avvalgono di specialisti
e strutture commerciali ufficiali che li aiutano nei loro intenti criminosi.
Inoltre essi sfruttano la libera circolazione di capitali, merci, persone e
servizi in tutta l'Unione europea. La crescente sofisticazione di molti
gruppi criminali organizzati consente loro di trarre vantaggio dalle lacune
e differenze giuridiche tra gli Stati membri, sfruttando le anomalie dei
vari sistemi".
Si individua, conseguentemente, tra i nuovi obiettivi di una "strategia"
europea integrata e multidisciplinare di prevenzione e di controllo della
criminalita’ organizzata, una capacita’ di risposta dinamica e "coordinata"
da parte di tutti gli Stati membri, in grado di far fronte, attraverso
strumenti operativi piu’ efficaci e flessibili, all'aggressione in atto alla
struttura sociale ed economica della societa’ europea, in particolare
attraverso il riciclaggio di denaro, il narcotraffico e la criminalita’
economica, ossia le manifestazioni piu’ tipicamente transnazionali del
crimine organizzato.
Da anni, lo stesso Parlamento europeo denuncia con forza l'assurdita’ di
aprire le frontiere a chi delinque per poi chiuderle agli organi incaricati
dell'accertamento e della repressione dei reati, insistendo affinche’
accanto allo spazio europeo di liberta’ venga effettivamente realizzato
anche uno spazio europeo della giustizia attraverso una maggiore
cooperazione tra le autorita’ giudiziarie nazionali ed una piu’ efficace
armonizzazione delle normative penali sostanziali e processuali dei vari
ordinamenti nazionali
Gia’ alcuni anni addietro si osservava in dottrina, con particolare acume,
che le tecniche impiegate dal crimine organizzato per riciclare, occultare e
reimpiegare i proventi illeciti travalicano molto spesso i confini nazionali
e che, di conseguenza, anche le concatenazioni degli accertamenti economici
e patrimoniali debbono potersi necessariamente estendere in ambito
internazionale, attraverso gli strumenti dell'assistenza giudiziaria, dopo
aver acclarato le prime trasformazioni e l'avvenuto trasferimento all'estero
dei proventi illeciti, con specifico riferimento a quelle ipotesi in cui gli
accertamenti economici svolti nel c.d. "Paese di traffico", ossia quello in
cui si sono verificati i delitti produttivi di ricchezza, vengono a
coniugarsi con una corrispondente attivita’ di indagine patrimoniale mirata
e concatenata svolta dalle autorita’ del c.d. "Paese di riciclaggio", nel
quale i proventi illeciti sono stati trasferiti subendo ulteriori
trasformazioni.
Del resto, la possibilita’ di effettuare in tempo reale scambi commerciali
con pagamenti in moneta elettronica da un Paese all'altro per via telematica
pone sempre piu’ spesso gravi e delicati problemi di giurisdizione ed
armonizzazione delle diverse regolamentazioni, unificando la dimensione
temporale e frantumando quella spaziale: sotto il primo profilo, infatti,
appare impossibile il frazionamento delle transazioni nel binomio
azione-evento poiche’ il secondo tende a coincidere sempre piu’ spesso,
strutturalmente e necessariamente, con la prima, realizzandosi la
transazione illecita, "pur ad immensa distanza, nel momento stesso in cui
avviene l'effrazione al sistema"; sotto il secondo profilo, quello dello
spazio, sembra rivelarsi insufficiente il criterio del locus commissi
delicti contemplato nel nostro sistema penale dall'art. 6 c.p., poiche’ la
transazione nel sistema dei pagamenti per via telematica "ben puo’
transitare attraverso le strutture informatiche residenti nel territorio di
uno Stato, a prescindere dal fatto che il soggetto proponente e quello
accettante risiedano in quel territorio".
Ne’ puo’ trascurarsi, in questa prospettiva, il rilievo secondo cui le
grandi organizzazioni criminali tendono ad infiltrarsi proprio negli anelli
deboli della catena internazionale predisposta per combattere il riciclaggio
(definito, nella conclusione n. 51 del Vertice di Tampere, come il "nucleo
stesso della criminalita’ organizzata", da "sradicare" ovunque si manifesti)
e gli altri fenomeni di criminalita’ economico-finanziaria, ossia nei cd.
punti di minore resistenza (ad es. i Paesi e i territori off-shore), al fine
di investire, o quanto meno far transitare, i capitali di origine illecita
proprio in quei Paesi che presentano legislazioni di contrasto lacunose, o
che addirittura risultano privi di legislazioni antiriciclaggio: il transito
attraverso una societa’ o un istituto di credito di questi paesi rende
estremamente problematici l'accertamento e la ricostruzione dei flussi e dei
movimenti del danaro.
Peraltro, anche lacune normative di minore entita’, ovvero semplici
situazioni di opacita’ del sistema dei controlli, rinvenibili purtroppo
anche nelle legislazioni di quegli Stati non propriamente definibili come
off-shore, possono favorire l'attivita’ delle organizzazioni criminali
internazionali, ostacolando ad esempio le condizioni di reciprocita’
essenziali per la collaborazione tra i diversi sistemi giudiziari, o
rendendo inefficienti le possibilita’ di accertamento e la capacita’
investigativa in relazione al perseguimento di talune tipologie di condotte
criminali.
Ed e’, in particolare, il fenomeno della "diffusione delle asimmetrie
informative" nei mercati, unitamente alla vulnerabilita’ del settore
bancario e finanziario - che, peraltro, riguarda non soltanto le forme di
intermediazione emerse e legali, ma anche i meno conosciuti network
finanziari informali, sviluppatisi in questi ultimi anni per la crescita dei
flussi migratori mondiali - a costituire un pericoloso terreno di coltura
per l'azione e lo sviluppo di gruppi criminali come le organizzazioni
terroristiche, che si finanziano talora, ma non necessariamente, attraverso
la produzione ed il traffico di beni e servizi illegali (in tal modo
sovrapponendosi ed intrecciandosi i canali ed i meccanismi di finanziamento
del terrorismo con quelli propri del riciclaggio dei capitali della
criminalita’ organizzata) e tendono ad occultare la natura della
destinazione, e spesso dell'origine, di determinati flussi finanziari,
convogliandoli verso illecite finalita’.
E’ evidente, dunque, l'importanza di un rapido, efficace e costante scambio
di informazioni rilevanti tra le autorita’ giudiziarie e di polizia degli
Stati interessati da indagini o procedimenti relativi all'accertamento di
delitti transnazionali. Un esempio significativo di come possa svilupparsi
al riguardo una collaborazione efficace, anche in vista di un successivo
coordinamento investigativo all'interno di squadre investigative comuni, e’
offerto dall'art. 7 della recente Decisione 2003/48/Gai del Consiglio UE,
relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e
giudiziaria per la lotta al terrorismo a norma dell'art. 4 della Posizione
comune 2001/931/Pesc, che stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di
garantire l'accessibilita’ o, comunque, la tempestiva messa a disposizione
di "qualsiasi informazione pertinente" acquisita nel corso delle indagini
collegate a reati di terrorismo.
In questa prospettiva si e’ efficacemente rilevato, in dottrina, che le
manifestazioni della criminalita’ organizzata si caratterizzano sempre piu’
per la pluralita’ dei settori di incidenza e tendono ad agire non piu’ solo
dentro gli Stati, con effetti dirompenti per la legalita’, l'ordine pubblico
e la vita associata, ma anche contro gli Stati, attaccandone, spesso
gravemente, l'esercizio della sovranita’.
Ne e’ scaturita, con un'evidente accelerazione specie in questi ultimi anni,
un'esigenza di tutela transnazionale plasticamente definita come una sorta
di "federazione delle sovranita’ "nella lotta contro il crimine organizzato,
si’ da imporre l'avvio di un processo evolutivo ormai irreversibile nel
senso di una trasformazione della cooperazione tra Stati in cooperazione tra
giurisdizioni, in una direzione che puo’ ormai definirsi di giustizia
transnazionale e addirittura, come da taluno prefigurato, di una
"integrazione tra le giurisdizioni".
Le su indicate linee di tendenza sembrano affiorare con sempre maggiore
nettezza di contorni in ambito europeo, dove i principi generali che si
vanno affermando sono quelli della territorialita’ europea e della
cittadinanza europea all'interno di uno spazio giuridico e giudiziario
comune, in cui compaiono nuovi attori di una cooperazione non piu’ solo
"orizzontale", ma, piu’ propriamente, "verticale" (basti ricordare, ad es.,
la recente istituzione di Eurojust e, prima ancora, dell'Olaf) ed in cui
trova la sua piu’ opportuna collocazione il principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni giudiziarie, quale fondamento stesso della
cooperazione giudiziaria in materia penale e civile, secondo le generali
indicazioni di principio inizialmente tracciate nell'art. 31 del Trattato
sull'Unione europea e successivamente declinate nella conclusione n. 33 del
Vertice di Tampere e nel Programma globale di misure per l'attuazione del
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali adottato dal
Consiglio dell'UE il 30 novembre 2000.
Sotto tale profilo, le linee direttrici attraverso cui e’ possibile
incanalare la progressiva costruzione di un effettivo spazio giudiziario
europeo sono indicate nel § 2 dell'art. 29 del Trattato sull'Unione europea:
a) una piu’ stretta cooperazione tra le autorita’ giudiziarie e le altre
autorita’ competenti degli Stati membri; b) il ravvicinamento, ove
necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, cosi’
legando, in un rapporto di reciproca interconnessione, i due aspetti della
cooperazione intergovernativa e del ravvicinamento delle legislazioni.
Un punto di riferimento decisivo sul lungo cammino intrapreso verso la
realizzazione di uno spazio giudiziario europeo "allargato", nella
prospettiva di un sempre piu’ ampio riconoscimento dell'"ultrattivita’" del
diritto degli Stati membri e delle possibilita’ di intervento diretto delle
autorita’ giudiziarie, e’ rappresentato dalla recente stipula della
Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza
giudiziaria penale, e del II Protocollo addizionale alla Convenzione europea
di Strasburgo del 1959, aperto alla firma l'8 novembre 2001, ma non ancora
entrato in vigore, che completano e modificano assai profondamente, nei
rispettivi ambiti di applicazione territoriale dell'UE e del Consiglio
d'Europa, il testo convenzionale "base" del 1959, introducendo numerosi
istituti diretti a semplificare le indagini ed il processo quando la
realizzazione del reato coinvolge piu’ Stati membri ed occorrono atti
investigativi o probatori da compiere nel territorio di altri Stati (ad es.,
squadre investigative comuni, videoconferenza, consegne sorvegliate ed
operazioni di infiltrazione, intercettazioni, trasmissione spontanee di
informazioni, temperamento della lex loci, termini di esecuzione delle
rogatorie, ecc.).
Peraltro, che l'esigenza di una complessiva "rimodulazione" dei tradizionali
meccanismi della cooperazione giudiziaria sia avvertita non piu’ e non solo
in ambito europeo, ma costituisca ormai un obiettivo di importanza decisiva
per la stessa comunita’ internazionale, e’ dimostrato dalla recente adozione
dei fondamentali strumenti normativi rappresentati dalla Convenzione Onu
contro la criminalita’ organizzata transnazionale, aperta alla firma a
Palermo il 15 dicembre 2000 (sottoscritta da 147 Paesi e ratificata da 37,
tra i quali Canada, Francia, Marocco Polonia, Spagna, ecc.), e dallo Statuto
della Corte penale internazionale, firmato a Roma il 17 luglio 1998,
ratificato da oltre 90 Stati ed entrato in vigore il 1° luglio 2002, a
seguito del deposito del sessantesimo strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, avvenuto l'11 aprile 2002.
Ed allora, la delineazione di una strategia seria ed efficace di contrasto
della criminalita’ internazionale e, soprattutto, "transnazionale",
all'interno di una comunita’ "globale" sempre piu’ segnata da un nuovo modus
operandi dei sodalizi criminali, presuppone e richiede, quanto meno, un
duplice sforzo di diretta cooperazione tra le diverse autorita’ competenti e
di efficace coordinamento delle indagini e delle azioni penali a livello
internazionale, senza peraltro trascurare l'esigenza di una progressiva
armonizzazione delle normative, al fine di evitare che la mancata
criminalizzazione di taluni comportamenti, ovvero la non piena coincidenza
delle scelte sanzionatorie in determinati sistemi nazionali, impediscano o
rendano piu’ difficoltosa la collaborazione internazionale tra le autorita’
giudiziarie.
L'insufficienza e l'inadeguatezza dei metodi classici di funzionamento della
cooperazione giudiziaria in uno spazio penale europeo purtroppo ancora
gravemente "frazionato" in quindici (tra poco, venticinque) ordinamenti
diversi vengono infatti a determinare, troppo spesso, l'accumulo di ritardi
gravi nell'esecuzione delle richieste di assistenza, unitamente alla
dispersione di elementi probatori e ad ingiustificabili situazioni di
impunita’: in un importante contributo trasmesso alla Conferenza
intergovernativa sulle riforme istituzionali, la Commissione ricordava che
in occasione di un'audizione dinanzi al Parlamento europeo il procuratore di
uno Stato membro sottolineava di aver dovuto far fronte fino a 60 ricorsi
contro le rogatorie presentate in un altro Stato membro, per uno stesso caso
che poteva coinvolgere interessi finanziari comunitari; i ricorsi venivano
introdotti l'uno dopo l'altro, per beneficiare ogni volta del termine
necessario al giudice per respingerli.
E’ evidente che in una situazione di questo tipo, allorquando alla
commissione rogatoria internazionale venga concessa definitiva esecuzione,
generalmente l'efficacia probatoria della stessa nell'ambito del
procedimento penale avviato dallo Stato "rogante" e’ ormai diventata
inutile, specie ove si consideri l'esigenza di un immediato collegamento
investigativo con attivita’ di indagine contemporaneamente in corso su
fenomeni criminali connessi e svolte dalle autorita’ giudiziarie inqurenti
di altri ordinamenti.
Ne’ la situazione migliora ove si volga lo sguardo al di fuori dell'ambito
regionale, o sub-regionale, europeo, non ritenendosi ancora esistente,
comunemente, un obbligo generale di assistenza giudiziaria in materia penale
secondo il diritto internazionale consuetudinario: da una parte, come si e’
correttamente osservato, non sono state concluse - diversamente da quanto
avvenuto in materia di cooperazione giudiziaria civile con lo Statuto della
conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato, entrato in vigore
dal 15 luglio 1955 - convenzioni internazionali di carattere generale
relative all'assistenza giudiziaria penale a livello universale; dall'altro,
le numerose convenzioni internazionali stipulate in ambito Onu con specifico
riguardo alla prevenzione e repressione di determinate attivita’ criminose
(ad es., quelle in materia di terrorismo) sanciscono, di regola, soltanto un
obbligo di assistenza nella piu’ ampia misura possibile e non vengono
generalmente intese quale base normativa sufficiente per l'assunzione di
prove, che sara’ ritenuta possibile solo secondo quanto stabilito nelle
norme nazionali e/o internazionali applicabili nell'ambito delle relazioni
che governano i rapporti fra gli Stati interessati.
Nell'ambito dei rapporti tra Stati per i quali non siano in vigore norme
convenzionali che prevedano l'obbligo di eseguire le rispettive richieste di
assistenza giudiziaria in materia penale, la necessaria collaborazione,
tuttavia, puo’ essere prestata a titolo di cortesia internazionale ed e’
disciplinata, in linea di principio, dalle norme interne degli Stati
interessati, sulla base di un principio di reciprocita’ che si ritiene
regoli in linea generale i rapporti di cooperazione giudiziaria tra gli
Stati.
Emergono dunque con evidenza gli effetti del radicale mutamento impresso,
specie sul piano culturale, dalla progressiva trasformazione in atto del
quadro normativo internazionale della cooperazione giudiziaria penale: la
consapevolezza, cioe’, che la prestazione di assistenza secondo forme e
modalita’ opportunamente concordate, che consentano l'utilizzazione
dell'atto nell'ambito del procedimento avviato dallo Stato richiedente,
contribuisce in misura talora decisiva alla realizzazione del comune
obiettivo di un'azione di contrasto coordinata ed efficace di una
criminalita’ organizzata non piu’ solo transnazionale, ma, addirittura,
"globale".
Da un lato, infatti, l'esigenza profondamente avvertita di una maggiore
rapidita’ e semplificazione dei meccanismi di cooperazione giudiziaria crea
i presupposti per l'individuazione di nuove forme di assistenza; dall'altro
lato la corrispondente esigenza di evitare il formarsi di zone grigie, o,
peggio, di odiose situazioni d'impunita’ per la riconosciuta carenza di
omogenee previsioni normative all'interno di uno spazio giuridico che non
puo’ non essere necessariamente uniforme, costituisce decisamente un fattore
di impulso nel senso dell'armonizzazione delle legislazioni penali dei
diversi Paesi.
Entro tale prospettiva, la logica che dovrebbe ispirare le nuove forme di
cooperazione giudiziaria - quanto meno in ambito europeo - non puo’ piu’
essere soltanto quella della tradizionale "assistenza" giudiziaria - quasi
come una gentile concessione che uno Stato opera nell'interesse dell'altro
Stato - ma quella, realmente innovativa ed efficace, che si fonda su una
sapiente combinazione di "moduli" quali, ad es., il reciproco riconoscimento
dei provvedimenti emessi dalle autorita’ giudiziarie degli altri Stati,
"senza mediazioni governative e senza particolari filtri e verifiche di
legittimita’", lo scambio reciproco delle informazioni inerenti a
fattispecie criminose connesse o collegate sul piano internazionale, il
dialogo rapido e diretto tra le autorita’ giudiziarie degli Stati
interessati da un'indagine a valenza transnazionale e, soprattutto, il
ricorso ad una cooperazione di carattere "operativo", essenzialmente
connotata da un'attivita’ di coordinamento spontaneo delle attivita’
investigative da compiere su aree territoriali ormai sempre piu’ "delocalizzate".
Nell'ambito delle principali misure operative predisposte per contrastare la
nuova dimensione transnazionale della criminalita’ organizzata vanno
menzionate, in particolare, quelle volte ad istituire l'Eurojust, con il
compito specifico di agevolare il coordinamento tra le autorita’ nazionali
responsabili dell'azione penale e di prestare assistenza nelle indagini di
criminalita’ organizzata, la Rete giudiziaria europea, allo scopo di
semplificare l'esecuzione delle rogatorie internazionali, la figura del
"Magistrato di collegamento", per migliorare i rapporti di cooperazione sul
piano bilaterale, e, sul piano della cooperazione di polizia, l'Europol e l'Olaf,
specificamente competente per l'accertamento delle frodi comunitarie.
Accanto a questi nuovi organismi giudiziari si affiancano, inoltre, dei
meccanismi pratici di cooperazione (ad es., l'Azione comune sulle cd. buone
prassi, per garantire il rispetto di uno standard uniforme di pratiche
attuative della cooperazione giudiziaria penale nella trattazione
prioritaria delle rogatorie contrassegnate "urgenti" dalle autorita’
richiedenti, ovvero nell'assunzione dell'impegno a valutare assieme, e
dunque in forma inevitabilmente "coordinata", le modalita’ di risoluzione
delle difficolta’ eventualmente riscontrate nell'esecuzione della richiesta)
che, senza innovare il quadro normativo di riferimento, appaiono finalizzati
a contribuire sensibilmente alla piu’ efficace attuazione degli strumenti di
cooperazione vigenti o di futura applicazione.
Non v'e’ soltanto, tuttavia, un problema di creazione di organismi
giudiziari e di correlative strutture di supporto, ma e’ riconoscibile
anche, e soprattutto, una pressante esigenza di nuovi atteggiamenti
culturali delle forze politiche, degli operatori economici, della
magistratura e dei soggetti di law enforcement, oltre che di un'opportuna
individuazione di norme comuni (o comunque tendenzialmente ravvicinate) e di
strumenti operativi in grado di acquisire e far circolare, con pari
efficacia, nello spazio interessato dalle indagini coordinate sui casi di
criminalita’ transnazionale, gli elementi di prova raccolti nel rispetto dei
diritti e delle garanzie della difesa.
E’ vero, allora, e non puo’ non riconoscersi, che "il pendolo della storia
oscilli verso l'armonizzazione" e che una mera cooperazione penale non
supportata da un'estesa e penetrante opera di "omogeneizzazione" dei
relativi ordinamenti "si riveli assolutamente inadeguata a combattere le
piu’ moderne e insidiose forme di criminalita’", stante il rapporto
tendenzialmente biunivoco tra i livelli di cooperazione e armonizzazione
penale.
E’ altrettanto vero, tuttavia, sotto un diverso ma connesso profilo, che il
dispiegarsi di una cooperazione, giudiziaria, di polizia ed amministrativa,
sfornita di una generale visione d'insieme, priva di momenti "unificanti" e
non assistita da una parallela attivita’ di coordinamento operativo,
rimarrebbe inevitabilmente confinata negli angusti ambiti territoriali di
una cooperazione bilaterale, con risultati del tutto insignificanti
sull'elevazione degli standards di qualita’ ed efficacia delle azioni
investigative in corso in una pluralita’ di Stati, senza riuscire a
"leggere" le diverse sequenze ed i "mobili" passaggi fattuali nella
complessa realizzazione di un delitto transnazionale in grado di offendere,
contemporaneamente, e con pari intensita’, lo stesso bene giuridico, ovvero
una pluralita’ di beni giuridici, ritenuti meritevoli di tutela e come tali
protetti nelle diverse aree territoriali interessate dalla comune condotta
delittuosa.
Se, in definitiva, l'armonizzazione facilita la cooperazione e la rende piu’
rapida e snella, e’ pur vero che il coordinamento e l'intensificazione dei
meccanismi di funzionamento della cooperazione sembrano in grado di
avvicinare enormemente le prassi applicative ed il diritto vivente dei vari
sistemi penali tra i quali emerge il bisogno di collaborazione.
Cooperazione giudiziaria, armonizzazione delle legislazioni e principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie (sulla cui declinazione
si reggono le recentissime esperienze del mandato di arresto europeo e del
riconoscimento delle ordinanze preliminari di "blocco" e sequestro degli
elementi di prova e dei beni facilmente trasferibili, la cui esecutivita’,
per un rilevante numero di reati, viene considerata alla stessa stregua di
una decisione di blocco o di sequestro emanata da un'autorita’ dello Stato
membro di esecuzione) non possono essere considerati come campi di
intervento separati, tra di loro non comunicanti sul piano delle azioni di
politica criminale e dei piu’ generali effetti degli atti normativi degli
ordinamenti dei singoli Stati membri e delle organizzazioni internazionali -
sia a livello globale, che regionale o sub-regionale - di cui essi fanno
parte, ma vanno interpretati ed accettati come imprescindibili paradigmi di
riferimento tra loro necessariamente interdipendenti.
di Gaetano
De Amicis
L'esigenza di adottare una strategia comune di cooperazione e collaborazione
tra autorita’ non solo giudiziarie, ma anche amministrative e di polizia, e’
da tempo avvertita in campo internazionale ed e’ resa ormai ineludibile
dalla dimensione "transnazionale" delle nuove forme di criminalita’, in
particolare quella organizzata, sia per l'ampiezza dei mercati illeciti che
gestisce, sia per gli strumenti che a tal fine utilizza, sia per la
struttura che ha ormai assunto, connotata da un solido radicamento
multiterritoriale e da una rapida ed efficace collaborazione tra gruppi di
diverse nazioni o etnie.
Nell'ultimo Piano d'azione adottato dall'Unione europea in materia di
prevenzione e controllo della criminalita’ organizzata per l'inizio del
nuovo millennio si afferma, assai significativamente, per sottolineare il
carattere naturalmente dinamico della criminalita’ organizzata, la sua
flessibilita’ e la capacita’ di adeguarsi con mentalita’ commerciale o
imprenditoriale all'evoluzione dei rapporti di forza e delle diverse
situazioni del mercato, che "i gruppi criminali organizzati non si fermano
in genere alle frontiere nazionali. Spesso formano partenariati all'interno
e all'esterno del territorio dell'Unione, sia con singoli che con altre reti
per commettere reati singoli o multipli. Tali gruppi sembrano essere sempre
piu’ attivi sui mercati leciti o illeciti; essi si avvalgono di specialisti
e strutture commerciali ufficiali che li aiutano nei loro intenti criminosi.
Inoltre essi sfruttano la libera circolazione di capitali, merci, persone e
servizi in tutta l'Unione europea. La crescente sofisticazione di molti
gruppi criminali organizzati consente loro di trarre vantaggio dalle lacune
e differenze giuridiche tra gli Stati membri, sfruttando le anomalie dei
vari sistemi".
Si individua, conseguentemente, tra i nuovi obiettivi di una "strategia"
europea integrata e multidisciplinare di prevenzione e di controllo della
criminalita’ organizzata, una capacita’ di risposta dinamica e "coordinata"
da parte di tutti gli Stati membri, in grado di far fronte, attraverso
strumenti operativi piu’ efficaci e flessibili, all'aggressione in atto alla
struttura sociale ed economica della societa’ europea, in particolare
attraverso il riciclaggio di denaro, il narcotraffico e la criminalita’
economica, ossia le manifestazioni piu’ tipicamente transnazionali del
crimine organizzato.
Da anni, lo stesso Parlamento europeo denuncia con forza l'assurdita’ di
aprire le frontiere a chi delinque per poi chiuderle agli organi incaricati
dell'accertamento e della repressione dei reati, insistendo affinche’
accanto allo spazio europeo di liberta’ venga effettivamente realizzato
anche uno spazio europeo della giustizia attraverso una maggiore
cooperazione tra le autorita’ giudiziarie nazionali ed una piu’ efficace
armonizzazione delle normative penali sostanziali e processuali dei vari
ordinamenti nazionali
Gia’ alcuni anni addietro si osservava in dottrina, con particolare acume,
che le tecniche impiegate dal crimine organizzato per riciclare, occultare e
reimpiegare i proventi illeciti travalicano molto spesso i confini nazionali
e che, di conseguenza, anche le concatenazioni degli accertamenti economici
e patrimoniali debbono potersi necessariamente estendere in ambito
internazionale, attraverso gli strumenti dell'assistenza giudiziaria, dopo
aver acclarato le prime trasformazioni e l'avvenuto trasferimento all'estero
dei proventi illeciti, con specifico riferimento a quelle ipotesi in cui gli
accertamenti economici svolti nel c.d. "Paese di traffico", ossia quello in
cui si sono verificati i delitti produttivi di ricchezza, vengono a
coniugarsi con una corrispondente attivita’ di indagine patrimoniale mirata
e concatenata svolta dalle autorita’ del c.d. "Paese di riciclaggio", nel
quale i proventi illeciti sono stati trasferiti subendo ulteriori
trasformazioni.
Del resto, la possibilita’ di effettuare in tempo reale scambi commerciali
con pagamenti in moneta elettronica da un Paese all'altro per via telematica
pone sempre piu’ spesso gravi e delicati problemi di giurisdizione ed
armonizzazione delle diverse regolamentazioni, unificando la dimensione
temporale e frantumando quella spaziale: sotto il primo profilo, infatti,
appare impossibile il frazionamento delle transazioni nel binomio
azione-evento poiche’ il secondo tende a coincidere sempre piu’ spesso,
strutturalmente e necessariamente, con la prima, realizzandosi la
transazione illecita, "pur ad immensa distanza, nel momento stesso in cui
avviene l'effrazione al sistema"; sotto il secondo profilo, quello dello
spazio, sembra rivelarsi insufficiente il criterio del locus commissi
delicti contemplato nel nostro sistema penale dall'art. 6 c.p., poiche’ la
transazione nel sistema dei pagamenti per via telematica "ben puo’
transitare attraverso le strutture informatiche residenti nel territorio di
uno Stato, a prescindere dal fatto che il soggetto proponente e quello
accettante risiedano in quel territorio".
Ne’ puo’ trascurarsi, in questa prospettiva, il rilievo secondo cui le
grandi organizzazioni criminali tendono ad infiltrarsi proprio negli anelli
deboli della catena internazionale predisposta per combattere il riciclaggio
(definito, nella conclusione n. 51 del Vertice di Tampere, come il "nucleo
stesso della criminalita’ organizzata", da "sradicare" ovunque si manifesti)
e gli altri fenomeni di criminalita’ economico-finanziaria, ossia nei cd.
punti di minore resistenza (ad es. i Paesi e i territori off-shore), al fine
di investire, o quanto meno far transitare, i capitali di origine illecita
proprio in quei Paesi che presentano legislazioni di contrasto lacunose, o
che addirittura risultano privi di legislazioni antiriciclaggio: il transito
attraverso una societa’ o un istituto di credito di questi paesi rende
estremamente problematici l'accertamento e la ricostruzione dei flussi e dei
movimenti del danaro.
Peraltro, anche lacune normative di minore entita’, ovvero semplici
situazioni di opacita’ del sistema dei controlli, rinvenibili purtroppo
anche nelle legislazioni di quegli Stati non propriamente definibili come
off-shore, possono favorire l'attivita’ delle organizzazioni criminali
internazionali, ostacolando ad esempio le condizioni di reciprocita’
essenziali per la collaborazione tra i diversi sistemi giudiziari, o
rendendo inefficienti le possibilita’ di accertamento e la capacita’
investigativa in relazione al perseguimento di talune tipologie di condotte
criminali.
Ed e’, in particolare, il fenomeno della "diffusione delle asimmetrie
informative" nei mercati, unitamente alla vulnerabilita’ del settore
bancario e finanziario - che, peraltro, riguarda non soltanto le forme di
intermediazione emerse e legali, ma anche i meno conosciuti network
finanziari informali, sviluppatisi in questi ultimi anni per la crescita dei
flussi migratori mondiali - a costituire un pericoloso terreno di coltura
per l'azione e lo sviluppo di gruppi criminali come le organizzazioni
terroristiche, che si finanziano talora, ma non necessariamente, attraverso
la produzione ed il traffico di beni e servizi illegali (in tal modo
sovrapponendosi ed intrecciandosi i canali ed i meccanismi di finanziamento
del terrorismo con quelli propri del riciclaggio dei capitali della
criminalita’ organizzata) e tendono ad occultare la natura della
destinazione, e spesso dell'origine, di determinati flussi finanziari,
convogliandoli verso illecite finalita’.
E’ evidente, dunque, l'importanza di un rapido, efficace e costante scambio
di informazioni rilevanti tra le autorita’ giudiziarie e di polizia degli
Stati interessati da indagini o procedimenti relativi all'accertamento di
delitti transnazionali. Un esempio significativo di come possa svilupparsi
al riguardo una collaborazione efficace, anche in vista di un successivo
coordinamento investigativo all'interno di squadre investigative comuni, e’
offerto dall'art. 7 della recente Decisione 2003/48/Gai del Consiglio UE,
relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e
giudiziaria per la lotta al terrorismo a norma dell'art. 4 della Posizione
comune 2001/931/Pesc, che stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di
garantire l'accessibilita’ o, comunque, la tempestiva messa a disposizione
di "qualsiasi informazione pertinente" acquisita nel corso delle indagini
collegate a reati di terrorismo.
In questa prospettiva si e’ efficacemente rilevato, in dottrina, che le
manifestazioni della criminalita’ organizzata si caratterizzano sempre piu’
per la pluralita’ dei settori di incidenza e tendono ad agire non piu’ solo
dentro gli Stati, con effetti dirompenti per la legalita’, l'ordine pubblico
e la vita associata, ma anche contro gli Stati, attaccandone, spesso
gravemente, l'esercizio della sovranita’.
Ne e’ scaturita, con un'evidente accelerazione specie in questi ultimi anni,
un'esigenza di tutela transnazionale plasticamente definita come una sorta
di "federazione delle sovranita’ "nella lotta contro il crimine organizzato,
si’ da imporre l'avvio di un processo evolutivo ormai irreversibile nel
senso di una trasformazione della cooperazione tra Stati in cooperazione tra
giurisdizioni, in una direzione che puo’ ormai definirsi di giustizia
transnazionale e addirittura, come da taluno prefigurato, di una
"integrazione tra le giurisdizioni".
Le su indicate linee di tendenza sembrano affiorare con sempre maggiore
nettezza di contorni in ambito europeo, dove i principi generali che si
vanno affermando sono quelli della territorialita’ europea e della
cittadinanza europea all'interno di uno spazio giuridico e giudiziario
comune, in cui compaiono nuovi attori di una cooperazione non piu’ solo
"orizzontale", ma, piu’ propriamente, "verticale" (basti ricordare, ad es.,
la recente istituzione di Eurojust e, prima ancora, dell'Olaf) ed in cui
trova la sua piu’ opportuna collocazione il principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni giudiziarie, quale fondamento stesso della
cooperazione giudiziaria in materia penale e civile, secondo le generali
indicazioni di principio inizialmente tracciate nell'art. 31 del Trattato
sull'Unione europea e successivamente declinate nella conclusione n. 33 del
Vertice di Tampere e nel Programma globale di misure per l'attuazione del
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali adottato dal
Consiglio dell'UE il 30 novembre 2000.
Sotto tale profilo, le linee direttrici attraverso cui e’ possibile
incanalare la progressiva costruzione di un effettivo spazio giudiziario
europeo sono indicate nel § 2 dell'art. 29 del Trattato sull'Unione europea:
a) una piu’ stretta cooperazione tra le autorita’ giudiziarie e le altre
autorita’ competenti degli Stati membri; b) il ravvicinamento, ove
necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, cosi’
legando, in un rapporto di reciproca interconnessione, i due aspetti della
cooperazione intergovernativa e del ravvicinamento delle legislazioni.
Un punto di riferimento decisivo sul lungo cammino intrapreso verso la
realizzazione di uno spazio giudiziario europeo "allargato", nella
prospettiva di un sempre piu’ ampio riconoscimento dell'"ultrattivita’" del
diritto degli Stati membri e delle possibilita’ di intervento diretto delle
autorita’ giudiziarie, e’ rappresentato dalla recente stipula della
Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza
giudiziaria penale, e del II Protocollo addizionale alla Convenzione europea
di Strasburgo del 1959, aperto alla firma l'8 novembre 2001, ma non ancora
entrato in vigore, che completano e modificano assai profondamente, nei
rispettivi ambiti di applicazione territoriale dell'UE e del Consiglio
d'Europa, il testo convenzionale "base" del 1959, introducendo numerosi
istituti diretti a semplificare le indagini ed il processo quando la
realizzazione del reato coinvolge piu’ Stati membri ed occorrono atti
investigativi o probatori da compiere nel territorio di altri Stati (ad es.,
squadre investigative comuni, videoconferenza, consegne sorvegliate ed
operazioni di infiltrazione, intercettazioni, trasmissione spontanee di
informazioni, temperamento della lex loci, termini di esecuzione delle
rogatorie, ecc.).
Peraltro, che l'esigenza di una complessiva "rimodulazione" dei tradizionali
meccanismi della cooperazione giudiziaria sia avvertita non piu’ e non solo
in ambito europeo, ma costituisca ormai un obiettivo di importanza decisiva
per la stessa comunita’ internazionale, e’ dimostrato dalla recente adozione
dei fondamentali strumenti normativi rappresentati dalla Convenzione Onu
contro la criminalita’ organizzata transnazionale, aperta alla firma a
Palermo il 15 dicembre 2000 (sottoscritta da 147 Paesi e ratificata da 37,
tra i quali Canada, Francia, Marocco Polonia, Spagna, ecc.), e dallo Statuto
della Corte penale internazionale, firmato a Roma il 17 luglio 1998,
ratificato da oltre 90 Stati ed entrato in vigore il 1° luglio 2002, a
seguito del deposito del sessantesimo strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, avvenuto l'11 aprile 2002.
Ed allora, la delineazione di una strategia seria ed efficace di contrasto
della criminalita’ internazionale e, soprattutto, "transnazionale",
all'interno di una comunita’ "globale" sempre piu’ segnata da un nuovo modus
operandi dei sodalizi criminali, presuppone e richiede, quanto meno, un
duplice sforzo di diretta cooperazione tra le diverse autorita’ competenti e
di efficace coordinamento delle indagini e delle azioni penali a livello
internazionale, senza peraltro trascurare l'esigenza di una progressiva
armonizzazione delle normative, al fine di evitare che la mancata
criminalizzazione di taluni comportamenti, ovvero la non piena coincidenza
delle scelte sanzionatorie in determinati sistemi nazionali, impediscano o
rendano piu’ difficoltosa la collaborazione internazionale tra le autorita’
giudiziarie.
L'insufficienza e l'inadeguatezza dei metodi classici di funzionamento della
cooperazione giudiziaria in uno spazio penale europeo purtroppo ancora
gravemente "frazionato" in quindici (tra poco, venticinque) ordinamenti
diversi vengono infatti a determinare, troppo spesso, l'accumulo di ritardi
gravi nell'esecuzione delle richieste di assistenza, unitamente alla
dispersione di elementi probatori e ad ingiustificabili situazioni di
impunita’: in un importante contributo trasmesso alla Conferenza
intergovernativa sulle riforme istituzionali, la Commissione ricordava che
in occasione di un'audizione dinanzi al Parlamento europeo il procuratore di
uno Stato membro sottolineava di aver dovuto far fronte fino a 60 ricorsi
contro le rogatorie presentate in un altro Stato membro, per uno stesso caso
che poteva coinvolgere interessi finanziari comunitari; i ricorsi venivano
introdotti l'uno dopo l'altro, per beneficiare ogni volta del termine
necessario al giudice per respingerli.
E’ evidente che in una situazione di questo tipo, allorquando alla
commissione rogatoria internazionale venga concessa definitiva esecuzione,
generalmente l'efficacia probatoria della stessa nell'ambito del
procedimento penale avviato dallo Stato "rogante" e’ ormai diventata
inutile, specie ove si consideri l'esigenza di un immediato collegamento
investigativo con attivita’ di indagine contemporaneamente in corso su
fenomeni criminali connessi e svolte dalle autorita’ giudiziarie inqurenti
di altri ordinamenti.
Ne’ la situazione migliora ove si volga lo sguardo al di fuori dell'ambito
regionale, o sub-regionale, europeo, non ritenendosi ancora esistente,
comunemente, un obbligo generale di assistenza giudiziaria in materia penale
secondo il diritto internazionale consuetudinario: da una parte, come si e’
correttamente osservato, non sono state concluse - diversamente da quanto
avvenuto in materia di cooperazione giudiziaria civile con lo Statuto della
conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato, entrato in vigore
dal 15 luglio 1955 - convenzioni internazionali di carattere generale
relative all'assistenza giudiziaria penale a livello universale; dall'altro,
le numerose convenzioni internazionali stipulate in ambito Onu con specifico
riguardo alla prevenzione e repressione di determinate attivita’ criminose
(ad es., quelle in materia di terrorismo) sanciscono, di regola, soltanto un
obbligo di assistenza nella piu’ ampia misura possibile e non vengono
generalmente intese quale base normativa sufficiente per l'assunzione di
prove, che sara’ ritenuta possibile solo secondo quanto stabilito nelle
norme nazionali e/o internazionali applicabili nell'ambito delle relazioni
che governano i rapporti fra gli Stati interessati.
Nell'ambito dei rapporti tra Stati per i quali non siano in vigore norme
convenzionali che prevedano l'obbligo di eseguire le rispettive richieste di
assistenza giudiziaria in materia penale, la necessaria collaborazione,
tuttavia, puo’ essere prestata a titolo di cortesia internazionale ed e’
disciplinata, in linea di principio, dalle norme interne degli Stati
interessati, sulla base di un principio di reciprocita’ che si ritiene
regoli in linea generale i rapporti di cooperazione giudiziaria tra gli
Stati.
Emergono dunque con evidenza gli effetti del radicale mutamento impresso,
specie sul piano culturale, dalla progressiva trasformazione in atto del
quadro normativo internazionale della cooperazione giudiziaria penale: la
consapevolezza, cioe’, che la prestazione di assistenza secondo forme e
modalita’ opportunamente concordate, che consentano l'utilizzazione
dell'atto nell'ambito del procedimento avviato dallo Stato richiedente,
contribuisce in misura talora decisiva alla realizzazione del comune
obiettivo di un'azione di contrasto coordinata ed efficace di una
criminalita’ organizzata non piu’ solo transnazionale, ma, addirittura,
"globale".
Da un lato, infatti, l'esigenza profondamente avvertita di una maggiore
rapidita’ e semplificazione dei meccanismi di cooperazione giudiziaria crea
i presupposti per l'individuazione di nuove forme di assistenza; dall'altro
lato la corrispondente esigenza di evitare il formarsi di zone grigie, o,
peggio, di odiose situazioni d'impunita’ per la riconosciuta carenza di
omogenee previsioni normative all'interno di uno spazio giuridico che non
puo’ non essere necessariamente uniforme, costituisce decisamente un fattore
di impulso nel senso dell'armonizzazione delle legislazioni penali dei
diversi Paesi.
Entro tale prospettiva, la logica che dovrebbe ispirare le nuove forme di
cooperazione giudiziaria - quanto meno in ambito europeo - non puo’ piu’
essere soltanto quella della tradizionale "assistenza" giudiziaria - quasi
come una gentile concessione che uno Stato opera nell'interesse dell'altro
Stato - ma quella, realmente innovativa ed efficace, che si fonda su una
sapiente combinazione di "moduli" quali, ad es., il reciproco riconoscimento
dei provvedimenti emessi dalle autorita’ giudiziarie degli altri Stati,
"senza mediazioni governative e senza particolari filtri e verifiche di
legittimita’", lo scambio reciproco delle informazioni inerenti a
fattispecie criminose connesse o collegate sul piano internazionale, il
dialogo rapido e diretto tra le autorita’ giudiziarie degli Stati
interessati da un'indagine a valenza transnazionale e, soprattutto, il
ricorso ad una cooperazione di carattere "operativo", essenzialmente
connotata da un'attivita’ di coordinamento spontaneo delle attivita’
investigative da compiere su aree territoriali ormai sempre piu’ "delocalizzate".
Nell'ambito delle principali misure operative predisposte per contrastare la
nuova dimensione transnazionale della criminalita’ organizzata vanno
menzionate, in particolare, quelle volte ad istituire l'Eurojust, con il
compito specifico di agevolare il coordinamento tra le autorita’ nazionali
responsabili dell'azione penale e di prestare assistenza nelle indagini di
criminalita’ organizzata, la Rete giudiziaria europea, allo scopo di
semplificare l'esecuzione delle rogatorie internazionali, la figura del
"Magistrato di collegamento", per migliorare i rapporti di cooperazione sul
piano bilaterale, e, sul piano della cooperazione di polizia, l'Europol e l'Olaf,
specificamente competente per l'accertamento delle frodi comunitarie.
Accanto a questi nuovi organismi giudiziari si affiancano, inoltre, dei
meccanismi pratici di cooperazione (ad es., l'Azione comune sulle cd. buone
prassi, per garantire il rispetto di uno standard uniforme di pratiche
attuative della cooperazione giudiziaria penale nella trattazione
prioritaria delle rogatorie contrassegnate "urgenti" dalle autorita’
richiedenti, ovvero nell'assunzione dell'impegno a valutare assieme, e
dunque in forma inevitabilmente "coordinata", le modalita’ di risoluzione
delle difficolta’ eventualmente riscontrate nell'esecuzione della richiesta)
che, senza innovare il quadro normativo di riferimento, appaiono finalizzati
a contribuire sensibilmente alla piu’ efficace attuazione degli strumenti di
cooperazione vigenti o di futura applicazione.
Non v'e’ soltanto, tuttavia, un problema di creazione di organismi
giudiziari e di correlative strutture di supporto, ma e’ riconoscibile
anche, e soprattutto, una pressante esigenza di nuovi atteggiamenti
culturali delle forze politiche, degli operatori economici, della
magistratura e dei soggetti di law enforcement, oltre che di un'opportuna
individuazione di norme comuni (o comunque tendenzialmente ravvicinate) e di
strumenti operativi in grado di acquisire e far circolare, con pari
efficacia, nello spazio interessato dalle indagini coordinate sui casi di
criminalita’ transnazionale, gli elementi di prova raccolti nel rispetto dei
diritti e delle garanzie della difesa.
E’ vero, allora, e non puo’ non riconoscersi, che "il pendolo della storia
oscilli verso l'armonizzazione" e che una mera cooperazione penale non
supportata da un'estesa e penetrante opera di "omogeneizzazione" dei
relativi ordinamenti "si riveli assolutamente inadeguata a combattere le
piu’ moderne e insidiose forme di criminalita’", stante il rapporto
tendenzialmente biunivoco tra i livelli di cooperazione e armonizzazione
penale.
E’ altrettanto vero, tuttavia, sotto un diverso ma connesso profilo, che il
dispiegarsi di una cooperazione, giudiziaria, di polizia ed amministrativa,
sfornita di una generale visione d'insieme, priva di momenti "unificanti" e
non assistita da una parallela attivita’ di coordinamento operativo,
rimarrebbe inevitabilmente confinata negli angusti ambiti territoriali di
una cooperazione bilaterale, con risultati del tutto insignificanti
sull'elevazione degli standards di qualita’ ed efficacia delle azioni
investigative in corso in una pluralita’ di Stati, senza riuscire a
"leggere" le diverse sequenze ed i "mobili" passaggi fattuali nella
complessa realizzazione di un delitto transnazionale in grado di offendere,
contemporaneamente, e con pari intensita’, lo stesso bene giuridico, ovvero
una pluralita’ di beni giuridici, ritenuti meritevoli di tutela e come tali
protetti nelle diverse aree territoriali interessate dalla comune condotta
delittuosa.
Se, in definitiva, l'armonizzazione facilita la cooperazione e la rende piu’
rapida e snella, e’ pur vero che il coordinamento e l'intensificazione dei
meccanismi di funzionamento della cooperazione sembrano in grado di
avvicinare enormemente le prassi applicative ed il diritto vivente dei vari
sistemi penali tra i quali emerge il bisogno di collaborazione.
Cooperazione giudiziaria, armonizzazione delle legislazioni e principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie (sulla cui declinazione
si reggono le recentissime esperienze del mandato di arresto europeo e del
riconoscimento delle ordinanze preliminari di "blocco" e sequestro degli
elementi di prova e dei beni facilmente trasferibili, la cui esecutivita’,
per un rilevante numero di reati, viene considerata alla stessa stregua di
una decisione di blocco o di sequestro emanata da un'autorita’ dello Stato
membro di esecuzione) non possono essere considerati come campi di
intervento separati, tra di loro non comunicanti sul piano delle azioni di
politica criminale e dei piu’ generali effetti degli atti normativi degli
ordinamenti dei singoli Stati membri e delle organizzazioni internazionali -
sia a livello globale, che regionale o sub-regionale - di cui essi fanno
parte, ma vanno interpretati ed accettati come imprescindibili paradigmi di
riferimento tra loro necessariamente interdipendenti.
di Gaetano
De Amicis
L'esigenza di adottare una strategia comune di cooperazione e collaborazione
tra autorita’ non solo giudiziarie, ma anche amministrative e di polizia, e’
da tempo avvertita in campo internazionale ed e’ resa ormai ineludibile
dalla dimensione "transnazionale" delle nuove forme di criminalita’, in
particolare quella organizzata, sia per l'ampiezza dei mercati illeciti che
gestisce, sia per gli strumenti che a tal fine utilizza, sia per la
struttura che ha ormai assunto, connotata da un solido radicamento
multiterritoriale e da una rapida ed efficace collaborazione tra gruppi di
diverse nazioni o etnie.
Nell'ultimo Piano d'azione adottato dall'Unione europea in materia di
prevenzione e controllo della criminalita’ organizzata per l'inizio del
nuovo millennio si afferma, assai significativamente, per sottolineare il
carattere naturalmente dinamico della criminalita’ organizzata, la sua
flessibilita’ e la capacita’ di adeguarsi con mentalita’ commerciale o
imprenditoriale all'evoluzione dei rapporti di forza e delle diverse
situazioni del mercato, che "i gruppi criminali organizzati non si fermano
in genere alle frontiere nazionali. Spesso formano partenariati all'interno
e all'esterno del territorio dell'Unione, sia con singoli che con altre reti
per commettere reati singoli o multipli. Tali gruppi sembrano essere sempre
piu’ attivi sui mercati leciti o illeciti; essi si avvalgono di specialisti
e strutture commerciali ufficiali che li aiutano nei loro intenti criminosi.
Inoltre essi sfruttano la libera circolazione di capitali, merci, persone e
servizi in tutta l'Unione europea. La crescente sofisticazione di molti
gruppi criminali organizzati consente loro di trarre vantaggio dalle lacune
e differenze giuridiche tra gli Stati membri, sfruttando le anomalie dei
vari sistemi".
Si individua, conseguentemente, tra i nuovi obiettivi di una "strategia"
europea integrata e multidisciplinare di prevenzione e di controllo della
criminalita’ organizzata, una capacita’ di risposta dinamica e "coordinata"
da parte di tutti gli Stati membri, in grado di far fronte, attraverso
strumenti operativi piu’ efficaci e flessibili, all'aggressione in atto alla
struttura sociale ed economica della societa’ europea, in particolare
attraverso il riciclaggio di denaro, il narcotraffico e la criminalita’
economica, ossia le manifestazioni piu’ tipicamente transnazionali del
crimine organizzato.
Da anni, lo stesso Parlamento europeo denuncia con forza l'assurdita’ di
aprire le frontiere a chi delinque per poi chiuderle agli organi incaricati
dell'accertamento e della repressione dei reati, insistendo affinche’
accanto allo spazio europeo di liberta’ venga effettivamente realizzato
anche uno spazio europeo della giustizia attraverso una maggiore
cooperazione tra le autorita’ giudiziarie nazionali ed una piu’ efficace
armonizzazione delle normative penali sostanziali e processuali dei vari
ordinamenti nazionali
Gia’ alcuni anni addietro si osservava in dottrina, con particolare acume,
che le tecniche impiegate dal crimine organizzato per riciclare, occultare e
reimpiegare i proventi illeciti travalicano molto spesso i confini nazionali
e che, di conseguenza, anche le concatenazioni degli accertamenti economici
e patrimoniali debbono potersi necessariamente estendere in ambito
internazionale, attraverso gli strumenti dell'assistenza giudiziaria, dopo
aver acclarato le prime trasformazioni e l'avvenuto trasferimento all'estero
dei proventi illeciti, con specifico riferimento a quelle ipotesi in cui gli
accertamenti economici svolti nel c.d. "Paese di traffico", ossia quello in
cui si sono verificati i delitti produttivi di ricchezza, vengono a
coniugarsi con una corrispondente attivita’ di indagine patrimoniale mirata
e concatenata svolta dalle autorita’ del c.d. "Paese di riciclaggio", nel
quale i proventi illeciti sono stati trasferiti subendo ulteriori
trasformazioni.
Del resto, la possibilita’ di effettuare in tempo reale scambi commerciali
con pagamenti in moneta elettronica da un Paese all'altro per via telematica
pone sempre piu’ spesso gravi e delicati problemi di giurisdizione ed
armonizzazione delle diverse regolamentazioni, unificando la dimensione
temporale e frantumando quella spaziale: sotto il primo profilo, infatti,
appare impossibile il frazionamento delle transazioni nel binomio
azione-evento poiche’ il secondo tende a coincidere sempre piu’ spesso,
strutturalmente e necessariamente, con la prima, realizzandosi la
transazione illecita, "pur ad immensa distanza, nel momento stesso in cui
avviene l'effrazione al sistema"; sotto il secondo profilo, quello dello
spazio, sembra rivelarsi insufficiente il criterio del locus commissi
delicti contemplato nel nostro sistema penale dall'art. 6 c.p., poiche’ la
transazione nel sistema dei pagamenti per via telematica "ben puo’
transitare attraverso le strutture informatiche residenti nel territorio di
uno Stato, a prescindere dal fatto che il soggetto proponente e quello
accettante risiedano in quel territorio".
Ne’ puo’ trascurarsi, in questa prospettiva, il rilievo secondo cui le
grandi organizzazioni criminali tendono ad infiltrarsi proprio negli anelli
deboli della catena internazionale predisposta per combattere il riciclaggio
(definito, nella conclusione n. 51 del Vertice di Tampere, come il "nucleo
stesso della criminalita’ organizzata", da "sradicare" ovunque si manifesti)
e gli altri fenomeni di criminalita’ economico-finanziaria, ossia nei cd.
punti di minore resistenza (ad es. i Paesi e i territori off-shore), al fine
di investire, o quanto meno far transitare, i capitali di origine illecita
proprio in quei Paesi che presentano legislazioni di contrasto lacunose, o
che addirittura risultano privi di legislazioni antiriciclaggio: il transito
attraverso una societa’ o un istituto di credito di questi paesi rende
estremamente problematici l'accertamento e la ricostruzione dei flussi e dei
movimenti del danaro.
Peraltro, anche lacune normative di minore entita’, ovvero semplici
situazioni di opacita’ del sistema dei controlli, rinvenibili purtroppo
anche nelle legislazioni di quegli Stati non propriamente definibili come
off-shore, possono favorire l'attivita’ delle organizzazioni criminali
internazionali, ostacolando ad esempio le condizioni di reciprocita’
essenziali per la collaborazione tra i diversi sistemi giudiziari, o
rendendo inefficienti le possibilita’ di accertamento e la capacita’
investigativa in relazione al perseguimento di talune tipologie di condotte
criminali.
Ed e’, in particolare, il fenomeno della "diffusione delle asimmetrie
informative" nei mercati, unitamente alla vulnerabilita’ del settore
bancario e finanziario - che, peraltro, riguarda non soltanto le forme di
intermediazione emerse e legali, ma anche i meno conosciuti network
finanziari informali, sviluppatisi in questi ultimi anni per la crescita dei
flussi migratori mondiali - a costituire un pericoloso terreno di coltura
per l'azione e lo sviluppo di gruppi criminali come le organizzazioni
terroristiche, che si finanziano talora, ma non necessariamente, attraverso
la produzione ed il traffico di beni e servizi illegali (in tal modo
sovrapponendosi ed intrecciandosi i canali ed i meccanismi di finanziamento
del terrorismo con quelli propri del riciclaggio dei capitali della
criminalita’ organizzata) e tendono ad occultare la natura della
destinazione, e spesso dell'origine, di determinati flussi finanziari,
convogliandoli verso illecite finalita’.
E’ evidente, dunque, l'importanza di un rapido, efficace e costante scambio
di informazioni rilevanti tra le autorita’ giudiziarie e di polizia degli
Stati interessati da indagini o procedimenti relativi all'accertamento di
delitti transnazionali. Un esempio significativo di come possa svilupparsi
al riguardo una collaborazione efficace, anche in vista di un successivo
coordinamento investigativo all'interno di squadre investigative comuni, e’
offerto dall'art. 7 della recente Decisione 2003/48/Gai del Consiglio UE,
relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e
giudiziaria per la lotta al terrorismo a norma dell'art. 4 della Posizione
comune 2001/931/Pesc, che stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di
garantire l'accessibilita’ o, comunque, la tempestiva messa a disposizione
di "qualsiasi informazione pertinente" acquisita nel corso delle indagini
collegate a reati di terrorismo.
In questa prospettiva si e’ efficacemente rilevato, in dottrina, che le
manifestazioni della criminalita’ organizzata si caratterizzano sempre piu’
per la pluralita’ dei settori di incidenza e tendono ad agire non piu’ solo
dentro gli Stati, con effetti dirompenti per la legalita’, l'ordine pubblico
e la vita associata, ma anche contro gli Stati, attaccandone, spesso
gravemente, l'esercizio della sovranita’.
Ne e’ scaturita, con un'evidente accelerazione specie in questi ultimi anni,
un'esigenza di tutela transnazionale plasticamente definita come una sorta
di "federazione delle sovranita’ "nella lotta contro il crimine organizzato,
si’ da imporre l'avvio di un processo evolutivo ormai irreversibile nel
senso di una trasformazione della cooperazione tra Stati in cooperazione tra
giurisdizioni, in una direzione che puo’ ormai definirsi di giustizia
transnazionale e addirittura, come da taluno prefigurato, di una
"integrazione tra le giurisdizioni".
Le su indicate linee di tendenza sembrano affiorare con sempre maggiore
nettezza di contorni in ambito europeo, dove i principi generali che si
vanno affermando sono quelli della territorialita’ europea e della
cittadinanza europea all'interno di uno spazio giuridico e giudiziario
comune, in cui compaiono nuovi attori di una cooperazione non piu’ solo
"orizzontale", ma, piu’ propriamente, "verticale" (basti ricordare, ad es.,
la recente istituzione di Eurojust e, prima ancora, dell'Olaf) ed in cui
trova la sua piu’ opportuna collocazione il principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni giudiziarie, quale fondamento stesso della
cooperazione giudiziaria in materia penale e civile, secondo le generali
indicazioni di principio inizialmente tracciate nell'art. 31 del Trattato
sull'Unione europea e successivamente declinate nella conclusione n. 33 del
Vertice di Tampere e nel Programma globale di misure per l'attuazione del
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali adottato dal
Consiglio dell'UE il 30 novembre 2000.
Sotto tale profilo, le linee direttrici attraverso cui e’ possibile
incanalare la progressiva costruzione di un effettivo spazio giudiziario
europeo sono indicate nel § 2 dell'art. 29 del Trattato sull'Unione europea:
a) una piu’ stretta cooperazione tra le autorita’ giudiziarie e le altre
autorita’ competenti degli Stati membri; b) il ravvicinamento, ove
necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, cosi’
legando, in un rapporto di reciproca interconnessione, i due aspetti della
cooperazione intergovernativa e del ravvicinamento delle legislazioni.
Un punto di riferimento decisivo sul lungo cammino intrapreso verso la
realizzazione di uno spazio giudiziario europeo "allargato", nella
prospettiva di un sempre piu’ ampio riconoscimento dell'"ultrattivita’" del
diritto degli Stati membri e delle possibilita’ di intervento diretto delle
autorita’ giudiziarie, e’ rappresentato dalla recente stipula della
Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza
giudiziaria penale, e del II Protocollo addizionale alla Convenzione europea
di Strasburgo del 1959, aperto alla firma l'8 novembre 2001, ma non ancora
entrato in vigore, che completano e modificano assai profondamente, nei
rispettivi ambiti di applicazione territoriale dell'UE e del Consiglio
d'Europa, il testo convenzionale "base" del 1959, introducendo numerosi
istituti diretti a semplificare le indagini ed il processo quando la
realizzazione del reato coinvolge piu’ Stati membri ed occorrono atti
investigativi o probatori da compiere nel territorio di altri Stati (ad es.,
squadre investigative comuni, videoconferenza, consegne sorvegliate ed
operazioni di infiltrazione, intercettazioni, trasmissione spontanee di
informazioni, temperamento della lex loci, termini di esecuzione delle
rogatorie, ecc.).
Peraltro, che l'esigenza di una complessiva "rimodulazione" dei tradizionali
meccanismi della cooperazione giudiziaria sia avvertita non piu’ e non solo
in ambito europeo, ma costituisca ormai un obiettivo di importanza decisiva
per la stessa comunita’ internazionale, e’ dimostrato dalla recente adozione
dei fondamentali strumenti normativi rappresentati dalla Convenzione Onu
contro la criminalita’ organizzata transnazionale, aperta alla firma a
Palermo il 15 dicembre 2000 (sottoscritta da 147 Paesi e ratificata da 37,
tra i quali Canada, Francia, Marocco Polonia, Spagna, ecc.), e dallo Statuto
della Corte penale internazionale, firmato a Roma il 17 luglio 1998,
ratificato da oltre 90 Stati ed entrato in vigore il 1° luglio 2002, a
seguito del deposito del sessantesimo strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, avvenuto l'11 aprile 2002.
Ed allora, la delineazione di una strategia seria ed efficace di contrasto
della criminalita’ internazionale e, soprattutto, "transnazionale",
all'interno di una comunita’ "globale" sempre piu’ segnata da un nuovo modus
operandi dei sodalizi criminali, presuppone e richiede, quanto meno, un
duplice sforzo di diretta cooperazione tra le diverse autorita’ competenti e
di efficace coordinamento delle indagini e delle azioni penali a livello
internazionale, senza peraltro trascurare l'esigenza di una progressiva
armonizzazione delle normative, al fine di evitare che la mancata
criminalizzazione di taluni comportamenti, ovvero la non piena coincidenza
delle scelte sanzionatorie in determinati sistemi nazionali, impediscano o
rendano piu’ difficoltosa la collaborazione internazionale tra le autorita’
giudiziarie.
L'insufficienza e l'inadeguatezza dei metodi classici di funzionamento della
cooperazione giudiziaria in uno spazio penale europeo purtroppo ancora
gravemente "frazionato" in quindici (tra poco, venticinque) ordinamenti
diversi vengono infatti a determinare, troppo spesso, l'accumulo di ritardi
gravi nell'esecuzione delle richieste di assistenza, unitamente alla
dispersione di elementi probatori e ad ingiustificabili situazioni di
impunita’: in un importante contributo trasmesso alla Conferenza
intergovernativa sulle riforme istituzionali, la Commissione ricordava che
in occasione di un'audizione dinanzi al Parlamento europeo il procuratore di
uno Stato membro sottolineava di aver dovuto far fronte fino a 60 ricorsi
contro le rogatorie presentate in un altro Stato membro, per uno stesso caso
che poteva coinvolgere interessi finanziari comunitari; i ricorsi venivano
introdotti l'uno dopo l'altro, per beneficiare ogni volta del termine
necessario al giudice per respingerli.
E’ evidente che in una situazione di questo tipo, allorquando alla
commissione rogatoria internazionale venga concessa definitiva esecuzione,
generalmente l'efficacia probatoria della stessa nell'ambito del
procedimento penale avviato dallo Stato "rogante" e’ ormai diventata
inutile, specie ove si consideri l'esigenza di un immediato collegamento
investigativo con attivita’ di indagine contemporaneamente in corso su
fenomeni criminali connessi e svolte dalle autorita’ giudiziarie inqurenti
di altri ordinamenti.
Ne’ la situazione migliora ove si volga lo sguardo al di fuori dell'ambito
regionale, o sub-regionale, europeo, non ritenendosi ancora esistente,
comunemente, un obbligo generale di assistenza giudiziaria in materia penale
secondo il diritto internazionale consuetudinario: da una parte, come si e’
correttamente osservato, non sono state concluse - diversamente da quanto
avvenuto in materia di cooperazione giudiziaria civile con lo Statuto della
conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato, entrato in vigore
dal 15 luglio 1955 - convenzioni internazionali di carattere generale
relative all'assistenza giudiziaria penale a livello universale; dall'altro,
le numerose convenzioni internazionali stipulate in ambito Onu con specifico
riguardo alla prevenzione e repressione di determinate attivita’ criminose
(ad es., quelle in materia di terrorismo) sanciscono, di regola, soltanto un
obbligo di assistenza nella piu’ ampia misura possibile e non vengono
generalmente intese quale base normativa sufficiente per l'assunzione di
prove, che sara’ ritenuta possibile solo secondo quanto stabilito nelle
norme nazionali e/o internazionali applicabili nell'ambito delle relazioni
che governano i rapporti fra gli Stati interessati.
Nell'ambito dei rapporti tra Stati per i quali non siano in vigore norme
convenzionali che prevedano l'obbligo di eseguire le rispettive richieste di
assistenza giudiziaria in materia penale, la necessaria collaborazione,
tuttavia, puo’ essere prestata a titolo di cortesia internazionale ed e’
disciplinata, in linea di principio, dalle norme interne degli Stati
interessati, sulla base di un principio di reciprocita’ che si ritiene
regoli in linea generale i rapporti di cooperazione giudiziaria tra gli
Stati.
Emergono dunque con evidenza gli effetti del radicale mutamento impresso,
specie sul piano culturale, dalla progressiva trasformazione in atto del
quadro normativo internazionale della cooperazione giudiziaria penale: la
consapevolezza, cioe’, che la prestazione di assistenza secondo forme e
modalita’ opportunamente concordate, che consentano l'utilizzazione
dell'atto nell'ambito del procedimento avviato dallo Stato richiedente,
contribuisce in misura talora decisiva alla realizzazione del comune
obiettivo di un'azione di contrasto coordinata ed efficace di una
criminalita’ organizzata non piu’ solo transnazionale, ma, addirittura,
"globale".
Da un lato, infatti, l'esigenza profondamente avvertita di una maggiore
rapidita’ e semplificazione dei meccanismi di cooperazione giudiziaria crea
i presupposti per l'individuazione di nuove forme di assistenza; dall'altro
lato la corrispondente esigenza di evitare il formarsi di zone grigie, o,
peggio, di odiose situazioni d'impunita’ per la riconosciuta carenza di
omogenee previsioni normative all'interno di uno spazio giuridico che non
puo’ non essere necessariamente uniforme, costituisce decisamente un fattore
di impulso nel senso dell'armonizzazione delle legislazioni penali dei
diversi Paesi.
Entro tale prospettiva, la logica che dovrebbe ispirare le nuove forme di
cooperazione giudiziaria - quanto meno in ambito europeo - non puo’ piu’
essere soltanto quella della tradizionale "assistenza" giudiziaria - quasi
come una gentile concessione che uno Stato opera nell'interesse dell'altro
Stato - ma quella, realmente innovativa ed efficace, che si fonda su una
sapiente combinazione di "moduli" quali, ad es., il reciproco riconoscimento
dei provvedimenti emessi dalle autorita’ giudiziarie degli altri Stati,
"senza mediazioni governative e senza particolari filtri e verifiche di
legittimita’", lo scambio reciproco delle informazioni inerenti a
fattispecie criminose connesse o collegate sul piano internazionale, il
dialogo rapido e diretto tra le autorita’ giudiziarie degli Stati
interessati da un'indagine a valenza transnazionale e, soprattutto, il
ricorso ad una cooperazione di carattere "operativo", essenzialmente
connotata da un'attivita’ di coordinamento spontaneo delle attivita’
investigative da compiere su aree territoriali ormai sempre piu’ "delocalizzate".
Nell'ambito delle principali misure operative predisposte per contrastare la
nuova dimensione transnazionale della criminalita’ organizzata vanno
menzionate, in particolare, quelle volte ad istituire l'Eurojust, con il
compito specifico di agevolare il coordinamento tra le autorita’ nazionali
responsabili dell'azione penale e di prestare assistenza nelle indagini di
criminalita’ organizzata, la Rete giudiziaria europea, allo scopo di
semplificare l'esecuzione delle rogatorie internazionali, la figura del
"Magistrato di collegamento", per migliorare i rapporti di cooperazione sul
piano bilaterale, e, sul piano della cooperazione di polizia, l'Europol e l'Olaf,
specificamente competente per l'accertamento delle frodi comunitarie.
Accanto a questi nuovi organismi giudiziari si affiancano, inoltre, dei
meccanismi pratici di cooperazione (ad es., l'Azione comune sulle cd. buone
prassi, per garantire il rispetto di uno standard uniforme di pratiche
attuative della cooperazione giudiziaria penale nella trattazione
prioritaria delle rogatorie contrassegnate "urgenti" dalle autorita’
richiedenti, ovvero nell'assunzione dell'impegno a valutare assieme, e
dunque in forma inevitabilmente "coordinata", le modalita’ di risoluzione
delle difficolta’ eventualmente riscontrate nell'esecuzione della richiesta)
che, senza innovare il quadro normativo di riferimento, appaiono finalizzati
a contribuire sensibilmente alla piu’ efficace attuazione degli strumenti di
cooperazione vigenti o di futura applicazione.
Non v'e’ soltanto, tuttavia, un problema di creazione di organismi
giudiziari e di correlative strutture di supporto, ma e’ riconoscibile
anche, e soprattutto, una pressante esigenza di nuovi atteggiamenti
culturali delle forze politiche, degli operatori economici, della
magistratura e dei soggetti di law enforcement, oltre che di un'opportuna
individuazione di norme comuni (o comunque tendenzialmente ravvicinate) e di
strumenti operativi in grado di acquisire e far circolare, con pari
efficacia, nello spazio interessato dalle indagini coordinate sui casi di
criminalita’ transnazionale, gli elementi di prova raccolti nel rispetto dei
diritti e delle garanzie della difesa.
E’ vero, allora, e non puo’ non riconoscersi, che "il pendolo della storia
oscilli verso l'armonizzazione" e che una mera cooperazione penale non
supportata da un'estesa e penetrante opera di "omogeneizzazione" dei
relativi ordinamenti "si riveli assolutamente inadeguata a combattere le
piu’ moderne e insidiose forme di criminalita’", stante il rapporto
tendenzialmente biunivoco tra i livelli di cooperazione e armonizzazione
penale.
E’ altrettanto vero, tuttavia, sotto un diverso ma connesso profilo, che il
dispiegarsi di una cooperazione, giudiziaria, di polizia ed amministrativa,
sfornita di una generale visione d'insieme, priva di momenti "unificanti" e
non assistita da una parallela attivita’ di coordinamento operativo,
rimarrebbe inevitabilmente confinata negli angusti ambiti territoriali di
una cooperazione bilaterale, con risultati del tutto insignificanti
sull'elevazione degli standards di qualita’ ed efficacia delle azioni
investigative in corso in una pluralita’ di Stati, senza riuscire a
"leggere" le diverse sequenze ed i "mobili" passaggi fattuali nella
complessa realizzazione di un delitto transnazionale in grado di offendere,
contemporaneamente, e con pari intensita’, lo stesso bene giuridico, ovvero
una pluralita’ di beni giuridici, ritenuti meritevoli di tutela e come tali
protetti nelle diverse aree territoriali interessate dalla comune condotta
delittuosa.
Se, in definitiva, l'armonizzazione facilita la cooperazione e la rende piu’
rapida e snella, e’ pur vero che il coordinamento e l'intensificazione dei
meccanismi di funzionamento della cooperazione sembrano in grado di
avvicinare enormemente le prassi applicative ed il diritto vivente dei vari
sistemi penali tra i quali emerge il bisogno di collaborazione.
Cooperazione giudiziaria, armonizzazione delle legislazioni e principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie (sulla cui declinazione
si reggono le recentissime esperienze del mandato di arresto europeo e del
riconoscimento delle ordinanze preliminari di "blocco" e sequestro degli
elementi di prova e dei beni facilmente trasferibili, la cui esecutivita’,
per un rilevante numero di reati, viene considerata alla stessa stregua di
una decisione di blocco o di sequestro emanata da un'autorita’ dello Stato
membro di esecuzione) non possono essere considerati come campi di
intervento separati, tra di loro non comunicanti sul piano delle azioni di
politica criminale e dei piu’ generali effetti degli atti normativi degli
ordinamenti dei singoli Stati membri e delle organizzazioni internazionali -
sia a livello globale, che regionale o sub-regionale - di cui essi fanno
parte, ma vanno interpretati ed accettati come imprescindibili paradigmi di
riferimento tra loro necessariamente interdipendenti.
Fonte:
Giurisprudenza di Merito |