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IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA LESIONI LIEVI:

UN  <INFORTUNIO> DEL GOVERNO

di Carlo Verardi

 

1. Molti anni fa il giovane Gennarino, vittima di un incidente con postumi permanenti, fu protagonista involontario di una delle cause che azionarono il percorso del risarcimento danno alla salute in Italia: il figlio di un operaio – sentenziò la Suprema corte - da grande probabilmente svolgerà il medesimo lavoro del padre, che richiede una perfetta efficienza fisica. Decisione classista - si osservò criticamente - ma a fin di bene: in un assetto in cui il risarcimento del danno alla salute era consentito solo in riferimento alle sue proiezioni patrimoniali,  l’improprio riferimento al mestiere paterno rappresentava  una strada per offrire maggiore tutela all’infortunato.

Com’è noto, molta acqua è passata sotto quei ponti. Da circa un ventennio, pur non essendo mutato il quadro normativo,  la giurisprudenza, scrivendo  una delle pagine più significative del processo di interpretazione <costituzionale> del codice civile, ha  accordato tutela risarcitoria al danno biologico in sé considerato (cioè indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito), senza per questo negare ristoro al pregiudizio patrimoniale e al danno morale conseguenti all’evento lesivo.

Alla generale accettazione del principio ha fatto riscontro una estrema eterogeneità nella liquidazione delle varie voci di danno presso i diversi tribunali. Questa situazione, cui le compagnie assicuratrici si sono presto adeguate, ha creato intollerabili iniquità ed anche effetti distorsivi sulla organizzazione degli uffici giudiziari, in conseguenza dell’inevitabile forum shopping.

Il problema, ignorato per alcuni anni,  è da tempo al centro dell’interesse di tutti gli operatori di settore. Sul piano giurisprudenziale, abbandonata la prima fase di anarchia interpretativa, viviamo una stagione intermedia di giurisprudenza <per cantoni>, orientata cioè da parametri comuni ai singoli  tribunali, quando non alle corti di appello[1]. Su quello scientifico, si sono moltiplicati gli  studi di carattere interdisciplinare sui parametri di liquidazione, nella prospettiva di una tabella indicativa nazionale[2]. Ed è proprio dal lavoro di una commissione mista operante presso l’Isvap che ha preso forma il disegno di legge presentato al Consiglio dei ministri il 4 giugno 1999, che costituisce una seria base di confronto per il dibattito parlamentare perché tenta di  coniugare uniformità ed elasticità nella valutazione[3], consentendo la necessaria considerazione del caso concreto attraverso il ricorso all’equo apprezzamento del giudice.

 

 

2. L’art. 3 del decreto legge 28 marzo 2000 n. 70 (<Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche>) si inserisce, a sorpresa, in questo delicato processo con la leggerezza dell’elefante nella cristalleria,  collezionando in poche righe una serie sbalorditiva di violazioni della Costituzione, in misura anche maggiore rispetto a quanto rilevato nella ineccepibile ordinanza del tribunale di Genova che si commenta.

Come è recentemente avvenuto in relazione alle locazione abitative, anche in questo caso una riforma direttamente incidente su un diritto di rilevanza costituzionale, progettata per anni, si realizza improvvisamente - ed attraverso il ricorso alla legislazione d’urgenza, in violazione dell’art. 77, comma 2, della Costituzione  - sulle spinte delle (pur importantissime) esigenze dell’economia pubblica. Come il diritto all’abitazione è stato modellato dalle esigenze di massima efficienza della leva fiscale sugli immobili[4], così la disciplina del risarcimento dei danni alla salute per lesioni di lieve entità[5] sembra informata prevalentemente allo scopo di compensare le misure di contenimento dei premi nel settore della r.c.a. (art. 2).

Le parole-chiave dell’intervento riformatore – che ha applicazione immediata e portata generale – sembrano due:  uniformità dei parametri di accertamento e di liquidazione e  riduzione dell’importo risarcibile. A qualsiasi costo ed attraverso una estrema semplificazione delle problematiche medico-legali, che finisce per ridurre la determinazione del danno alla salute a questione puramente matematica.

Così, di fronte al problema della disomogeneità dei criteri di liquidazione del danno biologico, il decreto adotta un criterio molto rigido, che da un lato ignora il consolidato principio di progressione del risarcimento con la crescita dell’invalidità e dall’altro cancella qualsiasi rilevanza all’età del soggetto leso. Il prossimo signor Gennarino, in caso di lesioni <lievi>, riceverà lo stesso trattamento (non più solo del padre ma anche) del nonno novantenne che eventualmente subisse lo stesso tipo di lesioni, e che presumibilmente avrà una <qualità di vita residua> molto minore della sua.

Il risultato finale dell’applicazione dei criteri contenuti nel decreto indica una notevole riduzione dell’importo del risarcimento del danno biologico, pari a circa il 50 %  di quello mediamente corrisposto nei tribunali italiani[6].

Ma lo <strappo> forse più clamoroso si registra in relazione alla disciplina del risarcimento del danno morale, che viene limitato nel massimo del 25 % del biologico. Come se il dolore, l’afflizione, il turbamento interiore fossero meccanicamente desumibili unicamente dall’entità dei postumi riportati. L’esperienza insegna che a modesti danni biologici possono conseguire enormi danni morali. Basti pensare al caso di una violenza sessuale che provochi un danno biologico di modesta entità: in base al decreto-legge la vittima potrà ottenere, in sede civile o penale,  il risarcimento massimo di poche centinaia di migliaia di lire!

 

3. Non occorre un particolare intuito per pronosticare una vita breve  all’art. 3 del  decreto-legge n. 70/2000. La tempestiva ordinanza del Tribunale di Genova, che conferma la sensibilità dei giudici liguri alla tematica della tutela risarcitoria della salute, appare  condivisibile in ogni sua parte. E se anche la Consulta ritenesse irrilevante la questione per inapplicabilità dello ius superveniens ai rapporti pregressi[7], è da credere che il Parlamento non convertirà il decreto.

Comunque andrà, la vicenda è grave e lascerà conseguenze: le molte cause già trattenute in decisione, che ragionevolmente sono state rimesse sul ruolo in attesa della decisione della Consulta (anche così si allungano i tempi di definizione delle liti…); l’incoraggiamento alle condotte lassiste di alcune compagnie di assicurazioni; la sfiducia dei cittadini onesti, indotti a transigere a condizioni inique (non certo dei furbi che popolano il sottobosco delle compagnie infortunistiche)…

Al fondo, il disagio per la persistente difficoltà di affrontare, attraverso riforme all’altezza della complessità dei fenomeni, i  piccoli (come quello in esame) ed i grandi nodi della società attuale,  armonizzando le esigenze di tutela del mercato con il rispetto dei diritti fondamentali della persona. E la preoccupante tendenza ad emarginare da questo processo la magistratura, come se il carattere diffuso del controllo giudiziale sia accettabile solo ove non turbi il corso degli eventi. Oggi <ingessando> i criteri di risarcimento sul danno alla persona; domani forse, se la giurisprudenza non si rassegnerà all’appiattimento <in basso> del risarcimento, demandando la materia alla ennesima Autorità <indipendente>.

 

(Carlo Verardi)

 

Tribunale di  Genova, 2° sezione civile, 3 aprile 2000 – est. Braccialini – Piterna c. Narizzano + 2

Massima 

<E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3.1 lett. a) del decreto legge 17.3.2000 n. 70 nelle parti in cui:

1) stabilendo in lire 800.000 e lire 1.500.000, rispettivamente, il valore economico del punto di invalidità permanente per i punti di invalidità dal primo al quinto, e dal sesto al nono, non realizza il serio ristoro economico  del danno alla salute per le lesioni di lieve entità;

2) introduce un metodo  di liquidazione caratterizzato dalla sola uniformità pecuniaria di base, non adattabile alle peculiarità dei casi concreti  con integrazione  equitativa (pur entro misure definite) con onere di congrua motivazione;

 3) fissa lo stesso valore economico del punto di invalidità per i punteggi di invalidità permanente compresi tra l'1 ed il 5%, e per quelli compresi tra il 6 ed il 9%;

4) detta un'unica disciplina di calcolo del risarcimento del danno biologico, che non tiene in considerazione le diverse aspettative di vita dei danneggiati in base all’età;

5) determina in misura irrisoria il danno morale collegato al danno biologico da invalidità permanente e temporanea;

6) disciplina con soglie di indennizzo irrisorie il solo danno morale collegato al danno biologico, rispetto ai restanti casi di liquidazione equitativa del danno morale da reato>.

 

L''ordinanza integrale del Tribunale di Genova

 


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[1] Cfr. M. Bargagna e F. D. Busnelli, Rapporto sullo stato della giurisprudenza in tema di danno alla salute, Padova, 1996, p. 9. 

[2] Nel 1997 (28-30 aprile)  il Consiglio superiore della magistratura ha organizzato un incontro di studio aperto a giudici di tutti i distretti,  con l’esplicita finalità di ridurre le differenze nella valutazione del danno alla salute.

[3] Cfr. la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale 14.7.1986 n. 184, che richiama l’esigenza di individuare criteri che assicurino da un lato un’uniformità pecuniaria di base e dall’altro elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all’effettiva incidenza dell’accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana.

[4] Cfr. art. 11 l. 359/92 e l. n. 431/98.

[5] Che poi tanto lievi non sono, se si considera che la legge disciplina le invalidità fino al 9 %.

[6] Non deve poi  sfuggire la gravità della disposizione (art. 3, comma 3), secondo la quale la determinazione dei punti di invalidità permanente deve avvenire con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del Lavoro e con il Ministro dell’industria, con impossibilità, dunque, di determinare il danno biologico anche in relazione alle caratteristiche soggettive dell’infortunato.  

[7] Nel senso della retroattività dello ius superveniens è schierata la giurisprudenza prevalente;  v. Cass. sent. n. 3231/1987, in Foro it. 1984; I, c. 1226; cfr. altresì Cass. sent. n. 6554/1994, in Riv. Giur. Edil., 1995, p. 367 ss; Corte dei Conti sent. n. 1/94, in Riv. Corte Conti, 1994, p. 82 ; contra Cass. sent. n. 4468/81, in Foro it., 1981, c. 2950 ss..